1 E il Signore parlò a Mosè sul monte Sinai, e disse: | 1 IL Signore parlò ancora a Mosè nel monte di Sinai, dicendo: |
2 Parla a' figliuoli d’Israele, e di' loro: Quando voi sarete entrati nella terra, di cui darovvi il dominio, (la terra) faccia il sabato in onor del Signore. | 2 Parla a’ figliuoli d’Israele, e di’ loro: Quando voi sarete entrati nel paese che io vi do, abbia la terra i suoi riposi, per maniera di Sabato al Signore. |
3 Per sei anni seminerai il tuo campo, e per sei anni poterai la tua vigna, e ne raccorrai i frutti: | 3 Semina il tuo campo sei anni continui, e pota la tua vigna altresì sei anni continui, e ricogli la sua rendita. |
4 Ma il settimo anno sarà per la terra il sabato del riposo del Signore: non seminerai il campo, e non poterai la vigna. | 4 Ma l’anno settimo siavi riposo di Sabato per la terra; siavi Sabato al Signore; non seminare in esso il tuo campo, e non potar la tua vigna. |
5 Non mieterai quello che la terra spontaneamente produrrà: e non raccoglierai, come per farne vendemmia, le uve, delle quali tu offerivi le primizie: perocché egli è l’anno di requie per la terra: | 5 Non mietere ciò che sarà nato da sè stesso da’ granelli caduti nella tua ricolta; e non vendemmiar le uve della vigna che tu non avrai potata; sia quell’anno anno di riposo per la terra. |
6 Ma ve ne ciberete tu, e il tuo servo, la serva, e gli operai tuoi, e i forestieri, che dimoran tra voi. | 6 E ciò che sarà prodotto nell’anno del Sabato della terra sarà per mangiarlo, a te, e al tuo servo, e alla tua serva, e al tuo mercenario, e al tuo avveniticcio, i quali dimoreranno appresso di te, e alle tue bestie domestiche, |
7 E servirà tutto quello che nasce, a nudrire i tuoi giumenti, e bestiami. | 7 e alle fiere che saranno nel tuo paese; sia tutta la rendita di quell’anno per mangiare |
8 Conterai parimente sette settimane di anni, vale a dire, sette volte sette, che fanno in tutto quarantanove anni. | 8 Contati eziandio sette settimane di anni, sette volte sette anni; in maniera che il tempo delle sette settimane di anni ti sia lo spazio di quarantanove anni. |
9 E il settimo mese a' dieci del mese nel tempo della espiazione farai sonare la tromba per tutto quanto il paese. | 9 E nel settimo mese, nel decimo giorno del mese, fa’ passare un suon di tromba; fate passar la tromba per tutto il vostro paese, nel giorno de’ purgamenti. |
10 E santificherai l’anno cinquantesimo, e annunzierai la remissione a tutti gli abitanti del tuo paese: perocché egli è l'anno del giubileo. Ognuno tornerà alle sue possessioni, e ognuno tornerà alla sua famiglia, | 10 E santificate l’anno cinquantesimo, e bandite franchigia nel paese, a tutti suoi abitanti; siavi quello il Giubileo; e allora ritorni ciascun di voi nella sua possessione, e alla sua famiglia. |
11 Perché l’anno cinquantesimo è l’anno del giubileo. Voi non farete la sementa, e non mieterete quello che sarà nato spontaneamente pe’ campi, e non coglierete le primizie della vendemmia | 11 Quest’è il Giubileo; celebratelo ogni cinquantesimo anno; non seminate in esso, e non ricogliete ciò che in quell’anno sarà nato da sè stesso, e non vendemmiate le vigne che non saranno state potate. |
12 Per santificare il giubileo; ma voi mangerete quello che vi si parerà davanti. | 12 Perciocchè quello è il Giubileo; siavi sacro; mangiate ciò che il campo produrrà tolto dal campo stesso. |
13 L'anno del giubileo tornerà ciascuno ne' suoi beni. | 13 In quest’anno del Giubileo, ritorni ciascun di voi nella sua possessione. |
14 Quando venderai qualche cosa a un tuo concittadino, o comprerai da lui, non affliggere il tuo fratello, ma regolerai la compra sul numero degli anni, che vi sono sino al giubileo, | 14 E quando tu farai qualche vendita al tuo prossimo, ovvero qualche compera, niun di voi rapisca il bene del suo fratello. |
