| 1 Sul monte Sinai, Jahvè si rivolse a Mosè: | 1 IL Signore parlò ancora a Mosè nel monte di Sinai, dicendo: |
| 2 «Parla ai figli di Israele, di’ loro: “Quando entrerete nella terra che sto per darvi, la terra riposerà un sabato in onore di Jahvè. | 2 Parla a’ figliuoli d’Israele, e di’ loro: Quando voi sarete entrati nel paese che io vi do, abbia la terra i suoi riposi, per maniera di Sabato al Signore. |
| 3 Per sei anni seminerai il tuo campo e per sei anni poterai la tua vigna raccogliendone i prodotti; | 3 Semina il tuo campo sei anni continui, e pota la tua vigna altresì sei anni continui, e ricogli la sua rendita. |
| 4 ma nel settimo anno la terra avrà un sabato di riposo completo, un sabato in onore di Jahvè: non seminerai il tuo campo né poterai la tua vigna. | 4 Ma l’anno settimo siavi riposo di Sabato per la terra; siavi Sabato al Signore; non seminare in esso il tuo campo, e non potar la tua vigna. |
| 5 Non mieterai la biada nata dopo il raccolto e non vendemmierai l’uva della vite non potata. Sarà per la terra un anno di riposo completo. | 5 Non mietere ciò che sarà nato da sè stesso da’ granelli caduti nella tua ricolta; e non vendemmiar le uve della vigna che tu non avrai potata; sia quell’anno anno di riposo per la terra. |
| 6 Il sabato della terra vi nutrirà; nutrirà te, il tuo schiavo, la tua schiava, il tuo avventizio, il tuo inquilino, cioè tutti i forestieri che sono presso di te. | 6 E ciò che sarà prodotto nell’anno del Sabato della terra sarà per mangiarlo, a te, e al tuo servo, e alla tua serva, e al tuo mercenario, e al tuo avveniticcio, i quali dimoreranno appresso di te, e alle tue bestie domestiche, |
| 7 Anche il tuo bestiame e le bestie della tua terra saranno nutrite da tutti i suoi prodotti. | 7 e alle fiere che saranno nel tuo paese; sia tutta la rendita di quell’anno per mangiare |
| 8 Conterai sette settimane di anni, sette volte sette anni, e avrai il periodo di sette settimane di anni, cioè quarantanove anni. | 8 Contati eziandio sette settimane di anni, sette volte sette anni; in maniera che il tempo delle sette settimane di anni ti sia lo spazio di quarantanove anni. |
| 9 Il settimo mese, il dieci del mese farai echeggiare la tromba della terua: nel giorno dell’espiazione farete echeggiare la tromba in tutta la vostra terra. | 9 E nel settimo mese, nel decimo giorno del mese, fa’ passare un suon di tromba; fate passar la tromba per tutto il vostro paese, nel giorno de’ purgamenti. |
| 10 Dichiarerete santo l’anno cinquantesimo e proclamerete nella terra la liberazione per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo: ognuno ritornerà al proprio patrimonio, ognuno ritornerà alla propria famiglia. | 10 E santificate l’anno cinquantesimo, e bandite franchigia nel paese, a tutti suoi abitanti; siavi quello il Giubileo; e allora ritorni ciascun di voi nella sua possessione, e alla sua famiglia. |
| 11 L’anno cinquantesimo sarà per voi un giubileo: non seminerete, non mieterete le biade nate dopo il raccolto dell’anno, né vendemmierete l’uva della vite non potata; | 11 Quest’è il Giubileo; celebratelo ogni cinquantesimo anno; non seminate in esso, e non ricogliete ciò che in quell’anno sarà nato da sè stesso, e non vendemmiate le vigne che non saranno state potate. |
| 12 poiché è un giubileo, sarà per voi una cosa sacra. Mangerete i prodotti del campo. | 12 Perciocchè quello è il Giubileo; siavi sacro; mangiate ciò che il campo produrrà tolto dal campo stesso. |
| 13 In questo anno del giubileo ognuno ritornerà al proprio patrimonio. | 13 In quest’anno del Giubileo, ritorni ciascun di voi nella sua possessione. |
| 14 Se vendi qualcosa al tuo congiunto o se compri da lui, nessuno leda il fratello. | 14 E quando tu farai qualche vendita al tuo prossimo, ovvero qualche compera, niun di voi rapisca il bene del suo fratello. |
| 15 In base al computo degli anni decorsi dopo il giubileo, tu comprerai dal tuo prossimo ed egli venderà a te in base al computo degli anni di produzione: | 15 Compera dal tuo prossimo a ragione degli anni scorsi dopo il Giubileo; ed egli facciati la vendita a ragione degli anni della rendita. |
