1 Se uno ruberà un bue, o una pecora, e l'avrà uccisa, o venduta, renderà cinque bovi per uno, e quattro pecore per una. | 1 QUANDO alcuno avrà rubato un bue, o una pecora, o una capra, e l’avrà ammazzata o venduta; paghi cinque buoi per quel bue, e quattro pecore, o capre, per quella pecora, o capra. |
2 Se un ladro è trovato a sforzare la porta, o a rompere la muraglia della casa, e ferito venga a morire, il feritore non sarà reo d’uccisione. | 2 Se il ladro, colto di notte nello sconficcare è percosso, e muore, non vi è omicidio. |
3 Ma se ciò egli fa dopo che è nato il sole, egli è reo di omicidio, ed egli pure morrà. Se (il ladro) non avrà di che pagare il furto, sarà venduto. | 3 Se il sole è levato quando sarà colto, vi è omicidio. Il ladro soddisfaccia del tutto; e se non ha da soddisfare, sia venduto per lo suo furto. |
4 Se il bue rubato, o l'asino, o la pecora sarà trovato vivo presso di lui, restituirà il doppio. | 4 Se pure il furto gli è trovato in mano, vivo; o bue, o asino, o pecora che sia, restituiscalo al doppio. |
5 Se alcuno farà danno a un campo, o a una vigna, e lascerà andare il suo giumento a pascere l'altrui; renderà il meglio, che abbia nel proprio campo, o vigna secondo le stime del danno. | 5 Se alcuno fa pascolare un campo, o una vigna; e se manda nel campo altrui il suo bestiame, il quale vi pasturi dentro, soddisfaccia il danno col meglio del suo campo, e col meglio della sua vigna. |
6 Se dilatandosi il fuoco si attacca alle spine, e si appicca ai covoni delle biade, o ai grani, che sono in piede ne' campi, pagherà il danno colui che accese il fuoco. | 6 Quando un fuoco uscirà fuori, e incontrerà delle spine, onde sia consumato grano in bica, o biade, o campo, del tutto soddisfaccia il danno colui che avrà acceso il fuoco |
7 Se uno confiderà a un amico del denaro, o altra cosa da custodire, e questa sia rubata presso il depositario; trovatosi il ladro, questi renderà il doppio. | 7 Quando alcuno avrà dato al suo prossimo danari, o vasellamenti, a guardare, e quelli saranno rubati dalla casa di colui, se il ladro è trovato, restituiscali al doppio. |
8 Se il ladro è ignoto, il padrone di casa comparirà dinanzi ai giudici, e farà giuramento di non aver messo la mano sulla roba del suo prossimo | 8 Se il ladro non si trova, facciasi comparire il padron della casa davanti a’ rettori, per giurare s’egli non ha punto messa la mano sopra la roba del suo prossimo. |
9 Per defraudarlo di un bue, o di un asino, o di una pecora, o di un vestimento, o di qualunque cosa, che siasi perduta: la causa dell'uno e dell'altro anderà dinanzi ai giudici: e se questi Io condanneranno, renderà il doppio al suo prossimo. | 9 In ogni causa di misfatto intorno a bue, asino, pecora, capra, vestimento, o a qualunque altra cosa perduta, della quale uno dica: Questa è dessa; venga la causa d’amendue le parti davanti a’ rettori; e colui che i rettori avranno condannato, paghi il doppio al suo prossimo. |
10 Se uno avrà dato in custodia al suo prossimo un asino, un bue, una pecora, o qualunque siasi giumento, e questo sia morto, o resti stroppiato, o portato via da' nemici, e nissuno abbia ciò veduto, | 10 Quando alcuno avrà dato al suo prossimo, asino, o bue, o pecora, o qualunque altra bestia, a guardare, ed ella muore, o le si fiacca alcun membro, o è rapita, senza che alcuno l’abbia veduto, |
11 Si deverrà al giuramento, come quegli non ha posta la mano sulla roba del suo prossimo: e il padrone sì contenterà del giuramento, e quegli non sarà tenuto a restituzione. | 11 il giuramento del Signore intervenga fra le due parti, per saper se colui non ha punto messa la mano sopra il bene del suo prossimo; e accetti il padron della bestia quel giuramento, e non sia l’altro obbligato a pagamento. |
12 Che se la cosa è stata rubata, indennizzerà il padrone. | 12 Ma se pur quella bestia gli è stata rubata d’appresso, facciane soddisfazione al padron di essa. |
13 Se (il giumento) fu divorato da una fiera, riporti al padrone il cadavere, e non farà altra restituzione. | 13 Se pur quella bestia è stata lacerata dalle fiere, portila per testimonianza, e non sia obbligato a pagar la bestia. |
