1 Se alcuno avrà involato bue ovvero pecora, e uccideralla ovvero la venderà, cinque bue per uno bue restituisca, e quattro pecore per una pecora. | 1 QUANDO alcuno avrà rubato un bue, o una pecora, o una capra, e l’avrà ammazzata o venduta; paghi cinque buoi per quel bue, e quattro pecore, o capre, per quella pecora, o capra. |
2 Se desfacente lo ladro, ovvero cavante la casa fosse trovato, e ricevuta la ferita morto fosse, lo percuotitore non sarà colpevole del sangue. | 2 Se il ladro, colto di notte nello sconficcare è percosso, e muore, non vi è omicidio. |
3 Ma se, levato lo sole, facesse questo, omicidio avrà perpetrato (cioè fatto), ed egli morrà; se non avrà quello che renda per lo furto fatto, esso sarà venduto. | 3 Se il sole è levato quando sarà colto, vi è omicidio. Il ladro soddisfaccia del tutto; e se non ha da soddisfare, sia venduto per lo suo furto. |
4 Ma se fia trovato appresso di lui quella cosa la quale egli avesse (involato o) furato, e viva fosse, cioè o bue o asino o pecora (o simigliante cosa), doppio la restituisca. | 4 Se pure il furto gli è trovato in mano, vivo; o bue, o asino, o pecora che sia, restituiscalo al doppio. |
5 Se alcuno guastasse lo campo o la vigna, o lasciassevi la bestia sua acciò che pasca l'altrui, qualunque cosa avrà avuta, per la estimazione del danno ristori a cui sia dovuto restituire. | 5 Se alcuno fa pascolare un campo, o una vigna; e se manda nel campo altrui il suo bestiame, il quale vi pasturi dentro, soddisfaccia il danno col meglio del suo campo, e col meglio della sua vigna. |
6 Se venuto il fuoco troverà le spighe, ed arderà li monti delle biade, ovvero stanti le biade nei campi, renda il danno colui che accese il fuoco. | 6 Quando un fuoco uscirà fuori, e incontrerà delle spine, onde sia consumato grano in bica, o biade, o campo, del tutto soddisfaccia il danno colui che avrà acceso il fuoco |
7 Se alcuno accommenderà ad alcuno amico pe cunia ovvero vasello in guardia, e da colui che la pecunia avrà ricevuta gli fia involata; se si troverà il ladro, doppia la renda. | 7 Quando alcuno avrà dato al suo prossimo danari, o vasellamenti, a guardare, e quelli saranno rubati dalla casa di colui, se il ladro è trovato, restituiscali al doppio. |
8 Ma se si nasconde, lo signore della casa s'ap plicherà alli dii, e giurerà che non abbia isteso la mano alla cosa del prossimo | 8 Se il ladro non si trova, facciasi comparire il padron della casa davanti a’ rettori, per giurare s’egli non ha punto messa la mano sopra la roba del suo prossimo. |
9 a trovare fraude così nel bue come nell'asino, e nella pecora e nel vestimento, e qualunque danno fare si puote; pervenga alli dii dell' uno e dell' altro la cagione; e se quelli giudicheranno, doppio restori il prossimo suo. | 9 In ogni causa di misfatto intorno a bue, asino, pecora, capra, vestimento, o a qualunque altra cosa perduta, della quale uno dica: Questa è dessa; venga la causa d’amendue le parti davanti a’ rettori; e colui che i rettori avranno condannato, paghi il doppio al suo prossimo. |
10 Se alcuno darà in guardia al prossimo suo il bue o la pecora o la bestia, e morto fosse ovvero indebilito, ovvero preso dai nemici (o per atto di ruberia) e niuno questo abbia veduto; | 10 Quando alcuno avrà dato al suo prossimo, asino, o bue, o pecora, o qualunque altra bestia, a guardare, ed ella muore, o le si fiacca alcun membro, o è rapita, senza che alcuno l’abbia veduto, |
11 la ragione del giurare sarà nel mezzo, che non abbia isteso la mano alla casa del prossimo suo; e riceva lo signore lo sacramento, (che non abbia isteso la mano) e quegli non sia costretto di rendere. | 11 il giuramento del Signore intervenga fra le due parti, per saper se colui non ha punto messa la mano sopra il bene del suo prossimo; e accetti il padron della bestia quel giuramento, e non sia l’altro obbligato a pagamento. |
12 La qual cosa, se per furto fosse tolta, restituisca al signore suo. | 12 Ma se pur quella bestia gli è stata rubata d’appresso, facciane soddisfazione al padron di essa. |
13 E se mangiato fosse da bestia (o da alcuna fiera), porti a lui quello ch' è morto, e non gliel mendi. | 13 Se pur quella bestia è stata lacerata dalle fiere, portila per testimonianza, e non sia obbligato a pagar la bestia. |
