Scrutatio

Martedi, 14 maggio 2024 - San Mattia ( Letture di oggi)

Levitico 25


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DIODATILA SACRA BIBBIA
1 IL Signore parlò ancora a Mosè nel monte di Sinai, dicendo:1 Il Signore disse a Mosè sul monte Sinai:
2 Parla a’ figliuoli d’Israele, e di’ loro: Quando voi sarete entrati nel paese che io vi do, abbia la terra i suoi riposi, per maniera di Sabato al Signore.2 "Ordina ai figli d'Israele: Quando entrerete nel paese che vi do, la terra osserverà un tempo di riposo per il Signore:
3 Semina il tuo campo sei anni continui, e pota la tua vigna altresì sei anni continui, e ricogli la sua rendita.3 per sei anni seminerai il tuo campo e per sei anni poterai la tua vigna e ne raccoglierai i prodotti;
4 Ma l’anno settimo siavi riposo di Sabato per la terra; siavi Sabato al Signore; non seminare in esso il tuo campo, e non potar la tua vigna.4 nel settimo anno sarà un riposo completo per la terra, un riposo per il Signore. Non seminerai il tuo campo e non poterai la tua vigna,
5 Non mietere ciò che sarà nato da sè stesso da’ granelli caduti nella tua ricolta; e non vendemmiar le uve della vigna che tu non avrai potata; sia quell’anno anno di riposo per la terra.5 non mieterai il prodotto spontaneo al tempo del tuo raccolto, e non vendemmierai i grappoli della tua vite non potata. Sia un anno di riposo completo per la terra.
6 E ciò che sarà prodotto nell’anno del Sabato della terra sarà per mangiarlo, a te, e al tuo servo, e alla tua serva, e al tuo mercenario, e al tuo avveniticcio, i quali dimoreranno appresso di te, e alle tue bestie domestiche,6 Il prodotto della terra in riposo vi servirà di cibo, a te, al tuo servo e alla tua serva e all'operaio preso a giornata e al tuo ospite, cioè a coloro che risiedono presso di te.
7 e alle fiere che saranno nel tuo paese; sia tutta la rendita di quell’anno per mangiare7 Tutto quanto essa produrrà servirà di cibo al tuo bestiame e a ogni animale che si trova nel paese.
8 Contati eziandio sette settimane di anni, sette volte sette anni; in maniera che il tempo delle sette settimane di anni ti sia lo spazio di quarantanove anni.8 Tu conterai sette settimane di anni, sette volte sette anni; il periodo di sette settimane di anni è quarantanove anni.
9 E nel settimo mese, nel decimo giorno del mese, fa’ passare un suon di tromba; fate passar la tromba per tutto il vostro paese, nel giorno de’ purgamenti.9 Farai risuonare il corno dell'acclamazione nel settimo mese, il dieci del mese; nel giorno di espiazione farai risuonare il corno in tutta la vostra terra.
10 E santificate l’anno cinquantesimo, e bandite franchigia nel paese, a tutti suoi abitanti; siavi quello il Giubileo; e allora ritorni ciascun di voi nella sua possessione, e alla sua famiglia.10 Dichiarerete sacro il cinquantesimo anno e proclamerete nel paese la libertà per ogni suo abitante. Sarà per voi un giubileo; ognuno tornerà nei suoi possessi, ognuno tornerà nella sua famiglia.
11 Quest’è il Giubileo; celebratelo ogni cinquantesimo anno; non seminate in esso, e non ricogliete ciò che in quell’anno sarà nato da sè stesso, e non vendemmiate le vigne che non saranno state potate.11 Sarà un giubileo, il cinquantesimo anno, per voi; non seminerete e non raccoglierete i prodotti della terra non seminata e non vendemmierete la vite non potata.
12 Perciocchè quello è il Giubileo; siavi sacro; mangiate ciò che il campo produrrà tolto dal campo stesso.12 Il giubileo sarà infatti sacro per voi; potrete mangiare di quanto il campo produce spontaneamente.
13 In quest’anno del Giubileo, ritorni ciascun di voi nella sua possessione.13 In tale anno giubilare ognuno torni nei suoi possessi.
14 E quando tu farai qualche vendita al tuo prossimo, ovvero qualche compera, niun di voi rapisca il bene del suo fratello.14 Se venderai qualcosa a un tuo compatriota o se comprerai qualcosa da un tuo compatriota, non danneggiatevi l'un l'altro.
