1 IL Signore parlò ancora a Mosè nel monte di Sinai, dicendo: | 1 - Il Signore parlò a Mosè sul monte Sinai, e gli disse: |
2 Parla a’ figliuoli d’Israele, e di’ loro: Quando voi sarete entrati nel paese che io vi do, abbia la terra i suoi riposi, per maniera di Sabato al Signore. | 2 «Parla a' figliuoli d'Israele. Dirai loro: - Quando sarete entrati nella terra ch'io vi darò, osserverete il sabato del Signore. |
3 Semina il tuo campo sei anni continui, e pota la tua vigna altresì sei anni continui, e ricogli la sua rendita. | 3 Per sei anni seminerai il tuo campo; per sei anni poterai la tua vigna e ne raccoglierai i frutti; |
4 Ma l’anno settimo siavi riposo di Sabato per la terra; siavi Sabato al Signore; non seminare in esso il tuo campo, e non potar la tua vigna. | 4 ma il settimo anno sarà per la terra come il sabato del riposo del Signore. Non seminerai il campo, e non poterai la vigna; |
5 Non mietere ciò che sarà nato da sè stesso da’ granelli caduti nella tua ricolta; e non vendemmiar le uve della vigna che tu non avrai potata; sia quell’anno anno di riposo per la terra. | 5 quel che la terra produrrà da sè, tu non lo mieterai, nè raccoglierai per vendemmia le uve delle tue primizie, perchè è l'anno di riposo della terra; |
6 E ciò che sarà prodotto nell’anno del Sabato della terra sarà per mangiarlo, a te, e al tuo servo, e alla tua serva, e al tuo mercenario, e al tuo avveniticcio, i quali dimoreranno appresso di te, e alle tue bestie domestiche, | 6 ma vi serviranno di cibo, a te, al tuo servo, alla serva ed al mercenario tuo, ed al forestiero dimorante presso di te; |
7 e alle fiere che saranno nel tuo paese; sia tutta la rendita di quell’anno per mangiare | 7 tutto quello che nascerà fornirà l'alimento ai tuoi animali da lavoro e da pascolo. |
8 Contati eziandio sette settimane di anni, sette volte sette anni; in maniera che il tempo delle sette settimane di anni ti sia lo spazio di quarantanove anni. | 8 Conterai poi sette settimane di anni, cioè sette volte sette, che fanno in tutto quarantanove anni; |
9 E nel settimo mese, nel decimo giorno del mese, fa’ passare un suon di tromba; fate passar la tromba per tutto il vostro paese, nel giorno de’ purgamenti. | 9 e il giorno dieci del settimo mese, nel tempo dell'espiazione, farai sonare le trombe per tutta la regione. |
10 E santificate l’anno cinquantesimo, e bandite franchigia nel paese, a tutti suoi abitanti; siavi quello il Giubileo; e allora ritorni ciascun di voi nella sua possessione, e alla sua famiglia. | 10 Santificherai l'anno cinquantesimo, e proclamerai la remissione a tutti gli abitanti della tua terra; è quello infatti l'anno del giubileo. Ciascuno ritornerà nel suo possedimento, e ciascuno nella sua famiglia, |
11 Quest’è il Giubileo; celebratelo ogni cinquantesimo anno; non seminate in esso, e non ricogliete ciò che in quell’anno sarà nato da sè stesso, e non vendemmiate le vigne che non saranno state potate. | 11 perchè è il giubileo e l'anno cinquantesimo. Non seminerete, non mieterete quel che è nato da sè nel campo, non raccoglierete le primizie della vendemmia, |
12 Perciocchè quello è il Giubileo; siavi sacro; mangiate ciò che il campo produrrà tolto dal campo stesso. | 12 per santificare il giubileo, ma mangerete via via ciò che vi si presenta. |
13 In quest’anno del Giubileo, ritorni ciascun di voi nella sua possessione. | 13 L'anno del giubileo, torneranno tutti ne' loro possessi. |
14 E quando tu farai qualche vendita al tuo prossimo, ovvero qualche compera, niun di voi rapisca il bene del suo fratello. | 14 Quando venderai qualche cosa ad un tuo concittadino, o da lui la comprerai, non contristare il tuo fratello; tu comprerai da lui a proporzione degli anni trascorsi dal giubileo, |
