Scrutatio

Domenica, 28 aprile 2024 - San Luigi Maria Grignion da Montfort ( Letture di oggi)

Levítivo 25


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VULGATADIODATI
1 Locutusque est Dominus ad Moysen in monte Sinai, dicens :1 IL Signore parlò ancora a Mosè nel monte di Sinai, dicendo:
2 Loquere filiis Israël, et dices ad eos : Quando ingressi fueritis terram quam ego dabo vobis, sabbatizes sabbatum Domino.2 Parla a’ figliuoli d’Israele, e di’ loro: Quando voi sarete entrati nel paese che io vi do, abbia la terra i suoi riposi, per maniera di Sabato al Signore.
3 Sex annis seres agrum tuum, et sex annis putabis vineam tuam, colligesque fructus ejus :3 Semina il tuo campo sei anni continui, e pota la tua vigna altresì sei anni continui, e ricogli la sua rendita.
4 septimo autem anno sabbatum erit terræ, requietionis Domini : agrum non seres, et vineam non putabis.4 Ma l’anno settimo siavi riposo di Sabato per la terra; siavi Sabato al Signore; non seminare in esso il tuo campo, e non potar la tua vigna.
5 Quæ sponte gignet humus, non metes : et uvas primitiarum tuarum non colliges quasi vindemiam : annus enim requietionis terræ est :5 Non mietere ciò che sarà nato da sè stesso da’ granelli caduti nella tua ricolta; e non vendemmiar le uve della vigna che tu non avrai potata; sia quell’anno anno di riposo per la terra.
6 sed erunt vobis in cibum, tibi et servo tuo, ancillæ et mercenario tuo, et advenæ qui peregrinantur apud te :6 E ciò che sarà prodotto nell’anno del Sabato della terra sarà per mangiarlo, a te, e al tuo servo, e alla tua serva, e al tuo mercenario, e al tuo avveniticcio, i quali dimoreranno appresso di te, e alle tue bestie domestiche,
7 jumentis tuis et pecoribus, omnia quæ nascuntur præbebunt cibum.
7 e alle fiere che saranno nel tuo paese; sia tutta la rendita di quell’anno per mangiare
8 Numerabis quoque tibi septem hebdomadas annorum, id est, septies septem, quæ simul faciunt annos quadraginta novem :8 Contati eziandio sette settimane di anni, sette volte sette anni; in maniera che il tempo delle sette settimane di anni ti sia lo spazio di quarantanove anni.
9 et clanges buccina mense septimo, decima die mensis, propitiationis tempore, in universa terra vestra.9 E nel settimo mese, nel decimo giorno del mese, fa’ passare un suon di tromba; fate passar la tromba per tutto il vostro paese, nel giorno de’ purgamenti.
10 Sanctificabisque annum quinquagesimum, et vocabis remissionem cunctis habitatoribus terræ tuæ : ipse est enim jubilæus. Revertetur homo ad possessionem suam, et unusquisque rediet ad familiam pristinam :10 E santificate l’anno cinquantesimo, e bandite franchigia nel paese, a tutti suoi abitanti; siavi quello il Giubileo; e allora ritorni ciascun di voi nella sua possessione, e alla sua famiglia.
11 quia jubilæus est, et quinquagesimus annus. Non seretis neque metetis sponte in agro nascentia, et primitias vindemiæ non colligetis,11 Quest’è il Giubileo; celebratelo ogni cinquantesimo anno; non seminate in esso, e non ricogliete ciò che in quell’anno sarà nato da sè stesso, e non vendemmiate le vigne che non saranno state potate.
12 ob sanctificationem jubilæi : sed statim oblata comedetis.
12 Perciocchè quello è il Giubileo; siavi sacro; mangiate ciò che il campo produrrà tolto dal campo stesso.
13 Anno jubilæi, redient omnes ad possessiones suas.13 In quest’anno del Giubileo, ritorni ciascun di voi nella sua possessione.
