1 Queste sono le norme che tu esporrai loro.
| 1 Hæc sunt judicia quæ propones eis. |
2 Quando tu avrai acquistato uno schiavo ebreo, egli ti servirà per sei anni e nel settimo potrà andarsene libero, senza riscatto. | 2 Si emeris servum hebræum, sex annis serviet tibi : in septimo egredietur liber gratis. |
3 Se è entrato solo, uscirà solo; se era coniugato, sua moglie se ne andrà con lui. | 3 Cum quali veste intraverit, cum tali exeat : si habens uxorem, et uxor egredietur simul. |
4 Se il suo padrone gli ha dato moglie e questa gli ha partorito figli o figlie, la donna e i suoi figli saranno proprietà del padrone ed egli se ne andrà solo. | 4 Sin autem dominus dederit illi uxorem, et pepererit filios et filias : mulier et liberi ejus erunt domini sui, ipse vero exibit cum vestitu suo. |
5 Ma se lo schiavo dice: Io sono affezionato al mio padrone, a mia moglie, ai miei figli; non voglio andarmene in libertà, | 5 Quod si dixerit servus : Diligo dominum meum et uxorem ac liberos ; non egrediar liber : |
6 allora il suo padrone lo condurrà davanti a Dio, lo farà accostare al battente o allo stipite della porta e gli forerà l'orecchio con la lesina; quegli sarà suo schiavo per sempre.
| 6 offeret eum dominus diis, et applicabitur ad ostium et postes, perforabitque aurem ejus subula : et erit ei servus in sæculum. |
7 Quando un uomo venderà la figlia come schiava, essa non se ne andrà come se ne vanno gli schiavi. | 7 Si quis vendiderit filiam suam in famulam, non egredietur sicut ancillæ exire consueverunt. |
8 Se essa non piace al padrone, che così non se la prende come concubina, la farà riscattare. Comunque egli non può venderla a gente straniera, agendo con frode verso di lei. | 8 Si displicuerit oculis domini sui cui tradita fuerat, dimittet eam : populo autem alieno vendendi non habebit potestatem, si spreverit eam. |
9 Se egli la vuol dare come concubina al proprio figlio, si comporterà nei suoi riguardi secondo il diritto delle figlie. | 9 Sin autem filio suo desponderit eam, juxta morem filiarum faciet illi. |
10 Se egli ne prende un'altra per sé, non diminuirà alla prima il nutrimento, il vestiario, la coabitazione. | 10 Quod si alteram ei acceperit, providebit puellæ nuptias, et vestimenta, et pretium pudicitiæ non negabit. |
11 Se egli non fornisce a lei queste cose, essa potrà andarsene, senza che sia pagato il prezzo del riscatto.
| 11 Si tria ista non fecerit, egredietur gratis absque pecunia.
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12 Colui che colpisce un uomo causandone la morte, sarà messo a morte. | 12 Qui percusserit hominem volens occidere, morte moriatur. |
13 Però per colui che non ha teso insidia, ma che Dio gli ha fatto incontrare, io ti fisserò un luogo dove potrà rifugiarsi. | 13 Qui autem non est insidiatus, sed Deus illum tradidit in manus ejus, constituam tibi locum in quem fugere debeat. |
14 Ma, quando un uomo attenta al suo prossimo per ucciderlo con inganno, allora lo strapperai anche dal mio altare, perché sia messo a morte.
| 14 Si quis per industriam occiderit proximum suum, et per insidias : ab altari meo evelles eum, ut moriatur. |
15 Colui che percuote suo padre o sua madre sarà messo a morte.
| 15 Qui percusserit patrem suum aut matrem, morte moriatur. |
16 Colui che rapisce un uomo e lo vende, se lo si trova ancora in mano a lui, sarà messo a morte.
| 16 Qui furatus fuerit hominem, et vendiderit eum, convictus noxæ, morte moriatur. |
17 Colui che maledice suo padre o sua madre sarà messo a morte.
| 17 Qui maledixerit patri suo, vel matri, morte moriatur.
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18 Quando alcuni uomini rissano e uno colpisce il suo prossimo con una pietra o con il pugno e questi non è morto, ma debba mettersi a letto, | 18 Si rixati fuerint viri, et percusserit alter proximum suum lapide vel pugno, et ille mortuus non fuerit, sed jacuerit in lectulo : |
19 se poi si alza ed esce con il bastone, chi lo ha colpito sarà ritenuto innocente, ma dovrà pagare il riposo forzato e procurargli le cure.
