Scrutatio

Domenica, 28 aprile 2024 - San Luigi Maria Grignion da Montfort ( Letture di oggi)

Esodo 22


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NOVA VULGATABIBBIA MARTINI
1 Si effringens fur domum sive suffodiens fuerit inventus et, accepto vulnere, mortuus fuerit, percussor non erit reus sanguinis.1 Se uno ruberà un bue, o una pecora, e l'avrà uccisa, o venduta, renderà cinque bovi per uno, e quattro pecore per una.
2 Quod si orto sole hoc fecerit, erit reus sanguinis. Fur plene restituet. Si non habuerit, quod reddat, venumdabitur pro furto.2 Se un ladro è trovato a sforzare la porta, o a rompere la muraglia della casa, e ferito venga a morire, il feritore non sarà reo d’uccisione.
3 Si inventum fuerit apud eum, quod furatus est, vivens sive bos sive asinus sive ovis, duplum restituet.
3 Ma se ciò egli fa dopo che è nato il sole, egli è reo di omicidio, ed egli pure morrà. Se (il ladro) non avrà di che pagare il furto, sarà venduto.
4 Si quispiam depasci permiserit agrum vel vineam et dimiserit iumentum suum, ut depascatur agrum alienum, restituet plene ex agro suo secundum fruges eius; si autem totum agrum depastum fuerit, quidquid optimum habuerit in agro suo vel in vinea, restituet.
4 Se il bue rubato, o l'asino, o la pecora sarà trovato vivo presso di lui, restituirà il doppio.
5 Si egressus ignis invenerit spinas et comprehenderit acervos frugum sive stantes segetes sive agrum, reddet damnum, qui ignem succenderit.
5 Se alcuno farà danno a un campo, o a una vigna, e lascerà andare il suo giumento a pascere l'altrui; renderà il meglio, che abbia nel proprio campo, o vigna secondo le stime del danno.
6 Si quis commendaverit amico pecuniam aut vasa in custodiam, et ab eo, qui susceperat, furto ablata fuerint, si invenitur fur, duplum reddet.6 Se dilatandosi il fuoco si attacca alle spine, e si appicca ai covoni delle biade, o ai grani, che sono in piede ne' campi, pagherà il danno colui che accese il fuoco.
7 Si latet fur, dominus domus applicabitur ad Deum et iurabit quod non extenderit manum in rem proximi sui.
7 Se uno confiderà a un amico del denaro, o altra cosa da custodire, e questa sia rubata presso il depositario; trovatosi il ladro, questi renderà il doppio.
8 In omni causa fraudis tam de bove quam de asino et ove ac vestimento et, quidquid damnum inferre potest, si quis dixerit: “ Hoc est! ”, ad Deum utriusque causa perveniet, et, quem Deus condemnaverit, duplum restituet proximo suo.
8 Se il ladro è ignoto, il padrone di casa comparirà dinanzi ai giudici, e farà giuramento di non aver messo la mano sulla roba del suo prossimo
9 Si quis commendaverit proximo suo asinum, bovem, ovem vel omne iumentum ad custodiam, et mortuum fuerit aut fractum vel captum ab hostibus, nullusque hoc viderit,9 Per defraudarlo di un bue, o di un asino, o di una pecora, o di un vestimento, o di qualunque cosa, che siasi perduta: la causa dell'uno e dell'altro anderà dinanzi ai giudici: e se questi Io condanneranno, renderà il doppio al suo prossimo.
10 iusiurandum per Dominum erit in medio quod non extenderit manum ad rem proximi sui; suscipietque dominus iuramentum, et ille reddere non cogetur.10 Se uno avrà dato in custodia al suo prossimo un asino, un bue, una pecora, o qualunque siasi giumento, e questo sia morto, o resti stroppiato, o portato via da' nemici, e nissuno abbia ciò veduto,
11 Quod si furto ablatum fuerit, restituet damnum domino;11 Si deverrà al giuramento, come quegli non ha posta la mano sulla roba del suo prossimo: e il padrone sì contenterà del giuramento, e quegli non sarà tenuto a restituzione.
12 si dilaceratum a bestia, deferat, quod occisum est, in testimonium et non restituet.
12 Che se la cosa è stata rubata, indennizzerà il padrone.