15 Compera dal tuo prossimo a ragione degli anni scorsi dopo il Giubileo; ed egli facciati la vendita a ragione degli anni della rendita. | 15 ed egli venderà a te a proporzione della stima fatta del raccolto. |
16 Secondo che vi saranno più o meno anni, accresci o scema il prezzo di ciò che tu compererai da lui; conciossiachè egli ti venda un certo numero di rendite. | 16 Quanti più anni ancora rimangono dall'ultimo giubileo, tanto più crescerà il prezzo; e quanto meno tempo avrai da computare, tanto anche minore sarà il costo; giacchè egli ti vende un certo numero di raccolte. |
17 E niun di voi rapisca il ben del suo prossimo; anzi abbi timore dell’Iddio tuo; perciocchè io sono il Signore Iddio vostro. | 17 Non arrecate danno a quelli della vostra tribù, ma ognuno tema il suo Dio, perchè son io il Signore Dio vostro. |
18 Ed eseguite i miei statuti, e osservate le mie leggi, e mettetele in opera; e voi abiterete nel paese in sicurtà. | 18 Osservate i miei comandamenti, custodite le mie leggi, ed eseguitele acciò possiate abitare senza paura in quella terra, |
19 E la terra produrrà i suoi frutti, e voi ne mangerete a sazietà, e abiterete in essa in sicurtà. | 19 ed i campi vi producano i loro frutti, per nutrirvene a sazietà senza temere la prepotenza d'alcuno. |
20 Che se pur dite: Che mangeremo l’anno settimo, se non seminiamo, e non ricogliamo le nostre rendite? | 20 Che se direte: "Che cosa mangeremo nell'anno settimo, posto che non semineremo e non raccoglieremo le nostre mèssi?" |
21 Io comanderò alla mia benedizione che venga sopra voi l’anno sesto, e quell’anno produrrà frutto per tre anni. | 21 io vi darò la mia benedizione nell'anno sesto, che vi darà il frutto di tre anni; |
22 E nell’anno ottavo voi seminerete, e mangerete del vecchio di quella ricolta, fino all’anno nono; voi mangerete del vecchio, finchè venga la ricolta di quell’anno | 22 seminerete nell'anno ottavo, e vi ciberete della vecchia raccolta sino al nono; avrete da mangiare del vecchio, sinchè venga il nuovo. |
23 OR non vendansi le terre assolutamente; conciossiachè la terra sia mia; perciocchè voi siete forestieri, e fittaiuoli appresso di me. | 23 La terra dunque non verrà venduta in perpetuo possesso, perchè è mia; voi siete forestieri, e miei affittuarii. |
24 Perciò, date luogo di riscatto delle terre in tutto il paese della vostra possessione. | 24 Perciò tutte le terre de' vostri possessi saran vendute con la condizione del riscatto. |
25 Quando il tuo fratello sarà impoverito, e avrà venduto della sua possessione; se il suo prossimo parente, il qual per consanguinità avrà la ragion del riscatto, si presenta, egli potrà riscattar ciò che il suo fratello avrà venduto. | 25 Se un tuo fratello impoverito avrà venduto il suo poderetto, se il suo prossimo parente vorrà riscattare ciò che quegli ha venduto, potrà. |
26 Ma, se alcuno, non avendo parente che per consanguinità abbia la ragion del riscatto, ricovera da sè stesso il modo, e trova quanto gli fa bisogno per lo suo riscatto; | 26 Se poi quegli non ha parenti, ed ha trovato egli stesso il prezzo per il riscatto, |
27 allora conti le annate dopo la sua vendita, e restituisca il soprappiù a colui a chi avrà fatta la vendita, e rientri nella sua possessione. | 27 si computeranno i frutti ricavati da quanto vendè; renderà al compratore quanto ancora manca, e così riavrà il suo possesso. |
28 Ma, s’egli non trova quanto gli fa bisogno per fargli il suo pagamento, resti quello ch’egli avrà venduto in man di colui che l’avrà comperato, fino all’anno del Giubileo; e nel Giubileo escane il comperatore, e rientri colui nella sua possessione. | 28 Ma se egli non ha potuto trovar da rendere il prezzo, il compratore riterrà ciò che ha comprato insino all'anno del giubileo. In quell'anno infatti ogni cosa venduta ritornerà al primo padrone e possessore. |