| 16 più sarà grande il numero degli anni e più aumenterai il prezzo; più sarà esiguo il numero degli anni e più ridurrai il prezzo. Infatti egli ti vende un computo di prodotti. | 16 Secondo che vi saranno più o meno anni, accresci o scema il prezzo di ciò che tu compererai da lui; conciossiachè egli ti venda un certo numero di rendite. |
| 17 Nessuno leda il proprio congiunto, ma abbi il timore del tuo Dio, poiché io sono Jahvè vostro Dio. | 17 E niun di voi rapisca il ben del suo prossimo; anzi abbi timore dell’Iddio tuo; perciocchè io sono il Signore Iddio vostro. |
| 18 Praticherete i miei statuti e i miei decreti: li osserverete è li metterete in pratica; così abiterete tranquilli sulla terra. | 18 Ed eseguite i miei statuti, e osservate le mie leggi, e mettetele in opera; e voi abiterete nel paese in sicurtà. |
| 19 La terra darà i suoi frutti e ne mangerete a sazietà e abiterete tranquilli su di essa. | 19 E la terra produrrà i suoi frutti, e voi ne mangerete a sazietà, e abiterete in essa in sicurtà. |
| 20 Se penserete: “Che cosa mangeremo in questo settimo anno se non abbiamo seminato né abbiamo raccolto i nostri prodotti? | 20 Che se pur dite: Che mangeremo l’anno settimo, se non seminiamo, e non ricogliamo le nostre rendite? |
| 21 io ho disposto per voi la mia benedizione nell’anno sesto perché dia il prodotto di tre anni. | 21 Io comanderò alla mia benedizione che venga sopra voi l’anno sesto, e quell’anno produrrà frutto per tre anni. |
| 22 Quando seminerete nell’ottavo anno, mangerete ancora del vecchio raccolto: fino all’anno nono, fino al nuovo raccolto, mangerete del vecchio. | 22 E nell’anno ottavo voi seminerete, e mangerete del vecchio di quella ricolta, fino all’anno nono; voi mangerete del vecchio, finchè venga la ricolta di quell’anno |
| 23 La terra non si potrà vendere irrevocabilmente, poiché la terra è mia è per me voi siete forestieri e inquilini. | 23 OR non vendansi le terre assolutamente; conciossiachè la terra sia mia; perciocchè voi siete forestieri, e fittaiuoli appresso di me. |
| 24 In tutta la terra del vostro patrimonio fondiario darete il diritto di riscatto. | 24 Perciò, date luogo di riscatto delle terre in tutto il paese della vostra possessione. |
| 25 Se tuo fratello è ridotto in miseria e deve vendere dal suo patrimonio, il prossimo parente di lui verrà ed eserciterà il diritto di riscatto su ciò che ha venduto il proprio fratello. | 25 Quando il tuo fratello sarà impoverito, e avrà venduto della sua possessione; se il suo prossimo parente, il qual per consanguinità avrà la ragion del riscatto, si presenta, egli potrà riscattar ciò che il suo fratello avrà venduto. |
| 26 Se qualcuno non ha un parente che compia il riscatto, quando si sarà procurato i mezzi necessari e avrà trovato quanto è richiesto per il riscatto: | 26 Ma, se alcuno, non avendo parente che per consanguinità abbia la ragion del riscatto, ricovera da sè stesso il modo, e trova quanto gli fa bisogno per lo suo riscatto; |
| 27 farà il conto degli anni che dovrebbe ancora durare la sua vendita, ne restituirà l’ammontare all’uomo a cui aveva venduto e rientrerà nel proprio patrimonio. | 27 allora conti le annate dopo la sua vendita, e restituisca il soprappiù a colui a chi avrà fatta la vendita, e rientri nella sua possessione. |
| 28 Se invece non trova quanto è richiesto per fare la restituzione, la cosa venduta resterà in potere del compratore fino all’anno del giubileo. Nel giubileo questi uscirà e l’altro rientrerà nel proprio patrimonio. | 28 Ma, s’egli non trova quanto gli fa bisogno per fargli il suo pagamento, resti quello ch’egli avrà venduto in man di colui che l’avrà comperato, fino all’anno del Giubileo; e nel Giubileo escane il comperatore, e rientri colui nella sua possessione. |
