1 Queste sono le leggi giudiciali, che tu ad essi proporrai. | 1 Queste sono le norme che tu esporrai loro.
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2 Se comprerai uno schiavo ebreo, egli servirà a te per sei anni: il settimo se n'andrà libero gratuitamente. | 2 Quando tu avrai acquistato uno schiavo ebreo, egli ti servirà per sei anni e nel settimo potrà andarsene libero, senza riscatto. |
3 Quale era la veste, con cui è venuto, con tal veste se n'andrà: se avea moglie, la moglie ancora se n'andrà insieme. | 3 Se è entrato solo, uscirà solo; se era coniugato, sua moglie se ne andrà con lui. |
4 Che se il padrone gli avrà dato moglie, e questa avrà partorito figliuoli, e figliuole, la donna, e i figliuoli di lei saranno del padrone; ma quegli se n'andrà colla sua veste. | 4 Se il suo padrone gli ha dato moglie e questa gli ha partorito figli o figlie, la donna e i suoi figli saranno proprietà del padrone ed egli se ne andrà solo. |
5 Che se lo schiavo dirà: Io voglio bene al mio padrone, e alla moglie, e a' figliuoli, io non voglio partire colla libertà; | 5 Ma se lo schiavo dice: Io sono affezionato al mio padrone, a mia moglie, ai miei figli; non voglio andarmene in libertà, |
6 Il padrone lo presenterà agli dii, e accostatolo alla porta, forerà a lui l'orecchio con una lesina: e questi rimarrà suo schiavo per sempre. | 6 allora il suo padrone lo condurrà davanti a Dio, lo farà accostare al battente o allo stipite della porta e gli forerà l'orecchio con la lesina; quegli sarà suo schiavo per sempre.
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7 Se uno vende la propria figliuola al servigio altrui, ella non tornerà in libertà nel modo che vi tornan le schiave. | 7 Quando un uomo venderà la figlia come schiava, essa non se ne andrà come se ne vanno gli schiavi. |
8 Se diviene sgradita agli occhi del suo padrone, a cui fu data, ei la licenzierà: e non avrà diritto di venderla ad altra gente, s'ei la disprezzò. | 8 Se essa non piace al padrone, che così non se la prende come concubina, la farà riscattare. Comunque egli non può venderla a gente straniera, agendo con frode verso di lei. |
9 Che se l'avrà data in isposa al suo figliuolo, la tratterà come un'altra fanciulla. | 9 Se egli la vuol dare come concubina al proprio figlio, si comporterà nei suoi riguardi secondo il diritto delle figlie. |
10 Ma se egli dà a lui un'altra sposa, provvederà di partito la fanciulla, e di vestimenta, e non negherà il prezzo della verginità. | 10 Se egli ne prende un'altra per sé, non diminuirà alla prima il nutrimento, il vestiario, la coabitazione. |
11 Che se egli non farà queste tre cose, ella se n'anderà gratis, senza pagamento di prezzo. | 11 Se egli non fornisce a lei queste cose, essa potrà andarsene, senza che sia pagato il prezzo del riscatto.
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12 Chi percuoterà un uomo, uccidendolo volontariamente, morrà senza remissione. | 12 Colui che colpisce un uomo causandone la morte, sarà messo a morte. |
13 Che se non l'ha fatto appostatamete, ma Dio ha fatto, che quegli cadesse nelle sue mani, io ti determinerò il luogo, in cui debba fuggire. | 13 Però per colui che non ha teso insidia, ma che Dio gli ha fatto incontrare, io ti fisserò un luogo dove potrà rifugiarsi. |
14 Se uno appostatamente, e insidiosamente avrà ucciso il suo prossimo, lo strapperai dal mio altare per farlo morire. | 14 Ma, quando un uomo attenta al suo prossimo per ucciderlo con inganno, allora lo strapperai anche dal mio altare, perché sia messo a morte.
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15 Chi batterà il padre, o la madre, sarà messo a morte. | 15 Colui che percuote suo padre o sua madre sarà messo a morte.
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16 Chi avrà rubato un uomo, e l'avrà venduto, convinto del delitto sia messo a morte. | 16 Colui che rapisce un uomo e lo vende, se lo si trova ancora in mano a lui, sarà messo a morte.
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17 Chi maledirà il padre, o la madre sua, sia messo a morte. | 17 Colui che maledice suo padre o sua madre sarà messo a morte.
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18 Se due uomini vengono a rissa, e uno percuote il suo prossimo con un sasso, o col pugno, e questi non muoia, ma sia stato giacente in letto: | 18 Quando alcuni uomini rissano e uno colpisce il suo prossimo con una pietra o con il pugno e questi non è morto, ma debba mettersi a letto, |
19 Se (poi) si leverà, e anderà fuori appoggiato al suo bastone, il percussore sarà esente dalla pena; con questo però, che rifaccia i danni, e quello che fu speso pe' medici. | 19 se poi si alza ed esce con il bastone, chi lo ha colpito sarà ritenuto innocente, ma dovrà pagare il riposo forzato e procurargli le cure.
