1 - Se uno avrà rubato un bove o una pecora, e l'avrà uccisa o venduta, renderà cinque bovi per un bove, e quattro pecore per una pecora. | 1 Se il ladro è trovato mentre sta facendo una breccia nel muro ed è colpito a morte, non ci sarà per lui vendetta di sangue; |
2 Se un ladro sarà trovato a sforzare una porta o sfondare un muro, e verrà ferito e morto, il feritore non sarà colpevole del sangue di lui. | 2 se il sole si era già alzato su di lui, ci sarà per lui la vendetta di sangue. Il ladro dovrà pagare, e se non ha di che pagare, lo si venderà per il suo furto. |
3 Ma se l'avrà fatto dopo levato il sole, il suo è un omicidio, ed egli morrà. Se il ladro non avrà che rendere per il suo furto, sarà venduto egli stesso. | 3 Se si troverà in sua mano il furto, sia di un bue che di un asino o di un agnello ancora vivi, pagherà il doppio. |
4 Se quel ch'egli ha rubato si troverà vivo presso di lui, bove, asino o pecora che sia, restituirà il doppio. | 4 Se uno fa pascolare in un campo o in una vigna e manda il suo bestiame a pascolare in un campo altrui, pagherà con il meglio del suo campo e con il meglio della sua vigna. |
5 Se uno danneggerà un campo o una vigna, lasciando che il suo animale vada a pascere in quella degli altri, renderà di quel che ha di meglio nel suo campo o vigna, secondo la stima fatta del danno. | 5 Se esce del fuoco da cespugli spinosi e sono bruciati covoni o spighe o campo, chi ha procurato l'incendio deve pagare ciò che è stato bruciato. |
6 Se del fuoco, allargandosi, trova delle siepi, e di lì s'attacca ai mucchi delle biade, o alla mèsse ancora in piedi nel campo, colui che accese il fuoco ripari il danno. | 6 Se uno dà al suo prossimo denaro od oggetti da custodire e sono rubati dalla casa di quel tale, se si trova il ladro, pagherà il doppio; |
7 Se uno ha affidato del denaro o un oggetto in custodia ad un amico, e vengono rubati a chi li aveva ricevuti, il ladro, se si trova, renderà il doppio. | 7 se non si trova il ladro, il padrone della casa si avvicinerà a Dio attestando che non ha messo la sua mano sui beni del suo prossimo. |
8 Se il ladro rimane sconosciuto, il padrone della casa comparirà dinanzi agli uomini di Dio, e giurerà di non aver messo la mano su cosa del prossimo suo, | 8 Per qualsiasi reato, di bue, di asino, di agnello, di vestito, di ogni cosa smarrita di cui si possa dire: "E' quello", la causa delle due parti andrà fino a Dio: quello che Dio avrà dichiarato reo dovrà pagare il doppio al suo prossimo. |
9 per frodarlo del bove, dell'asino, della pecora, della veste, o di qualsiasi altra cosa danneggiata; la causa d'ambedue sarà portata innanzi agli uomini di Dio, e se essi giudicheranno così, [il depositario] renderà al prossimo suo il doppio. | 9 Se uno dà al suo prossimo un asino o un bue o un agnello o qualsiasi animale da custodire e questo muore, o si rompe qualcosa o è rapito senza che nessuno veda, |
10 Se alcuno affiderà ad un suo prossimo un asino, un bove, una pecora, o un animale qualsiasi perché glielo guardi, e questo verrà morto o reso inutile o rapito dai nemici, senza che nessuno abbia veduto, | 10 ci sarà un giuramento del Signore tra le due parti, per dichiarare che il depositario non ha steso la sua mano sui beni del suo prossimo: il padrone accetterà e l'altro non pagherà. |
11 [il guardiano] giurerà di non aver steso la mano alla roba del prossimo suo; il padrone accetterà questo giuramento, e l'altro non sarà obbligato a restituzione. | 11 Ma se la bestia è stata rubata presso di lui, pagherà al padrone: |
12 Se invece l'animale gli sarà stato rubato, ne risarcirà il danno al padrone. | 12 se la bestia è stata sbranata, gli porterà la testimonianza della bestia sbranata: non pagherà. |
