Scrutatio

Venerdi, 26 aprile 2024 - San Marcellino ( Letture di oggi)

Esodo 21


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Precetti giudiciali riguardanti i servi comperati, e le serve, i furti, gli omicidj, i parricidj, il plagio, le maledizioni contro i genitori, le risse, la pena del taglione, e il bue, che cozza.

1Queste sono le leggi giudiciali, che tu ad essi proporrai.2Se comprerai uno schiavo ebreo, egli servirà a te per sei anni: il settimo se n'andrà libero gratuitamente.3Quale era la veste, con cui è venuto, con tal veste se n'andrà: se avea moglie, la moglie ancora se n'andrà insieme.4Che se il padrone gli avrà dato moglie, e questa avrà partorito figliuoli, e figliuole, la donna, e i figliuoli di lei saranno del padrone; ma quegli se n'andrà colla sua veste.5Che se lo schiavo dirà: Io voglio bene al mio padrone, e alla moglie, e a' figliuoli, io non voglio partire colla libertà;6Il padrone lo presenterà agli dii, e accostatolo alla porta, forerà a lui l'orecchio con una lesina: e questi rimarrà suo schiavo per sempre.7Se uno vende la propria figliuola al servigio altrui, ella non tornerà in libertà nel modo che vi tornan le schiave.8Se diviene sgradita agli occhi del suo padrone, a cui fu data, ei la licenzierà: e non avrà diritto di venderla ad altra gente, s'ei la disprezzò.9Che se l'avrà data in isposa al suo figliuolo, la tratterà come un'altra fanciulla.10Ma se egli dà a lui un'altra sposa, provvederà di partito la fanciulla, e di vestimenta, e non negherà il prezzo della verginità.11Che se egli non farà queste tre cose, ella se n'anderà gratis, senza pagamento di prezzo.12Chi percuoterà un uomo, uccidendolo volontariamente, morrà senza remissione.13Che se non l'ha fatto appostatamete, ma Dio ha fatto, che quegli cadesse nelle sue mani, io ti determinerò il luogo, in cui debba fuggire.14Se uno appostatamente, e insidiosamente avrà ucciso il suo prossimo, lo strapperai dal mio altare per farlo morire.15Chi batterà il padre, o la madre, sarà messo a morte.16Chi avrà rubato un uomo, e l'avrà venduto, convinto del delitto sia messo a morte.17Chi maledirà il padre, o la madre sua, sia messo a morte.18Se due uomini vengono a rissa, e uno percuote il suo prossimo con un sasso, o col pugno, e questi non muoia, ma sia stato giacente in letto:19Se (poi) si leverà, e anderà fuori appoggiato al suo bastone, il percussore sarà esente dalla pena; con questo però, che rifaccia i danni, e quello che fu speso pe' medici.20Chi batterà Io schiavo o la schiava col bastone talmente, che muoiano tra le sue mani, sarà reo di delitto.21Ma se sopravvivono un giorno, o due, egli non sarà soggetto a pena, perché è roba sua.22Se alcuni vengono a rissa, e uno percuote una donna gravida, che abortisce, ma resta in vita, quegli rifarà il danno, secondo la richiesta del marito, e il giudizio degli arbitri.23Ma se quella ancora viene a morire, renderà vita per vita,24Occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede,25Scottatura per iscottatura, ferita per ferita, contusione per contusione.26Se uno ferirà il suo schiavo, o la sua schiava in un occhio, e li farà loschi, darà loro la libertà per ragione dell'occhio, che ha loro cavato.27E se ancor romperà un dente allo schiavo, o alla schiava, darà loro parimente la libertà.28Se un bue ferisce col corno un uomo, o una donna, e ne restino uccisi, sarà lapidato, e non si mangeranno le sue carni: il padrone però del bue sarà senza pena.29Ma se il bue cozzava già da qualche tempo, e ne fu ammonito il padrone, e questi nol tenne rinchiuso, se avvien, che ammazzi un uomo, o una donna, sarà lapidato il bue, e messo a morte il padrone.30Ove poi siagli imposta pena pecuniaria, darà per riscattar la sua vita quanto gli sarà domandato.31Che se il bue avrà percosso un figliuolo, o una figlia, il padrone soggiacerà tuttora alla stessa sentenza.32Se avrà percosso uno schiavo, o una schiava, saran dati trenta sicli d'argento al loro padrone; e il bue sarà lapidato.33Se uno apre la cisterna, o la scava, e non la chiude, e vi cada dentro un bue, o un asino,34Il padrone della cisterna pagherà il prezzo degli animali: ma quello che sarà morto, sarà suo.35Se un bue percuote il bue d'un altro, e questo venga a morire, si venderà il bue vivo, e si dividerà il prezzo: e il bue morto sarà tra essi diviso.36Ma se quegli sapeva, che il bue cozzava già da qualche tempo, e il padrone non lo ha tenuto rinchiuso, renderà bue per bue, e avrà intero il bue morto.