15 Compera dal tuo prossimo a ragione degli anni scorsi dopo il Giubileo; ed egli facciati la vendita a ragione degli anni della rendita.15 Secondo il numero degli anni trascorsi dopo il giubileo stabilirai il prezzo d'acquisto da parte del tuo compatriota, ed egli secondo il numero degli anni di rendita ti stabilirà il prezzo di vendita;
16 Secondo che vi saranno più o meno anni, accresci o scema il prezzo di ciò che tu compererai da lui; conciossiachè egli ti venda un certo numero di rendite.16 più grande è il numero degli anni da trascorrere prima del giubileo e più aumenterai il prezzo; più piccolo è il numero degli anni e più ridurrai il prezzo, perché è un certo numero di raccolti che egli ti vende.
17 E niun di voi rapisca il ben del suo prossimo; anzi abbi timore dell’Iddio tuo; perciocchè io sono il Signore Iddio vostro.17 Non danneggiatevi l'un l'altro e temi il tuo Dio. Io sono il Signore Dio tuo.
18 Ed eseguite i miei statuti, e osservate le mie leggi, e mettetele in opera; e voi abiterete nel paese in sicurtà.18 Mettete in pratica le mie leggi e osservate i miei precetti, praticateli e risiederete tranquilli nel paese.
19 E la terra produrrà i suoi frutti, e voi ne mangerete a sazietà, e abiterete in essa in sicurtà.19 La terra darà i suoi frutti e voi mangerete a sazietà e risiederete tranquillamente in essa.
20 Che se pur dite: Che mangeremo l’anno settimo, se non seminiamo, e non ricogliamo le nostre rendite?20 Se direte: "Che cosa mangeremo nell'anno settimo, se non abbiamo seminato né raccolto le nostre messi?",
21 Io comanderò alla mia benedizione che venga sopra voi l’anno sesto, e quell’anno produrrà frutto per tre anni.21 io ho comandato che la mia benedizione sia sopra di voi nell'anno sesto, ed essa produrrà messi per tre anni.
22 E nell’anno ottavo voi seminerete, e mangerete del vecchio di quella ricolta, fino all’anno nono; voi mangerete del vecchio, finchè venga la ricolta di quell’anno22 Nell'ottavo anno seminerete e mangerete del vecchio raccolto fino all'anno nono; fino a che venga il raccolto di tale anno, mangerete il vecchio raccolto.
23 OR non vendansi le terre assolutamente; conciossiachè la terra sia mia; perciocchè voi siete forestieri, e fittaiuoli appresso di me.23 La terra non sarà venduta perdendone ogni diritto, perché mia è la terra e voi siete residenti e ospiti presso di me.
24 Perciò, date luogo di riscatto delle terre in tutto il paese della vostra possessione.24 Per ogni terreno in vostro possesso lascerete una possibilità di riscatto del terreno.
25 Quando il tuo fratello sarà impoverito, e avrà venduto della sua possessione; se il suo prossimo parente, il qual per consanguinità avrà la ragion del riscatto, si presenta, egli potrà riscattar ciò che il suo fratello avrà venduto.25 Se un tuo fratello si trova in difficoltà e vende una parte dei suoi possedimenti, venga il suo parente più prossimo a esercitare il diritto di riscatto su quanto vende il suo fratello.
26 Ma, se alcuno, non avendo parente che per consanguinità abbia la ragion del riscatto, ricovera da sè stesso il modo, e trova quanto gli fa bisogno per lo suo riscatto;26 Chi non ha un parente prossimo, quando sarà arrivato a trovare i mezzi necessari per il suo riscatto,
27 allora conti le annate dopo la sua vendita, e restituisca il soprappiù a colui a chi avrà fatta la vendita, e rientri nella sua possessione.27 calcoli gli anni della sua cessione e restituisca il denaro che è ancora dovuto all'uomo a cui ha venduto e rientri nel suo possesso.
28 Ma, s’egli non trova quanto gli fa bisogno per fargli il suo pagamento, resti quello ch’egli avrà venduto in man di colui che l’avrà comperato, fino all’anno del Giubileo; e nel Giubileo escane il comperatore, e rientri colui nella sua possessione.28 Se non riuscirà ad avere mezzi sufficienti per la restituzione, il bene venduto resti nelle mani di chi l'ha comprato fino all'anno del giubileo; questi ne uscirà nell'anno del giubileo e l'altro rientrerà nel suo possesso.