29 E quando alcuno avrà venduta una casa da abitare, in città murata, siavi podestà di riscatto fino all’anno compiuto dopo la sua vendita; sia il termine del suo riscatto un anno intiero. | 29 Chi avrà venduto una casa posta entro le mura d'una città, avrà diritto di riscattarla sinchè non sia compito un anno. |
30 Ma se non è ricomperata infra il compiersi di un anno intiero, quella casa che è in città murata resterà assolutamente in proprio a colui che l’avrà comperata, e a’ suoi d’età in età; egli non sarà obbligato di uscirne nel Giubileo. | 30 Se il giro d'un anno sarà passato, e quegli non l'ha riscattata, il compratore ed i suoi discendenti la possederanno in perpetuo; non si potrà riscattare nemmeno pel giubileo. |
31 Ma le case delle ville, non intorniate di mura, sieno reputate come possessioni di terra; siavi ragion di riscatto per esse, ed escane il comperatore nel Giubileo. | 31 Se poi la casa si trova in un villaggio non cinto da mura, sarà venduta con la stessa regola dei campi; se non sarà stata riscattata prima, tornerà al suo padrone pel giubileo. |
32 Ma, quant’è alle città de’ Leviti, abbiano i Leviti in perpetuo ragion di ricompera in su le case delle città della lor possessione. | 32 Le case dei leviti situate nelle città posson sempre venir riscattate; |
33 E colui de’ Leviti, che ricompererà alcuna casa, esca fuori della casa venduta, e della città della possession del venditore, nel Giubileo; perciocchè le case delle città de’ Leviti sono la lor possessione nel mezzo de’ figliuoli d’Israele. | 33 se non saranno già state riscattate, nel giubileo torneranno ai loro padroni, perchè le case dei leviti nelle città sono il loro patrimonio fra i figli d'Israele. |
34 Ma non vendansi i campi de’ contorni delle lor città; perciocchè sono loro una possessione perpetua. | 34 I loro campi suburbani però non vadan venduti, perchè sono loro possessione perpetua. |
35 E quando il tuo fratello sarà impoverito, e le sue facoltà saranno scadute appresso di te, porgigli la mano, forestiere o avveniticcio che egli si sia; acciocchè possa vivere appresso di te. | 35 Se un tuo fratello s'è impoverito, ed è caduto in basso stato, e tu l'hai raccolto come un forestiero ed un ospite, e vive con te, |
36 Non prender da lui usura nè profitto; e abbi timore dell’Iddio tuo, e fa’ che il tuo fratello possa vivere appresso di te. | 36 non ricevere da lui usura, nè più di quello che tu gli hai dato. Temi il tuo Dio, in modo che il tuo fratello possa vivere presso di te. |
37 Non dargli i tuoi danari ad usura, nè la tua vittuaglia a profitto. | 37 Non gli prestare il tuo danaro ad usura, e dei generi datigli non esiger da lui il soprappiù. |
38 Io sono il Signore Iddio vostro, che vi ho tratti fuor del paese di Egitto, per darvi il paese di Canaan, per essere vostro Iddio | 38 Io il Signore Dio vostro, che vi cavai dall'Egitto, per darvi la terra di Canaan ed essere il vostro Dio. |
39 E quando il tuo fratello sarà impoverito appresso di te, e si sarà venduto a te, non adoperarlo in servitù da schiavo. | 39 Se stretto dalla povertà un tuo fratello ti si sarà venduto, non l'aggravare d'un servizio da schiavo, |
40 Stia appresso di te a guisa di mercenario o di avveniticcio; serva appresso di te fino all’anno del Giubileo. | 40 ma sia per te come un uomo preso a giornata, o un lavoratore; lavorerà presso di te sino all'anno del giubileo, |
41 E allora egli si partirà d’appresso a te, insieme co’ suoi figliuoli, e se ne ritornerà alla sua famiglia; e rientrerà nella possessione de’ suoi padri. | 41 e poi se n'andrà libero co' suoi figliuoli, e tornerà alla famiglia ed alla possessione de' padri suoi. |