Note:

21,2:Uno schiavo Ebreo ec. Un Ebreo potea vendere la sua libertà trovandosi in miseria, un figliuolo potea essere venduto dal padre, un debitore decotto diveniva schiavo del creditore; il ladro, che non potea restituire si vendea: in qualunque di queste maniere un Ebreo fosse divenuto schiavo, egli non dovea servire più di sei anni: perocchè il settimo anno, l'anno sabatico, dovea mettersi in libertà. Cosi uno, che era fatto schiavo l'anno avanti del sabatico, serviva solamente fino all'anno seguente.

21,3:Con tal veste se n' andrà; ec. Se avea una veste nuova, quando fu fatto schiavo, se gli darà una veste nuova, quando è messo in libertà; e se avea moglie, menerà seta la moglie; e se avea anche de' figliuoli, li menerà via. Levit. XXV. 41.

21,4: Se il padrone gli avrà dato moglie. ec. Se il padrone ha dato per moglie allo schiavo Ebreo una schiava d'altra nazione, la quale non può godere il privilegio dell'anno sabatico, quegli, venuto quell'anno, avrà la libertà; ma la moglie e i figliuoli non usciranno con lui, e resteranno al padrone. Si rompeva forse perciò il matrimonio? lo nega l'Estio, pretendendo, che sia divisa la coabitazione, salvo il vincolo del matrimonio: altri credono, che tali donne non fossero tragli Ebrei considerate come vere mogli, né tali congiunzioni per veri matrimoni; i Romani chiamavano contubernio o sia coabitazione, e non matrimonio l'unione di uno schiavo e d'una schiava; la volontà del padrone faceva tali unioni, e le scioglieva.

21,6:Lo presenterà agli dii. A' giudici rappresentanti la persona del supremo giudice.
Accostatolo alla porta. Col forargli l'orecchio, e quasi inchiodarla alla porta della casa, veniva a significarsi, che costui sarebbe sempre schiavo in quella casa, o almeno fino all'anno del giubileo, Levit. XXV. 40. Così questo era un marco d'ignominia per un Ebreo, che potrà essere libero, e preferiva di rimanere nella schiavitù.

21,7: Se uno rende la propria figliuola. ec. Intendesi di uno, che ha venduto la figliuola colla promessa, o almeno presunzione, che il padrone, o il di lui figliuolo la sposasse in qualità di moglie almeno secondaria, o sia concubina. Una tale fanciulla Ebrea, benchè comprata come schiava, se non la sposava il padrone, o il figliuolo del padrone, dovea rimettersi in libertà, e non essere sempre schiava, come le donne di altra nazione.

21,8:Se diviene sgradita... la licenzierà: e non avrà diritto ec. Se ella più non gli piace, la lascerà andar libera, e non avrà diritto (dopo averne abusato) di venderla ad altra gente; vale a dire ad un'altra famiglia Ebrea. Quelle parola della volgata populo alieno non possono significare una nazione straniera, gentile, perocchè nulla si sarebbe detto in favore di questa fanciulla oltre quello, che era di comun diritto tragli Ebrei; vale a dire, che nissuno di essi potesse essere venduto ad uomo d'altra nazione. Si cerca con queste leggi di provvedere di collocamento le figlie de' poveri.

21,9:La tratterà come un'altra fanciulla. Il padre dello sposo darà ad essa la dote, vestiti ec., procurerà, che il figliuolo la tratti come sua sposa.