15 E quegli venderà a te a ragione del prodotto. | 15 Compera dal tuo prossimo a ragione degli anni scorsi dopo il Giubileo; ed egli facciati la vendita a ragione degli anni della rendita. |
16 Quanto più anni vi restano dopo d'un giubileo; tanto sarà maggiore il prezzo; e quanto il tempo sarà minore, tanto calerà il prezzo della compra; perocché quegli vende a te il tempo di raccogliere i frutti. | 16 Secondo che vi saranno più o meno anni, accresci o scema il prezzo di ciò che tu compererai da lui; conciossiachè egli ti venda un certo numero di rendite. |
17 Non vogliate affliggere gli uomini della stessa vostra tribù, ma ognun di voi tema il suo Dio; perocché io il Signore Dio vostro. | 17 E niun di voi rapisca il ben del suo prossimo; anzi abbi timore dell’Iddio tuo; perciocchè io sono il Signore Iddio vostro. |
18 Eseguite i miei precetti, e osservate i miei giudizii, e adempietegli, affinché possiate abitare senza timore sulla terra, | 18 Ed eseguite i miei statuti, e osservate le mie leggi, e mettetele in opera; e voi abiterete nel paese in sicurtà. |
19 E questa produca a voi i suoi frutti, de' quali vi cibiate, e vi satolliate senza temere di prepotenza. | 19 E la terra produrrà i suoi frutti, e voi ne mangerete a sazietà, e abiterete in essa in sicurtà. |
20 Che se voi direte: Che mangerem noi l’anno settimo, se non semineremo, e non raccorremo le nostre biade? | 20 Che se pur dite: Che mangeremo l’anno settimo, se non seminiamo, e non ricogliamo le nostre rendite? |
21 Io darò a voi la mia benedizione l'anno sesto, e la terra fruttificherà per tre anni: | 21 Io comanderò alla mia benedizione che venga sopra voi l’anno sesto, e quell’anno produrrà frutto per tre anni. |
22 E seminerete l’anno ottavo, e mangerete il grano vecchio sino all’anno nono: mangerete il vecchio, fino che sia venuto il nuovo. | 22 E nell’anno ottavo voi seminerete, e mangerete del vecchio di quella ricolta, fino all’anno nono; voi mangerete del vecchio, finchè venga la ricolta di quell’anno |
23 Parimente la terra non si venderà per sempre: perocché ella è mia, e voi siete in essa stranieri, e miei coltivatori. | 23 OR non vendansi le terre assolutamente; conciossiachè la terra sia mia; perciocchè voi siete forestieri, e fittaiuoli appresso di me. |
24 Per la qual cosa tutti i fondi, che voi possederete, si venderanno colla condizione del riscatto. | 24 Perciò, date luogo di riscatto delle terre in tutto il paese della vostra possessione. |
25 Se impoverito il tuo fratello vende il suo poderuccio, il parente prossimo può, se vuole, riscattare quello che il primo ha venduto: | 25 Quando il tuo fratello sarà impoverito, e avrà venduto della sua possessione; se il suo prossimo parente, il qual per consanguinità avrà la ragion del riscatto, si presenta, egli potrà riscattar ciò che il suo fratello avrà venduto. |
26 Che se egli non ha parente prossimo, ma trovar può il prezzo per fare il riscatto, | 26 Ma, se alcuno, non avendo parente che per consanguinità abbia la ragion del riscatto, ricovera da sè stesso il modo, e trova quanto gli fa bisogno per lo suo riscatto; |
27 Si computeranno i frutti dal tempo della vendita: e quel che rimane, lo renderà egli al compratore, e rientrerà nel suo in tal guisa. | 27 allora conti le annate dopo la sua vendita, e restituisca il soprappiù a colui a chi avrà fatta la vendita, e rientri nella sua possessione. |
28 Che se non può egli trovar modo di rendere il prezzo, riterrà il compratore l’effetto comprato fino all’anno del giubileo: perché in quest'anno tutte le cose vendute ritorneranno al padrone, e possessore primiero. | 28 Ma, s’egli non trova quanto gli fa bisogno per fargli il suo pagamento, resti quello ch’egli avrà venduto in man di colui che l’avrà comperato, fino all’anno del Giubileo; e nel Giubileo escane il comperatore, e rientri colui nella sua possessione. |
