1 IL Signore parlò ancora a Mosè nel monte di Sinai, dicendo: | 1 E il Signore parlò a Mosè sul monte Sinai, e disse: |
2 Parla a’ figliuoli d’Israele, e di’ loro: Quando voi sarete entrati nel paese che io vi do, abbia la terra i suoi riposi, per maniera di Sabato al Signore. | 2 Parla a' figliuoli d’Israele, e di' loro: Quando voi sarete entrati nella terra, di cui darovvi il dominio, (la terra) faccia il sabato in onor del Signore. |
3 Semina il tuo campo sei anni continui, e pota la tua vigna altresì sei anni continui, e ricogli la sua rendita. | 3 Per sei anni seminerai il tuo campo, e per sei anni poterai la tua vigna, e ne raccorrai i frutti: |
4 Ma l’anno settimo siavi riposo di Sabato per la terra; siavi Sabato al Signore; non seminare in esso il tuo campo, e non potar la tua vigna. | 4 Ma il settimo anno sarà per la terra il sabato del riposo del Signore: non seminerai il campo, e non poterai la vigna. |
5 Non mietere ciò che sarà nato da sè stesso da’ granelli caduti nella tua ricolta; e non vendemmiar le uve della vigna che tu non avrai potata; sia quell’anno anno di riposo per la terra. | 5 Non mieterai quello che la terra spontaneamente produrrà: e non raccoglierai, come per farne vendemmia, le uve, delle quali tu offerivi le primizie: perocché egli è l’anno di requie per la terra: |
6 E ciò che sarà prodotto nell’anno del Sabato della terra sarà per mangiarlo, a te, e al tuo servo, e alla tua serva, e al tuo mercenario, e al tuo avveniticcio, i quali dimoreranno appresso di te, e alle tue bestie domestiche, | 6 Ma ve ne ciberete tu, e il tuo servo, la serva, e gli operai tuoi, e i forestieri, che dimoran tra voi. |
7 e alle fiere che saranno nel tuo paese; sia tutta la rendita di quell’anno per mangiare | 7 E servirà tutto quello che nasce, a nudrire i tuoi giumenti, e bestiami. |
8 Contati eziandio sette settimane di anni, sette volte sette anni; in maniera che il tempo delle sette settimane di anni ti sia lo spazio di quarantanove anni. | 8 Conterai parimente sette settimane di anni, vale a dire, sette volte sette, che fanno in tutto quarantanove anni. |
9 E nel settimo mese, nel decimo giorno del mese, fa’ passare un suon di tromba; fate passar la tromba per tutto il vostro paese, nel giorno de’ purgamenti. | 9 E il settimo mese a' dieci del mese nel tempo della espiazione farai sonare la tromba per tutto quanto il paese. |
10 E santificate l’anno cinquantesimo, e bandite franchigia nel paese, a tutti suoi abitanti; siavi quello il Giubileo; e allora ritorni ciascun di voi nella sua possessione, e alla sua famiglia. | 10 E santificherai l’anno cinquantesimo, e annunzierai la remissione a tutti gli abitanti del tuo paese: perocché egli è l'anno del giubileo. Ognuno tornerà alle sue possessioni, e ognuno tornerà alla sua famiglia, |
11 Quest’è il Giubileo; celebratelo ogni cinquantesimo anno; non seminate in esso, e non ricogliete ciò che in quell’anno sarà nato da sè stesso, e non vendemmiate le vigne che non saranno state potate. | 11 Perché l’anno cinquantesimo è l’anno del giubileo. Voi non farete la sementa, e non mieterete quello che sarà nato spontaneamente pe’ campi, e non coglierete le primizie della vendemmia |
12 Perciocchè quello è il Giubileo; siavi sacro; mangiate ciò che il campo produrrà tolto dal campo stesso. | 12 Per santificare il giubileo; ma voi mangerete quello che vi si parerà davanti. |
13 In quest’anno del Giubileo, ritorni ciascun di voi nella sua possessione. | 13 L'anno del giubileo tornerà ciascuno ne' suoi beni. |
14 E quando tu farai qualche vendita al tuo prossimo, ovvero qualche compera, niun di voi rapisca il bene del suo fratello. | 14 Quando venderai qualche cosa a un tuo concittadino, o comprerai da lui, non affliggere il tuo fratello, ma regolerai la compra sul numero degli anni, che vi sono sino al giubileo, |
