1 Queste sono le leggi giudiciali, che tu ad essi proporrai. | 1 OR queste sono le leggi giudiciali, le quali tu proporrai loro: |
2 Se comprerai uno schiavo ebreo, egli servirà a te per sei anni: il settimo se n'andrà libero gratuitamente. | 2 Quando tu avrai comperato un servo Ebreo, servati egli sei anni; ma al settimo anno vadasene franco, senza pagar nulla. |
3 Quale era la veste, con cui è venuto, con tal veste se n'andrà: se avea moglie, la moglie ancora se n'andrà insieme. | 3 Se egli è venuto sol col suo corpo, vadasene col suo corpo; se egli avea moglie, vadasene la sua moglie con lui. |
4 Che se il padrone gli avrà dato moglie, e questa avrà partorito figliuoli, e figliuole, la donna, e i figliuoli di lei saranno del padrone; ma quegli se n'andrà colla sua veste. | 4 Se il suo signore gli ha data moglie, la quale gli abbia partoriti figliuoli o figliuole; quella moglie, e i figliuoli di essa, sieno del signore; e vadasene egli col suo corpo. |
5 Che se lo schiavo dirà: Io voglio bene al mio padrone, e alla moglie, e a' figliuoli, io non voglio partire colla libertà; | 5 Ma se pure il servo dice: Io amo il mio signore, la mia moglie, e i miei figliuoli; io non me ne voglio andar franco; |
6 Il padrone lo presenterà agli dii, e accostatolo alla porta, forerà a lui l'orecchio con una lesina: e questi rimarrà suo schiavo per sempre. | 6 faccialo il suo signore comparire davanti a’ giudici; poi faccialo appressare all’uscio, o allo stipite della porta, e forigli l’orecchio con una lesina; e servagli colui in perpetuo. |
7 Se uno vende la propria figliuola al servigio altrui, ella non tornerà in libertà nel modo che vi tornan le schiave. | 7 E quando alcuno avrà venduta la sua figliuola per serva, non esca ella di casa, come i servi ne escono. |
8 Se diviene sgradita agli occhi del suo padrone, a cui fu data, ei la licenzierà: e non avrà diritto di venderla ad altra gente, s'ei la disprezzò. | 8 Se ella dispiace al suo signore, a cui il padre l’avrà sposata, facciala quello franca; non abbia podestà di venderla a un popolo straniero, dopo averle rotta la fede. |
9 Che se l'avrà data in isposa al suo figliuolo, la tratterà come un'altra fanciulla. | 9 E se egli la fa sposare al suo figliuolo, facciale secondo la ragion delle fanciulle. |
10 Ma se egli dà a lui un'altra sposa, provvederà di partito la fanciulla, e di vestimenta, e non negherà il prezzo della verginità. | 10 Se egli gliene prende un’altra, non tolgale il nutrimento, nè il vestire, nè la coabitazione. |
11 Che se egli non farà queste tre cose, ella se n'anderà gratis, senza pagamento di prezzo. | 11 E se egli non le fa queste tre cose, vadasene ella gratuitamente, senza pagar danari alcuni |
12 Chi percuoterà un uomo, uccidendolo volontariamente, morrà senza remissione. | 12 Chi avrà percosso un uomo, sì che egli ne muoia, del tutto sia fatto morire. |
13 Che se non l'ha fatto appostatamete, ma Dio ha fatto, che quegli cadesse nelle sue mani, io ti determinerò il luogo, in cui debba fuggire. | 13 Ma, quant’è a colui che non l’avrà appostato, anzi Iddio glielo avrà fatto scontrar nelle mani, io ti costituirò un luogo, al quale colui rifugga. |
14 Se uno appostatamente, e insidiosamente avrà ucciso il suo prossimo, lo strapperai dal mio altare per farlo morire. | 14 Ma, quando alcuno per temerità avrà macchinato contro al suo prossimo, per ucciderlo con inganno, trallo fuori, eziandio d’appresso al mio altare, perchè muoia. |
15 Chi batterà il padre, o la madre, sarà messo a morte. | 15 Chi avrà battuto suo padre, o sua madre, del tutto sia fatto morire. |
16 Chi avrà rubato un uomo, e l'avrà venduto, convinto del delitto sia messo a morte. | 16 Parimente, chi avrà rubata una persona, o sia che l’abbia venduta, o che gli sia trovata in mano, del tutto sia fatto morire. |
17 Chi maledirà il padre, o la madre sua, sia messo a morte. | 17 Ed anche, chi avrà maledetto suo padre, o sua madre, del tutto sia fatto morire. |
18 Se due uomini vengono a rissa, e uno percuote il suo prossimo con un sasso, o col pugno, e questi non muoia, ma sia stato giacente in letto: | 18 E quando alcuni contenderanno insieme, e l’uno avrà percosso l’altro con pietra, o col pugno, onde egli non muoia, ma giaccia in letto; |
19 Se (poi) si leverà, e anderà fuori appoggiato al suo bastone, il percussore sarà esente dalla pena; con questo però, che rifaccia i danni, e quello che fu speso pe' medici. | 19 se egli si rileva, e cammina fuori in sul suo bastone, colui che l’avrà percosso sia assolto; sol gli paghi ciò ch’egli è stato a bada, e lo faccia medicare fino a compiuta guarigione. |
