1 Queste son le leggi che loro proporrai: | 1 OR queste sono le leggi giudiciali, le quali tu proporrai loro: |
2 Se compri uno schiavo ebreo, egli ti servirà per sei anni; ma al settimo se ne andrà libero senza pagar nulla. | 2 Quando tu avrai comperato un servo Ebreo, servati egli sei anni; ma al settimo anno vadasene franco, senza pagar nulla. |
3 Se ne andrà colla veste con cui è venuto; ma se aveva moglie, anche questa se ne andrà con lui. | 3 Se egli è venuto sol col suo corpo, vadasene col suo corpo; se egli avea moglie, vadasene la sua moglie con lui. |
4 Se invece è stato il padrone che gli ha dato moglie, e questa gli ha partorito figlioli e figliole, la moglie e i figli di lei saranno del padrone, lui poi se ne andrà colla sua veste. | 4 Se il suo signore gli ha data moglie, la quale gli abbia partoriti figliuoli o figliuole; quella moglie, e i figliuoli di essa, sieno del signore; e vadasene egli col suo corpo. |
5 Ma se lo schiavo dirà: Io voglio bene al mio padrone, alla mia sposa, ai miei figli, e non voglio andarmene libero, | 5 Ma se pure il servo dice: Io amo il mio signore, la mia moglie, e i miei figliuoli; io non me ne voglio andar franco; |
6 allora il padrone lo presenterà ai giudici, lo farà accostare alla porta e agli stipiti, gli forerà l'orecchio con una lesina, e quello rimarrà suo schiavo per sempre. | 6 faccialo il suo signore comparire davanti a’ giudici; poi faccialo appressare all’uscio, o allo stipite della porta, e forigli l’orecchio con una lesina; e servagli colui in perpetuo. |
7 Se uno vende la sua figlia per serva, questa non se ne andrà come soglion andare le schiave. | 7 E quando alcuno avrà venduta la sua figliuola per serva, non esca ella di casa, come i servi ne escono. |
8 Se essa non piace più al padrone, a cui era stata data, questo la rimanderà; ma senza avere il diritto di venderla a gente straniera, dopo averla disprezzata. | 8 Se ella dispiace al suo signore, a cui il padre l’avrà sposata, facciala quello franca; non abbia podestà di venderla a un popolo straniero, dopo averle rotta la fede. |
9 So l'avrà data come sposa al suo figlio, la tratterii come una figliola. | 9 E se egli la fa sposare al suo figliuolo, facciale secondo la ragion delle fanciulle. |
10 Ma se egli dà al figlio un'altra sposa, procurerà alla serva altre nozze e le vesti, e non le negherà il prezzo della verginità. | 10 Se egli gliene prende un’altra, non tolgale il nutrimento, nè il vestire, nè la coabitazione. |
11 Che se egli non farà queste tre cose, la serva se ne andrà gratuitamente, senza pagare alcun riscatto. | 11 E se egli non le fa queste tre cose, vadasene ella gratuitamente, senza pagar danari alcuni |
12 Chi percuoterà un uomo con volontà di ucciderlo, sia messo a morte. | 12 Chi avrà percosso un uomo, sì che egli ne muoia, del tutto sia fatto morire. |
13 Se uno poi non ha teso insidie, ma Dio gliel'ha fatto cader nelle mani, io determinerò un luogo in cui debba rifugiarsi. | 13 Ma, quant’è a colui che non l’avrà appostato, anzi Iddio glielo avrà fatto scontrar nelle mani, io ti costituirò un luogo, al quale colui rifugga. |
14 Se uno invece con premeditazione e con insidie avrà ucciso il suo prossimo, lo strapperai anche dal mio altare, per farlo morire. | 14 Ma, quando alcuno per temerità avrà macchinato contro al suo prossimo, per ucciderlo con inganno, trallo fuori, eziandio d’appresso al mio altare, perchè muoia. |
15 Chi avrà percosso il padre o la madre, sia punito colla morte. | 15 Chi avrà battuto suo padre, o sua madre, del tutto sia fatto morire. |
16 Chi, dopo aver rubato un uomo, lo avrà venduto, convinto del delitto, sia messo a morte. | 16 Parimente, chi avrà rubata una persona, o sia che l’abbia venduta, o che gli sia trovata in mano, del tutto sia fatto morire. |
17 Chi maledirà il suo padre o la sua madre, sia punito colla morte. | 17 Ed anche, chi avrà maledetto suo padre, o sua madre, del tutto sia fatto morire. |
18 Se nella rissa uno percuote un altro con un sasso o col pugno, ma in modo che questo non muoia, e solo debba mettersi a letto; | 18 E quando alcuni contenderanno insieme, e l’uno avrà percosso l’altro con pietra, o col pugno, onde egli non muoia, ma giaccia in letto; |
19 se si rileva e può camminar fuori appoggiato al suo bastone, il percussore sarà assolto; ma deve rifare le spese pel lavoro interrotto e i medici. | 19 se egli si rileva, e cammina fuori in sul suo bastone, colui che l’avrà percosso sia assolto; sol gli paghi ciò ch’egli è stato a bada, e lo faccia medicare fino a compiuta guarigione. |