29 E quando alcuno avrà venduta una casa da abitare, in città murata, siavi podestà di riscatto fino all’anno compiuto dopo la sua vendita; sia il termine del suo riscatto un anno intiero.29 Se qualcuno vende una casa d'abitazione in una città cinta di mura, avrà diritto di riscatto fino allo spirare dell'anno in cui ha venduto; il suo diritto al riscatto sarà limitato.
30 Ma se non è ricomperata infra il compiersi di un anno intiero, quella casa che è in città murata resterà assolutamente in proprio a colui che l’avrà comperata, e a’ suoi d’età in età; egli non sarà obbligato di uscirne nel Giubileo.30 Se il riscatto non ha avuto luogo prima dello spirare dell'intero anno, la casa, che si trova in una città cinta di mura, passi in possesso perpetuo di chi l'ha comprata e dei suoi discendenti; non dovrà uscirne nell'anno giubilare.
31 Ma le case delle ville, non intorniate di mura, sieno reputate come possessioni di terra; siavi ragion di riscatto per esse, ed escane il comperatore nel Giubileo.31 Ma le case dei villaggi non cinti di mura saranno considerate come fondi rustici, ci sarà per esse diritto di riscatto, e nell'anno giubilare l'acquirente ne uscirà.
32 Ma, quant’è alle città de’ Leviti, abbiano i Leviti in perpetuo ragion di ricompera in su le case delle città della lor possessione.32 Città dei leviti: per le case delle città che sono loro possesso, il diritto di riscatto sarà eterno per i leviti.
33 E colui de’ Leviti, che ricompererà alcuna casa, esca fuori della casa venduta, e della città della possession del venditore, nel Giubileo; perciocchè le case delle città de’ Leviti sono la lor possessione nel mezzo de’ figliuoli d’Israele.33 Se colui che ha esercitato il riscatto appartiene ai leviti, lasci, nell'anno giubilare, la casa venduta in una delle città di loro proprietà, perché le case delle città levitiche sono loro possesso in mezzo ai figli d'Israele.
34 Ma non vendansi i campi de’ contorni delle lor città; perciocchè sono loro una possessione perpetua.34 I pascoli intorno alle loro città non siano venduti, perché sono un loro possesso perpetuo.
35 E quando il tuo fratello sarà impoverito, e le sue facoltà saranno scadute appresso di te, porgigli la mano, forestiere o avveniticcio che egli si sia; acciocchè possa vivere appresso di te.35 Se il tuo fratello si trova in difficoltà ed è inadempiente con te, tu lo sostenterai come ospite e residente e vivrà presso di te.
36 Non prender da lui usura nè profitto; e abbi timore dell’Iddio tuo, e fa’ che il tuo fratello possa vivere appresso di te.36 Non prenderai da lui denaro per interesse o profitto. Temerai il tuo Dio e il tuo fratello vivrà presso di te.
37 Non dargli i tuoi danari ad usura, nè la tua vittuaglia a profitto.37 Non gli darai il tuo denaro per ricavarne interesse, né per ricavarne profitto gli darai il tuo cibo.
38 Io sono il Signore Iddio vostro, che vi ho tratti fuor del paese di Egitto, per darvi il paese di Canaan, per essere vostro Iddio38 Io sono il Signore Dio vostro, che vi ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, per darvi la terra di Canaan, per essere vostro Dio.
39 E quando il tuo fratello sarà impoverito appresso di te, e si sarà venduto a te, non adoperarlo in servitù da schiavo.39 Se il tuo fratello si trova in difficoltà nei tuoi riguardi e si vende a te, non gli farai fare un lavoro da schiavo;
40 Stia appresso di te a guisa di mercenario o di avveniticcio; serva appresso di te fino all’anno del Giubileo.40 vivrà presso di te come un salariato o un ospite. Fino all'anno del giubileo lavorerà con te;
41 E allora egli si partirà d’appresso a te, insieme co’ suoi figliuoli, e se ne ritornerà alla sua famiglia; e rientrerà nella possessione de’ suoi padri.41 poi ti lascerà, lui e i suoi figli con lui, e tornerà alla sua famiglia, e riprenderà quanto possedevano i suoi padri.
42 Perciocchè essi sono miei servitori, avendoli io tratti fuor del paese di Egitto; e però non sieno venduti nella maniera degli schiavi.42 Perché sono miei servi, che ho fatto uscire dalla terra d'Egitto; non possono essere venduti come schiavi.