20 Chi batterà Io schiavo o la schiava col bastone talmente, che muoiano tra le sue mani, sarà reo di delitto. | 20 E quando alcuno avrà percosso il suo servo, o la sua serva, con un bastone, sì che gli muoia sotto la mano, facciasene del tutto punizione. |
21 Ma se sopravvivono un giorno, o due, egli non sarà soggetto a pena, perché è roba sua. | 21 Ma se pur campa un giorno, o due, non facciasene punizione; perciocchè è suo danaro |
22 Se alcuni vengono a rissa, e uno percuote una donna gravida, che abortisce, ma resta in vita, quegli rifarà il danno, secondo la richiesta del marito, e il giudizio degli arbitri. | 22 E quando alcuni, contendendo insieme, avranno percossa una donna gravida, sì che il parto n’esca fuori, ma pur non vi sarà caso di morte; sia colui che l’avrà percossa condannato ad ammenda, secondo che il marito della donna gl’imporrà; e paghila per autorità de’ giudici. |
23 Ma se quella ancora viene a morire, renderà vita per vita, | 23 Ma, se vi è caso di morte, metti vita per vita; |
24 Occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, | 24 occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piè per piè; |
25 Scottatura per iscottatura, ferita per ferita, contusione per contusione. | 25 arsura per arsura, ferita per ferita, lividore per lividore. |
26 Se uno ferirà il suo schiavo, o la sua schiava in un occhio, e li farà loschi, darà loro la libertà per ragione dell'occhio, che ha loro cavato. | 26 E quando alcuno avrà percosso l’occhio del suo servo, o l’occhio della sua serva, e l’avrà guasto; lascilo andar franco per lo suo occhio. |
27 E se ancor romperà un dente allo schiavo, o alla schiava, darà loro parimente la libertà. | 27 Parimente, se ha fatto cadere un dente al suo servo o alla sua serva, lascilo andar franco per lo suo dente. |
28 Se un bue ferisce col corno un uomo, o una donna, e ne restino uccisi, sarà lapidato, e non si mangeranno le sue carni: il padrone però del bue sarà senza pena. | 28 E quando un bue avrà cozzato un uomo o una donna, sì che ne muoia, del tutto sia quel bue lapidato, e non mangisene la carne; e il padrone del bue sia assolto. |
29 Ma se il bue cozzava già da qualche tempo, e ne fu ammonito il padrone, e questi nol tenne rinchiuso, se avvien, che ammazzi un uomo, o una donna, sarà lapidato il bue, e messo a morte il padrone. | 29 Ma se il bue per addietro è stato uso di cozzare, e ciò è stato protestato al padron di esso, ed egli non l’ha guardato, e il bue ha ucciso un uomo o una donna, sia il bue lapidato, e anche facciasi morire il padron di esso. |
30 Ove poi siagli imposta pena pecuniaria, darà per riscattar la sua vita quanto gli sarà domandato. | 30 Se gli è imposto alcun prezzo di riscatto, paghi il riscatto della sua vita, interamente come gli sarà imposto. |
31 Che se il bue avrà percosso un figliuolo, o una figlia, il padrone soggiacerà tuttora alla stessa sentenza. | 31 Se il bue cozza un figliuolo o una figliuola, facciaglisi secondo questa legge. |
32 Se avrà percosso uno schiavo, o una schiava, saran dati trenta sicli d'argento al loro padrone; e il bue sarà lapidato. | 32 Se il bue cozza un servo o una serva, paghi il padron del bue trenta sicli di argento al padrone di esso, e sia lapidato il bue. |
33 Se uno apre la cisterna, o la scava, e non la chiude, e vi cada dentro un bue, o un asino, | 33 E, se alcuno scuopre una fossa; ovvero, avendo cavata una fossa, non la ricuopre, e vi cade dentro bue od asino; |
34 Il padrone della cisterna pagherà il prezzo degli animali: ma quello che sarà morto, sarà suo. | 34 ristorine il danno il padron della fossa, pagandone i danari al padron del bue o dell’asino; e il morto sia suo. |
35 Se un bue percuote il bue d'un altro, e questo venga a morire, si venderà il bue vivo, e si dividerà il prezzo: e il bue morto sarà tra essi diviso. | 35 E se il bue d’alcuno urta il bue del prossimo di esso, dì che muoia, vendano essi il bue vivo, e partiscanne i danari per metà; partiscano eziandio il morto. |
36 Ma se quegli sapeva, che il bue cozzava già da qualche tempo, e il padrone non lo ha tenuto rinchiuso, renderà bue per bue, e avrà intero il bue morto. | 36 Ma, se è notorio che quel bue per addietro fosse uso di cozzare, e il padrone di esso non l’ha guardato, restituisca egli del tutto bue per bue; ma il morto sia suo |