Scrutatio

Sabato, 27 aprile 2024 - Santa Zita ( Letture di oggi)

Levitico 25


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BIBBIA CEI 2008DIODATI
1 Il Signore parlò a Mosè sul monte Sinai e disse:1 IL Signore parlò ancora a Mosè nel monte di Sinai, dicendo:
2 «Parla agli Israeliti dicendo loro: “Quando entrerete nella terra che io vi do, la terra farà il riposo del sabato in onore del Signore:2 Parla a’ figliuoli d’Israele, e di’ loro: Quando voi sarete entrati nel paese che io vi do, abbia la terra i suoi riposi, per maniera di Sabato al Signore.
3 per sei anni seminerai il tuo campo e poterai la tua vigna e ne raccoglierai i frutti;3 Semina il tuo campo sei anni continui, e pota la tua vigna altresì sei anni continui, e ricogli la sua rendita.
4 ma il settimo anno sarà come sabato, un riposo assoluto per la terra, un sabato in onore del Signore. Non seminerai il tuo campo, non poterai la tua vigna.4 Ma l’anno settimo siavi riposo di Sabato per la terra; siavi Sabato al Signore; non seminare in esso il tuo campo, e non potar la tua vigna.
5 Non mieterai quello che nascerà spontaneamente dopo la tua mietitura e non vendemmierai l’uva della vigna che non avrai potata; sarà un anno di completo riposo per la terra.5 Non mietere ciò che sarà nato da sè stesso da’ granelli caduti nella tua ricolta; e non vendemmiar le uve della vigna che tu non avrai potata; sia quell’anno anno di riposo per la terra.
6 Ciò che la terra produrrà durante il suo riposo servirà di nutrimento a te, al tuo schiavo, alla tua schiava, al tuo bracciante e all'ospite che si troverà presso di te;6 E ciò che sarà prodotto nell’anno del Sabato della terra sarà per mangiarlo, a te, e al tuo servo, e alla tua serva, e al tuo mercenario, e al tuo avveniticcio, i quali dimoreranno appresso di te, e alle tue bestie domestiche,
7 anche al tuo bestiame e agli animali che sono nella tua terra servirà di nutrimento quanto essa produrrà.
7 e alle fiere che saranno nel tuo paese; sia tutta la rendita di quell’anno per mangiare
8 Conterai sette settimane di anni, cioè sette volte sette anni; queste sette settimane di anni faranno un periodo di quarantanove anni.8 Contati eziandio sette settimane di anni, sette volte sette anni; in maniera che il tempo delle sette settimane di anni ti sia lo spazio di quarantanove anni.
9 Al decimo giorno del settimo mese, farai echeggiare il suono del corno; nel giorno dell’espiazione farete echeggiare il corno per tutta la terra.9 E nel settimo mese, nel decimo giorno del mese, fa’ passare un suon di tromba; fate passar la tromba per tutto il vostro paese, nel giorno de’ purgamenti.
10 Dichiarerete santo il cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione nella terra per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo; ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia.10 E santificate l’anno cinquantesimo, e bandite franchigia nel paese, a tutti suoi abitanti; siavi quello il Giubileo; e allora ritorni ciascun di voi nella sua possessione, e alla sua famiglia.
11 Il cinquantesimo anno sarà per voi un giubileo; non farete né semina né mietitura di quanto i campi produrranno da sé, né farete la vendemmia delle vigne non potate.11 Quest’è il Giubileo; celebratelo ogni cinquantesimo anno; non seminate in esso, e non ricogliete ciò che in quell’anno sarà nato da sè stesso, e non vendemmiate le vigne che non saranno state potate.
12 Poiché è un giubileo: esso sarà per voi santo; potrete però mangiare il prodotto che daranno i campi.
12 Perciocchè quello è il Giubileo; siavi sacro; mangiate ciò che il campo produrrà tolto dal campo stesso.
13 In quest’anno del giubileo ciascuno tornerà nella sua proprietà.13 In quest’anno del Giubileo, ritorni ciascun di voi nella sua possessione.
14 Quando vendete qualcosa al vostro prossimo o quando acquistate qualcosa dal vostro prossimo, nessuno faccia torto al fratello.14 E quando tu farai qualche vendita al tuo prossimo, ovvero qualche compera, niun di voi rapisca il bene del suo fratello.