14 Chi alcuna di tali cose prenderà in prestito dal suo prossimo, è questa perisca, o resti stroppiata, non essendo presente il padrone, sarà astretto a far restituzione. | 14 E quando alcuno avrà presa in prestanza una bestia dal suo prossimo, e le si fiaccherà alcun membro, o morrà, e il padrone di essa non sarà presente, del tutto colui paghila. |
15 Ma se il padrone si troverà presente, non farà restituzione, e massimamente se l'uvea presa a nolo pagando l'uso, che ne faceva. | 15 Ma se il padrone è stato presente, non sia colui obbligato a pagarla; se la bestia è stata tolta a vettura, ell’è venuta per lo prezzo della sua vettura |
16 Se uno sedurrà una fanciulla, che non abbia ancora contratti sponsali, e dormirà con lei; la doterà, e la sposerà. | 16 E quando alcuno avrà sedotta una vergine, la qual non sia sposata, e sarà giaciuto con lei, del tutto dotila, e prendalasi per moglie. |
17 Se il padre della fanciulla non vorrà dargliela, darà una somma di denaro secondo la somma della dote, che soglion ricevere le fanciulle. | 17 Se pure il padre di essa del tutto ricusa di dargliela, paghi danari, secondo la dote delle vergini. |
18 Non lascerai vivere gli stregoni. | 18 Non lasciar vivere la donna maliosa. |
19 Chi peccherà con una bestia, sarà messo a morte. | 19 Chiunque si congiungerà con una bestia, del tutto sia fatto morire. |
20 Chi offerirà sacrifizio ad altri dei, fuori che al solo Signore, sarà ucciso. | 20 Chi sacrificherà ad altri dii, fuor che al Signore solo, sia sterminato come anatema. |
21 Non farai torto, e non affliggerai il forestiero: perocché voi ancora foste stranieri nella terra d'Egitto. | 21 Non far violenza al forestiere, e non opprimerlo; conciossiachè voi siate stati forestieri nel paese di Egitto. |
22 Non porterete danno alla vedova, e al pupillo. | 22 Non affliggete alcuna vedova nè orfano. |
23 Se gli offenderete, alzeranno a me le loro strida, e io esaudirò i loro clamori: | 23 Guardati d’affliggerlo in alcuna maniera, perciocchè, se egli grida a me, io del tutto esaudirò il suo grido. |
24 E si accenderà il mio furore, ed io vi sterminerò colla spada, e le vostre mogli resteran vedove, e i figliuoli vostri pupilli. | 24 E l’ira mia si accenderà, ed io vi ucciderò con la spada: e le vostre mogli saranno vedove, e i vostri figliuoli orfani |
25 Se presterai denaro al popolo mio povero, che abita con te, non lo vesserai come un esattore, né l'opprimerai coll'usure. | 25 Quando tu presterai danari al mio popolo, al povero ch’è appresso a te, non procedere inverso lui a guisa di usuraio: non imponetegli usura. |
26 Se riceverai in pegno dal tuo prossimo la veste, gliela renderai prima che il sol tramonti: | 26 Se pur tu togli in pegno il vestimento del tuo prossimo, rendiglielo infra il tramontar del sole. |
27 Perché questa sola egli ha per coprirsi, e porsi sopra la sua carne, e altra non ne ha, sotto di cui prender sonno. Se egli alzerà le sue grida verso di me, io lo esaudirò, perché sono misericordioso. | 27 Perciocchè quello solo è la sua copritura, ed è il suo vestire per coprir la sua pelle; in che giacerebbe egli? se dunque egli avviene che egli gridi a me, io l’esaudirò; perciocchè io son pietoso. |
28 Non dirai male de' giudici; e non maledirai il principe del popol tuo. | 28 Non dir male de’ rettori; e non maledir colui ch’è principe nel tuo popolo. |
29 Non sarai lento a dare le tue decime, e le tue primizie: tu darai a me il primogenito de' tuoi figliuoli. | 29 Non indugiare il pagar le primizie della tua vendemmia, nè del gocciolar de’ tuoi olii; dammi il primogenito dei tuoi figliuoli. |
30 E lo stesso ancora farai de' bovi, e delle pecore: per sette dì stieno colla lor madre; l'ottavo giorno gli offerirai a me. | 30 Fa’ il simigliante del tuo bue, e della tua pecora, e capra; stia il primo portato di esse sette giorni appresso la madre sua, e all’ottavo giorno dammelo. |
31 Voi sarete uomini consacrati a me: non mangerete carne, che sia già stata gustata da bestie; ma la getterete ai cani. | 31 E siatemi uomini santi; e non mangiate carne lacerata dalle fiere per li campi; gittatela a’ cani |