21,11:Che se egli non farà queste tre cose, ec. Se il padre non farà una di queste tre cose, cioè o di sposarla per se, o di farla sposare al figliuolo, o di trovarlo un partito, la fanciulla sarà ipso jure libera, senza che si aspetti l'anno sabatico.
Altri riferiscono queste parole alle tre cose prescritte, vers. 10. se non provvederà la fanciulla di partito, se non le darà le vestimenta convenienti, se non le darà il prezzo delle verginità, qualunque di queste tre cose ometta il padre di famiglia, la fanciulla è libera.

21,12: Morrà senza remissione. Vedi Gen. IX. 6.

21,13: Che se quegli non l'ha fatto appositamente ec. Sopra parlò dell'omicidio volontario, qui poi del casuale, il quale però abbia (come credono molti ) annessa qualche colpa di negligenza, o d'imprudenza: se quegli non avea intenzione di uccidere l'altro uomo, ma Dio permise, o volle, che questi cadesse per le mani di lui, allora l'uccisore potrà rifugiarsi in una delle città, che saranno stabilite, e chiamate città di refugio.

21,14: La strapperai dal mio altare. L'omicida volontario non godea dell'asilo. Vedi 3. Reg. II. 28.

21,15:Chi batterà il Padre o la Madre, ec. Mosè non parla del parricidio, supponendo impossibile una tal empietà.

21,17: Chi maledirà il padre, o la Madre, ec. Maledite nelle Scritture significa molte volte ingiuriar di parole; e così in questo luogo.

21,19: Sarà esente dalla pena. Sarà libero dalla pena di morte, checché poi avvenga dell'uomo percosse da lui; perchè quando ci venisse a morire, la sua morte non si presumerebbe avvenuta per ragione di quella percossa, ma per altre cause.

21,20: Sarà reo di delitto. Il Caldeo, i LXX, e il Siro sarà sottoposto al giudizio; sarà punito secondo la sentenza de' giudici.

21,21: Purché e roba sua. La perdita dello schiavo, o della schiava gli terrà luogo di pena. Molti credono che questa legge non avesse luogo, se non riguardo alle schiavo di straniera nazione; lo che sembra molto probabile.

21,24: Occhio per occhio, ec. Si stabilisce qui la legge detta del Taglione per termine, non già per fomite alla vendetta, e al furore, dice S. Agostino cont. Faust. lib. XII. cap. 23.; e Tertulliano dice, che la licenza di ricattarsi era destinata a reprimere gli attacchi; lib. II. Cont. Marc. cap. 18. Gli Ebrei assai generalmente vogliono, che questa legge non debba intendersi il rigore, né letteralmente, ma in un senso più mite; vale a dire, che la pena di chi cava un occhio, rompe un dente, fa una contusione al suo prossimo, ec., sia una multa pecuniaria determinata da' giudici, e proporzionata a quello, che uno darebbe per esempio per recuperare un occhio, se lo avesse perduto, o per non perdere un dente, o per non soffrire il dolore della contusione. È ancora da osservare, che questa legge, che dovea servire di regola a' giudici per pronunziare sopra i danni recati al prossimo nella persona, non giustifica giammai lo spirito di vendetta, la quale è condannata da Dio, il quale, come abbiam detto, non altro ha preteso con questa legge, che mettere un freno all'ira dell'uomo offeso, e contenere la protervia col timor della pena.

21,28: Non si mangeranno le sue carni. Per dimostrare vie più l'orrore, e l'esecrazione, che dee aversi per l'omicidio. Vedi Gen. IX. 5.

21,30:Ove poi siagli imposta la pena pecuniaria: ec. Nel caso che il giudice abbia giudicato, che la sua colpa, e negligenza non sia tale da punirsi di morte, ma con pena pecuniaria, darà quello, che sarà stabilito dallo stesso giudice.

21,31: Se il bue avrà percosso un figliuolo ec. Se il bue avrà percosso un figliuolo di famiglia, o una figlia, il padrone avrà la stessa pena, che se si trattasse di un padre di famiglia; benché la vita di questo sia più importante.

21,33: Se una apre una cisterna, o la scava ec. Le cisterne aveano il loro coperchio; onde si dice qui: se uno in un luogo pubblico apre una cisterna, e non la richiude: questo è il primo caso: l'altro poi si è, se uno ne scava una di nuovo. Veggansi le Decretali lib. V tit. 36.