| 1 «“ Se il ladro, sorpreso mentre sfonda un muro, è percosso e muore, il suo sangue non sarà vendicato. | 1 Se uno ruberà un bue, o una pecora, e l'avrà uccisa, o venduta, renderà cinque bovi per uno, e quattro pecore per una. |
| 2 Ma se il sole si era già alzato, il suo sangue sarà vendicato. Colui che ha rubato il toro o il capo di bestiame minuto dovrà risarcire e, se non ha nulla, sarà venduto per rimborsare l’oggetto rubato. | 2 Se un ladro è trovato a sforzare la porta, o a rompere la muraglia della casa, e ferito venga a morire, il feritore non sarà reo d’uccisione. |
| 3 Se l’oggetto rubato — toro, asino o capo di bestiame minuto — si trova vivo in suo possesso, risarcirà il doppio. | 3 Ma se ciò egli fa dopo che è nato il sole, egli è reo di omicidio, ed egli pure morrà. Se (il ladro) non avrà di che pagare il furto, sarà venduto. |
| 4 Se un uomo fa pascolare in un campo o in una vigna e lascia che il suo bestiame pascoli sul campo di un altro, dovrà risarcire secondo la sua produzione la parte del campo che è stata sottoposta al pascolo. Ma se ha fatto pascolare su tutto il campo, risarcirà con il meglio del proprio campo e con il meglio della propria vigna. | 4 Se il bue rubato, o l'asino, o la pecora sarà trovato vivo presso di lui, restituirà il doppio. |
| 5 Quando un fuoco, propagandosi, si appiglia a cespugli spinosi e divora la messe in covoni o su stelo o il campo, chi ha appiccato il fuoco dovrà risarcire ciò che è stato bruciato. | 5 Se alcuno farà danno a un campo, o a una vigna, e lascerà andare il suo giumento a pascere l'altrui; renderà il meglio, che abbia nel proprio campo, o vigna secondo le stime del danno. |
| 6 Se un uomo dà denaro od oggetti da custodire a ai altro e questi saranno rubati dalla casa quell uomo, se il ladro sarà trovato dovrà risarcire il doppio; | 6 Se dilatandosi il fuoco si attacca alle spine, e si appicca ai covoni delle biade, o ai grani, che sono in piede ne' campi, pagherà il danno colui che accese il fuoco. |
| 7 se il ladro non sarà trovato il padrone della casa si avvicinerà a Dio per attestare che non ha messo la mano sulla roba del suo prossimo. | 7 Se uno confiderà a un amico del denaro, o altra cosa da custodire, e questa sia rubata presso il depositario; trovatosi il ladro, questi renderà il doppio. |
| 8 Per ogni causa delittuosa relativa a un toro, a un asino, a un capo di bestiame minuto, a un vestiario e a qualsiasi oggetto perduti di cui uno dica: È proprio questo, — la causa di ambedue andrò fino a Dio. Colui che Dio avrà dichiarato colpevole risarcirà il doppio al suo prossimo. | 8 Se il ladro è ignoto, il padrone di casa comparirà dinanzi ai giudici, e farà giuramento di non aver messo la mano sulla roba del suo prossimo |
| 9 Se un uomo dà al suo prossimo un asino o un toro o un capo di bestiame minuto o qualsiasi altro animale da custodire, e questo muore, si frattura un membro o è rapito senza che alcuno veda: | 9 Per defraudarlo di un bue, o di un asino, o di una pecora, o di un vestimento, o di qualunque cosa, che siasi perduta: la causa dell'uno e dell'altro anderà dinanzi ai giudici: e se questi Io condanneranno, renderà il doppio al suo prossimo. |
| 10 tra i due avrà luogo un giuramento di Jahve per attestare che il custode non ha messo la mano sulla roba del suo prossimo. Il padrone prenderà quanto resta, l’altro non sarà tenuto a risarcire. | 10 Se uno avrà dato in custodia al suo prossimo un asino, un bue, una pecora, o qualunque siasi giumento, e questo sia morto, o resti stroppiato, o portato via da' nemici, e nissuno abbia ciò veduto, |
| 11 Ma se l’animale è stato rubato vicino a lui, egli risarcirà il padrone. | 11 Si deverrà al giuramento, come quegli non ha posta la mano sulla roba del suo prossimo: e il padrone sì contenterà del giuramento, e quegli non sarà tenuto a restituzione. |
| 12 Se invece è stato sbranato, lo porterà in testimonianza: non risarcirà quanto è stato sbranato. | 12 Che se la cosa è stata rubata, indennizzerà il padrone. |