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20 Chi batterà Io schiavo o la schiava col bastone talmente, che muoiano tra le sue mani, sarà reo di delitto. | 20 Quando un uomo colpisce con il bastone il suo schiavo o la sua schiava e gli muore sotto le sue mani, si deve fare vendetta. |
21 Ma se sopravvivono un giorno, o due, egli non sarà soggetto a pena, perché è roba sua. | 21 Ma se sopravvive un giorno o due, non sarà vendicato, perché è acquisto del suo denaro.
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22 Se alcuni vengono a rissa, e uno percuote una donna gravida, che abortisce, ma resta in vita, quegli rifarà il danno, secondo la richiesta del marito, e il giudizio degli arbitri. | 22 Quando alcuni uomini rissano e urtano una donna incinta, così da farla abortire, se non vi è altra disgrazia, si esigerà un'ammenda, secondo quanto imporrà il marito della donna, e il colpevole pagherà attraverso un arbitrato. |
23 Ma se quella ancora viene a morire, renderà vita per vita, | 23 Ma se segue una disgrazia, allora pagherai vita per vita: |
24 Occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, | 24 occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, |
25 Scottatura per iscottatura, ferita per ferita, contusione per contusione. | 25 bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, livido per livido.
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26 Se uno ferirà il suo schiavo, o la sua schiava in un occhio, e li farà loschi, darà loro la libertà per ragione dell'occhio, che ha loro cavato. | 26 Quando un uomo colpisce l'occhio del suo schiavo o della sua schiava e lo acceca, gli darà la libertà in compenso dell'occhio. |
27 E se ancor romperà un dente allo schiavo, o alla schiava, darà loro parimente la libertà. | 27 Se fa cadere il dente del suo schiavo o della sua schiava, gli darà la libertà in compenso del dente.
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28 Se un bue ferisce col corno un uomo, o una donna, e ne restino uccisi, sarà lapidato, e non si mangeranno le sue carni: il padrone però del bue sarà senza pena. | 28 Quando un bue cozza con le corna contro un uomo o una donna e ne segue la morte, il bue sarà lapidato e non se ne mangerà la carne. Però il proprietario del bue è innocente.
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29 Ma se il bue cozzava già da qualche tempo, e ne fu ammonito il padrone, e questi nol tenne rinchiuso, se avvien, che ammazzi un uomo, o una donna, sarà lapidato il bue, e messo a morte il padrone. | 29 Ma se il bue era solito cozzare con le corna già prima e il padrone era stato avvisato e non lo aveva custodito, se ha causato la morte di un uomo o di una donna, il bue sarà lapidato e anche il suo padrone dev'essere messo a morte. |
30 Ove poi siagli imposta pena pecuniaria, darà per riscattar la sua vita quanto gli sarà domandato. | 30 Se invece gli viene imposta una compensazione, egli pagherà il riscatto della propria vita, secondo quanto gli verrà imposto. |
31 Che se il bue avrà percosso un figliuolo, o una figlia, il padrone soggiacerà tuttora alla stessa sentenza. | 31 Se cozza con le corna contro un figlio o se cozza contro una figlia, si procederà nella stessa maniera.
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32 Se avrà percosso uno schiavo, o una schiava, saran dati trenta sicli d'argento al loro padrone; e il bue sarà lapidato. | 32 Se il bue colpisce con le corna uno schiavo o una schiava, si pagheranno al padrone trenta sicli d'argento e il bue sarà lapidato.
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33 Se uno apre la cisterna, o la scava, e non la chiude, e vi cada dentro un bue, o un asino, | 33 Quando un uomo lascia una cisterna aperta oppure quando un uomo scava una cisterna e non la copre, se vi cade un bue o un asino, |
34 Il padrone della cisterna pagherà il prezzo degli animali: ma quello che sarà morto, sarà suo. | 34 il proprietario della cisterna deve dare l'indennizzo: verserà il denaro al padrone della bestia e l'animale morto gli apparterrà.
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35 Se un bue percuote il bue d'un altro, e questo venga a morire, si venderà il bue vivo, e si dividerà il prezzo: e il bue morto sarà tra essi diviso. | 35 Quando il bue di un uomo cozza contro il bue del suo prossimo e ne causa la morte, essi venderanno il bue vivo e se ne divideranno il prezzo; si divideranno anche la bestia morta. |
36 Ma se quegli sapeva, che il bue cozzava già da qualche tempo, e il padrone non lo ha tenuto rinchiuso, renderà bue per bue, e avrà intero il bue morto. | 36 Ma se è notorio che il bue cozzava già prima e il suo padrone non lo ha custodito, egli dovrà dare come indennizzo bue per bue e la bestia morta gli apparterrà.
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| 37 Quando un uomo ruba un bue o un montone e poi lo scanna o lo vende, darà come indennizzo cinque capi di grosso bestiame per il bue e quattro capi di bestiame per il montone. |