Scrutatio

Martedi, 20 maggio 2025 - San Bernardino da Siena ( Letture di oggi)

Esodo 22


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BIBBIA VOLGAREDIODATI
1 Se alcuno avrà involato bue ovvero pecora, e uccideralla ovvero la venderà, cinque bue per uno bue restituisca, e quattro pecore per una pecora.1 QUANDO alcuno avrà rubato un bue, o una pecora, o una capra, e l’avrà ammazzata o venduta; paghi cinque buoi per quel bue, e quattro pecore, o capre, per quella pecora, o capra.
2 Se desfacente lo ladro, ovvero cavante la casa fosse trovato, e ricevuta la ferita morto fosse, lo percuotitore non sarà colpevole del sangue.2 Se il ladro, colto di notte nello sconficcare è percosso, e muore, non vi è omicidio.
3 Ma se, levato lo sole, facesse questo, omicidio avrà perpetrato (cioè fatto), ed egli morrà; se non avrà quello che renda per lo furto fatto, esso sarà venduto.3 Se il sole è levato quando sarà colto, vi è omicidio. Il ladro soddisfaccia del tutto; e se non ha da soddisfare, sia venduto per lo suo furto.
4 Ma se fia trovato appresso di lui quella cosa la quale egli avesse (involato o) furato, e viva fosse, cioè o bue o asino o pecora (o simigliante cosa), doppio la restituisca.4 Se pure il furto gli è trovato in mano, vivo; o bue, o asino, o pecora che sia, restituiscalo al doppio.
5 Se alcuno guastasse lo campo o la vigna, o lasciassevi la bestia sua acciò che pasca l'altrui, qualunque cosa avrà avuta, per la estimazione del danno ristori a cui sia dovuto restituire.5 Se alcuno fa pascolare un campo, o una vigna; e se manda nel campo altrui il suo bestiame, il quale vi pasturi dentro, soddisfaccia il danno col meglio del suo campo, e col meglio della sua vigna.
6 Se venuto il fuoco troverà le spighe, ed arderà li monti delle biade, ovvero stanti le biade nei campi, renda il danno colui che accese il fuoco.6 Quando un fuoco uscirà fuori, e incontrerà delle spine, onde sia consumato grano in bica, o biade, o campo, del tutto soddisfaccia il danno colui che avrà acceso il fuoco
7 Se alcuno accommenderà ad alcuno amico pe cunia ovvero vasello in guardia, e da colui che la pecunia avrà ricevuta gli fia involata; se si troverà il ladro, doppia la renda.7 Quando alcuno avrà dato al suo prossimo danari, o vasellamenti, a guardare, e quelli saranno rubati dalla casa di colui, se il ladro è trovato, restituiscali al doppio.
8 Ma se si nasconde, lo signore della casa s'ap plicherà alli dii, e giurerà che non abbia isteso la mano alla cosa del prossimo8 Se il ladro non si trova, facciasi comparire il padron della casa davanti a’ rettori, per giurare s’egli non ha punto messa la mano sopra la roba del suo prossimo.
9 a trovare fraude così nel bue come nell'asino, e nella pecora e nel vestimento, e qualunque danno fare si puote; pervenga alli dii dell' uno e dell' altro la cagione; e se quelli giudicheranno, doppio restori il prossimo suo.9 In ogni causa di misfatto intorno a bue, asino, pecora, capra, vestimento, o a qualunque altra cosa perduta, della quale uno dica: Questa è dessa; venga la causa d’amendue le parti davanti a’ rettori; e colui che i rettori avranno condannato, paghi il doppio al suo prossimo.
10 Se alcuno darà in guardia al prossimo suo il bue o la pecora o la bestia, e morto fosse ovvero indebilito, ovvero preso dai nemici (o per atto di ruberia) e niuno questo abbia veduto;10 Quando alcuno avrà dato al suo prossimo, asino, o bue, o pecora, o qualunque altra bestia, a guardare, ed ella muore, o le si fiacca alcun membro, o è rapita, senza che alcuno l’abbia veduto,
11 la ragione del giurare sarà nel mezzo, che non abbia isteso la mano alla casa del prossimo suo; e riceva lo signore lo sacramento, (che non abbia isteso la mano) e quegli non sia costretto di rendere.11 il giuramento del Signore intervenga fra le due parti, per saper se colui non ha punto messa la mano sopra il bene del suo prossimo; e accetti il padron della bestia quel giuramento, e non sia l’altro obbligato a pagamento.
12 La qual cosa, se per furto fosse tolta, restituisca al signore suo.12 Ma se pur quella bestia gli è stata rubata d’appresso, facciane soddisfazione al padron di essa.