| 19 si surrexerit, et ambulaverit foris super baculum suum, innocens erit qui percusserit, ita tamen ut operas ejus et impensas in medicos restituat. |
20 Quando un uomo colpisce con il bastone il suo schiavo o la sua schiava e gli muore sotto le sue mani, si deve fare vendetta. | 20 Qui percusserit servum suum, vel ancillam virga, et mortui fuerint in manibus ejus, criminis reus erit. |
21 Ma se sopravvive un giorno o due, non sarà vendicato, perché è acquisto del suo denaro.
| 21 Sin autem uno die vel duobus supervixerit, non subjacebit p?næ, quia pecunia illius est. |
22 Quando alcuni uomini rissano e urtano una donna incinta, così da farla abortire, se non vi è altra disgrazia, si esigerà un'ammenda, secondo quanto imporrà il marito della donna, e il colpevole pagherà attraverso un arbitrato. | 22 Si rixati fuerint viri, et percusserit quis mulierem prægnantem, et abortivum quidem fecerit, sed ipsa vixerit : subjacebit damno quantum maritus mulieris expetierit, et arbitri judicaverint. |
23 Ma se segue una disgrazia, allora pagherai vita per vita: | 23 Sin autem mors ejus fuerit subsecuta, reddet animam pro anima, |
24 occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, | 24 oculum pro oculo, dentem pro dente, manum pro manu, pedem pro pede, |
25 bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, livido per livido.
| 25 adustionem pro adustione, vulnus pro vulnere, livorem pro livore. |
26 Quando un uomo colpisce l'occhio del suo schiavo o della sua schiava e lo acceca, gli darà la libertà in compenso dell'occhio. | 26 Si percusserit quispiam oculum servi sui aut ancillæ, et luscos eos fecerit, dimittet eos liberos pro oculo quem eruit. |
27 Se fa cadere il dente del suo schiavo o della sua schiava, gli darà la libertà in compenso del dente.
| 27 Dentem quoque si excusserit servo vel ancillæ suæ, similiter dimittet eos liberos.
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28 Quando un bue cozza con le corna contro un uomo o una donna e ne segue la morte, il bue sarà lapidato e non se ne mangerà la carne. Però il proprietario del bue è innocente.
| 28 Si bos cornu percusserit virum aut mulierem, et mortui fuerint, lapidibus obruetur : et non comedentur carnes ejus, dominus quoque bovis innocens erit. |
29 Ma se il bue era solito cozzare con le corna già prima e il padrone era stato avvisato e non lo aveva custodito, se ha causato la morte di un uomo o di una donna, il bue sarà lapidato e anche il suo padrone dev'essere messo a morte. | 29 Quod si bos cornupeta fuerit ab heri et nudiustertius, et contestati sunt dominum ejus, nec recluserit eum, occideritque virum aut mulierem : et bos lapidibus obruetur, et dominum ejus occident. |
30 Se invece gli viene imposta una compensazione, egli pagherà il riscatto della propria vita, secondo quanto gli verrà imposto. | 30 Quod si pretium fuerit ei impositum, dabit pro anima sua quidquid fuerit postulatus. |
31 Se cozza con le corna contro un figlio o se cozza contro una figlia, si procederà nella stessa maniera.
| 31 Filium quoque et filiam si cornu percusserit, simili sententiæ subjacebit. |
32 Se il bue colpisce con le corna uno schiavo o una schiava, si pagheranno al padrone trenta sicli d'argento e il bue sarà lapidato.
| 32 Si servum ancillamque invaserit, triginta siclos argenti domino dabit, bos vero lapidibus opprimetur. |
33 Quando un uomo lascia una cisterna aperta oppure quando un uomo scava una cisterna e non la copre, se vi cade un bue o un asino, | 33 Si quis aperuerit cisternam, et foderit, et non operuerit eam, cecideritque bos aut asinus in eam, |
34 il proprietario della cisterna deve dare l'indennizzo: verserà il denaro al padrone della bestia e l'animale morto gli apparterrà.
| 34 reddet dominus cisternæ pretium jumentorum : quod autem mortuum est, ipsius erit. |
35 Quando il bue di un uomo cozza contro il bue del suo prossimo e ne causa la morte, essi venderanno il bue vivo e se ne divideranno il prezzo; si divideranno anche la bestia morta. | 35 Si bos alienus bovem alterius vulneraverit, et ille mortuus fuerit : vendent bovem vivum, et divident pretium, cadaver autem mortui inter se dispertient. |
36 Ma se è notorio che il bue cozzava già prima e il suo padrone non lo ha custodito, egli dovrà dare come indennizzo bue per bue e la bestia morta gli apparterrà.
| 36 Sin autem sciebat quod bos cornupeta esset ab heri et nudiustertius, et non custodivit eum dominus suus : reddet bovem pro bove, et cadaver integrum accipiet. |
37 Quando un uomo ruba un bue o un montone e poi lo scanna o lo vende, darà come indennizzo cinque capi di grosso bestiame per il bue e quattro capi di bestiame per il montone. | |