Scrutatio

Martedi, 14 maggio 2024 - San Mattia ( Letture di oggi)

Esodo 22


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BIBBIA TINTORIBIBBIA MARTINI
1 Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, renderà cinque buoi per un bue, e quattro pecore per una pecora.1 Se uno ruberà un bue, o una pecora, e l'avrà uccisa, o venduta, renderà cinque bovi per uno, e quattro pecore per una.
2 Se il ladro è colto a sforzare la porta, o a rompere la muraglia della casa, e muore per la ferita ricevuta, il feritore non è reo d'omicidio.2 Se un ladro è trovato a sforzare la porta, o a rompere la muraglia della casa, e ferito venga a morire, il feritore non sarà reo d’uccisione.
3 Ma se il fatto avvenne dopo levato il sole, il feritore dovrà morire, perchè ha com messo omicidio. Se un ladro non ha con che pagare per il furto, sarà venduto lui.3 Ma se ciò egli fa dopo che è nato il sole, egli è reo di omicidio, ed egli pure morrà. Se (il ladro) non avrà di che pagare il furto, sarà venduto.
4 Se la cosa rubata, bue, asino o pecora che sia, vien trovata nelle sue mani, egli restituirà il doppio.4 Se il bue rubato, o l'asino, o la pecora sarà trovato vivo presso di lui, restituirà il doppio.
5 Se uno farà del danno a un campo o a una vigna, la sciando che il suo giumento pascoli nei campi altrui, darà il meglio che abbia nel suo campo o nella vigna secondo la stima fatta del danno.5 Se alcuno farà danno a un campo, o a una vigna, e lascerà andare il suo giumento a pascere l'altrui; renderà il meglio, che abbia nel proprio campo, o vigna secondo le stime del danno.
6 Se un fuoco, alargandosi, incontra delle spine e si appicca ai covoni delle biade, o ai grani che sono in piedi nei campi, risarcirà i danni chi avrà acceso il fuoco.6 Se dilatandosi il fuoco si attacca alle spine, e si appicca ai covoni delle biade, o ai grani, che sono in piede ne' campi, pagherà il danno colui che accese il fuoco.
7 Se uno affida ad un amico del denaro, o altra cosa da custodire, e questa venga rubata dalla casa del depositario; il ladro, se si trova, renderà il doppio;7 Se uno confiderà a un amico del denaro, o altra cosa da custodire, e questa sia rubata presso il depositario; trovatosi il ladro, questi renderà il doppio.
8 se poi il ladro non si trova, il padrone di casa deve comparire dinanzi ai giudici a giurare di non aver messa la mano sulla roba del suo prossimo,8 Se il ladro è ignoto, il padrone di casa comparirà dinanzi ai giudici, e farà giuramento di non aver messo la mano sulla roba del suo prossimo
9 per rubare un bove, o un asino, o una pecora, o un vestito o far del danno: sarà portata la causa dell'uno e dell'altro ai giudici, il condannato da questi renderà il doppio al suo prossimo.9 Per defraudarlo di un bue, o di un asino, o di una pecora, o di un vestimento, o di qualunque cosa, che siasi perduta: la causa dell'uno e dell'altro anderà dinanzi ai giudici: e se questi Io condanneranno, renderà il doppio al suo prossimo.
10 Se uno dà a guardare al suo prossimo un asino, un bue, una pecora o qualsiasi altra bestia, e questa muore, deperisce o vien rapita dai nemici, senza che vi sian testimoni,10 Se uno avrà dato in custodia al suo prossimo un asino, un bue, una pecora, o qualunque siasi giumento, e questo sia morto, o resti stroppiato, o portato via da' nemici, e nissuno abbia ciò veduto,
11 interverrà il giuramento, per decidere se il custode abbia stesa la sua mano sulla roba del suo prossimo: il padrone accetterà il giuramento e l'altro non sarà tenuto alla restituzione.11 Si deverrà al giuramento, come quegli non ha posta la mano sulla roba del suo prossimo: e il padrone sì contenterà del giuramento, e quegli non sarà tenuto a restituzione.
12 Ma se la bestia gli è stata rubata, egli compenserà del danno il padrone;12 Che se la cosa è stata rubata, indennizzerà il padrone.