15 Regolerai l’acquisto che farai dal tuo prossimo in base al numero degli anni trascorsi dopo l’ultimo giubileo: egli venderà a te in base agli anni di raccolto.15 Compera dal tuo prossimo a ragione degli anni scorsi dopo il Giubileo; ed egli facciati la vendita a ragione degli anni della rendita.
16 Quanti più anni resteranno, tanto più aumenterai il prezzo; quanto minore sarà il tempo, tanto più ribasserai il prezzo, perché egli ti vende la somma dei raccolti.16 Secondo che vi saranno più o meno anni, accresci o scema il prezzo di ciò che tu compererai da lui; conciossiachè egli ti venda un certo numero di rendite.
17 Nessuno di voi opprima il suo prossimo; temi il tuo Dio, poiché io sono il Signore, vostro Dio.
17 E niun di voi rapisca il ben del suo prossimo; anzi abbi timore dell’Iddio tuo; perciocchè io sono il Signore Iddio vostro.
18 Metterete in pratica le mie leggi e osserverete le mie prescrizioni, le adempirete e abiterete al sicuro nella terra.18 Ed eseguite i miei statuti, e osservate le mie leggi, e mettetele in opera; e voi abiterete nel paese in sicurtà.
19 La terra produrrà frutti, voi ne mangerete a sazietà e vi abiterete al sicuro.19 E la terra produrrà i suoi frutti, e voi ne mangerete a sazietà, e abiterete in essa in sicurtà.
20 Se dite: Che mangeremo il settimo anno, se non semineremo e non raccoglieremo i nostri prodotti?,20 Che se pur dite: Che mangeremo l’anno settimo, se non seminiamo, e non ricogliamo le nostre rendite?
21 io disporrò in vostro favore la mia benedizione per il sesto anno e la terra vi darà frutti per tre anni.21 Io comanderò alla mia benedizione che venga sopra voi l’anno sesto, e quell’anno produrrà frutto per tre anni.
22 L’ottavo anno seminerete, ma consumerete il vecchio raccolto fino al nono anno; mangerete del raccolto vecchio finché venga il nuovo.
22 E nell’anno ottavo voi seminerete, e mangerete del vecchio di quella ricolta, fino all’anno nono; voi mangerete del vecchio, finchè venga la ricolta di quell’anno
23 Le terre non si potranno vendere per sempre, perché la terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e ospiti.23 OR non vendansi le terre assolutamente; conciossiachè la terra sia mia; perciocchè voi siete forestieri, e fittaiuoli appresso di me.
24 Perciò, in tutta la terra che avrete in possesso, concederete il diritto di riscatto per i terreni.
24 Perciò, date luogo di riscatto delle terre in tutto il paese della vostra possessione.
25 Se il tuo fratello cade in miseria e vende una parte della sua proprietà, colui che ha il diritto di riscatto, cioè il suo parente più stretto, verrà e riscatterà ciò che il fratello ha venduto.25 Quando il tuo fratello sarà impoverito, e avrà venduto della sua possessione; se il suo prossimo parente, il qual per consanguinità avrà la ragion del riscatto, si presenta, egli potrà riscattar ciò che il suo fratello avrà venduto.
26 Se uno non ha chi possa fare il riscatto, ma giunge a procurarsi da sé la somma necessaria al riscatto,26 Ma, se alcuno, non avendo parente che per consanguinità abbia la ragion del riscatto, ricovera da sè stesso il modo, e trova quanto gli fa bisogno per lo suo riscatto;
27 conterà le annate passate dopo la vendita, restituirà al compratore il valore degli anni che ancora rimangono e rientrerà così in possesso del suo patrimonio.27 allora conti le annate dopo la sua vendita, e restituisca il soprappiù a colui a chi avrà fatta la vendita, e rientri nella sua possessione.
28 Ma se non trova da sé la somma sufficiente a rimborsarlo, ciò che ha venduto rimarrà in possesso del compratore fino all’anno del giubileo; al giubileo il compratore uscirà e l’altro rientrerà in possesso del suo patrimonio.
28 Ma, s’egli non trova quanto gli fa bisogno per fargli il suo pagamento, resti quello ch’egli avrà venduto in man di colui che l’avrà comperato, fino all’anno del Giubileo; e nel Giubileo escane il comperatore, e rientri colui nella sua possessione.
