1 Queste sono le norme che tu esporrai loro.
| 1 - Queste sono le regole di giustizia che tu proporrai loro. |
2 Quando tu avrai acquistato uno schiavo ebreo, egli ti servirà per sei anni e nel settimo potrà andarsene libero, senza riscatto. | 2 Se avrai comprato uno schiavo ebreo, ti servirà per sei anni; al settimo rimarrà libero gratuitamente. |
3 Se è venuto solo, solo se ne andrà; se era coniugato, sua moglie se ne andrà con lui. | 3 Con quella veste con la quale entrò, uscirà; se entrò avendo moglie, questa uscirà liberà del pari. |
4 Se il suo padrone gli ha dato moglie e questa gli ha partorito figli o figlie, la donna e i suoi figli saranno proprietà del padrone, ed egli se ne andrà solo. | 4 Se poi il padrone gli avrà dato moglie, e questa avrà partorito figli e figlie, la donna ed i bambini saranno del suo padrone, ed egli uscirà solo col suo vestito. |
5 Ma se lo schiavo dice: “Io sono affezionato al mio padrone, a mia moglie, ai miei figli, non voglio andarmene libero”, | 5 Che se il servo dirà: - Io voglio bene al mio padrone, alla moglie ed ai figliuoli, e non me n'andrò libero, |
6 allora il suo padrone lo condurrà davanti a Dio, lo farà accostare al battente o allo stipite della porta e gli forerà l’orecchio con la lesina, e quello resterà suo schiavo per sempre.
| 6 il padrone lo condurrà innanzi ai giudici, ed accostatolo alla porta ed alle sue imposte, gli perforerà l'orecchio con una lesina e sarà suo servo per sempre. |
7 Quando un uomo venderà la figlia come schiava, ella non se ne andrà come se ne vanno gli schiavi. | 7 Se uno vende la figlia per serva, essa non diverrà poi libera alla maniera delle altre serve. |
8 Se lei non piace al padrone, che perciò non la destina a sé in moglie, la farà riscattare. In ogni caso egli non può venderla a gente straniera, agendo con frode verso di lei. | 8 Se verrà a dispiacere agli occhi del padrone al quale era stata data, egli la rimanderà; ma non avrà diritto di venderla ad uno di gente straniera, dopo averla così disprezzata. |
9 Se egli la vuol destinare in moglie al proprio figlio, si comporterà nei suoi riguardi secondo il diritto delle figlie. | 9 Se invece la darà sposa ad un suo figlio, la tratterà come figliuola. |
10 Se egli prende in moglie un’altra, non diminuirà alla prima il nutrimento, il vestiario, la coabitazione. | 10 Che se dopo ne prende per lui un'altra assicuri alla prima le nozze, il vestiario ed il prezzo della sua verginità. |
11 Se egli non le fornisce queste tre cose, lei potrà andarsene, senza che sia pagato il prezzo del riscatto.
| 11 Se non le si daranno queste tre cose, rimarrà libera senza sborsar denaro. |
12 Colui che colpisce un uomo causandone la morte, sarà messo a morte. | 12 Chi avrà percosso un uomo con volontà d'ucciderlo, sia messo a morte. |
13 Se però non ha teso insidia, ma Dio glielo ha fatto incontrare, io ti fisserò un luogo dove potrà rifugiarsi. | 13 Ma se non gli avrà teso insidia, e solo Dio glielo avrà fatto capitare fra le mani, ti stabilirò un luogo nel quale egli debba rifugiarsi. |
14 Ma se un uomo aveva premeditato di uccidere il suo prossimo con inganno, allora lo strapperai anche dal mio altare, perché sia messo a morte.
| 14 Se premeditatamente e con insidia avrà ucciso un suo prossimo, lo strapperai anche dal mio altare per farlo morire. |
15 Colui che percuote suo padre o sua madre, sarà messo a morte.
| 15 Chi percuoterà il padre o la madre, sia punito di morte. |
16 Colui che rapisce un uomo, sia che lo venda sia che lo si trovi ancora in mano sua, sarà messo a morte.
| 16 Chi avrà rapito un uomo e l'avrà venduto, convinto di questa colpa sia messo a morte. |
17 Colui che maledice suo padre o sua madre, sarà messo a morte.
| 17 Chi avrà maledetto il padre o la madre, sia messo a morte. |
18 Quando alcuni uomini litigano e uno colpisce il suo prossimo con una pietra o con il pugno e questi non muore, ma deve mettersi a letto, | 18 Se degli uomini faranno rissa, ed uno percoterà un suo prossimo con una pietra o col pugno; se quegli non rimarrà morto, ma dovrà stare a letto, |
19 se poi si alza ed esce con il bastone, chi lo ha colpito sarà ritenuto innocente, ma dovrà pagare il riposo forzato e assicurargli le cure.
