Scrutatio

Sabato, 27 aprile 2024 - Santa Zita ( Letture di oggi)

Levítivo 7


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VULGATABIBBIA MARTINI
1 Hæc quoque lex hostiæ pro delicto, Sancta sanctorum est :1 Questa è parimente la legge dell’ostia per il delitto: ella è sacrosanta:
2 idcirco ubi immolabitur holocaustum, mactabitur et victima pro delicto : sanguis ejus per gyrum altaris fundetur.2 Quindi è, che dove immolasi l'olocausto, ivi s’immolerà l’ostia per il delitto: il sangue di essa si spargerà intorno all'altare;
3 Offerent ex ea caudam et adipem qui operit vitalia :3 Si offerirà la coda, e il grasso che cuopre le viscere,
4 duos renunculos, et pinguedinem quæ juxta ilia est, reticulumque jecoris cum renunculis.4 I due reni, e il grasso, che è presso a’ lombi, e la rete del fegato insieme co' reni:
5 Et adolebit ea sacerdos super altare : incensum est Domini pro delicto.5 E il sacerdote li farà bruciare sopra l'altare: si consuma tutto col fuoco in onor del Signore per il delitto.
6 Omnis masculus de sacerdotali genere, in loco sancto vescetur his carnibus, quia Sanctum sanctorum est.6 Delle altre carni di essa mangeranno tutti i maschi di stirpe sacerdotale nel luogo santo; perché elle son sacrosante.
7 Sicut pro peccato offertur hostia, ita et pro delicto : utriusque hostiæ lex una erit : ad sacerdotem, qui eam obtulerit, pertinebit.7 Si offerisce l’ostia per il delitto allo stesso modo, che per il peccato: l'una e l'altra ostia hanno la stessa legge: e apparterranno al sacerdote, che le ha offerte.
8 Sacerdos qui offert holocausti victimam, habebit pellem ejus.8 Il sacerdote, che offerisce la vittima dell'olocausto, ne avrà la pelle.
9 Et omne sacrificium similæ, quod coquitur in clibano, et quidquid in craticula, vel in sartagine præparatur, ejus erit sacerdotis a quo offertur :9 E ogni obblazione di farina, che si cuoca nel forno, e quella che si prepara sulla gratella, o nella padella, sarà del sacerdote, da cui viene offerta:
10 sive oleo conspersa, sive arida fuerint, cunctis filiis Aaron mensura æqua per singulos dividetur.
10 Sia ella aspersa d'olio, ovvero asciutta, sarà distribuita tra tutti i figliuoli d'Aronne, egual porzione a ognuno.
11 Hæc est lex hostiæ pacificorum quæ offertur Domino.11 Questa è la legge dell'ostia pacifica offerta al Signore.
12 Si pro gratiarum actione oblatio fuerit, offerent panes absque fermento conspersos oleo, et lagana azyma uncta oleo, coctamque similam, et collyridas olei admistione conspersas :12 Se l’obblazione sarà per rendimento di grazie, si offeriranno pani non lievitati aspersi con olio, e schiacciate azzime unte con olio, e fior di farina cotta, cioè torte fritte intrise con olio:
13 panes quoque fermentatos cum hostia gratiarum, quæ immolatur pro pacificis :13 E anche de' pani lievitati insieme coll’ostia di ringraziamento, che s'immola nel sacrifizio pacifico;
14 ex quibus unus pro primitiis offeretur Domino, et erit sacerdotis qui fundet hostiæ sanguinem,14 De’ quali (pani) uno si offerirà al Signore per primizia, e sarà del sacerdote, che spargerà il sangue dell’ostia:
15 cujus carnes eadem comedentur die, nec remanebit ex eis quidquam usque mane.15 Le carni della quale si mangeranno lo stesso giorno, e non ne resterà nulla fino al seguente mattino.
16 Si voto, vel sponte quispiam obtulerit hostiam, eadem similiter edetur die : sed et si quid in crastinum remanserit, vesci licitum est :16 Se per ragion di voto, o per libera elezione uno offerirà qualche ostia, ella sarà similmente mangiata lo stesso dì; ma quando alcuna parte ne avanzasse pel dì di poi, sarà lecito di mangiarla.
17 quidquid autem tertius invenerit dies, ignis absumet.17 Ma qualunque parte ne resti al terzo giorno, sarà consunta col fuoco.
18 Si quis de carnibus victimæ pacificorum die tertio comederit, irrita fiet oblatio, nec proderit offerenti : quin potius quæcumque anima tali se edulio contaminaverit, prævaricationis rea erit.18 Se alcuno mangerà il terzo giorno delle carni della ostia pacifica, l'obblazione diverrà inutile, e non gioverà all’obblatore: anzi qualunque anima si sarà con tal cibo contaminata, sarà rea di prevaricazione.
19 Caro, quæ aliquid tetigerit immundum, non comedetur, sed comburetur igni : qui fuerit mundus, vescetur ex ea.19 La carne, che avrà toccato cosa immonda, non si mangerà, ma sarà consumata col fuoco: mangerà dell'ostia (pacifica) chi è puro.