43 Non signoreggiarlo con asprezza; anzi abbi timore dell’Iddio tuo.43 Non dominerai su di lui con durezza e temi il tuo Dio.
44 Ma, quant’è al tuo servo, e alla tua serva, che hanno ad esser tuoi in proprio, compera servi e serve d’infra le genti che saranno intorno a te.44 Lo schiavo e la schiava di tua proprietà vi verranno dai popoli che abitano intorno a voi; da loro prenderete schiavi e schiave.
45 Anche ne potrete comperar de’ figliuoli degli avveniticci che dimoreranno con voi; e delle lor famiglie che saranno appresso di voi, le quali essi avranno generate nel vostro paese; e quelli saranno vostri in proprio.45 Anche tra i figli degli ospiti che abitano presso di voi potrete prenderli e dalle loro famiglie che si trovano presso di voi e che hanno generato nella vostra terra; essi saranno vostro possesso.
46 E tali potrete possedere, e lasciare a’ vostri figliuoli dopo voi in proprietà ereditaria; e anche servirvi di loro in perpetuo; ma, quant’è a’ vostri fratelli, figliuoli d’Israele, niuno di voi signoreggi il suo fratello con asprezza.46 Li lascerete in eredità ai vostri figli dopo di voi, perché li assumano in possesso eterno; presso di loro prenderete gli schiavi. Ma tra i vostri fratelli, i figli d'Israele, nessuno domini duramente sull'altro.
47 E se il forestiere, o l’avveniticcio che sarà appresso di te, acquista delle facoltà, e il tuo fratello impoverisce appresso a lui, e si vende al forestiere, o all’avveniticcio che sarà appresso di te, o a qualcuno di stirpe di nazione straniera;47 Se un ospite o un residente presso di te raggiunge l'agiatezza e un fratello si trova in difficoltà nei suoi riguardi e si vende schiavo a tale ospite o residente presso di te o a un membro della famiglia dell'ospite,
48 abbia egli podestà di riscatto, dopo essersi venduto; riscattilo alcuno de’ suoi fratelli.48 dopo che si è venduto avrà possibilità di riscatto; uno tra i suoi fratelli lo può riscattare,
49 Riscattilo il suo zio, o il figliuol del suo zio, o alcun altro suo carnal parente, della sua famiglia; ovvero, riscattisi egli stesso, se ne trova il modo.49 o suo zio o suo cugino o qualche altro membro della sua famiglia lo può riscattare; o se ne avrà i mezzi, si può riscattare da sé.
50 E faccia ragione col suo comperatore, dall’anno che gli si sarà venduto fino all’anno del Giubileo, e vadano i danari della sua vendita per lo numero degli anni ch’egli avrà servito; stia con lui come a giornate di mercenario.50 Insieme con il suo compratore calcolerà il tempo a partire dall'anno in cui si è venduto fino all'anno giubilare, e l'ammontare del prezzo della vendita dipenderà dal numero degli anni, calcolando in base alla giornata di un salariato.
51 Se vi sono ancora molti anni fino al Giubileo, restituisca a ragione di essi, de’ danari della sua compera, per suo riscatto.51 Se gli anni sono ancora molti, in base al numero di essi rimborserà come suo riscatto una parte della somma con cui è stato acquistato.
52 E se vi restano pochi anni fino all’anno del Giubileo, faccia ragione con lui; e restituisca il prezzo del suo riscatto, secondo il numero degli anni che gli restano da servire.52 Se gli anni che rimangono fino all'anno giubilare sono pochi, faccia il calcolo e secondo il numero degli anni rimborsi la somma per il suo riscatto.
53 Stia con lui a guisa di mercenario annuale; non signoreggilo con asprezza nel tuo cospetto.53 Stia presso il compratore come un salariato preso a servizio anno per anno, e questi non lo domini con durezza sotto i tuoi occhi.
54 E se pur non è riscattato in alcuna di queste maniere, egli se ne uscirà l’anno del Giubileo, insieme coi suoi figliuoli.54 Se non sarà stato riscattato nei modi predetti, sia libero nell'anno giubilare, lui e i suoi figli con lui.
55 Conciossiachè i figliuoli d’Israele mi sieno servi; sono miei servi, avendoli io tratti fuor del paese di Egitto. Io sono il Signore Iddio vostro55 A me infatti appartengono i figli d'Israele come servi; essi sono i miei servi che ho fatto uscire dalla terra d'Egitto. Io sono il Signore Dio loro.