14 Colui che al prossimo suo alcuna cosa di questo chiederà in prestanza, e debilitato o morto fosse, e il signore non vi fosse presente, di rendere sia costretto. | 14 E quando alcuno avrà presa in prestanza una bestia dal suo prossimo, e le si fiaccherà alcun membro, o morrà, e il padrone di essa non sarà presente, del tutto colui paghila. |
15 La qual cosa, se nelle dette cose presente fue il signore, non sia mendata, massimamente se fosse venuto condotto per la mercede del lavorio suo. | 15 Ma se il padrone è stato presente, non sia colui obbligato a pagarla; se la bestia è stata tolta a vettura, ell’è venuta per lo prezzo della sua vettura |
16 Se alcuno corrompesse alcuna vergine che non sia ancora disposata, e dorma con lei, sia costretto di toglierla per moglie. | 16 E quando alcuno avrà sedotta una vergine, la qual non sia sposata, e sarà giaciuto con lei, del tutto dotila, e prendalasi per moglie. |
17 E se il padre della vergine non glie la vo lesse dare, dia la pecunia appresso il modo della dote, secondo che le vergini sono consuete di ricevere. | 17 Se pure il padre di essa del tutto ricusa di dargliela, paghi danari, secondo la dote delle vergini. |
18 Non sostenere che li malfattori vivano. | 18 Non lasciar vivere la donna maliosa. |
19 Chi si impaccerà con le bestie inonestamente, di morte morrà. | 19 Chiunque si congiungerà con una bestia, del tutto sia fatto morire. |
20 Chi sacrifica agli dii, se non al Signore Iddio solo, sia morto. | 20 Chi sacrificherà ad altri dii, fuor che al Signore solo, sia sterminato come anatema. |
21 Lo forestiere non contristerai, nè non affli gerai (troppo); perciò che forestieri voi medesimi foste nella terra d'Egitto. | 21 Non far violenza al forestiere, e non opprimerlo; conciossiachè voi siate stati forestieri nel paese di Egitto. |
22 Alla vedova nè al pupillo non nuocerai. | 22 Non affliggete alcuna vedova nè orfano. |
23 Perciò che se offenderai loro, e grideranno a me, e udirò lo rumore loro, | 23 Guardati d’affliggerlo in alcuna maniera, perciocchè, se egli grida a me, io del tutto esaudirò il suo grido. |
24 e indignerassi lo furore mio, io percuoterò voi col coltello, e saranno le mogli vostre vedove, e li figliuoli pupilli. | 24 E l’ira mia si accenderà, ed io vi ucciderò con la spada: e le vostre mogli saranno vedove, e i vostri figliuoli orfani |
25 Se la pecunia prestata darai al popolo mio, lo quale è povero, e il quale abita teco, non (lo) costringerai quasi come esattore, nè coll'usure non l'opprimerai. | 25 Quando tu presterai danari al mio popolo, al povero ch’è appresso a te, non procedere inverso lui a guisa di usuraio: non imponetegli usura. |
26 Se pegno torrai dal prossimo tuo (bestia o) vestimento, innanzi che il sole sia calato, rendigli quello. | 26 Se pur tu togli in pegno il vestimento del tuo prossimo, rendiglielo infra il tramontar del sole. |
27 Pero che in verità solo quello vestimento è col quale si copre la carne sua, nè non avrà altro nel quale egli dorma. Se egli chiamerà a me, io lo esaudirò; perciò ch' io sono misericordioso. | 27 Perciocchè quello solo è la sua copritura, ed è il suo vestire per coprir la sua pelle; in che giacerebbe egli? se dunque egli avviene che egli gridi a me, io l’esaudirò; perciocchè io son pietoso. |
28 Ma non dir male degli dii; il principe del popolo tuo non maledicerai. | 28 Non dir male de’ rettori; e non maledir colui ch’è principe nel tuo popolo. |
29 Le decime nè le primizie non tarderai di offerire. Lo primogenito de' tuoi figliuoli darai a me. | 29 Non indugiare il pagar le primizie della tua vendemmia, nè del gocciolar de’ tuoi olii; dammi il primogenito dei tuoi figliuoli. |
30 E del bue e delle pecore somigliantemente il fa: sette di istia colla madre sua, e il dì ottavo rendi quello a me. | 30 Fa’ il simigliante del tuo bue, e della tua pecora, e capra; stia il primo portato di esse sette giorni appresso la madre sua, e all’ottavo giorno dammelo. |
31 Comini santi sarete a me: la carne, che dalle bestie sarà innanzi assaggiata, non ne mani cate, ma gittatela ai cani. | 31 E siatemi uomini santi; e non mangiate carne lacerata dalle fiere per li campi; gittatela a’ cani |