Scrutatio

Sabato, 27 aprile 2024 - Santa Zita ( Letture di oggi)

Esodo 22


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BIBBIA CEI 1974BIBBIA MARTINI
1 Se un ladro viene sorpreso mentre sta facendo una breccia in un muro e viene colpito e muore, non vi è vendetta di sangue.1 Se uno ruberà un bue, o una pecora, e l'avrà uccisa, o venduta, renderà cinque bovi per uno, e quattro pecore per una.
2 Ma se il sole si era già alzato su di lui, a suo riguardo vi è vendetta di sangue.
Il ladro dovrà dare l'indennizzo: se non avrà di che pagare, sarà venduto in compenso dell'oggetto rubato.
2 Se un ladro è trovato a sforzare la porta, o a rompere la muraglia della casa, e ferito venga a morire, il feritore non sarà reo d’uccisione.
3 Se si trova ancora in vita e in suo possesso ciò che è stato rubato, si tratti di bue, di asino o di montone, restituirà il doppio.
3 Ma se ciò egli fa dopo che è nato il sole, egli è reo di omicidio, ed egli pure morrà. Se (il ladro) non avrà di che pagare il furto, sarà venduto.
4 Quando un uomo usa come pascolo un campo o una vigna e lascia che il suo bestiame vada a pascolare nel campo altrui, deve dare l'indennizzo con il meglio del suo campo e con il meglio della sua vigna.
4 Se il bue rubato, o l'asino, o la pecora sarà trovato vivo presso di lui, restituirà il doppio.
5 Quando un fuoco si propaga e si attacca ai cespugli spinosi, se viene bruciato un mucchio di covoni o il grano in spiga o il grano in erba, colui che ha provocato l'incendio darà l'indennizzo.
5 Se alcuno farà danno a un campo, o a una vigna, e lascerà andare il suo giumento a pascere l'altrui; renderà il meglio, che abbia nel proprio campo, o vigna secondo le stime del danno.
6 Quando un uomo dà in custodia al suo prossimo argento od oggetti e poi nella casa di questo uomo viene commesso un furto, se si trova il ladro, restituirà il doppio.6 Se dilatandosi il fuoco si attacca alle spine, e si appicca ai covoni delle biade, o ai grani, che sono in piede ne' campi, pagherà il danno colui che accese il fuoco.
7 Se il ladro non si trova, il padrone della casa si accosterà a Dio per giurare che non ha allungato la mano sulla proprietà del suo prossimo.
7 Se uno confiderà a un amico del denaro, o altra cosa da custodire, e questa sia rubata presso il depositario; trovatosi il ladro, questi renderà il doppio.
8 Qualunque sia l'oggetto di una frode, si tratti di un bue, di un asino, di un montone, di una veste, di qualunque oggetto perduto, di cui uno dice: "È questo!", la causa delle due parti andrà fino a Dio: colui che Dio dichiarerà colpevole restituirà il doppio al suo prossimo.
8 Se il ladro è ignoto, il padrone di casa comparirà dinanzi ai giudici, e farà giuramento di non aver messo la mano sulla roba del suo prossimo
9 Quando un uomo dà in custodia al suo prossimo un asino o un bue o un capo di bestiame minuto o qualsiasi bestia, se la bestia è morta o si è prodotta una frattura o è stata rapita senza testimone,9 Per defraudarlo di un bue, o di un asino, o di una pecora, o di un vestimento, o di qualunque cosa, che siasi perduta: la causa dell'uno e dell'altro anderà dinanzi ai giudici: e se questi Io condanneranno, renderà il doppio al suo prossimo.
10 tra le due parti interverrà un giuramento per il Signore, per dichiarare che il depositario non ha allungato la mano sulla proprietà del suo prossimo. Il padrone della bestia accetterà e l'altro non dovrà restituire.10 Se uno avrà dato in custodia al suo prossimo un asino, un bue, una pecora, o qualunque siasi giumento, e questo sia morto, o resti stroppiato, o portato via da' nemici, e nissuno abbia ciò veduto,
11 Ma se la bestia è stata rubata quando si trovava presso di lui, pagherà l'indennizzo al padrone di essa.11 Si deverrà al giuramento, come quegli non ha posta la mano sulla roba del suo prossimo: e il padrone sì contenterà del giuramento, e quegli non sarà tenuto a restituzione.
12 Se invece è stata sbranata, la porterà in testimonianza e non dovrà dare l'indennizzo per la bestia sbranata.
