SCRUTATIO

Domenica, 27 settembre 2026 - San Vincenzo de' Paoli ( Letture di oggi)

Levitico 25


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Sacra Bibbia GarofaloDIODATI
1 Sul monte Sinai, Jahvè si rivolse a Mosè:1 IL Signore parlò ancora a Mosè nel monte di Sinai, dicendo:
2 «Parla ai figli di Israele, di’ loro: “Quando entrerete nella terra che sto per darvi, la terra riposerà un sabato in onore di Jahvè.2 Parla a’ figliuoli d’Israele, e di’ loro: Quando voi sarete entrati nel paese che io vi do, abbia la terra i suoi riposi, per maniera di Sabato al Signore.
3 Per sei anni seminerai il tuo campo e per sei anni poterai la tua vigna raccogliendone i prodotti;3 Semina il tuo campo sei anni continui, e pota la tua vigna altresì sei anni continui, e ricogli la sua rendita.
4 ma nel settimo anno la terra avrà un sabato di riposo completo, un sabato in onore di Jahvè: non seminerai il tuo campo né poterai la tua vigna.4 Ma l’anno settimo siavi riposo di Sabato per la terra; siavi Sabato al Signore; non seminare in esso il tuo campo, e non potar la tua vigna.
5 Non mieterai la biada nata dopo il raccolto e non vendemmierai l’uva della vite non potata. Sarà per la terra un anno di riposo completo.5 Non mietere ciò che sarà nato da sè stesso da’ granelli caduti nella tua ricolta; e non vendemmiar le uve della vigna che tu non avrai potata; sia quell’anno anno di riposo per la terra.
6 Il sabato della terra vi nutrirà; nutrirà te, il tuo schiavo, la tua schiava, il tuo avventizio, il tuo inquilino, cioè tutti i forestieri che sono presso di te.6 E ciò che sarà prodotto nell’anno del Sabato della terra sarà per mangiarlo, a te, e al tuo servo, e alla tua serva, e al tuo mercenario, e al tuo avveniticcio, i quali dimoreranno appresso di te, e alle tue bestie domestiche,
7 Anche il tuo bestiame e le bestie della tua terra saranno nutrite da tutti i suoi prodotti.7 e alle fiere che saranno nel tuo paese; sia tutta la rendita di quell’anno per mangiare
8 Conterai sette settimane di anni, sette volte sette anni, e avrai il periodo di sette settimane di anni, cioè quarantanove anni.8 Contati eziandio sette settimane di anni, sette volte sette anni; in maniera che il tempo delle sette settimane di anni ti sia lo spazio di quarantanove anni.
9 Il settimo mese, il dieci del mese farai echeggiare la tromba della terua: nel giorno dell’espiazione farete echeggiare la tromba in tutta la vostra terra.9 E nel settimo mese, nel decimo giorno del mese, fa’ passare un suon di tromba; fate passar la tromba per tutto il vostro paese, nel giorno de’ purgamenti.
10 Dichiarerete santo l’anno cinquantesimo e proclamerete nella terra la liberazione per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo: ognuno ritornerà al proprio patrimonio, ognuno ritornerà alla propria famiglia.10 E santificate l’anno cinquantesimo, e bandite franchigia nel paese, a tutti suoi abitanti; siavi quello il Giubileo; e allora ritorni ciascun di voi nella sua possessione, e alla sua famiglia.
11 L’anno cinquantesimo sarà per voi un giubileo: non seminerete, non mieterete le biade nate dopo il raccolto dell’anno, né vendemmierete l’uva della vite non potata;11 Quest’è il Giubileo; celebratelo ogni cinquantesimo anno; non seminate in esso, e non ricogliete ciò che in quell’anno sarà nato da sè stesso, e non vendemmiate le vigne che non saranno state potate.
12 poiché è un giubileo, sarà per voi una cosa sacra. Mangerete i prodotti del campo.12 Perciocchè quello è il Giubileo; siavi sacro; mangiate ciò che il campo produrrà tolto dal campo stesso.
13 In questo anno del giubileo ognuno ritornerà al proprio patrimonio.13 In quest’anno del Giubileo, ritorni ciascun di voi nella sua possessione.
14 Se vendi qualcosa al tuo congiunto o se compri da lui, nessuno leda il fratello.14 E quando tu farai qualche vendita al tuo prossimo, ovvero qualche compera, niun di voi rapisca il bene del suo fratello.