20 Chi percuoterà col bastone il suo schiavo o la sua schiava, in modo che gli muoian tra le mani, sarà reo di delitto. | 20 E quando alcuno avrà percosso il suo servo, o la sua serva, con un bastone, sì che gli muoia sotto la mano, facciasene del tutto punizione. |
21 Ma se quelli sopravvivono un giorno o due, egli non sarà soggetto alla pena, perchè son suo danaro. | 21 Ma se pur campa un giorno, o due, non facciasene punizione; perciocchè è suo danaro |
22 Alcuni vengono a rissa, e uno percuote una donna incinta, da farla abortire, senza però ucciderla, chi l'ha colpita rifarà il danno secondo la richiesta del marito della donna e il giudizio degli arbitri. | 22 E quando alcuni, contendendo insieme, avranno percossa una donna gravida, sì che il parto n’esca fuori, ma pur non vi sarà caso di morte; sia colui che l’avrà percossa condannato ad ammenda, secondo che il marito della donna gl’imporrà; e paghila per autorità de’ giudici. |
23 Ta se ne segue la morte, egli renderà vita per vita, | 23 Ma, se vi è caso di morte, metti vita per vita; |
24 occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, | 24 occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piè per piè; |
25 scottatura per scottatura, ferita per ferita, livido per livido. | 25 arsura per arsura, ferita per ferita, lividore per lividore. |
26 Se uno, colpendo l'occhio del suo schiavo o della sua schiava, glielo fa perderelo lascerà in libertà in compenso dell'occhio perduto; | 26 E quando alcuno avrà percosso l’occhio del suo servo, o l’occhio della sua serva, e l’avrà guasto; lascilo andar franco per lo suo occhio. |
27 cosi pure li lascerà andaliberi se allo schiavo o alla schiava avrà fatto cadere un dente. | 27 Parimente, se ha fatto cadere un dente al suo servo o alla sua serva, lascilo andar franco per lo suo dente. |
28 Se un bue cozza un uomo o una donna da farli morire, sarà lapidato, le sue carni non dovranno esser mangiate ma il padrone del bue sarà assolto | 28 E quando un bue avrà cozzato un uomo o una donna, sì che ne muoia, del tutto sia quel bue lapidato, e non mangisene la carne; e il padrone del bue sia assolto. |
29 Ma se il bue aveva da qualche tempo il vizio di cozzare e il padrone, avvertito non l'ha tenuto dentro, dato che il bue uccida un uomo o una donna, esso sarà lapidato e il padrone sarà messo a morte. | 29 Ma se il bue per addietro è stato uso di cozzare, e ciò è stato protestato al padron di esso, ed egli non l’ha guardato, e il bue ha ucciso un uomo o una donna, sia il bue lapidato, e anche facciasi morire il padron di esso. |
30 Ove poi gli venga imposta un'ammenda, riscatterà la sua vita con ciò che gli sarà domandato. | 30 Se gli è imposto alcun prezzo di riscatto, paghi il riscatto della sua vita, interamente come gli sarà imposto. |
31 Il padrone avrà la medesima condanna anche se il bue avrà cozzato un figlio o una figlia. | 31 Se il bue cozza un figliuolo o una figliuola, facciaglisi secondo questa legge. |
32 Se invece avrà cozzato uno schiavo o una schiava, pagherà trenta sicli d'argento al loro padrone, e il bue sarà lapidato. | 32 Se il bue cozza un servo o una serva, paghi il padron del bue trenta sicli di argento al padrone di esso, e sia lapidato il bue. |
33 Se uno apre una cisterna e dopo averla scavata non la copre, e così vi casca dentro un bue o un asino, sul padrone della cisterna pagherà il prezzo dell'animale, ma la bestia morta sarà sua. | 33 E, se alcuno scuopre una fossa; ovvero, avendo cavata una fossa, non la ricuopre, e vi cade dentro bue od asino; |
34 Se il bue d'uno cozza il bue d'un altro in modo da ammazzarlo, venderanno il bue vivo per dividerne il prezzo, e poi si divideranno tra loro anche il bue morto. | 34 ristorine il danno il padron della fossa, pagandone i danari al padron del bue o dell’asino; e il morto sia suo. |
35 Ma se il padrone sapeva che il bue da qualche tempo aveva il vizio di cozzare e non lo ha guardato, renderà bue per bue, e sarà sua la bestia morta. | 35 E se il bue d’alcuno urta il bue del prossimo di esso, dì che muoia, vendano essi il bue vivo, e partiscanne i danari per metà; partiscano eziandio il morto. |
| 36 Ma, se è notorio che quel bue per addietro fosse uso di cozzare, e il padrone di esso non l’ha guardato, restituisca egli del tutto bue per bue; ma il morto sia suo |