Scrutatio

Domenica, 12 maggio 2024 - Santi Nereo e Achilleo ( Letture di oggi)

Esodo 21


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DIODATIBIBBIA TINTORI
1 OR queste sono le leggi giudiciali, le quali tu proporrai loro:1 Queste son le leggi che loro proporrai:
2 Quando tu avrai comperato un servo Ebreo, servati egli sei anni; ma al settimo anno vadasene franco, senza pagar nulla.2 Se compri uno schiavo ebreo, egli ti servirà per sei anni; ma al settimo se ne andrà libero senza pagar nulla.
3 Se egli è venuto sol col suo corpo, vadasene col suo corpo; se egli avea moglie, vadasene la sua moglie con lui.3 Se ne andrà colla veste con cui è venuto; ma se aveva moglie, anche questa se ne andrà con lui.
4 Se il suo signore gli ha data moglie, la quale gli abbia partoriti figliuoli o figliuole; quella moglie, e i figliuoli di essa, sieno del signore; e vadasene egli col suo corpo.4 Se invece è stato il padrone che gli ha dato moglie, e questa gli ha partorito figlioli e figliole, la moglie e i figli di lei saranno del padrone, lui poi se ne andrà colla sua veste.
5 Ma se pure il servo dice: Io amo il mio signore, la mia moglie, e i miei figliuoli; io non me ne voglio andar franco;5 Ma se lo schiavo dirà: Io voglio bene al mio padrone, alla mia sposa, ai miei figli, e non voglio andarmene libero,
6 faccialo il suo signore comparire davanti a’ giudici; poi faccialo appressare all’uscio, o allo stipite della porta, e forigli l’orecchio con una lesina; e servagli colui in perpetuo.6 allora il padrone lo presenterà ai giudici, lo farà accostare alla porta e agli stipiti, gli forerà l'orecchio con una lesina, e quello rimarrà suo schiavo per sempre.
7 E quando alcuno avrà venduta la sua figliuola per serva, non esca ella di casa, come i servi ne escono.7 Se uno vende la sua figlia per serva, questa non se ne andrà come soglion andare le schiave.
8 Se ella dispiace al suo signore, a cui il padre l’avrà sposata, facciala quello franca; non abbia podestà di venderla a un popolo straniero, dopo averle rotta la fede.8 Se essa non piace più al padrone, a cui era stata data, questo la rimanderà; ma senza avere il diritto di venderla a gente straniera, dopo averla disprezzata.
9 E se egli la fa sposare al suo figliuolo, facciale secondo la ragion delle fanciulle.9 So l'avrà data come sposa al suo figlio, la tratterii come una figliola.
10 Se egli gliene prende un’altra, non tolgale il nutrimento, nè il vestire, nè la coabitazione.10 Ma se egli dà al figlio un'altra sposa, procurerà alla serva altre nozze e le vesti, e non le negherà il prezzo della verginità.
11 E se egli non le fa queste tre cose, vadasene ella gratuitamente, senza pagar danari alcuni11 Che se egli non farà queste tre cose, la serva se ne andrà gratuitamente, senza pagare alcun riscatto.
12 Chi avrà percosso un uomo, sì che egli ne muoia, del tutto sia fatto morire.12 Chi percuoterà un uomo con volontà di ucciderlo, sia messo a morte.
13 Ma, quant’è a colui che non l’avrà appostato, anzi Iddio glielo avrà fatto scontrar nelle mani, io ti costituirò un luogo, al quale colui rifugga.13 Se uno poi non ha teso insidie, ma Dio gliel'ha fatto cader nelle mani, io determinerò un luogo in cui debba rifugiarsi.
14 Ma, quando alcuno per temerità avrà macchinato contro al suo prossimo, per ucciderlo con inganno, trallo fuori, eziandio d’appresso al mio altare, perchè muoia.14 Se uno invece con premeditazione e con insidie avrà ucciso il suo prossimo, lo strapperai anche dal mio altare, per farlo morire.
15 Chi avrà battuto suo padre, o sua madre, del tutto sia fatto morire.15 Chi avrà percosso il padre o la madre, sia punito colla morte.
16 Parimente, chi avrà rubata una persona, o sia che l’abbia venduta, o che gli sia trovata in mano, del tutto sia fatto morire.16 Chi, dopo aver rubato un uomo, lo avrà venduto, convinto del delitto, sia messo a morte.
17 Ed anche, chi avrà maledetto suo padre, o sua madre, del tutto sia fatto morire.17 Chi maledirà il suo padre o la sua madre, sia punito colla morte.
18 E quando alcuni contenderanno insieme, e l’uno avrà percosso l’altro con pietra, o col pugno, onde egli non muoia, ma giaccia in letto;18 Se nella rissa uno percuote un altro con un sasso o col pugno, ma in modo che questo non muoia, e solo debba mettersi a letto;