15 In base al computo degli anni decorsi dopo il giubileo, tu comprerai dal tuo prossimo ed egli venderà a te in base al computo degli anni di produzione:15 Compera dal tuo prossimo a ragione degli anni scorsi dopo il Giubileo; ed egli facciati la vendita a ragione degli anni della rendita.
16 più sarà grande il numero degli anni e più aumenterai il prezzo; più sarà esiguo il numero degli anni e più ridurrai il prezzo. Infatti egli ti vende un computo di prodotti.16 Secondo che vi saranno più o meno anni, accresci o scema il prezzo di ciò che tu compererai da lui; conciossiachè egli ti venda un certo numero di rendite.
17 Nessuno leda il proprio congiunto, ma abbi il timore del tuo Dio, poiché io sono Jahvè vostro Dio.17 E niun di voi rapisca il ben del suo prossimo; anzi abbi timore dell’Iddio tuo; perciocchè io sono il Signore Iddio vostro.
18 Praticherete i miei statuti e i miei decreti: li osserverete è li metterete in pratica; così abiterete tranquilli sulla terra.18 Ed eseguite i miei statuti, e osservate le mie leggi, e mettetele in opera; e voi abiterete nel paese in sicurtà.
19 La terra darà i suoi frutti e ne mangerete a sazietà e abiterete tranquilli su di essa.19 E la terra produrrà i suoi frutti, e voi ne mangerete a sazietà, e abiterete in essa in sicurtà.
20 Se penserete: “Che cosa mangeremo in questo settimo anno se non abbiamo seminato né abbiamo raccolto i nostri prodotti?20 Che se pur dite: Che mangeremo l’anno settimo, se non seminiamo, e non ricogliamo le nostre rendite?
21 io ho disposto per voi la mia benedizione nell’anno sesto perché dia il prodotto di tre anni.21 Io comanderò alla mia benedizione che venga sopra voi l’anno sesto, e quell’anno produrrà frutto per tre anni.
22 Quando seminerete nell’ottavo anno, mangerete ancora del vecchio raccolto: fino all’anno nono, fino al nuovo raccolto, mangerete del vecchio.22 E nell’anno ottavo voi seminerete, e mangerete del vecchio di quella ricolta, fino all’anno nono; voi mangerete del vecchio, finchè venga la ricolta di quell’anno
23 La terra non si potrà vendere irrevocabilmente, poiché la terra è mia è per me voi siete forestieri e inquilini.23 OR non vendansi le terre assolutamente; conciossiachè la terra sia mia; perciocchè voi siete forestieri, e fittaiuoli appresso di me.
24 In tutta la terra del vostro patrimonio fondiario darete il diritto di riscatto.24 Perciò, date luogo di riscatto delle terre in tutto il paese della vostra possessione.
25 Se tuo fratello è ridotto in miseria e deve vendere dal suo patrimonio, il prossimo parente di lui verrà ed eserciterà il diritto di riscatto su ciò che ha venduto il proprio fratello.25 Quando il tuo fratello sarà impoverito, e avrà venduto della sua possessione; se il suo prossimo parente, il qual per consanguinità avrà la ragion del riscatto, si presenta, egli potrà riscattar ciò che il suo fratello avrà venduto.
26 Se qualcuno non ha un parente che compia il riscatto, quando si sarà procurato i mezzi necessari e avrà trovato quanto è richiesto per il riscatto:26 Ma, se alcuno, non avendo parente che per consanguinità abbia la ragion del riscatto, ricovera da sè stesso il modo, e trova quanto gli fa bisogno per lo suo riscatto;
27 farà il conto degli anni che dovrebbe ancora durare la sua vendita, ne restituirà l’ammontare all’uomo a cui aveva venduto e rientrerà nel proprio patrimonio.27 allora conti le annate dopo la sua vendita, e restituisca il soprappiù a colui a chi avrà fatta la vendita, e rientri nella sua possessione.
28 Se invece non trova quanto è richiesto per fare la restituzione, la cosa venduta resterà in potere del compratore fino all’anno del giubileo. Nel giubileo questi uscirà e l’altro rientrerà nel proprio patrimonio.28 Ma, s’egli non trova quanto gli fa bisogno per fargli il suo pagamento, resti quello ch’egli avrà venduto in man di colui che l’avrà comperato, fino all’anno del Giubileo; e nel Giubileo escane il comperatore, e rientri colui nella sua possessione.