15 Compera dal tuo prossimo a ragione degli anni scorsi dopo il Giubileo; ed egli facciati la vendita a ragione degli anni della rendita. | 15 E quegli venderà a te a ragione del prodotto. |
16 Secondo che vi saranno più o meno anni, accresci o scema il prezzo di ciò che tu compererai da lui; conciossiachè egli ti venda un certo numero di rendite. | 16 Quanto più anni vi restano dopo d'un giubileo; tanto sarà maggiore il prezzo; e quanto il tempo sarà minore, tanto calerà il prezzo della compra; perocché quegli vende a te il tempo di raccogliere i frutti. |
17 E niun di voi rapisca il ben del suo prossimo; anzi abbi timore dell’Iddio tuo; perciocchè io sono il Signore Iddio vostro. | 17 Non vogliate affliggere gli uomini della stessa vostra tribù, ma ognun di voi tema il suo Dio; perocché io il Signore Dio vostro. |
18 Ed eseguite i miei statuti, e osservate le mie leggi, e mettetele in opera; e voi abiterete nel paese in sicurtà. | 18 Eseguite i miei precetti, e osservate i miei giudizii, e adempietegli, affinché possiate abitare senza timore sulla terra, |
19 E la terra produrrà i suoi frutti, e voi ne mangerete a sazietà, e abiterete in essa in sicurtà. | 19 E questa produca a voi i suoi frutti, de' quali vi cibiate, e vi satolliate senza temere di prepotenza. |
20 Che se pur dite: Che mangeremo l’anno settimo, se non seminiamo, e non ricogliamo le nostre rendite? | 20 Che se voi direte: Che mangerem noi l’anno settimo, se non semineremo, e non raccorremo le nostre biade? |
21 Io comanderò alla mia benedizione che venga sopra voi l’anno sesto, e quell’anno produrrà frutto per tre anni. | 21 Io darò a voi la mia benedizione l'anno sesto, e la terra fruttificherà per tre anni: |
22 E nell’anno ottavo voi seminerete, e mangerete del vecchio di quella ricolta, fino all’anno nono; voi mangerete del vecchio, finchè venga la ricolta di quell’anno | 22 E seminerete l’anno ottavo, e mangerete il grano vecchio sino all’anno nono: mangerete il vecchio, fino che sia venuto il nuovo. |
23 OR non vendansi le terre assolutamente; conciossiachè la terra sia mia; perciocchè voi siete forestieri, e fittaiuoli appresso di me. | 23 Parimente la terra non si venderà per sempre: perocché ella è mia, e voi siete in essa stranieri, e miei coltivatori. |
24 Perciò, date luogo di riscatto delle terre in tutto il paese della vostra possessione. | 24 Per la qual cosa tutti i fondi, che voi possederete, si venderanno colla condizione del riscatto. |
25 Quando il tuo fratello sarà impoverito, e avrà venduto della sua possessione; se il suo prossimo parente, il qual per consanguinità avrà la ragion del riscatto, si presenta, egli potrà riscattar ciò che il suo fratello avrà venduto. | 25 Se impoverito il tuo fratello vende il suo poderuccio, il parente prossimo può, se vuole, riscattare quello che il primo ha venduto: |
26 Ma, se alcuno, non avendo parente che per consanguinità abbia la ragion del riscatto, ricovera da sè stesso il modo, e trova quanto gli fa bisogno per lo suo riscatto; | 26 Che se egli non ha parente prossimo, ma trovar può il prezzo per fare il riscatto, |
27 allora conti le annate dopo la sua vendita, e restituisca il soprappiù a colui a chi avrà fatta la vendita, e rientri nella sua possessione. | 27 Si computeranno i frutti dal tempo della vendita: e quel che rimane, lo renderà egli al compratore, e rientrerà nel suo in tal guisa. |
28 Ma, s’egli non trova quanto gli fa bisogno per fargli il suo pagamento, resti quello ch’egli avrà venduto in man di colui che l’avrà comperato, fino all’anno del Giubileo; e nel Giubileo escane il comperatore, e rientri colui nella sua possessione. | 28 Che se non può egli trovar modo di rendere il prezzo, riterrà il compratore l’effetto comprato fino all’anno del giubileo: perché in quest'anno tutte le cose vendute ritorneranno al padrone, e possessore primiero. |