14 Quando vendes quippiam civi tuo, vel emes ab eo, ne contristes fratrem tuum, sed juxta numerum annorum jubilæi emes ab eo,14 E quando tu farai qualche vendita al tuo prossimo, ovvero qualche compera, niun di voi rapisca il bene del suo fratello.
15 et juxta supputationem frugum vendet tibi.15 Compera dal tuo prossimo a ragione degli anni scorsi dopo il Giubileo; ed egli facciati la vendita a ragione degli anni della rendita.
16 Quanto plures anni remanserint post jubilæum, tanto crescet et pretium : et quanto minus temporis numeraveris, tanto minoris et emptio constabit : tempus enim frugum vendet tibi.16 Secondo che vi saranno più o meno anni, accresci o scema il prezzo di ciò che tu compererai da lui; conciossiachè egli ti venda un certo numero di rendite.
17 Nolite affligere contribules vestros, sed timeat unusquisque Deum suum, quia ego Dominus Deus vester.17 E niun di voi rapisca il ben del suo prossimo; anzi abbi timore dell’Iddio tuo; perciocchè io sono il Signore Iddio vostro.
18 Facite præcepta mea, et judicia custodite, et implete ea : ut habitare possitis in terra absque ullo pavore,18 Ed eseguite i miei statuti, e osservate le mie leggi, e mettetele in opera; e voi abiterete nel paese in sicurtà.
19 et gignat vobis humus fructus suos, quibus vescamini usque ad saturitatem, nullius impetum formidantes.19 E la terra produrrà i suoi frutti, e voi ne mangerete a sazietà, e abiterete in essa in sicurtà.
20 Quod si dixeritis : Quid comedemus anno septimo, si non severimus, neque collegerimus fruges nostras ?20 Che se pur dite: Che mangeremo l’anno settimo, se non seminiamo, e non ricogliamo le nostre rendite?
21 dabo benedictionem meam vobis anno sexto, et faciet fructus trium annorum :21 Io comanderò alla mia benedizione che venga sopra voi l’anno sesto, e quell’anno produrrà frutto per tre anni.
22 seretisque anno octavo, et comedetis veteres fruges usque ad nonum annum : donec nova nascantur, edetis vetera.22 E nell’anno ottavo voi seminerete, e mangerete del vecchio di quella ricolta, fino all’anno nono; voi mangerete del vecchio, finchè venga la ricolta di quell’anno
23 Terra quoque non vendetur in perpetuum, quia mea est, et vos advenæ et coloni mei estis :23 OR non vendansi le terre assolutamente; conciossiachè la terra sia mia; perciocchè voi siete forestieri, e fittaiuoli appresso di me.
24 unde cuncta regio possessionis vestræ sub redemptionis conditione vendetur.24 Perciò, date luogo di riscatto delle terre in tutto il paese della vostra possessione.
25 Si attenuatus frater tuus vendiderit possessiunculam suam, et voluerit propinquus ejus, potest redimere quod ille vendiderat.25 Quando il tuo fratello sarà impoverito, e avrà venduto della sua possessione; se il suo prossimo parente, il qual per consanguinità avrà la ragion del riscatto, si presenta, egli potrà riscattar ciò che il suo fratello avrà venduto.
26 Sin autem non habuerit proximum, et ipse pretium ad redimendum potuerit invenire,26 Ma, se alcuno, non avendo parente che per consanguinità abbia la ragion del riscatto, ricovera da sè stesso il modo, e trova quanto gli fa bisogno per lo suo riscatto;
27 computabuntur fructus ex eo tempore quo vendidit : et quod reliquum est, reddet emptori, sicque recipiet possessionem suam.27 allora conti le annate dopo la sua vendita, e restituisca il soprappiù a colui a chi avrà fatta la vendita, e rientri nella sua possessione.
28 Quod si non invenerit manus ejus ut reddat pretium, habebit emptor quod emerat, usque ad annum jubilæum. In ipso enim omnis venditio redibit ad dominum et ad possessorem pristinum.28 Ma, s’egli non trova quanto gli fa bisogno per fargli il suo pagamento, resti quello ch’egli avrà venduto in man di colui che l’avrà comperato, fino all’anno del Giubileo; e nel Giubileo escane il comperatore, e rientri colui nella sua possessione.