13 Qui a proximo suo quidquam horum mutuo postulaverit, et fractum aut mortuum fuerit, domino non praesente, reddere compelletur.13 Se (il giumento) fu divorato da una fiera, riporti al padrone il cadavere, e non farà altra restituzione.
14 Quod si impraesentiarum dominus fuerit, non restituet. Si mercennarius est, venit in mercedem operis sui.
14 Chi alcuna di tali cose prenderà in prestito dal suo prossimo, è questa perisca, o resti stroppiata, non essendo presente il padrone, sarà astretto a far restituzione.
15 Si seduxerit quis virginem necdum desponsatam dormieritque cum ea, pretio acquiret eam sibi uxorem.15 Ma se il padrone si troverà presente, non farà restituzione, e massimamente se l'uvea presa a nolo pagando l'uso, che ne faceva.
16 Si pater virginis eam dare noluerit, appendet ei pecuniam iuxta pretium pro virginibus dandum.
16 Se uno sedurrà una fanciulla, che non abbia ancora contratti sponsali, e dormirà con lei; la doterà, e la sposerà.
17 Maleficam non patieris vivere.
17 Se il padre della fanciulla non vorrà dargliela, darà una somma di denaro secondo la somma della dote, che soglion ricevere le fanciulle.
18 Qui coierit cum iumento, morte moriatur.
18 Non lascerai vivere gli stregoni.
19 Qui immolat diis, occidetur, praeter Domino soli.
19 Chi peccherà con una bestia, sarà messo a morte.
20 Advenam non opprimes neque affliges eum; advenae enim et ipsi fuistis in terra Aegypti.
20 Chi offerirà sacrifizio ad altri dei, fuori che al solo Signore, sarà ucciso.
21 Viduae et pupillo non nocebitis.21 Non farai torto, e non affliggerai il forestiero: perocché voi ancora foste stranieri nella terra d'Egitto.
22 Si laeseritis eos, vociferabuntur ad me, et ego audiam clamorem eorum;22 Non porterete danno alla vedova, e al pupillo.
23 et indignabitur furor meus, percutiamque vos gladio, et erunt uxores vestrae viduae et filii vestri pupilli.
23 Se gli offenderete, alzeranno a me le loro strida, e io esaudirò i loro clamori:
24 Si pecuniam mutuam dederis in populo meo pauperi, qui habitat tecum, non eris ei quasi creditor; non imponetis ei usuram.
24 E si accenderà il mio furore, ed io vi sterminerò colla spada, e le vostre mogli resteran vedove, e i figliuoli vostri pupilli.
25 Si pignus a proximo tuo acceperis pallium, ante solis occasum reddes ei;25 Se presterai denaro al popolo mio povero, che abita con te, non lo vesserai come un esattore, né l'opprimerai coll'usure.
26 ipsum enim est solum, quo operitur, indumentum carnis eius, nec habet aliud, in quo dormiat; si clamaverit ad me, exaudiam eum, quia misericors sum.
26 Se riceverai in pegno dal tuo prossimo la veste, gliela renderai prima che il sol tramonti:
27 Deo non detrahes et principi populi tui non maledices.
27 Perché questa sola egli ha per coprirsi, e porsi sopra la sua carne, e altra non ne ha, sotto di cui prender sonno. Se egli alzerà le sue grida verso di me, io lo esaudirò, perché sono misericordioso.
28 Abundantiam areae tuae et torcularis tui non tardabis reddere.
Primogenitum filiorum tuorum dabis mihi.
28 Non dirai male de' giudici; e non maledirai il principe del popol tuo.
29 De bobus quoque et ovibus similiter facies: septem diebus sit cum matre sua, die octavo reddes illum mihi.
29 Non sarai lento a dare le tue decime, e le tue primizie: tu darai a me il primogenito de' tuoi figliuoli.
30 Viri sancti eritis mihi; carnem animalis in agro dilacerati non comedetis, sed proicietis canibus.
30 E lo stesso ancora farai de' bovi, e delle pecore: per sette dì stieno colla lor madre; l'ottavo giorno gli offerirai a me.
31 Voi sarete uomini consacrati a me: non mangerete carne, che sia già stata gustata da bestie; ma la getterete ai cani.