| 29 Chi vende una casa di abitazione in città munita di mura avrà diritto di riscatto per un anno dalla vendita: il suo diritto è limitato al periodo di un anno; | 29 E quando alcuno avrà venduta una casa da abitare, in città murata, siavi podestà di riscatto fino all’anno compiuto dopo la sua vendita; sia il termine del suo riscatto un anno intiero. |
| 30 se non viene riscattata al compiersi di un intero anno, la casa che si trova in città munita di mura sarà irrevocabilmente del compratore e dei suoi discendenti: nel giubileo egli non ne uscirà. | 30 Ma se non è ricomperata infra il compiersi di un anno intiero, quella casa che è in città murata resterà assolutamente in proprio a colui che l’avrà comperata, e a’ suoi d’età in età; egli non sarà obbligato di uscirne nel Giubileo. |
| 31 Le case dei villaggi che non hanno mura di cinta saranno considerate come i fondi campestri; hanno il diritto di riscatto e nel giubileo il compratore ne uscirà. | 31 Ma le case delle ville, non intorniate di mura, sieno reputate come possessioni di terra; siavi ragion di riscatto per esse, ed escane il comperatore nel Giubileo. |
| 32 Tuttavia, per le città levitiche, per le case della città del loro patrimonio, resta ai Leviti un perpetuo diritto di riscatto. | 32 Ma, quant’è alle città de’ Leviti, abbiano i Leviti in perpetuo ragion di ricompera in su le case delle città della lor possessione. |
| 33 Se un Levita non riscatta la casa venduta che si trova in una città del suo patrimonio, nel giubileo la casa ritorna a lui. Le case della città dei Leviti costituiscono infatti il loro patrimonio in mezzo ai figli di Israele | 33 E colui de’ Leviti, che ricompererà alcuna casa, esca fuori della casa venduta, e della città della possession del venditore, nel Giubileo; perciocchè le case delle città de’ Leviti sono la lor possessione nel mezzo de’ figliuoli d’Israele. |
| 34 e nemmeno i pascoli intorno alle loro città potranno essere venduti: sono loro patrimonio perpetuo. | 34 Ma non vendansi i campi de’ contorni delle lor città; perciocchè sono loro una possessione perpetua. |
| 35 Se tuo fratello è ridotto in miseria è la sua mano trema presso di te, tu lo sosterrai: egli vivrà con te come forestiero o inquilino; | 35 E quando il tuo fratello sarà impoverito, e le sue facoltà saranno scadute appresso di te, porgigli la mano, forestiere o avveniticcio che egli si sia; acciocchè possa vivere appresso di te. |
| 36 Non prendere da lui interesse o tributo, ma abbi il timore del tuo Dio e tuo fratello viva con te. | 36 Non prender da lui usura nè profitto; e abbi timore dell’Iddio tuo, e fa’ che il tuo fratello possa vivere appresso di te. |
| 37 Non gli darai il tuo denaro a interesse: né gli darai il tuo cibo per profittarne: | 37 Non dargli i tuoi danari ad usura, nè la tua vittuaglia a profitto. |
| 38 io sono Jahvè vostro Dio che vi ha fatto uscire dalla terra d’Egitto per darvi la terra di Canaan, per essere vostro Dio. | 38 Io sono il Signore Iddio vostro, che vi ho tratti fuor del paese di Egitto, per darvi il paese di Canaan, per essere vostro Iddio |
| 39 Se tuo fratello che è presso di te, ridotto in miseria, si vendesse a te, non imporgli un lavoro da schiavo. | 39 E quando il tuo fratello sarà impoverito appresso di te, e si sarà venduto a te, non adoperarlo in servitù da schiavo. |
| 40 Sarà per te come un avventizio, come un inquilino: lavorerà con te fino all’anno del giubileo. | 40 Stia appresso di te a guisa di mercenario o di avveniticcio; serva appresso di te fino all’anno del Giubileo. |
| 41 Allora se ne andrà libero lui e i suoi figli e ritornerà alla sua famiglia: ritornerà al patrimonio dei suoi padri. | 41 E allora egli si partirà d’appresso a te, insieme co’ suoi figliuoli, e se ne ritornerà alla sua famiglia; e rientrerà nella possessione de’ suoi padri. |
| 42 Poiché essi sono miei servitori, io li feci uscire dalla terra d’Egitto e non devono esser venduti come si vende uno schiavo. | 42 Perciocchè essi sono miei servitori, avendoli io tratti fuor del paese di Egitto; e però non sieno venduti nella maniera degli schiavi. |