29 Qui vendiderit domum intra urbis muros, habebit licentiam redimendi, donec unus impleatur annus.29 E quando alcuno avrà venduta una casa da abitare, in città murata, siavi podestà di riscatto fino all’anno compiuto dopo la sua vendita; sia il termine del suo riscatto un anno intiero.
30 Si non redemerit, et anni circulus fuerit evolutus, emptor possidebit eam, et posteri ejus in perpetuum, et redimi non poterit, etiam in jubilæo.30 Ma se non è ricomperata infra il compiersi di un anno intiero, quella casa che è in città murata resterà assolutamente in proprio a colui che l’avrà comperata, e a’ suoi d’età in età; egli non sarà obbligato di uscirne nel Giubileo.
31 Sin autem in villa domus, quæ muros non habet, agrorum jure vendetur : si ante redempta non fuerit, in jubilæo revertetur ad dominum.31 Ma le case delle ville, non intorniate di mura, sieno reputate come possessioni di terra; siavi ragion di riscatto per esse, ed escane il comperatore nel Giubileo.
32 Ædes Levitarum quæ in urbibus sunt, semper possunt redimi :32 Ma, quant’è alle città de’ Leviti, abbiano i Leviti in perpetuo ragion di ricompera in su le case delle città della lor possessione.
33 si redemptæ non fuerint, in jubilæo revertentur ad dominos, quia domus urbium Levitarum pro possessionibus sunt inter filios Israël.33 E colui de’ Leviti, che ricompererà alcuna casa, esca fuori della casa venduta, e della città della possession del venditore, nel Giubileo; perciocchè le case delle città de’ Leviti sono la lor possessione nel mezzo de’ figliuoli d’Israele.
34 Suburbana autem eorum non veneant, quia possessio sempiterna est.
34 Ma non vendansi i campi de’ contorni delle lor città; perciocchè sono loro una possessione perpetua.
35 Si attenuatus fuerit frater tuus, et infirmus manu, et susceperis eum quasi advenam et peregrinum, et vixerit tecum,35 E quando il tuo fratello sarà impoverito, e le sue facoltà saranno scadute appresso di te, porgigli la mano, forestiere o avveniticcio che egli si sia; acciocchè possa vivere appresso di te.
36 ne accipias usuras ab eo, nec amplius quam dedisti : time Deum tuum, ut vivere possit frater tuus apud te.36 Non prender da lui usura nè profitto; e abbi timore dell’Iddio tuo, e fa’ che il tuo fratello possa vivere appresso di te.
37 Pecuniam tuam non dabis ei ad usuram, et frugum superabundantiam non exiges.37 Non dargli i tuoi danari ad usura, nè la tua vittuaglia a profitto.
38 Ego Dominus Deus vester, qui eduxi vos de terra Ægypti, ut darem vobis terram Chanaan, et essem vester Deus.
38 Io sono il Signore Iddio vostro, che vi ho tratti fuor del paese di Egitto, per darvi il paese di Canaan, per essere vostro Iddio
39 Si paupertate compulsus vendiderit se tibi frater tuus, non eum opprimes servitute famulorum,39 E quando il tuo fratello sarà impoverito appresso di te, e si sarà venduto a te, non adoperarlo in servitù da schiavo.
40 sed quasi mercenarius et colonus erit : usque ad annum jubilæum operabitur apud te,40 Stia appresso di te a guisa di mercenario o di avveniticcio; serva appresso di te fino all’anno del Giubileo.
41 et postea egredietur cum liberis suis, et revertetur ad cognationem, ad possessionem patrum suorum.41 E allora egli si partirà d’appresso a te, insieme co’ suoi figliuoli, e se ne ritornerà alla sua famiglia; e rientrerà nella possessione de’ suoi padri.
