Scrutatio

Giovedi, 25 aprile 2024 - San Marco ( Letture di oggi)

Esodo 22


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Del furto e dei danni causati nei campi

1Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, renderà cinque buoi per un bue, e quattro pecore per una pecora.2Se il ladro è colto a sforzare la porta, o a rompere la muraglia della casa, e muore per la ferita ricevuta, il feritore non è reo d'omicidio.3Ma se il fatto avvenne dopo levato il sole, il feritore dovrà morire, perchè ha com messo omicidio. Se un ladro non ha con che pagare per il furto, sarà venduto lui.4Se la cosa rubata, bue, asino o pecora che sia, vien trovata nelle sue mani, egli restituirà il doppio.5Se uno farà del danno a un campo o a una vigna, la sciando che il suo giumento pascoli nei campi altrui, darà il meglio che abbia nel suo campo o nella vigna secondo la stima fatta del danno.6Se un fuoco, alargandosi, incontra delle spine e si appicca ai covoni delle biade, o ai grani che sono in piedi nei campi, risarcirà i danni chi avrà acceso il fuoco.

Del deposito, del prestito e della locazione.

7Se uno affida ad un amico del denaro, o altra cosa da custodire, e questa venga rubata dalla casa del depositario; il ladro, se si trova, renderà il doppio;8se poi il ladro non si trova, il padrone di casa deve comparire dinanzi ai giudici a giurare di non aver messa la mano sulla roba del suo prossimo,9per rubare un bove, o un asino, o una pecora, o un vestito o far del danno: sarà portata la causa dell'uno e dell'altro ai giudici, il condannato da questi renderà il doppio al suo prossimo.10Se uno dà a guardare al suo prossimo un asino, un bue, una pecora o qualsiasi altra bestia, e questa muore, deperisce o vien rapita dai nemici, senza che vi sian testimoni,11interverrà il giuramento, per decidere se il custode abbia stesa la sua mano sulla roba del suo prossimo: il padrone accetterà il giuramento e l'altro non sarà tenuto alla restituzione.12Ma se la bestia gli è stata rubata, egli compenserà del danno il padrone;13se invece fu divorata da una fiera, porti al padrone ciò che ne resta e non sarà tenuto alla restituzione.14Se uno prende in prestito una bestia dal suo prossimo, e questa resta stroppiata o muore, assente il padrone, (chi ha preso la bestia) dovrà rifare il danno,15ma se il padrone è stato presente, non farà restituzione, massimamente se l'aveva presa a nolo, pagando l'uso che ne faceva.

Della seduzione, della magia, della bestialità.

16Se uno seduce una vergine non ancor fidanzata e dorme con lei, la doterà e la sposerà.17Ma se il padre della fanciulla non vuol darla, il seduttore pagherà una somma di danaro secondo la dote che sogliono ricevere le fanciulle.18Non lasciar vivere gli stregoni.19Chi s'accoppia con una bestia deve morire.20Chi offrirà sacrifizi ad altri dèi, fuor ché al Signore solo, sarà messo a morte.

Dei poveri, dei magistrati, delle decime e delle primizie.

21Non contristate e non affliggete il forestiero, perchè voi pure siete stati forestieri nella terra d'Egitto.22Non danneggiate la vedova e l'orfano.23Se li danneggerete ed essi alzano a me la voce, io ascolterò il loro grido,24e il mio furore divamperà, e vi sterminerò colla spada, e le vostre mogli resteranno vedove, e i vostri figli orfani.25Se tu presti del danaro al mio popolo, al povero che abita con te, non lo vesserai come un esattore, nè l'opprimerai colle usure.26Se dal tuo prossimo riceverai in pegno il mantello, glielo restituirai prima che tramonti il sole,27perchè esso è l'unica sua coperta, la, veste della sua carne, e non ha altro sotto cui dormire. Se egli griderà verso di me, io lo esaudirò, perchè sono misericordioso.28Non dir male dei giudici, nè maledire il principe del tuo popolo.29Non indugiare a pagar le tue decime e le tue primizie: tu devi darmi il primogenito dei tuoi figli;30e lo stesso devi fare dei buoi e delle pecore: per sette giorni il primo nato stia colla madre; l'ottavo giorno me l'offrirai.31Voi mi sarete degli uomini santi: non mungerete carne che sia già assaggiata da bestie: gettatela ai cani.