20 Anima polluta quæ ederit de carnibus hostiæ pacificorum, quæ oblata est Domino, peribit de populis suis.20 L’uomo, che essendo impuro mangerà delle carni della ostia pacifica offerta al Signore, sarà sterminato dalla società del suo popolo.
21 Et quæ tetigerit immunditiam hominis, vel jumenti, sive omnis rei quæ polluere potest, et comederit de hujuscemodi carnibus, interibit de populis suis.
21 E colui, che avrà toccato qualche cosa d'impuro sia di un uomo, sia d'un giumento, o alcuna di tutte quelle cose, che possono rendere immondo, e mangerà di esse carni, sarà sterminato dalla società del suo popolo.
22 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens :22 E il Signore parlò a Mosè, e disse:
23 Loquere filiis Israël : Adipem ovis, et bovis, et capræ non comedetis.23 Tu dirai a' figliuoli d'Israele: Voi non mangerete il grasso della pecora, e del bue, e della capra.
24 Adipem cadaveris morticini, et ejus animalis, quod a bestia captum est, habebitis in varios usus.24 Del grasso di una bestia morta da sé, ovvero uccisa da un'altra bestia, ve ne servirete pe’ varii bisogni.
25 Si quis adipem, qui offerri debet in incensum Domini, comederit, peribit de populo suo.25 Se alcuno mangerà del grasso, che dee offerirsi bruciato al Signore, sarà sterminato dalla società del suo popolo.
26 Sanguinem quoque omnis animalis non sumetis in cibo, tam de avibus quam de pecoribus.26 Parimente v'asterrete dal cibarvi del sangue di qualunque animale, sia uccello, sia quadrupede.
27 Omnis anima, quæ ederit sanguinem, peribit de populis suis.
27 Chiunque mangerà del sangue, sarà sterminato dalla società del suo popolo.
28 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens :28 E il Signore parlò a Mosè, e disse:
29 Loquere filiis Israël, dicens : Qui offert victimam pacificorum Domino, offerat simul et sacrificium, id est, libamenta ejus.29 Tu dirai a’ figliuoli d'Israele: Colui, che offerisce al Signore un'ostia pacifica, offerisca insieme l’obblazione, vale a dire le sue libagioni:
30 Tenebit manibus adipem hostiæ, et pectusculum : cumque ambo oblata Domino consecraverit, tradet sacerdoti,30 Terrà nelle mani il grasso dell’ostie, e il petto: e dopo aver consacrato l’una e l'altra cosa al Signore, le darà al sacerdote,
31 qui adolebit adipem super altare, pectusculum autem erit Aaron et filiorum ejus.31 Il quale farà bruciare il grasso sopra l’altare; ma il petto sarà di Aronne, e dei suoi figliuoli:
32 Armus quoque dexter de pacificorum hostiis cedet in primitias sacerdotis.32 Similmente la spalla destra delle ostie pacifiche sarà primizia del sacerdote.
33 Qui obtulerit sanguinem et adipem filiorum Aaron, ipse habebit et armum dextrum in portione sua.33 Colui de' figli d’Aronne, che avrà offerto il sangue e il grasso, avrà parimente la spalla destra per sua porzione.
34 Pectusculum enim elevationis, et armum separationis, tuli a filiis Israël de hostiis eorum pacificis, et dedi Aaron sacerdoti, et filiis ejus, lege perpetua, ab omni populo Israël.34 Perocché il petto dopo la elevazione, e la spalla già separata, la ho io presa da' figliuoli d'Israele delle loro ostie pacifiche, e l’ho data ad Aronne sacerdote, e a' figliuoli di lui per legge perpetua a tutto il popolo d'Israele.
35 Hæc est unctio Aaron et filiorum ejus in cæremoniis Domini die qua obtulit eos Moyses, ut sacerdotio fungerentur,35 Tale è l’unzione d' Aronne, e de' suoi figliuoli riguardo a' sacrifizii del Signore, nel giorno, in cui Mosè gli offerse al servizio del Signore:
36 et quæ præcepit eis dari Dominus a filiis Israël religione perpetua in generationibus suis.36 E queste le cose, che il Signore ordinò, che ad essi fossero date da' figliuoli d'Israele per rito sacro invariabile per tutte le loro generazioni.
37 Ista est lex holocausti, et sacrificii pro peccato atque delicto, et pro consecratione et pacificorum victimis,37 Questa è la legge dell'olocausto, è dell'obblazione del sacrifizio pel peccato, e pel delitto, e della consacrazione, e delle ostie pacifiche.
38 quam constituit Dominus Moysi in monte Sinai, quando mandabit filiis Israël ut offerrent oblationes suas Domino in deserto Sinai.38 Legge prescritta dal Signore a Mosè sul monte Sinai, allorché comandò a' figliuoli d'Israele, che offerissero le loro obblazioni al Signore nel deserto del Sinai.