Esodo 22
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BIBBIA CEI 2008 | VULGATA |
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1 Se un ladro viene sorpreso mentre sta facendo una breccia in un muro e viene colpito e muore, non vi è per lui vendetta di sangue. | 1 Si quis furatus fuerit bovem aut ovem, et occiderit vel vendiderit : quinque boves pro uno bove restituet, et quatuor oves pro una ove. |
2 Ma se il sole si era già alzato su di lui, vi è per lui vendetta di sangue. Il ladro dovrà dare l’indennizzo: se non avrà di che pagare, sarà venduto in compenso dell’oggetto rubato. | 2 Si effringens fur domum sive suffodiens fuerit inventus, et accepto vulnere mortuus fuerit, percussor non erit reus sanguinis. |
3 Se si trova ancora in vita e ciò che è stato rubato è in suo possesso, si tratti di bue, di asino o di montone, restituirà il doppio. | 3 Quod si orto sole hoc fecerit, homicidium perpetravit, et ipse morietur. Si non habuerit quod pro furto reddat, ipse venundabitur. |
4 Quando un uomo usa come pascolo un campo o una vigna e lascia che il suo bestiame vada a pascolare in un campo altrui, deve dare l’indennizzo con il meglio del suo campo e con il meglio della sua vigna. | 4 Si inventum fuerit apud eum quod furatus est, vivens : sive bos, sive asinus, sive ovis, duplum restituet. |
5 Quando un fuoco si propaga e si attacca ai cespugli spinosi, se viene bruciato un mucchio di covoni o il grano in spiga o il grano in erba, colui che ha provocato l’incendio darà l’indennizzo. | 5 Si læserit quispiam agrum vel vineam, et dimiserit jumentum suum ut depascatur aliena : quidquid optimum habuerit in agro suo, vel in vinea, pro damni æstimatione restituet. |
6 Quando un uomo dà in custodia al suo prossimo denaro od oggetti e poi nella casa di costui viene commesso un furto, se si trova il ladro, quest’ultimo restituirà il doppio. | 6 Si egressus ignis invenerit spinas, et comprehenderit acervos frugum, sive stantes segetes in agris, reddet damnum qui ignem succenderit. |
7 Se il ladro non si trova, il padrone della casa si avvicinerà a Dio per giurare che non ha allungato la mano sulla proprietà del suo prossimo. | 7 Si quis commendaverit amico pecuniam aut vas in custodiam, et ab eo, qui susceperat, furto ablata fuerint : si invenitur fur, duplum reddet : |
8 Qualunque sia l’oggetto di una frode, si tratti di un bue, di un asino, di un montone, di una veste, di qualunque oggetto perduto, di cui uno dice: “È questo!”, la causa delle due parti andrà fino a Dio: colui che Dio dichiarerà colpevole restituirà il doppio al suo prossimo. | 8 si latet fur, dominus domus applicabitur ad deos, et jurabit quod non extenderit manum in rem proximi sui, |
9 Quando un uomo dà in custodia al suo prossimo un asino o un bue o un capo di bestiame minuto o qualsiasi animale, se la bestia muore o si è prodotta una frattura o è stata rapita senza testimone, | 9 ad perpetrandam fraudem, tam in bove quam in asino, et ove ac vestimento, et quidquid damnum inferre potest : ad deos utriusque causa perveniet, et si illi judicaverint, duplum restituet proximo suo. |
10 interverrà tra le due parti un giuramento per il Signore, per dichiarare che il depositario non ha allungato la mano sulla proprietà del suo prossimo. Il padrone della bestia accetterà e l’altro non dovrà risarcire. | 10 Si quis commendaverit proximo suo asinum, bovem, ovem, et omne jumentum ad custodiam, et mortuum fuerit, aut debilitatum, vel captum ab hostibus, nullusque hoc viderit : |
11 Ma se la bestia è stata rubata quando si trovava presso di lui, pagherà l’indennizzo al padrone di essa. | 11 jusjurandum erit in medio, quod non extenderit manum ad rem proximi sui : suscipietque dominus juramentum, et ille reddere non cogetur. |