19 se egli si rileva, e cammina fuori in sul suo bastone, colui che l’avrà percosso sia assolto; sol gli paghi ciò ch’egli è stato a bada, e lo faccia medicare fino a compiuta guarigione.19 se si rileva e può camminar fuori appoggiato al suo bastone, il percussore sarà assolto; ma deve rifare le spese pel lavoro interrotto e i medici.
20 E quando alcuno avrà percosso il suo servo, o la sua serva, con un bastone, sì che gli muoia sotto la mano, facciasene del tutto punizione.20 Chi percuoterà col bastone il suo schiavo o la sua schiava, in modo che gli muoian tra le mani, sarà reo di delitto.
21 Ma se pur campa un giorno, o due, non facciasene punizione; perciocchè è suo danaro21 Ma se quelli sopravvivono un giorno o due, egli non sarà soggetto alla pena, perchè son suo danaro.
22 E quando alcuni, contendendo insieme, avranno percossa una donna gravida, sì che il parto n’esca fuori, ma pur non vi sarà caso di morte; sia colui che l’avrà percossa condannato ad ammenda, secondo che il marito della donna gl’imporrà; e paghila per autorità de’ giudici.22 Alcuni vengono a rissa, e uno percuote una donna incinta, da farla abortire, senza però ucciderla, chi l'ha colpita rifarà il danno secondo la richiesta del marito della donna e il giudizio degli arbitri.
23 Ma, se vi è caso di morte, metti vita per vita;23 Ta se ne segue la morte, egli renderà vita per vita,
24 occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piè per piè;24 occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede,
25 arsura per arsura, ferita per ferita, lividore per lividore.25 scottatura per scottatura, ferita per ferita, livido per livido.
26 E quando alcuno avrà percosso l’occhio del suo servo, o l’occhio della sua serva, e l’avrà guasto; lascilo andar franco per lo suo occhio.26 Se uno, colpendo l'occhio del suo schiavo o della sua schiava, glielo fa perderelo lascerà in libertà in compenso dell'occhio perduto;
27 Parimente, se ha fatto cadere un dente al suo servo o alla sua serva, lascilo andar franco per lo suo dente.27 cosi pure li lascerà andaliberi se allo schiavo o alla schiava avrà fatto cadere un dente.
28 E quando un bue avrà cozzato un uomo o una donna, sì che ne muoia, del tutto sia quel bue lapidato, e non mangisene la carne; e il padrone del bue sia assolto.28 Se un bue cozza un uomo o una donna da farli morire, sarà lapidato, le sue carni non dovranno esser mangiate ma il padrone del bue sarà assolto
29 Ma se il bue per addietro è stato uso di cozzare, e ciò è stato protestato al padron di esso, ed egli non l’ha guardato, e il bue ha ucciso un uomo o una donna, sia il bue lapidato, e anche facciasi morire il padron di esso.29 Ma se il bue aveva da qualche tempo il vizio di cozzare e il padrone, avvertito non l'ha tenuto dentro, dato che il bue uccida un uomo o una donna, esso sarà lapidato e il padrone sarà messo a morte.
30 Se gli è imposto alcun prezzo di riscatto, paghi il riscatto della sua vita, interamente come gli sarà imposto.30 Ove poi gli venga imposta un'ammenda, riscatterà la sua vita con ciò che gli sarà domandato.
31 Se il bue cozza un figliuolo o una figliuola, facciaglisi secondo questa legge.31 Il padrone avrà la medesima condanna anche se il bue avrà cozzato un figlio o una figlia.
32 Se il bue cozza un servo o una serva, paghi il padron del bue trenta sicli di argento al padrone di esso, e sia lapidato il bue.32 Se invece avrà cozzato uno schiavo o una schiava, pagherà trenta sicli d'argento al loro padrone, e il bue sarà lapidato.
33 E, se alcuno scuopre una fossa; ovvero, avendo cavata una fossa, non la ricuopre, e vi cade dentro bue od asino;33 Se uno apre una cisterna e dopo averla scavata non la copre, e così vi casca dentro un bue o un asino, sul padrone della cisterna pagherà il prezzo dell'animale, ma la bestia morta sarà sua.
34 ristorine il danno il padron della fossa, pagandone i danari al padron del bue o dell’asino; e il morto sia suo.34 Se il bue d'uno cozza il bue d'un altro in modo da ammazzarlo, venderanno il bue vivo per dividerne il prezzo, e poi si divideranno tra loro anche il bue morto.
35 E se il bue d’alcuno urta il bue del prossimo di esso, dì che muoia, vendano essi il bue vivo, e partiscanne i danari per metà; partiscano eziandio il morto.35 Ma se il padrone sapeva che il bue da qualche tempo aveva il vizio di cozzare e non lo ha guardato, renderà bue per bue, e sarà sua la bestia morta.
36 Ma, se è notorio che quel bue per addietro fosse uso di cozzare, e il padrone di esso non l’ha guardato, restituisca egli del tutto bue per bue; ma il morto sia suo