| 13 Se un uomo domanda un animale al suo prossimo e l’animale si frattura un membro o muore in assenza del padrone, dovrà risarcire. | 13 Se (il giumento) fu divorato da una fiera, riporti al padrone il cadavere, e non farà altra restituzione. |
| 14 Ma non risarcirà se il suo padrone era presente. Se si tratta di un salariato, avrà il prezzo del suo salario. | 14 Chi alcuna di tali cose prenderà in prestito dal suo prossimo, è questa perisca, o resti stroppiata, non essendo presente il padrone, sarà astretto a far restituzione. |
| 15 Se un uomo seduce una vergine non fidanzata e giace con lei, dovrà pagare il prezzo nuziale e sposarla; | 15 Ma se il padrone si troverà presente, non farà restituzione, e massimamente se l'uvea presa a nolo pagando l'uso, che ne faceva. |
| 16 se il padre di lei si rifiuta di dargliela, peserà una somma in denaro pari al prezzo nuziale stabilito per le vergini. | 16 Se uno sedurrà una fanciulla, che non abbia ancora contratti sponsali, e dormirà con lei; la doterà, e la sposerà. |
| 17 Non lascerai vivere colei che pratica la magia. | 17 Se il padre della fanciulla non vorrà dargliela, darà una somma di denaro secondo la somma della dote, che soglion ricevere le fanciulle. |
| 18 Sarà messo a morte chiunque giaccia con una bestia. | 18 Non lascerai vivere gli stregoni. |
| 19 Colui che sacrifica ad altri dèi, fuorchè al solo Jahve, sarà votato all’anatema. | 19 Chi peccherà con una bestia, sarà messo a morte. |
| 20 Non molesterai un forestiero nè lo opprimerai, poichè voi foste forestieri nella terra di Egitto. | 20 Chi offerirà sacrifizio ad altri dei, fuori che al solo Signore, sarà ucciso. |
| 21 Non affliggerete nè una vedova nè un orfano. | 21 Non farai torto, e non affliggerai il forestiero: perocché voi ancora foste stranieri nella terra d'Egitto. |
| 22 Se tu lo affliggi egli certo manderà a me grida d’aiuto: io ascolterò le sue grida, | 22 Non porterete danno alla vedova, e al pupillo. |
| 23 si infiammerà la mia collera e ucciderò voi di spada; le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. | 23 Se gli offenderete, alzeranno a me le loro strida, e io esaudirò i loro clamori: |
| 24 Se presti denaro ad alcuno del mio popolo, al povero che sta con te, non ti comporterai verso di lui come un creditore: non gli imporrai alcun interesse. | 24 E si accenderà il mio furore, ed io vi sterminerò colla spada, e le vostre mogli resteran vedove, e i figliuoli vostri pupilli. |
| 25 Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo restituirai al tramonto del sole. | 25 Se presterai denaro al popolo mio povero, che abita con te, non lo vesserai come un esattore, né l'opprimerai coll'usure. |
| 26 Esso infatti è la sola sua coperta, è il mantello per la sua pelle; su che cosa giacerebbe? Se egli manda a me grida d’aiuto io lo ascolterò, poichè io ho compassione. | 26 Se riceverai in pegno dal tuo prossimo la veste, gliela renderai prima che il sol tramonti: |
| 27 Non bestemimierai Dio nè maledirai un capo del tuo popolo. | 27 Perché questa sola egli ha per coprirsi, e porsi sopra la sua carne, e altra non ne ha, sotto di cui prender sonno. Se egli alzerà le sue grida verso di me, io lo esaudirò, perché sono misericordioso. |
| 28 Non indugerai nell’offrire dell’abbondanza della tua aia e del tuo frantoio. Darai a me il primogenito dei tuoi figli. | 28 Non dirai male de' giudici; e non maledirai il principe del popol tuo. |
| 29 Così farai per il tuo bestiame grosso e per il tuo bestiame minuto: resterà sette giorni con sua madre, lo darai a me all’ottavo giorno. | 29 Non sarai lento a dare le tue decime, e le tue primizie: tu darai a me il primogenito de' tuoi figliuoli. |
| 30 Sarete per me uomini santi. Non mangerete carne di bestia sbranata nei campi: la getterete al cane ” ». | 30 E lo stesso ancora farai de' bovi, e delle pecore: per sette dì stieno colla lor madre; l'ottavo giorno gli offerirai a me. |
| 31 Voi sarete uomini consacrati a me: non mangerete carne, che sia già stata gustata da bestie; ma la getterete ai cani. |