| 43 Non dominerai su di lui con durezza, ma avrai il timore del tuo Dio. | 43 Non signoreggiarlo con asprezza; anzi abbi timore dell’Iddio tuo. |
| 44 Il tuo schiavo o la tua schiava verrà dalle nazioni che vi circondano: da esse potrete acquistare schiavo e schiava. | 44 Ma, quant’è al tuo servo, e alla tua serva, che hanno ad esser tuoi in proprio, compera servi e serve d’infra le genti che saranno intorno a te. |
| 45 Ma ne potrete acquistare anche dai discendenti degli inquilini che sono presso di te come forestieri, dalle loro famiglie che sono presso di te e che essi hanno generato nella vostra terra: saranno vostro patrimonio | 45 Anche ne potrete comperar de’ figliuoli degli avveniticci che dimoreranno con voi; e delle lor famiglie che saranno appresso di voi, le quali essi avranno generate nel vostro paese; e quelli saranno vostri in proprio. |
| 46 e li lascerete in eredità ai vostri di dopo di voi come proprietà patrimoniale perpetua; di essi potete servirvi come di schiavi, ma non dominerete sui vostri fratelli, i figli di Israele, con durezza. | 46 E tali potrete possedere, e lasciare a’ vostri figliuoli dopo voi in proprietà ereditaria; e anche servirvi di loro in perpetuo; ma, quant’è a’ vostri fratelli, figliuoli d’Israele, niuno di voi signoreggi il suo fratello con asprezza. |
| 47 Se un forestiero o un inquilino che abita presso di te diventa benestante, mentre tuo fratello, che sta con lui, si riduce in miseria e si vende al forestiero o all’inquilino che è presso di te o al discendente di una famiglia forestiera: | 47 E se il forestiere, o l’avveniticcio che sarà appresso di te, acquista delle facoltà, e il tuo fratello impoverisce appresso a lui, e si vende al forestiere, o all’avveniticcio che sarà appresso di te, o a qualcuno di stirpe di nazione straniera; |
| 48 dopo essersi venduto godrà del diritto di riscatto; uno dei suoi fratelli potrà riscattarlo. | 48 abbia egli podestà di riscatto, dopo essersi venduto; riscattilo alcuno de’ suoi fratelli. |
| 49 Potranno riscattarlo lo zio paterno o il figlio dello zio, consanguineo della sua tribù e, se arricchisce egli stesso potrà riscattarsi. | 49 Riscattilo il suo zio, o il figliuol del suo zio, o alcun altro suo carnal parente, della sua famiglia; ovvero, riscattisi egli stesso, se ne trova il modo. |
| 50 Conterà con il suo compratore gli anni che vanno da quello cui gli si è venduto fino all’anno del giubileo; il prezzo della vendita sarà in ragione del computo degli anni e le giornate saranno valutate come quelle di un avventizio. | 50 E faccia ragione col suo comperatore, dall’anno che gli si sarà venduto fino all’anno del Giubileo, e vadano i danari della sua vendita per lo numero degli anni ch’egli avrà servito; stia con lui come a giornate di mercenario. |
| 51 Se gli anni che ancora rimangono sono molti, in ragione di essa renderà il suo riscatto sul prezzo della vendita; | 51 Se vi sono ancora molti anni fino al Giubileo, restituisca a ragione di essi, de’ danari della sua compera, per suo riscatto. |
| 52 se restano pochi anni, siano computati fino all’anno del giubileo: è in ragione di essi che restituirà il suo riscatto. | 52 E se vi restano pochi anni fino all’anno del Giubileo, faccia ragione con lui; e restituisca il prezzo del suo riscatto, secondo il numero degli anni che gli restano da servire. |
| 53 Anno per anno sarà presso di lui come avventizio: non sia dominato con durezza sotto i tuoi occhi. | 53 Stia con lui a guisa di mercenario annuale; non signoreggilo con asprezza nel tuo cospetto. |
| 54 Se non sarà riscattato così, nell’anno del giubileo se ne andrà lui e i suoi figli. | 54 E se pur non è riscattato in alcuna di queste maniere, egli se ne uscirà l’anno del Giubileo, insieme coi suoi figliuoli. |
| 55 Poiché di me sono servitori i figli di Israele: servitori che io ho fatto uscire dalla terra d’Egitto. Io sono Jahvè, vostro Dio”». | 55 Conciossiachè i figliuoli d’Israele mi sieno servi; sono miei servi, avendoli io tratti fuor del paese di Egitto. Io sono il Signore Iddio vostro |