13 se invece fu divorata da una fiera, porti al padrone ciò che ne resta e non sarà tenuto alla restituzione.13 Se (il giumento) fu divorato da una fiera, riporti al padrone il cadavere, e non farà altra restituzione.
14 Se uno prende in prestito una bestia dal suo prossimo, e questa resta stroppiata o muore, assente il padrone, (chi ha preso la bestia) dovrà rifare il danno,14 Chi alcuna di tali cose prenderà in prestito dal suo prossimo, è questa perisca, o resti stroppiata, non essendo presente il padrone, sarà astretto a far restituzione.
15 ma se il padrone è stato presente, non farà restituzione, massimamente se l'aveva presa a nolo, pagando l'uso che ne faceva.15 Ma se il padrone si troverà presente, non farà restituzione, e massimamente se l'uvea presa a nolo pagando l'uso, che ne faceva.
16 Se uno seduce una vergine non ancor fidanzata e dorme con lei, la doterà e la sposerà.16 Se uno sedurrà una fanciulla, che non abbia ancora contratti sponsali, e dormirà con lei; la doterà, e la sposerà.
17 Ma se il padre della fanciulla non vuol darla, il seduttore pagherà una somma di danaro secondo la dote che sogliono ricevere le fanciulle.17 Se il padre della fanciulla non vorrà dargliela, darà una somma di denaro secondo la somma della dote, che soglion ricevere le fanciulle.
18 Non lasciar vivere gli stregoni.18 Non lascerai vivere gli stregoni.
19 Chi s'accoppia con una bestia deve morire.19 Chi peccherà con una bestia, sarà messo a morte.
20 Chi offrirà sacrifizi ad altri dèi, fuor ché al Signore solo, sarà messo a morte.20 Chi offerirà sacrifizio ad altri dei, fuori che al solo Signore, sarà ucciso.
21 Non contristate e non affliggete il forestiero, perchè voi pure siete stati forestieri nella terra d'Egitto.21 Non farai torto, e non affliggerai il forestiero: perocché voi ancora foste stranieri nella terra d'Egitto.
22 Non danneggiate la vedova e l'orfano.22 Non porterete danno alla vedova, e al pupillo.
23 Se li danneggerete ed essi alzano a me la voce, io ascolterò il loro grido,23 Se gli offenderete, alzeranno a me le loro strida, e io esaudirò i loro clamori:
24 e il mio furore divamperà, e vi sterminerò colla spada, e le vostre mogli resteranno vedove, e i vostri figli orfani.24 E si accenderà il mio furore, ed io vi sterminerò colla spada, e le vostre mogli resteran vedove, e i figliuoli vostri pupilli.
25 Se tu presti del danaro al mio popolo, al povero che abita con te, non lo vesserai come un esattore, nè l'opprimerai colle usure.25 Se presterai denaro al popolo mio povero, che abita con te, non lo vesserai come un esattore, né l'opprimerai coll'usure.
26 Se dal tuo prossimo riceverai in pegno il mantello, glielo restituirai prima che tramonti il sole,26 Se riceverai in pegno dal tuo prossimo la veste, gliela renderai prima che il sol tramonti:
27 perchè esso è l'unica sua coperta, la, veste della sua carne, e non ha altro sotto cui dormire. Se egli griderà verso di me, io lo esaudirò, perchè sono misericordioso.27 Perché questa sola egli ha per coprirsi, e porsi sopra la sua carne, e altra non ne ha, sotto di cui prender sonno. Se egli alzerà le sue grida verso di me, io lo esaudirò, perché sono misericordioso.
28 Non dir male dei giudici, nè maledire il principe del tuo popolo.28 Non dirai male de' giudici; e non maledirai il principe del popol tuo.
29 Non indugiare a pagar le tue decime e le tue primizie: tu devi darmi il primogenito dei tuoi figli;29 Non sarai lento a dare le tue decime, e le tue primizie: tu darai a me il primogenito de' tuoi figliuoli.
30 e lo stesso devi fare dei buoi e delle pecore: per sette giorni il primo nato stia colla madre; l'ottavo giorno me l'offrirai.30 E lo stesso ancora farai de' bovi, e delle pecore: per sette dì stieno colla lor madre; l'ottavo giorno gli offerirai a me.
31 Voi mi sarete degli uomini santi: non mungerete carne che sia già assaggiata da bestie: gettatela ai cani.31 Voi sarete uomini consacrati a me: non mangerete carne, che sia già stata gustata da bestie; ma la getterete ai cani.