29 Chi vende una casa di abitazione in città munita di mura avrà diritto di riscatto per un anno dalla vendita: il suo diritto è limitato al periodo di un anno;29 E quando alcuno avrà venduta una casa da abitare, in città murata, siavi podestà di riscatto fino all’anno compiuto dopo la sua vendita; sia il termine del suo riscatto un anno intiero.
30 se non viene riscattata al compiersi di un intero anno, la casa che si trova in città munita di mura sarà irrevocabilmente del compratore e dei suoi discendenti: nel giubileo egli non ne uscirà.30 Ma se non è ricomperata infra il compiersi di un anno intiero, quella casa che è in città murata resterà assolutamente in proprio a colui che l’avrà comperata, e a’ suoi d’età in età; egli non sarà obbligato di uscirne nel Giubileo.
31 Le case dei villaggi che non hanno mura di cinta saranno considerate come i fondi campestri; hanno il diritto di riscatto e nel giubileo il compratore ne uscirà.31 Ma le case delle ville, non intorniate di mura, sieno reputate come possessioni di terra; siavi ragion di riscatto per esse, ed escane il comperatore nel Giubileo.
32 Tuttavia, per le città levitiche, per le case della città del loro patrimonio, resta ai Leviti un perpetuo diritto di riscatto.32 Ma, quant’è alle città de’ Leviti, abbiano i Leviti in perpetuo ragion di ricompera in su le case delle città della lor possessione.
33 Se un Levita non riscatta la casa venduta che si trova in una città del suo patrimonio, nel giubileo la casa ritorna a lui. Le case della città dei Leviti costituiscono infatti il loro patrimonio in mezzo ai figli di Israele33 E colui de’ Leviti, che ricompererà alcuna casa, esca fuori della casa venduta, e della città della possession del venditore, nel Giubileo; perciocchè le case delle città de’ Leviti sono la lor possessione nel mezzo de’ figliuoli d’Israele.
34 e nemmeno i pascoli intorno alle loro città potranno essere venduti: sono loro patrimonio perpetuo.34 Ma non vendansi i campi de’ contorni delle lor città; perciocchè sono loro una possessione perpetua.
35 Se tuo fratello è ridotto in miseria è la sua mano trema presso di te, tu lo sosterrai: egli vivrà con te come forestiero o inquilino;35 E quando il tuo fratello sarà impoverito, e le sue facoltà saranno scadute appresso di te, porgigli la mano, forestiere o avveniticcio che egli si sia; acciocchè possa vivere appresso di te.
36 Non prendere da lui interesse o tributo, ma abbi il timore del tuo Dio e tuo fratello viva con te.36 Non prender da lui usura nè profitto; e abbi timore dell’Iddio tuo, e fa’ che il tuo fratello possa vivere appresso di te.
37 Non gli darai il tuo denaro a interesse: né gli darai il tuo cibo per profittarne:37 Non dargli i tuoi danari ad usura, nè la tua vittuaglia a profitto.
38 io sono Jahvè vostro Dio che vi ha fatto uscire dalla terra d’Egitto per darvi la terra di Canaan, per essere vostro Dio.38 Io sono il Signore Iddio vostro, che vi ho tratti fuor del paese di Egitto, per darvi il paese di Canaan, per essere vostro Iddio
39 Se tuo fratello che è presso di te, ridotto in miseria, si vendesse a te, non imporgli un lavoro da schiavo.39 E quando il tuo fratello sarà impoverito appresso di te, e si sarà venduto a te, non adoperarlo in servitù da schiavo.
40 Sarà per te come un avventizio, come un inquilino: lavorerà con te fino all’anno del giubileo.40 Stia appresso di te a guisa di mercenario o di avveniticcio; serva appresso di te fino all’anno del Giubileo.
41 Allora se ne andrà libero lui e i suoi figli e ritornerà alla sua famiglia: ritornerà al patrimonio dei suoi padri.41 E allora egli si partirà d’appresso a te, insieme co’ suoi figliuoli, e se ne ritornerà alla sua famiglia; e rientrerà nella possessione de’ suoi padri.
42 Poiché essi sono miei servitori, io li feci uscire dalla terra d’Egitto e non devono esser venduti come si vende uno schiavo.42 Perciocchè essi sono miei servitori, avendoli io tratti fuor del paese di Egitto; e però non sieno venduti nella maniera degli schiavi.