| 19 e poi s'alzerà e camminerà fuori appoggiato al suo bastone, chi l'avrà percosso non sarà punito; ma dovrà rifargli i danni del perduto lavoro, e le spese per i medici. |
20 Quando un uomo colpisce con il bastone il suo schiavo o la sua schiava e gli muore sotto le sue mani, si deve fare vendetta. | 20 Chi batterà con la verga lo schiavo o la schiava, ed essi moriranno sotto le sue mani, sarà reo di delitto. |
21 Ma se sopravvive un giorno o due, non sarà vendicato, perché è suo denaro. | 21 Ma se sopravviveranno un giorno o due, non subirà pena, perché è danaro suo. |
22 Quando alcuni uomini litigano e urtano una donna incinta, così da farla abortire, se non vi è altra disgrazia, si esigerà un’ammenda, secondo quanto imporrà il marito della donna, e il colpevole pagherà attraverso un arbitrato. | 22 Se degli uomini risseranno fra loro, ed uno percoterà una donna incinta, e la farà abortire, restando però essa viva, compenserà il danno, secondo che il marito di quella domanderà e gli arbitri stabiliranno. |
23 Ma se segue una disgrazia, allora pagherai vita per vita: | 23 Ma se avverrà la morte di lei, renderà vita per vita, |
24 occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, | 24 occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, |
25 bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, livido per livido.
| 25 bruciatura per bruciatura, piaga per piaga, livido per livido. |
26 Quando un uomo colpisce l’occhio del suo schiavo o della sua schiava e lo acceca, darà loro la libertà in compenso dell’occhio. | 26 Se uno percoterà un suo schiavo o una schiava in un occhio, e glielo farà perdere, li lascerà liberi in cambio dell'occhio che tolse loro. |
27 Se fa cadere il dente del suo schiavo o della sua schiava, darà loro la libertà in compenso del dente.
| 27 Anche chi avrà fatto cadere un dente ad uno schiavo o ad una schiava sua, parimente li rimanderà liberi. |
28 Quando un bue cozza con le corna contro un uomo o una donna e ne segue la morte, il bue sarà lapidato e non se ne mangerà la carne. Però il proprietario del bue è innocente. | 28 Se un bove avrà cozzato con le corna un uomo o una donna, e li avrà fatti morire, sarà lapidato, e le sue carni non si mangeranno; ma il suo padrone non ne porterà la pena. |
29 Ma se il bue era solito cozzare con le corna già prima e il padrone era stato avvisato e non lo aveva custodito, se ha causato la morte di un uomo o di una donna, il bue sarà lapidato e anche il suo padrone dev’essere messo a morte. | 29 Se però il bove cozzava già da qualche tempo, e ne fu fatto reclamo al padrone, il quale non lo rinchiuse, così che ora ha ucciso un uomo o una donna, in tal senso verrà lapidato il bove, e messo a morte il suo padrone. |
30 Se invece gli viene imposto un risarcimento, egli pagherà il riscatto della propria vita, secondo quanto gli verrà imposto. | 30 Ma se gli verrà imposta un'ammenda, dia, per aver salva la vita, tutto quel che gli sarà chiesto. |
31 Se cozza con le corna contro un figlio o se cozza contro una figlia, si procederà nella stessa maniera. | 31 Se avrà cozzato un fanciullo o una fanciulla, il padrone sottostarà alla medesima sentenza. |
32 Se il bue colpisce con le corna uno schiavo o una schiava, si darà al suo padrone del denaro, trenta sicli, e il bue sarà lapidato.
| 32 Se avrà colpito uno schiavo o una schiava, darà trenta sicli d'argento al padrone, ed il bove sarà lapidato. |
33 Quando un uomo lascia una cisterna aperta oppure quando un uomo scava una cisterna e non la copre, se vi cade un bue o un asino, | 33 Se uno avrà aperto una cisterna, o l'avrà scavata, e poi non l'avrà richiusa, ed un bove od un asino vi sarà caduto dentro, |
34 il proprietario della cisterna deve dare l’indennizzo: verserà il denaro al padrone della bestia e l’animale morto gli apparterrà.
| 34 il padrone della cisterna rifarà il prezzo di quelli animali; ma la bestia morta sarà sua. |
35 Quando il bue di un tale cozza contro il bue del suo prossimo e ne causa la morte, essi venderanno il bue vivo e se ne divideranno il prezzo; si divideranno anche la bestia morta. | 35 Se il bove d'uno ferirà il bove d'un altro, questo rimanga morto, venderanno il vivo, e se ne divideranno il prezzo; anche il morto, se lo spartiranno fra loro. |
36 Ma se è notorio che il bue era solito cozzare già prima e il suo padrone non lo ha custodito, egli dovrà dare come indennizzo bue per bue e la bestia morta gli apparterrà.
| 36 Ma se il padrone sapeva già da qualche tempo che il suo bove cozzava, e non lo ha custodito, renderà bove per bove, e prenderà per sè tutto il morto. |
37 Quando un uomo ruba un bue o un montone e poi lo sgozza o lo vende, darà come indennizzo cinque capi di grosso bestiame per il bue e quattro capi di bestiame minuto per il montone.
| |