42 Perciocchè essi sono miei servitori, avendoli io tratti fuor del paese di Egitto; e però non sieno venduti nella maniera degli schiavi. | 42 Perchè sono miei servi, e li cavai io dalla terra di Egitto; non sian dunque venduti alla maniera di schiavi, |
43 Non signoreggiarlo con asprezza; anzi abbi timore dell’Iddio tuo. | 43 non l'aggravare con prepotenza; ma temi il tuo Dio. |
44 Ma, quant’è al tuo servo, e alla tua serva, che hanno ad esser tuoi in proprio, compera servi e serve d’infra le genti che saranno intorno a te. | 44 Abbiatevi schiavi e schiave di fra le nazioni che stanno attorno a voi; |
45 Anche ne potrete comperar de’ figliuoli degli avveniticci che dimoreranno con voi; e delle lor famiglie che saranno appresso di voi, le quali essi avranno generate nel vostro paese; e quelli saranno vostri in proprio. | 45 di fra i forestieri venuti ad abitare con voi, e di quelli che da essi son nati nel vostro paese; questi avrete per schiavi. |
46 E tali potrete possedere, e lasciare a’ vostri figliuoli dopo voi in proprietà ereditaria; e anche servirvi di loro in perpetuo; ma, quant’è a’ vostri fratelli, figliuoli d’Israele, niuno di voi signoreggi il suo fratello con asprezza. | 46 Li trasmetterete in eredità ai vostri discendenti, e li possederete in perpetuo; ma i vostri fratelli figliuoli d'Israele, non li opprimete con prepotenza. |
47 E se il forestiere, o l’avveniticcio che sarà appresso di te, acquista delle facoltà, e il tuo fratello impoverisce appresso a lui, e si vende al forestiere, o all’avveniticcio che sarà appresso di te, o a qualcuno di stirpe di nazione straniera; | 47 Se un forestiero od un immigrato sarà divenuto potente in mezzo a voi, ed un tuo fratello impoverito si sarà venduto a lui o ad uno della sua stirpe, |
48 abbia egli podestà di riscatto, dopo essersi venduto; riscattilo alcuno de’ suoi fratelli. | 48 dopo essersi venduto potrà venir riscattato. Lo riscatterà chi vorrà dei suoi fratelli, |
49 Riscattilo il suo zio, o il figliuol del suo zio, o alcun altro suo carnal parente, della sua famiglia; ovvero, riscattisi egli stesso, se ne trova il modo. | 49 o lo zio, o il figlio dello zio, o un consanguineo, o parente. Se poi potrà farlo egli stesso, si riscatterà, |
50 E faccia ragione col suo comperatore, dall’anno che gli si sarà venduto fino all’anno del Giubileo, e vadano i danari della sua vendita per lo numero degli anni ch’egli avrà servito; stia con lui come a giornate di mercenario. | 50 tenendo però conto degli anni dal tempo della sua vendita sino all'anno del giubileo, e detraendo dalla somma per cui fu venduto la sua paga di mercenario per il numero d'anni [trascorsi]. |
51 Se vi sono ancora molti anni fino al Giubileo, restituisca a ragione di essi, de’ danari della sua compera, per suo riscatto. | 51 Se sono molti gli anni che ancora rimangono sino al giubileo, pagherà il prezzo a loro proporzione; |
52 E se vi restano pochi anni fino all’anno del Giubileo, faccia ragione con lui; e restituisca il prezzo del suo riscatto, secondo il numero degli anni che gli restano da servire. | 52 se sono pochi, farà i conti col compratore a seconda del numero d'anni, rendendo a lui a proporzione degli anni che restano, |
53 Stia con lui a guisa di mercenario annuale; non signoreggilo con asprezza nel tuo cospetto. | 53 e computando le mercedi per quelli ne' quali ha servito. Il suo compratore non gli faccia ingiustizia nè violenza sotto i tuoi occhi. |
54 E se pur non è riscattato in alcuna di queste maniere, egli se ne uscirà l’anno del Giubileo, insieme coi suoi figliuoli. | 54 Che se con tutto ciò non potrà venir riscattato, all'anno del giubileo se n'andrà co' suoi figli; |
55 Conciossiachè i figliuoli d’Israele mi sieno servi; sono miei servi, avendoli io tratti fuor del paese di Egitto. Io sono il Signore Iddio vostro | 55 perchè sono miei servi i figli d'Israele, che io condussi via dall'Egitto. |