1 Locutusque est Dominus ad Moysen dicens: | 1 IL Signore parlò ancora a Mosè, dicendo: |
2 “ Loquere fi liis Israel et dices ad eos: Homo, qui votum fecerit et spoponderit Deo animas, sub aestimatione dabit pretium: | 2 Parla a’ figliuoli d’Israele, e di’ loro: Quando alcuno avrà fatto qualche singolar voto; quando egli avrà fatto voto di persone al Signore, sotto la tua estimazione; |
3 si fuerit masculus a vicesimo usque ad sexagesimum annum, dabit quinquaginta siclos argenti ad mensuram sanctuarii; | 3 l’estimazione che tu farai, d’un maschio di età di venti anni fino a sessant’anni, sia a cinquanta sicli d’argento, a siclo di Santuario. |
4 si mulier, triginta. | 4 E d’una femmina, sia la tua estimazione a trenta sicli. |
5 A quinto autem anno usque ad vicesimum masculus dabit viginti siclos, femina decem; | 5 E se è una persona di età da cinque anni a venti, sia la tua estimazione a venti sicli per lo maschio, e a dieci sicli per la femmina. |
6 ab uno mense usque ad annum quintum pro masculo dabuntur quinque sicli, pro femina tres; | 6 E se è una persona di età da un mese a cinque anni, sia la tua estimazione a cinque sicli d’argento per lo maschio, e a tre sicli d’argento per la femmina. |
7 sexagenarius et ultra masculus dabit quindecim siclos, femina decem. | 7 E se è una persona di età da sessant’anni in su, sia la tua estimazione a quindici sicli per lo maschio, e a dieci sicli per la femmina. |
8 Si pauper fuerit et aestimationem reddere non valebit, sistet eum coram sacerdote, et quantum ille aestimaverit et viderit posse reddere, tantum dabit.
| 8 E se colui che avrà fatto il voto sarà così povero, che non possa pagar la tua estimazione, presenti la persona votata davanti al Sacerdote, il qual ne faccia l’estimazione; facciala secondo la possibilità di colui che avrà fatto il voto. |
9 Animal autem, quod immolari potest Domino, si quis voverit, sanctum erit | 9 E se il voto è di bestia della quale si offerisce offerta al Signore, tutto ciò che egli avrà di quella specie donato al Signore sia sacro. |
10 et mutari non poterit, id est nec melius malo nec peius bono. Quod si mutaverit, et ipsum quod mutatum est et illud pro quo mutatum est, consecratum erit Domino. | 10 Non cambila, e non permutila, buona per cattiva, nè cattiva per buono; e se pur permuta quella bestia con un’altra, così la bestia votata, come la bestia messa in iscambio suo, saranno sacre. |
11 Animal immundum, quod immolari Domino non potest, si quis voverit, adducetur ante sacerdotem, | 11 E se il voto è di qualunque bestia immonda, della quale non si offerisce offerta al Signore, presenti quella bestia davanti al Sacerdote. |
12 qui diiudicans utrum bonum an malum sit, sicut statuet pretium, sic erit. | 12 E facciane il Sacerdote l’estimazione secondo che sarà buona o cattiva; facciasene secondo l’estimazione, che tu, o Sacerdote, ne avrai fatta. |
13 Quod si redimere illud voluerit is qui offert, addet supra aestimationem quintam partem.
| 13 E se pure egli vuol riscattarla, sopraggiunga il quinto del prezzo di essa, oltre alla tua estimazione |
14 Homo si voverit domum suam et sanctificaverit Domino, considerabit eam sacerdos utrum bona an mala sit, et iuxta pretium, quod ab eo fuerit constitutum, stabit. | 14 E quando alcuno avrà consacrata la casa sua, per esser cosa sacra al Signore, apprezzila il Sacerdote, secondo che sarà buona o cattiva; resti fermo il suo prezzo, quale il Sacerdote le avrà posto. |