29 Colui che vende una casa posta dentro le mura della città, avrà la libertà del riscatto per un intero anno: | 29 E quando alcuno avrà venduta una casa da abitare, in città murata, siavi podestà di riscatto fino all’anno compiuto dopo la sua vendita; sia il termine del suo riscatto un anno intiero. |
30 S'ei non la riscatta, passato il giro d’un anno, la possederà il compratore, e i discendenti di lui in perpetuo, e non potrà farsene il riscatto, neppur nel giubileo. | 30 Ma se non è ricomperata infra il compiersi di un anno intiero, quella casa che è in città murata resterà assolutamente in proprio a colui che l’avrà comperata, e a’ suoi d’età in età; egli non sarà obbligato di uscirne nel Giubileo. |
31 Ma se la casa è in un borgo non murato, si venderà colle condizioni stesse de' poderi: tornerà al padrone nel giubileo, ove non sia stata prima riscattata. | 31 Ma le case delle ville, non intorniate di mura, sieno reputate come possessioni di terra; siavi ragion di riscatto per esse, ed escane il comperatore nel Giubileo. |
32 Le case de’ Leviti, che sono nelle città, potran sempre riscattarsi: | 32 Ma, quant’è alle città de’ Leviti, abbiano i Leviti in perpetuo ragion di ricompera in su le case delle città della lor possessione. |
33 Se non saranno state riscattate, torneranno a' padroni nel giubileo; perché le case de' Leviti nella città sono tutto quello ch’essi hanno tra' figliuoli d'Israele. | 33 E colui de’ Leviti, che ricompererà alcuna casa, esca fuori della casa venduta, e della città della possession del venditore, nel Giubileo; perciocchè le case delle città de’ Leviti sono la lor possessione nel mezzo de’ figliuoli d’Israele. |
34 Il terreno, che essi hanno intorno alle città, non potrà vendersi; perché è di ragion loro in eterno. | 34 Ma non vendansi i campi de’ contorni delle lor città; perciocchè sono loro una possessione perpetua. |
35 Se il tuo fratello è impoverito, e impotente a sostentarsi, e tu lo hai ricettato come ospite e forestiero, ed ei vive con te, | 35 E quando il tuo fratello sarà impoverito, e le sue facoltà saranno scadute appresso di te, porgigli la mano, forestiere o avveniticcio che egli si sia; acciocchè possa vivere appresso di te. |
36 Non prendere usura da lui, né più di quel che gli hai dato. Temi il tuo Dio, affinché possa vivere il tuo fratello in casa tua. | 36 Non prender da lui usura nè profitto; e abbi timore dell’Iddio tuo, e fa’ che il tuo fratello possa vivere appresso di te. |
37 Non darai a lui il tuo denaro a interesse, e de' comestibili non esigerai oltre quello che hai dato. | 37 Non dargli i tuoi danari ad usura, nè la tua vittuaglia a profitto. |
38 Io il Signore Dio vostro, che vi ho tratti dalla terra di Egitto per darvi la terra di Chanaan, ed essere vostro Dio. | 38 Io sono il Signore Iddio vostro, che vi ho tratti fuor del paese di Egitto, per darvi il paese di Canaan, per essere vostro Iddio |
39 Se astretto da povertà si venderà a te il tuo fratello, non lo strazierai, facendolo servire come schiavo; | 39 E quando il tuo fratello sarà impoverito appresso di te, e si sarà venduto a te, non adoperarlo in servitù da schiavo. |
40 Ma egli sarà come un mercenario, e un lavoratore: faticherà in casa tua fino all’anno del giubileo, | 40 Stia appresso di te a guisa di mercenario o di avveniticcio; serva appresso di te fino all’anno del Giubileo. |
41 E poi se n'andrà co' suoi figliuoli, e tornerà a' suoi parenti, e all’eredità de' padri suoi: | 41 E allora egli si partirà d’appresso a te, insieme co’ suoi figliuoli, e se ne ritornerà alla sua famiglia; e rientrerà nella possessione de’ suoi padri. |