42 Mei enim servi sunt, et ego eduxi eos de terra Ægypti : non veneant conditione servorum :42 Perciocchè essi sono miei servitori, avendoli io tratti fuor del paese di Egitto; e però non sieno venduti nella maniera degli schiavi.
43 ne affligas eum per potentiam, sed metuito Deum tuum.43 Non signoreggiarlo con asprezza; anzi abbi timore dell’Iddio tuo.
44 Servus et ancilla sint vobis de nationibus quæ in circuitu vestro sunt :44 Ma, quant’è al tuo servo, e alla tua serva, che hanno ad esser tuoi in proprio, compera servi e serve d’infra le genti che saranno intorno a te.
45 et de advenis qui peregrinantur apud vos, vel qui ex his nati fuerint in terra vestra, hos habebitis famulos :45 Anche ne potrete comperar de’ figliuoli degli avveniticci che dimoreranno con voi; e delle lor famiglie che saranno appresso di voi, le quali essi avranno generate nel vostro paese; e quelli saranno vostri in proprio.
46 et hæreditario jure transmittetis ad posteros, ac possidebitis in æternum : fratres autem vestros filios Israël ne opprimatis per potentiam.46 E tali potrete possedere, e lasciare a’ vostri figliuoli dopo voi in proprietà ereditaria; e anche servirvi di loro in perpetuo; ma, quant’è a’ vostri fratelli, figliuoli d’Israele, niuno di voi signoreggi il suo fratello con asprezza.
47 Si invaluerit apud vos manus advenæ atque peregrini, et attenuatus frater tuus vendiderit se ei, aut cuiquam de stirpe ejus :47 E se il forestiere, o l’avveniticcio che sarà appresso di te, acquista delle facoltà, e il tuo fratello impoverisce appresso a lui, e si vende al forestiere, o all’avveniticcio che sarà appresso di te, o a qualcuno di stirpe di nazione straniera;
48 post venditionem potest redimi. Qui voluerit ex fratribus suis, redimet eum,48 abbia egli podestà di riscatto, dopo essersi venduto; riscattilo alcuno de’ suoi fratelli.
49 et patruus, et patruelis, et consanguineus, et affinis. Sin autem et ipse potuerit, redimet se,49 Riscattilo il suo zio, o il figliuol del suo zio, o alcun altro suo carnal parente, della sua famiglia; ovvero, riscattisi egli stesso, se ne trova il modo.
50 supputatis dumtaxat annis a tempore venditionis suæ usque ad annum jubilæum : et pecunia, qua venditus fuerat, juxta annorum numerum, et rationem mercenarii supputata.50 E faccia ragione col suo comperatore, dall’anno che gli si sarà venduto fino all’anno del Giubileo, e vadano i danari della sua vendita per lo numero degli anni ch’egli avrà servito; stia con lui come a giornate di mercenario.
51 Si plures fuerint anni qui remanent usque ad jubilæum, secundum hos reddet et pretium :51 Se vi sono ancora molti anni fino al Giubileo, restituisca a ragione di essi, de’ danari della sua compera, per suo riscatto.
52 si pauci, ponet rationem cum eo juxta annorum numerum, et reddet emptori quod reliquum est annorum,52 E se vi restano pochi anni fino all’anno del Giubileo, faccia ragione con lui; e restituisca il prezzo del suo riscatto, secondo il numero degli anni che gli restano da servire.
53 quibus ante servivit mercedibus imputatis : non affliget eum violenter in conspectu tuo.53 Stia con lui a guisa di mercenario annuale; non signoreggilo con asprezza nel tuo cospetto.
54 Quod si per hæc redimi non potuerit, anno jubilæo egredietur cum liberis suis.54 E se pur non è riscattato in alcuna di queste maniere, egli se ne uscirà l’anno del Giubileo, insieme coi suoi figliuoli.
55 Mei enim sunt servi filii Israël, quos eduxi de terra Ægypti.55 Conciossiachè i figliuoli d’Israele mi sieno servi; sono miei servi, avendoli io tratti fuor del paese di Egitto. Io sono il Signore Iddio vostro