12 Che se la cosa è stata rubata, indennizzerà il padrone.
13 Quando un uomo prende in prestito dal suo prossimo una bestia e questa si è prodotta una frattura o è morta in assenza del padrone, dovrà pagare l'indennizzo.13 Se (il giumento) fu divorato da una fiera, riporti al padrone il cadavere, e non farà altra restituzione.
14 Ma se il padrone si trova presente, non deve restituire; se si tratta di una bestia presa a nolo, la sua perdita è compensata dal prezzo del noleggio.
14 Chi alcuna di tali cose prenderà in prestito dal suo prossimo, è questa perisca, o resti stroppiata, non essendo presente il padrone, sarà astretto a far restituzione.
15 Quando un uomo seduce una vergine non ancora fidanzata e pecca con lei, ne pagherà la dote nuziale ed essa diverrà sua moglie.15 Ma se il padrone si troverà presente, non farà restituzione, e massimamente se l'uvea presa a nolo pagando l'uso, che ne faceva.
16 Se il padre di lei si rifiuta di dargliela, egli dovrà versare una somma di denaro pari alla dote nuziale delle vergini.
16 Se uno sedurrà una fanciulla, che non abbia ancora contratti sponsali, e dormirà con lei; la doterà, e la sposerà.
17 Non lascerai vivere colei che pratica la magìa.
17 Se il padre della fanciulla non vorrà dargliela, darà una somma di denaro secondo la somma della dote, che soglion ricevere le fanciulle.
18 Chiunque si abbrutisce con una bestia sia messo a morte.
18 Non lascerai vivere gli stregoni.
19 Colui che offre un sacrificio agli dèi, oltre al solo Signore, sarà votato allo sterminio.
19 Chi peccherà con una bestia, sarà messo a morte.
20 Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri nel paese d'Egitto.
20 Chi offerirà sacrifizio ad altri dei, fuori che al solo Signore, sarà ucciso.
21 Non maltratterai la vedova o l'orfano.21 Non farai torto, e non affliggerai il forestiero: perocché voi ancora foste stranieri nella terra d'Egitto.
22 Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l'aiuto, io ascolterò il suo grido,22 Non porterete danno alla vedova, e al pupillo.
23 la mia collera si accenderà e vi farò morire di spada: le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani.
23 Se gli offenderete, alzeranno a me le loro strida, e io esaudirò i loro clamori:
24 Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio: voi non dovete imporgli alcun interesse.
24 E si accenderà il mio furore, ed io vi sterminerò colla spada, e le vostre mogli resteran vedove, e i figliuoli vostri pupilli.
25 Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai al tramonto del sole,25 Se presterai denaro al popolo mio povero, che abita con te, non lo vesserai come un esattore, né l'opprimerai coll'usure.
26 perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle; come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando invocherà da me l'aiuto, io ascolterò il suo grido, perché io sono pietoso.
26 Se riceverai in pegno dal tuo prossimo la veste, gliela renderai prima che il sol tramonti:
27 Non bestemmierai Dio e non maledirai il principe del tuo popolo.
27 Perché questa sola egli ha per coprirsi, e porsi sopra la sua carne, e altra non ne ha, sotto di cui prender sonno. Se egli alzerà le sue grida verso di me, io lo esaudirò, perché sono misericordioso.
28 Non ritarderai l'offerta di ciò che riempie il tuo granaio e di ciò che stilla dal tuo frantoio.
Il primogenito dei tuoi figli lo darai a me.
28 Non dirai male de' giudici; e non maledirai il principe del popol tuo.
29 Così farai per il tuo bue e per il tuo bestiame minuto: sette giorni resterà con sua madre, l'ottavo giorno me lo darai.
29 Non sarai lento a dare le tue decime, e le tue primizie: tu darai a me il primogenito de' tuoi figliuoli.
30 Voi sarete per me uomini santi: non mangerete la carne di una bestia sbranata nella campagna, la getterete ai cani.30 E lo stesso ancora farai de' bovi, e delle pecore: per sette dì stieno colla lor madre; l'ottavo giorno gli offerirai a me.
31 Voi sarete uomini consacrati a me: non mangerete carne, che sia già stata gustata da bestie; ma la getterete ai cani.