42 Imperocché eglino sono miei servi, e io li trassi dalla terra d'Egitto: non debbon vendersi in qualità di schiavi. | 42 Perciocchè essi sono miei servitori, avendoli io tratti fuor del paese di Egitto; e però non sieno venduti nella maniera degli schiavi. |
43 Non gli affliggere con prepotenza, ma temi il tuo Dio. | 43 Non signoreggiarlo con asprezza; anzi abbi timore dell’Iddio tuo. |
44 Schiavi, e schiave avrete voi di quelle nazioni che vi stanno all'intorno; | 44 Ma, quant’è al tuo servo, e alla tua serva, che hanno ad esser tuoi in proprio, compera servi e serve d’infra le genti che saranno intorno a te. |
45 E de' forestieri che vengon tra voi, o che sieno stati generati da questi nel vostro paese, questi terrete per schiavi. | 45 Anche ne potrete comperar de’ figliuoli degli avveniticci che dimoreranno con voi; e delle lor famiglie che saranno appresso di voi, le quali essi avranno generate nel vostro paese; e quelli saranno vostri in proprio. |
46 E li lascerete per diritto d'eredità a' vostri posteri, e saran vostri in eterno: ma i fratelli vostri i figliuoli d'Israele non gli opprimerete con prepotenza. | 46 E tali potrete possedere, e lasciare a’ vostri figliuoli dopo voi in proprietà ereditaria; e anche servirvi di loro in perpetuo; ma, quant’è a’ vostri fratelli, figliuoli d’Israele, niuno di voi signoreggi il suo fratello con asprezza. |
47 Se uno straniero tra voi si arricchisce, e un tuo fratello caduto in basso stato si vende a lui, o ad alcuno della famiglia di esso, | 47 E se il forestiere, o l’avveniticcio che sarà appresso di te, acquista delle facoltà, e il tuo fratello impoverisce appresso a lui, e si vende al forestiere, o all’avveniticcio che sarà appresso di te, o a qualcuno di stirpe di nazione straniera; |
48 Dopo la vendita potrà essere riscattato. Lo riscatterà chiunque vorrà de' suoi fratelli, | 48 abbia egli podestà di riscatto, dopo essersi venduto; riscattilo alcuno de’ suoi fratelli. |
49 E il zio, e il figliuolo del zio, e un parente da canto del padre, o da canto della madre: e s'egli stesso potrà riscattarsi, lo farà, | 49 Riscattilo il suo zio, o il figliuol del suo zio, o alcun altro suo carnal parente, della sua famiglia; ovvero, riscattisi egli stesso, se ne trova il modo. |
50 Contati però gli anni dal tempo della sua vendita sino all'anno del giubileo; e dalla somma, per cui fu venduto, deducendo quello che gli si dee come a mercenario secondo il numero degli anni. | 50 E faccia ragione col suo comperatore, dall’anno che gli si sarà venduto fino all’anno del Giubileo, e vadano i danari della sua vendita per lo numero degli anni ch’egli avrà servito; stia con lui come a giornate di mercenario. |
51 Se molti anni rimangono fino al giubileo, a proporzione di questi sarà il prezzo: | 51 Se vi sono ancora molti anni fino al Giubileo, restituisca a ragione di essi, de’ danari della sua compera, per suo riscatto. |
52 Se pochi, farà i conti col compratore secondo il numero degli anni, e renderà a lui a proporzione degli anni, che restano, | 52 E se vi restano pochi anni fino all’anno del Giubileo, faccia ragione con lui; e restituisca il prezzo del suo riscatto, secondo il numero degli anni che gli restano da servire. |
53 Computato il salario del tempo che ha servito: il compratore nol tratterà crudamente sotto i tuoi occhi. | 53 Stia con lui a guisa di mercenario annuale; non signoreggilo con asprezza nel tuo cospetto. |
54 Che se in nissuno di questi modi può essere riscattato, se n'andrà co' suoi figliuoli l’anno del giubileo. | 54 E se pur non è riscattato in alcuna di queste maniere, egli se ne uscirà l’anno del Giubileo, insieme coi suoi figliuoli. |
55 Perocché servi miei sono i figliuoli d'lsraele, i quali io ho tratti dalla terra d'Egitto. | 55 Conciossiachè i figliuoli d’Israele mi sieno servi; sono miei servi, avendoli io tratti fuor del paese di Egitto. Io sono il Signore Iddio vostro |