13 Se una fiera lo ha sbranato, porti al padrone i resti, e non sarà tenuto a restituire. | 13 Se uno richiede al suo prossimo un animale e questo si ferisce o muore e il suo padrone non è con lui, dovrà pagare. |
14 Chi avrà chiesto in prestito ad un suo prossimo qualcuno di questi animali, che poi resti stroppiato o morto non essendovi presente il padrone, sarà obbligato a restituirlo. | 14 Se il suo padrone è con lui, non paga; se era dato a nolo, gli viene dato il prezzo per il nolo. |
15 Ma se il padrone era presente, non gli farà restituzione; specialmente se l'aveva preso a nolo pagando il benefizio del lavoro. | 15 Se uno seduce una vergine che non sia fidanzata e dorme con lei, verserà il prezzo perché diventi sua moglie. |
16 Se uno sedurrà una vergine non ancora fidanzata, e userà con lei, la doterà, e la prenderà in moglie. | 16 Se il padre di lei rifiuta di dargliela, egli pagherà in denaro secondo il prezzo nuziale delle vergini. |
17 Se il padre della famiglia non gliela vorrà dare, [il seduttore] gli sborserà una somma pari alla dote che le fanciulle soglion ricevere. | 17 Non lascerai vivere la maga. |
18 Non lascerai vivere gli stregoni. | 18 Chiunque si accoppia con una bestia sarà messo a morte. |
19 Chi farà peccato con una bestia, sarà reo di morte. | 19 Chi sacrifica agli dèi, oltre al solo Signore, sarà votato all'anatema. |
20 Chi sacrifica agli dèi, e non al solo Signore, sia ucciso. | 20 Non molesterai lo straniero né l'opprimerai, perché foste stranieri nella terra d'Egitto. |
21 Non opprimere il forestiero, e non l'affliggere; anche voi infatti foste forestieri nella terra d'Egitto. | 21 Non maltratterai una vedova né un orfano. |
22 Non nocerete alla vedova ed al pupillo. | 22 Se lo maltratti e grida verso di me, ascolterò il suo grido: |
23 Se farete loro del male, grideranno a me; io udirò il loro grido, | 23 la mia ira si infiammerà e vi ucciderò di spada e le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. |
24 s'accenderà il mio furore, e vi percoterò di spada; le vostre mogli rimarranno vedove, e pupilli i vostri figliuoli. | 24 Se tu presti denaro al mio popolo, al povero che è con te, non ti comporterai come un creditore: non gli imporrete interesse. |
25 Se avrai prestato del danaro a qualche povero del mio popolo che abita con te, non lo tormenterai come un esattore, nè l'opprimerai con l'usure. | 25 Se prendi in pegno un mantello del tuo prossimo, glielo restituirai al tramonto del sole, |
26 Se avrai ricevuto in pegno dal tuo prossimo il suo mantello, glielo renderai prima del tramonto del sole; | 26 perché quello è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle, con il quale dormirà: altrimenti, quando griderà a me, lo ascolterò, perché io sono misericordioso. |
27 perché è quello il solo indumento col quale ei cuopre la carne sua, e non ne ha altro per dormirvi; se griderà a me, io l'esaudirò, perché sono misericordioso. | 27 Non bestemmierai Dio né maledirai un capo del tuo popolo. |
28 Non mormorerai degli uomini di Dio, e non maledirai un principe del tuo popolo. | 28 Non tarderai a fare l'offerta di ciò che riempie il tuo granaio e di ciò che cola dal tuo frantoio. Mi darai il primogenito dei tuoi figli. |
29 Non indugerai a pagarmi le tue decime e le tue primizie. Offrirai a me il primogenito dei tuoi figliuoli. | 29 Così farai del tuo bue e della tua pecora: sette giorni sarà con sua madre e all'ottavo giorno lo darai a me. |
30 Lo stesso farai anche dei bovi e degli armenti; sette giorni starà [il nuovo nato] con la madre sua, ed all'ottavo me l'offrirai. | 30 Sarete per me uomini santi: non mangerete carne sbranata alla campagna, la getterete al cane. |
31 Voi sarete per me uomini santi. Di carne che le bestie abbiano già sbranata, non ne mangerete, ma la getterete ai cani. | |