15 Sin autem ille, qui voverat, voluerit redimere eam, dabit quintam partem aestimationis supra et habebit domum.
| 15 E se pur colui che avrà consacrata la sua casa la vuol riscattare, sopraggiunga alla tua estimazione il quinto del prezzo di essa, e sia sua. |
16 Quod si agrum possessionis suae voverit et consecraverit Domino, iuxta mensuram sementis aestimabitur pretium: si triginta homer hordei seritur terra, quinquaginta siclis aestimabitur argenti. | 16 E se alcuno consacra al Signore dei campi della sua eredità, sia la tua estimazione a ragione della sementa di esso; la sementa d’un omer d’orzo sia estimata a cinquanta sicli di argento. |
17 Si statim ab anno iobelei voverit agrum, quanto valere potest, tanto aestimabitur. | 17 Se egli consacra il suo campo fin dall’anno del Giubileo, stia fermo il prezzo di esso, come tu l’avrai tassato. |
18 Sin autem post aliquantum temporis, supputabit ei sacerdos pecuniam iuxta annorum, qui reliqui sunt, numerum usque ad iobeleum, et detrahetur ex pretio. | 18 Ma, se egli lo consacra dopo il Giubileo, faccia il Sacerdote ragion de’ danari col comperatore secondo gli anni che resteranno fino all’anno del Giubileo, e secondo il numero di essi diffalchisi della tua estimazione. |
19 Quod si voluerit redimere agrum ille, qui voverat, addet quintam partem aestimatae pecuniae et possidebit eum. | 19 E se colui che ha consacrato il campo, pur vuol riscattarlo, sopraggiunga alla tua estimazione il quinto dei danari di essa, e resti il campo suo. |
20 Sin autem noluerit redimere, sed alteri cuilibet vendiderit, ultra redimi non poterit; | 20 Ma, se egli non riscatta il campo, e il campo è venduto ad un altro, non possa più riscattarlo. |
21 sed, cum iobelei venerit dies, sanctum erit Domino sicut ager anathematis; sacerdotis erit possessio eius. | 21 E quando il comperatore ne uscirà al Giubileo, sia cosa sacra al Signore, come campo d’interdetto; appartenga esso in proprio al Sacerdote. |
22 Quod si agrum emptum, qui non est de possessione maiorum, sanctificare voluerit Domino, | 22 E se alcuno ha consacrato al Signore un campo da sè comperato, il qual non sia de’ campi della sua eredità; |
23 supputabit ei sacerdos iuxta annorum numerum usque ad iobeleum pretium, quod dabit ille, qui voverat, in ipso die ut sanctum Domino. | 23 faccia il Sacerdote ragione col comperatore della somma della tua estimazione, secondo il tempo che vi sarà fino all’anno del Giubileo; e dia colui in quello stesso giorno il prezzo da te posto; è cosa sacra al Signore. |
24 In anno autem iobelei revertetur ager ad priorem dominum, qui vendiderat eum et habuerat in sortem possessionis suae.
| 24 Nell’anno del Giubileo ritorni il campo a colui da chi esso l’avrà comperato, a colui di cui sarà la proprietà del terreno. |
25 Omnis aestimatio siclo sanctuarii ponderabitur; siclus viginti gera habet.
| 25 Or sia ogni tua estimazione a siclo di Santuario; sia il siclo di venti oboli |
26 Primogenita, quae de animalibus ad Dominum pertinent, nemo sanctificare poterit et vovere: sive bos sive ovis fuerit, Domini sunt. | 26 Ma niuno consacri alcun primogenito di bestie, delle quali s’offeriscono i primogeniti al Signore; o vitello, o agnello, o capretto ch’egli sia, già appartiene al Signore. |
27 Quod si immundum est animal, redimet, qui obtulit, iuxta aestimationem et addet quintam partem pretii; si redimere noluerit, vendetur quanto fuerit.
| 27 Ma, se è degli animali immondi, riscattilo secondo la tua estimazione, e sopraggiungavi il quinto di essa; e se pur non è riscattato, vendasi secondo il prezzo da te posto. |
28 Omne anathema, quod aliquis vir consecrat Domino de omni possessione sua, sive homo fuerit sive animal sive ager, non veniet nec redimi poterit; quidquid semel fuerit consecratum, sanctum sanctorum erit Domino. | 28 Ma niuna cosa consacrata per interdetto, che l’uomo abbia consacrata al Signore per interdetto, di tutto ciò ch’è suo, così degli uomini, come del bestiame, e de’ campi della sua eredità, non si potrà vendere nè riscattare; ogni interdetto è cosa santissima, appartenente al Signore. |
29 Et omnis homo, qui ut anathema offertur, non redimetur, sed morte morietur.
| 29 Niuno interdetto, consacrato d’infra gli uomini, si possa riscattare; del tutto sia fatto morire. |
30 Omnes decimae terrae sive de frugibus sive de pomis arborum Domini sunt, sanctum Domino. | 30 Tutte le decime eziandio della terra così delle semenze della terra, come dei frutti degli alberi, appartengono al Signore; son cosa sacra al Signore. |
31 Si quis autem voluerit redimere aliquid de decimis suis, addet quintam partem. | 31 E se pure alcuno vuol riscattar delle sue decime, sopraggiunga il quinto al prezzo di esse. |
32 Omnes decimae boves et oves et caprae, quae sub pastoris virga transeunt, quidquid decimum venerit, erit sanctum Domino. | 32 Parimente sia cosa sacra al Signore ogni decima di buoi, e di pecore, e di capre; ogni decimo animale di tutti quelli che passano sotto la verga. |
33 Non discernetur inter bonum et malum nec altero commutabitur; si quis mutaverit, et quod mutatum est et pro quo mutatum est, sanctum erit et non redimetur ”.
| 33 Non discernasi tra buono e cattivo; e non permutisi l’un con l’altro; e se pure alcuno permuta l’un con l’altro, quel decimo, e quell’altro messo in suo scambio, saranno cosa sacra; non si potranno riscattare. |
34 Haec sunt praecepta, quae mandavit Dominus Moysi ad filios Israel in monte Sinai.
| 34 Questi sono i comandamenti che il Signore diede a Mosè, nel monte di Sinai, per proporli a’ figliuoli d’Israele |