29 E quando alcuno avrà venduta una casa da abitare, in città murata, siavi podestà di riscatto fino all’anno compiuto dopo la sua vendita; sia il termine del suo riscatto un anno intiero. | 29 Colui che vende una casa posta dentro le mura della città, avrà la libertà del riscatto per un intero anno: |
30 Ma se non è ricomperata infra il compiersi di un anno intiero, quella casa che è in città murata resterà assolutamente in proprio a colui che l’avrà comperata, e a’ suoi d’età in età; egli non sarà obbligato di uscirne nel Giubileo. | 30 S'ei non la riscatta, passato il giro d’un anno, la possederà il compratore, e i discendenti di lui in perpetuo, e non potrà farsene il riscatto, neppur nel giubileo. |
31 Ma le case delle ville, non intorniate di mura, sieno reputate come possessioni di terra; siavi ragion di riscatto per esse, ed escane il comperatore nel Giubileo. | 31 Ma se la casa è in un borgo non murato, si venderà colle condizioni stesse de' poderi: tornerà al padrone nel giubileo, ove non sia stata prima riscattata. |
32 Ma, quant’è alle città de’ Leviti, abbiano i Leviti in perpetuo ragion di ricompera in su le case delle città della lor possessione. | 32 Le case de’ Leviti, che sono nelle città, potran sempre riscattarsi: |
33 E colui de’ Leviti, che ricompererà alcuna casa, esca fuori della casa venduta, e della città della possession del venditore, nel Giubileo; perciocchè le case delle città de’ Leviti sono la lor possessione nel mezzo de’ figliuoli d’Israele. | 33 Se non saranno state riscattate, torneranno a' padroni nel giubileo; perché le case de' Leviti nella città sono tutto quello ch’essi hanno tra' figliuoli d'Israele. |
34 Ma non vendansi i campi de’ contorni delle lor città; perciocchè sono loro una possessione perpetua. | 34 Il terreno, che essi hanno intorno alle città, non potrà vendersi; perché è di ragion loro in eterno. |
35 E quando il tuo fratello sarà impoverito, e le sue facoltà saranno scadute appresso di te, porgigli la mano, forestiere o avveniticcio che egli si sia; acciocchè possa vivere appresso di te. | 35 Se il tuo fratello è impoverito, e impotente a sostentarsi, e tu lo hai ricettato come ospite e forestiero, ed ei vive con te, |
36 Non prender da lui usura nè profitto; e abbi timore dell’Iddio tuo, e fa’ che il tuo fratello possa vivere appresso di te. | 36 Non prendere usura da lui, né più di quel che gli hai dato. Temi il tuo Dio, affinché possa vivere il tuo fratello in casa tua. |
37 Non dargli i tuoi danari ad usura, nè la tua vittuaglia a profitto. | 37 Non darai a lui il tuo denaro a interesse, e de' comestibili non esigerai oltre quello che hai dato. |
38 Io sono il Signore Iddio vostro, che vi ho tratti fuor del paese di Egitto, per darvi il paese di Canaan, per essere vostro Iddio | 38 Io il Signore Dio vostro, che vi ho tratti dalla terra di Egitto per darvi la terra di Chanaan, ed essere vostro Dio. |
39 E quando il tuo fratello sarà impoverito appresso di te, e si sarà venduto a te, non adoperarlo in servitù da schiavo. | 39 Se astretto da povertà si venderà a te il tuo fratello, non lo strazierai, facendolo servire come schiavo; |
40 Stia appresso di te a guisa di mercenario o di avveniticcio; serva appresso di te fino all’anno del Giubileo. | 40 Ma egli sarà come un mercenario, e un lavoratore: faticherà in casa tua fino all’anno del giubileo, |
41 E allora egli si partirà d’appresso a te, insieme co’ suoi figliuoli, e se ne ritornerà alla sua famiglia; e rientrerà nella possessione de’ suoi padri. | 41 E poi se n'andrà co' suoi figliuoli, e tornerà a' suoi parenti, e all’eredità de' padri suoi: |