29 Se uno vende una casa abitabile in una città cinta di mura, ha diritto al riscatto fino allo scadere dell’anno dalla vendita; il suo diritto di riscatto durerà un anno intero.29 E quando alcuno avrà venduta una casa da abitare, in città murata, siavi podestà di riscatto fino all’anno compiuto dopo la sua vendita; sia il termine del suo riscatto un anno intiero.
30 Ma se quella casa, posta in una città cinta di mura, non è riscattata prima dello scadere di un intero anno, rimarrà sempre proprietà del compratore e dei suoi discendenti; il compratore non sarà tenuto a uscirne al giubileo.30 Ma se non è ricomperata infra il compiersi di un anno intiero, quella casa che è in città murata resterà assolutamente in proprio a colui che l’avrà comperata, e a’ suoi d’età in età; egli non sarà obbligato di uscirne nel Giubileo.
31 Però le case dei villaggi non attorniati da mura vanno considerate come parte dei fondi campestri; potranno essere riscattate, e al giubileo il compratore dovrà uscirne.
31 Ma le case delle ville, non intorniate di mura, sieno reputate come possessioni di terra; siavi ragion di riscatto per esse, ed escane il comperatore nel Giubileo.
32 Quanto alle città dei leviti e alle case che essi vi possederanno, i leviti avranno il diritto perenne di riscatto.32 Ma, quant’è alle città de’ Leviti, abbiano i Leviti in perpetuo ragion di ricompera in su le case delle città della lor possessione.
33 Se chi riscatta è un levita, in occasione del giubileo il compratore uscirà dalla casa comprata nella città levitica, perché le case delle città levitiche sono loro proprietà, in mezzo agli Israeliti.33 E colui de’ Leviti, che ricompererà alcuna casa, esca fuori della casa venduta, e della città della possession del venditore, nel Giubileo; perciocchè le case delle città de’ Leviti sono la lor possessione nel mezzo de’ figliuoli d’Israele.
34 Neppure campi situati nei dintorni delle città levitiche si potranno vendere, perché sono loro proprietà perenne.
34 Ma non vendansi i campi de’ contorni delle lor città; perciocchè sono loro una possessione perpetua.
35 Se il tuo fratello che è presso di te cade in miseria ed è inadempiente verso di te, sostienilo come un forestiero o un ospite, perché possa vivere presso di te.35 E quando il tuo fratello sarà impoverito, e le sue facoltà saranno scadute appresso di te, porgigli la mano, forestiere o avveniticcio che egli si sia; acciocchè possa vivere appresso di te.
36 Non prendere da lui interessi né utili, ma temi il tuo Dio e fa’ vivere il tuo fratello presso di te.36 Non prender da lui usura nè profitto; e abbi timore dell’Iddio tuo, e fa’ che il tuo fratello possa vivere appresso di te.
37 Non gli presterai il denaro a interesse, né gli darai il vitto a usura.37 Non dargli i tuoi danari ad usura, nè la tua vittuaglia a profitto.
38 Io sono il Signore, vostro Dio, che vi ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, per darvi la terra di Canaan, per essere il vostro Dio.
38 Io sono il Signore Iddio vostro, che vi ho tratti fuor del paese di Egitto, per darvi il paese di Canaan, per essere vostro Iddio
39 Se il tuo fratello che è presso di te cade in miseria e si vende a te, non farlo lavorare come schiavo;39 E quando il tuo fratello sarà impoverito appresso di te, e si sarà venduto a te, non adoperarlo in servitù da schiavo.
40 sia presso di te come un bracciante, come un ospite. Ti servirà fino all’anno del giubileo;40 Stia appresso di te a guisa di mercenario o di avveniticcio; serva appresso di te fino all’anno del Giubileo.
41 allora se ne andrà da te insieme con i suoi figli, tornerà nella sua famiglia e rientrerà nella proprietà dei suoi padri.41 E allora egli si partirà d’appresso a te, insieme co’ suoi figliuoli, e se ne ritornerà alla sua famiglia; e rientrerà nella possessione de’ suoi padri.
42 Essi sono infatti miei servi, che io ho fatto uscire dalla terra d’Egitto; non debbono essere venduti come si vendono gli schiavi.42 Perciocchè essi sono miei servitori, avendoli io tratti fuor del paese di Egitto; e però non sieno venduti nella maniera degli schiavi.