12 Se invece è stata sbranata, ne porterà la prova in testimonianza e non dovrà dare l’indennizzo per la bestia sbranata. | 12 Quod si furto ablatum fuerit, restituet damnum domino ; |
13 Quando un uomo prende in prestito dal suo prossimo una bestia e questa si è prodotta una frattura o è morta in assenza del padrone, dovrà pagare l’indennizzo. | 13 si comestum a bestia, deferat ad eum quod occisum est, et non restituet. |
14 Ma se il padrone si trova presente, non deve restituire; se si tratta di una bestia presa a nolo, la sua perdita è compensata dal prezzo del noleggio. | 14 Qui a proximo suo quidquam horum mutuo postulaverit, et debilitatum aut mortuum fuerit domino non præsente, reddere compelletur. |
15 Quando un uomo seduce una vergine non ancora fidanzata e si corica con lei, ne pagherà il prezzo nuziale, e lei diverrà sua moglie. | 15 Quod si impræsentiarum dominus fuerit, non restituet, maxime si conductum venerat pro mercede operis sui. |
16 Se il padre di lei si rifiuta di dargliela, egli dovrà versare una somma di denaro pari al prezzo nuziale delle vergini. | 16 Si seduxerit quis virginem necdum desponsatam, dormieritque cum ea : dotabit eam, et habebit eam uxorem. |
17 Non lascerai vivere colei che pratica la magia. | 17 Si pater virginis dare noluerit, reddet pecuniam juxta modum dotis, quam virgines accipere consueverunt. |
18 Chiunque giaccia con una bestia sia messo a morte. | 18 Maleficos non patieris vivere. |
19 Colui che offre un sacrificio agli dèi, anziché al solo Signore, sarà votato allo sterminio. | 19 Qui coierit cum jumento, morte moriatur. |
20 Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d’Egitto. | 20 Qui immolat diis, occidetur, præterquam Domino soli. |
21 Non maltratterai la vedova o l’orfano. | 21 Advenam non contristabis, neque affliges eum : advenæ enim et ipsi fuistis in terra Ægypti. |
22 Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l’aiuto, io darò ascolto al suo grido, | 22 Viduæ et pupillo non nocebitis. |
23 la mia ira si accenderà e vi farò morire di spada: le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. | 23 Si læseritis eos, vociferabuntur ad me, et ego audiam clamorem eorum : |
24 Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all’indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio: voi non dovete imporgli alcun interesse. | 24 et indignabitur furor meus, percutiamque vos gladio, et erunt uxores vestræ viduæ, et filii vestri pupilli. |
25 Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del sole, | 25 Si pecuniam mutuam dederis populo meo pauperi qui habitat tecum, non urgebis eum quasi exactor, nec usuris opprimes. |
26 perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle; come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando griderà verso di me, io l’ascolterò, perché io sono pietoso. | 26 Si pignus a proximo tuo acceperis vestimentum, ante solis occasum reddes ei. |
27 Non bestemmierai Dio e non maledirai il capo del tuo popolo. | 27 Ipsum enim est solum, quo operitur, indumentum carnis ejus, nec habet aliud in quo dormiat : si clamaverit ad me, exaudiam eum, quia misericors sum. |
28 Non ritarderai l’offerta di ciò che riempie il tuo granaio e di ciò che stilla dal tuo frantoio. Il primogenito dei tuoi figli lo darai a me. | 28 Diis non detrahes, et principi populi tui non maledices. |
29 Così farai per il tuo bue e per il tuo bestiame minuto: sette giorni resterà con sua madre, l’ottavo giorno lo darai a me. | 29 Decimas tuas et primitias tuas non tardabis reddere : primogenitum filiorum tuorum dabis mihi. |
30 Voi sarete per me uomini santi: non mangerete la carne di una bestia sbranata nella campagna, ma la getterete ai cani. | 30 De bobus quoque, et ovibus similiter facies : septem diebus sit cum matre sua, die octava reddes illum mihi. |
31 Viri sancti eritis mihi : carnem, quæ a bestiis fuerit prægustata, non comedetis, sed projicietis canibus. |