43 Non dominerai su di lui con durezza, ma avrai il timore del tuo Dio.43 Non signoreggiarlo con asprezza; anzi abbi timore dell’Iddio tuo.
44 Il tuo schiavo o la tua schiava verrà dalle nazioni che vi circondano: da esse potrete acquistare schiavo e schiava.44 Ma, quant’è al tuo servo, e alla tua serva, che hanno ad esser tuoi in proprio, compera servi e serve d’infra le genti che saranno intorno a te.
45 Ma ne potrete acquistare anche dai discendenti degli inquilini che sono presso di te come forestieri, dalle loro famiglie che sono presso di te e che essi hanno generato nella vostra terra: saranno vostro patrimonio45 Anche ne potrete comperar de’ figliuoli degli avveniticci che dimoreranno con voi; e delle lor famiglie che saranno appresso di voi, le quali essi avranno generate nel vostro paese; e quelli saranno vostri in proprio.
46 e li lascerete in eredità ai vostri di dopo di voi come proprietà patrimoniale perpetua; di essi potete servirvi come di schiavi, ma non dominerete sui vostri fratelli, i figli di Israele, con durezza.46 E tali potrete possedere, e lasciare a’ vostri figliuoli dopo voi in proprietà ereditaria; e anche servirvi di loro in perpetuo; ma, quant’è a’ vostri fratelli, figliuoli d’Israele, niuno di voi signoreggi il suo fratello con asprezza.
47 Se un forestiero o un inquilino che abita presso di te diventa benestante, mentre tuo fratello, che sta con lui, si riduce in miseria e si vende al forestiero o all’inquilino che è presso di te o al discendente di una famiglia forestiera:47 E se il forestiere, o l’avveniticcio che sarà appresso di te, acquista delle facoltà, e il tuo fratello impoverisce appresso a lui, e si vende al forestiere, o all’avveniticcio che sarà appresso di te, o a qualcuno di stirpe di nazione straniera;
48 dopo essersi venduto godrà del diritto di riscatto; uno dei suoi fratelli potrà riscattarlo.48 abbia egli podestà di riscatto, dopo essersi venduto; riscattilo alcuno de’ suoi fratelli.
49 Potranno riscattarlo lo zio paterno o il figlio dello zio, consanguineo della sua tribù e, se arricchisce egli stesso potrà riscattarsi.49 Riscattilo il suo zio, o il figliuol del suo zio, o alcun altro suo carnal parente, della sua famiglia; ovvero, riscattisi egli stesso, se ne trova il modo.
50 Conterà con il suo compratore gli anni che vanno da quello cui gli si è venduto fino all’anno del giubileo; il prezzo della vendita sarà in ragione del computo degli anni e le giornate saranno valutate come quelle di un avventizio.50 E faccia ragione col suo comperatore, dall’anno che gli si sarà venduto fino all’anno del Giubileo, e vadano i danari della sua vendita per lo numero degli anni ch’egli avrà servito; stia con lui come a giornate di mercenario.
51 Se gli anni che ancora rimangono sono molti, in ragione di essa renderà il suo riscatto sul prezzo della vendita;51 Se vi sono ancora molti anni fino al Giubileo, restituisca a ragione di essi, de’ danari della sua compera, per suo riscatto.
52 se restano pochi anni, siano computati fino all’anno del giubileo: è in ragione di essi che restituirà il suo riscatto.52 E se vi restano pochi anni fino all’anno del Giubileo, faccia ragione con lui; e restituisca il prezzo del suo riscatto, secondo il numero degli anni che gli restano da servire.
53 Anno per anno sarà presso di lui come avventizio: non sia dominato con durezza sotto i tuoi occhi.53 Stia con lui a guisa di mercenario annuale; non signoreggilo con asprezza nel tuo cospetto.
54 Se non sarà riscattato così, nell’anno del giubileo se ne andrà lui e i suoi figli.54 E se pur non è riscattato in alcuna di queste maniere, egli se ne uscirà l’anno del Giubileo, insieme coi suoi figliuoli.
55 Poiché di me sono servitori i figli di Israele: servitori che io ho fatto uscire dalla terra d’Egitto. Io sono Jahvè, vostro Dio”».55 Conciossiachè i figliuoli d’Israele mi sieno servi; sono miei servi, avendoli io tratti fuor del paese di Egitto. Io sono il Signore Iddio vostro