42 Perciocchè essi sono miei servitori, avendoli io tratti fuor del paese di Egitto; e però non sieno venduti nella maniera degli schiavi. | 42 Imperocché eglino sono miei servi, e io li trassi dalla terra d'Egitto: non debbon vendersi in qualità di schiavi. |
43 Non signoreggiarlo con asprezza; anzi abbi timore dell’Iddio tuo. | 43 Non gli affliggere con prepotenza, ma temi il tuo Dio. |
44 Ma, quant’è al tuo servo, e alla tua serva, che hanno ad esser tuoi in proprio, compera servi e serve d’infra le genti che saranno intorno a te. | 44 Schiavi, e schiave avrete voi di quelle nazioni che vi stanno all'intorno; |
45 Anche ne potrete comperar de’ figliuoli degli avveniticci che dimoreranno con voi; e delle lor famiglie che saranno appresso di voi, le quali essi avranno generate nel vostro paese; e quelli saranno vostri in proprio. | 45 E de' forestieri che vengon tra voi, o che sieno stati generati da questi nel vostro paese, questi terrete per schiavi. |
46 E tali potrete possedere, e lasciare a’ vostri figliuoli dopo voi in proprietà ereditaria; e anche servirvi di loro in perpetuo; ma, quant’è a’ vostri fratelli, figliuoli d’Israele, niuno di voi signoreggi il suo fratello con asprezza. | 46 E li lascerete per diritto d'eredità a' vostri posteri, e saran vostri in eterno: ma i fratelli vostri i figliuoli d'Israele non gli opprimerete con prepotenza. |
47 E se il forestiere, o l’avveniticcio che sarà appresso di te, acquista delle facoltà, e il tuo fratello impoverisce appresso a lui, e si vende al forestiere, o all’avveniticcio che sarà appresso di te, o a qualcuno di stirpe di nazione straniera; | 47 Se uno straniero tra voi si arricchisce, e un tuo fratello caduto in basso stato si vende a lui, o ad alcuno della famiglia di esso, |
48 abbia egli podestà di riscatto, dopo essersi venduto; riscattilo alcuno de’ suoi fratelli. | 48 Dopo la vendita potrà essere riscattato. Lo riscatterà chiunque vorrà de' suoi fratelli, |
49 Riscattilo il suo zio, o il figliuol del suo zio, o alcun altro suo carnal parente, della sua famiglia; ovvero, riscattisi egli stesso, se ne trova il modo. | 49 E il zio, e il figliuolo del zio, e un parente da canto del padre, o da canto della madre: e s'egli stesso potrà riscattarsi, lo farà, |
50 E faccia ragione col suo comperatore, dall’anno che gli si sarà venduto fino all’anno del Giubileo, e vadano i danari della sua vendita per lo numero degli anni ch’egli avrà servito; stia con lui come a giornate di mercenario. | 50 Contati però gli anni dal tempo della sua vendita sino all'anno del giubileo; e dalla somma, per cui fu venduto, deducendo quello che gli si dee come a mercenario secondo il numero degli anni. |
51 Se vi sono ancora molti anni fino al Giubileo, restituisca a ragione di essi, de’ danari della sua compera, per suo riscatto. | 51 Se molti anni rimangono fino al giubileo, a proporzione di questi sarà il prezzo: |
52 E se vi restano pochi anni fino all’anno del Giubileo, faccia ragione con lui; e restituisca il prezzo del suo riscatto, secondo il numero degli anni che gli restano da servire. | 52 Se pochi, farà i conti col compratore secondo il numero degli anni, e renderà a lui a proporzione degli anni, che restano, |
53 Stia con lui a guisa di mercenario annuale; non signoreggilo con asprezza nel tuo cospetto. | 53 Computato il salario del tempo che ha servito: il compratore nol tratterà crudamente sotto i tuoi occhi. |
54 E se pur non è riscattato in alcuna di queste maniere, egli se ne uscirà l’anno del Giubileo, insieme coi suoi figliuoli. | 54 Che se in nissuno di questi modi può essere riscattato, se n'andrà co' suoi figliuoli l’anno del giubileo. |
55 Conciossiachè i figliuoli d’Israele mi sieno servi; sono miei servi, avendoli io tratti fuor del paese di Egitto. Io sono il Signore Iddio vostro | 55 Perocché servi miei sono i figliuoli d'lsraele, i quali io ho tratti dalla terra d'Egitto. |