43 Non lo tratterai con durezza, ma temerai il tuo Dio.
43 Non signoreggiarlo con asprezza; anzi abbi timore dell’Iddio tuo.
44 Quanto allo schiavo e alla schiava che avrai in proprietà, potrete prenderli dalle nazioni che vi circondano; da queste potrete comprare lo schiavo e la schiava.44 Ma, quant’è al tuo servo, e alla tua serva, che hanno ad esser tuoi in proprio, compera servi e serve d’infra le genti che saranno intorno a te.
45 Potrete anche comprarne tra i figli degli stranieri stabiliti presso di voi e tra le loro famiglie che sono presso di voi, tra i loro figli nati nella vostra terra; saranno vostra proprietà.45 Anche ne potrete comperar de’ figliuoli degli avveniticci che dimoreranno con voi; e delle lor famiglie che saranno appresso di voi, le quali essi avranno generate nel vostro paese; e quelli saranno vostri in proprio.
46 Li potrete lasciare in eredità ai vostri figli dopo di voi, come loro proprietà; vi potrete servire sempre di loro come di schiavi. Ma quanto ai vostri fratelli, gli Israeliti, nessuno dòmini sull’altro con durezza.
46 E tali potrete possedere, e lasciare a’ vostri figliuoli dopo voi in proprietà ereditaria; e anche servirvi di loro in perpetuo; ma, quant’è a’ vostri fratelli, figliuoli d’Israele, niuno di voi signoreggi il suo fratello con asprezza.
47 Se un forestiero stabilito presso di te diventa ricco e il tuo fratello si grava di debiti con lui e si vende al forestiero stabilito presso di te o a qualcuno della sua famiglia,47 E se il forestiere, o l’avveniticcio che sarà appresso di te, acquista delle facoltà, e il tuo fratello impoverisce appresso a lui, e si vende al forestiere, o all’avveniticcio che sarà appresso di te, o a qualcuno di stirpe di nazione straniera;
48 dopo che si è venduto ha il diritto di riscatto: lo potrà riscattare uno dei suoi fratelli48 abbia egli podestà di riscatto, dopo essersi venduto; riscattilo alcuno de’ suoi fratelli.
49 o suo zio o il figlio di suo zio; lo potrà riscattare uno dei consanguinei della sua parentela o, se ha i mezzi per farlo, potrà riscattarsi da sé.49 Riscattilo il suo zio, o il figliuol del suo zio, o alcun altro suo carnal parente, della sua famiglia; ovvero, riscattisi egli stesso, se ne trova il modo.
50 Farà il calcolo con il suo compratore, dall’anno che gli si è venduto all’anno del giubileo; il prezzo da pagare sarà in proporzione del numero degli anni, valutando le sue giornate come quelle di un bracciante.50 E faccia ragione col suo comperatore, dall’anno che gli si sarà venduto fino all’anno del Giubileo, e vadano i danari della sua vendita per lo numero degli anni ch’egli avrà servito; stia con lui come a giornate di mercenario.
51 Se vi sono ancora molti anni per arrivare al giubileo, pagherà il riscatto in ragione di questi anni e in proporzione del prezzo per il quale fu comprato;51 Se vi sono ancora molti anni fino al Giubileo, restituisca a ragione di essi, de’ danari della sua compera, per suo riscatto.
52 se rimangono pochi anni per arrivare al giubileo, farà il calcolo con il suo compratore e pagherà il prezzo del suo riscatto in ragione di quegli anni.52 E se vi restano pochi anni fino all’anno del Giubileo, faccia ragione con lui; e restituisca il prezzo del suo riscatto, secondo il numero degli anni che gli restano da servire.
53 Resterà presso di lui come un bracciante preso a servizio anno per anno; il padrone non dovrà trattarlo con durezza sotto i suoi occhi.53 Stia con lui a guisa di mercenario annuale; non signoreggilo con asprezza nel tuo cospetto.
54 Se non è riscattato in alcuno di questi modi, se ne andrà libero l’anno del giubileo: lui con i suoi figli.54 E se pur non è riscattato in alcuna di queste maniere, egli se ne uscirà l’anno del Giubileo, insieme coi suoi figliuoli.
55 Poiché gli Israeliti sono miei servi; essi sono servi miei, che ho fatto uscire dalla terra d’Egitto. Io sono il Signore, vostro Dio.
55 Conciossiachè i figliuoli d’Israele mi sieno servi; sono miei servi, avendoli io tratti fuor del paese di Egitto. Io sono il Signore Iddio vostro