13 E se mangiato fosse da bestia (o da alcuna fiera), porti a lui quello ch' è morto, e non gliel mendi.13 Se pur quella bestia è stata lacerata dalle fiere, portila per testimonianza, e non sia obbligato a pagar la bestia.
14 Colui che al prossimo suo alcuna cosa di questo chiederà in prestanza, e debilitato o morto fosse, e il signore non vi fosse presente, di rendere sia costretto.14 E quando alcuno avrà presa in prestanza una bestia dal suo prossimo, e le si fiaccherà alcun membro, o morrà, e il padrone di essa non sarà presente, del tutto colui paghila.
15 La qual cosa, se nelle dette cose presente fue il signore, non sia mendata, massimamente se fosse venuto condotto per la mercede del lavorio suo.15 Ma se il padrone è stato presente, non sia colui obbligato a pagarla; se la bestia è stata tolta a vettura, ell’è venuta per lo prezzo della sua vettura
16 Se alcuno corrompesse alcuna vergine che non sia ancora disposata, e dorma con lei, sia costretto di toglierla per moglie.16 E quando alcuno avrà sedotta una vergine, la qual non sia sposata, e sarà giaciuto con lei, del tutto dotila, e prendalasi per moglie.
17 E se il padre della vergine non glie la vo lesse dare, dia la pecunia appresso il modo della dote, secondo che le vergini sono consuete di ricevere.17 Se pure il padre di essa del tutto ricusa di dargliela, paghi danari, secondo la dote delle vergini.
18 Non sostenere che li malfattori vivano.18 Non lasciar vivere la donna maliosa.
19 Chi si impaccerà con le bestie inonestamente, di morte morrà.19 Chiunque si congiungerà con una bestia, del tutto sia fatto morire.
20 Chi sacrifica agli dii, se non al Signore Iddio solo, sia morto.20 Chi sacrificherà ad altri dii, fuor che al Signore solo, sia sterminato come anatema.
21 Lo forestiere non contristerai, nè non affli gerai (troppo); perciò che forestieri voi medesimi foste nella terra d'Egitto.21 Non far violenza al forestiere, e non opprimerlo; conciossiachè voi siate stati forestieri nel paese di Egitto.
22 Alla vedova nè al pupillo non nuocerai.22 Non affliggete alcuna vedova nè orfano.
23 Perciò che se offenderai loro, e grideranno a me, e udirò lo rumore loro,23 Guardati d’affliggerlo in alcuna maniera, perciocchè, se egli grida a me, io del tutto esaudirò il suo grido.
24 e indignerassi lo furore mio, io percuoterò voi col coltello, e saranno le mogli vostre vedove, e li figliuoli pupilli.24 E l’ira mia si accenderà, ed io vi ucciderò con la spada: e le vostre mogli saranno vedove, e i vostri figliuoli orfani
25 Se la pecunia prestata darai al popolo mio, lo quale è povero, e il quale abita teco, non (lo) costringerai quasi come esattore, nè coll'usure non l'opprimerai.25 Quando tu presterai danari al mio popolo, al povero ch’è appresso a te, non procedere inverso lui a guisa di usuraio: non imponetegli usura.
26 Se pegno torrai dal prossimo tuo (bestia o) vestimento, innanzi che il sole sia calato, rendigli quello.26 Se pur tu togli in pegno il vestimento del tuo prossimo, rendiglielo infra il tramontar del sole.
27 Pero che in verità solo quello vestimento è col quale si copre la carne sua, nè non avrà altro nel quale egli dorma. Se egli chiamerà a me, io lo esaudirò; perciò ch' io sono misericordioso.27 Perciocchè quello solo è la sua copritura, ed è il suo vestire per coprir la sua pelle; in che giacerebbe egli? se dunque egli avviene che egli gridi a me, io l’esaudirò; perciocchè io son pietoso.
28 Ma non dir male degli dii; il principe del popolo tuo non maledicerai.28 Non dir male de’ rettori; e non maledir colui ch’è principe nel tuo popolo.
29 Le decime nè le primizie non tarderai di offerire. Lo primogenito de' tuoi figliuoli darai a me.29 Non indugiare il pagar le primizie della tua vendemmia, nè del gocciolar de’ tuoi olii; dammi il primogenito dei tuoi figliuoli.
30 E del bue e delle pecore somigliantemente il fa: sette di istia colla madre sua, e il dì ottavo rendi quello a me.30 Fa’ il simigliante del tuo bue, e della tua pecora, e capra; stia il primo portato di esse sette giorni appresso la madre sua, e all’ottavo giorno dammelo.
31 Comini santi sarete a me: la carne, che dalle bestie sarà innanzi assaggiata, non ne mani cate, ma gittatela ai cani.31 E siatemi uomini santi; e non mangiate carne lacerata dalle fiere per li campi; gittatela a’ cani