1 OR queste sono le leggi giudiciali, le quali tu proporrai loro: | 1 - Queste sono le regole di giustizia che tu proporrai loro. |
2 Quando tu avrai comperato un servo Ebreo, servati egli sei anni; ma al settimo anno vadasene franco, senza pagar nulla. | 2 Se avrai comprato uno schiavo ebreo, ti servirà per sei anni; al settimo rimarrà libero gratuitamente. |
3 Se egli è venuto sol col suo corpo, vadasene col suo corpo; se egli avea moglie, vadasene la sua moglie con lui. | 3 Con quella veste con la quale entrò, uscirà; se entrò avendo moglie, questa uscirà liberà del pari. |
4 Se il suo signore gli ha data moglie, la quale gli abbia partoriti figliuoli o figliuole; quella moglie, e i figliuoli di essa, sieno del signore; e vadasene egli col suo corpo. | 4 Se poi il padrone gli avrà dato moglie, e questa avrà partorito figli e figlie, la donna ed i bambini saranno del suo padrone, ed egli uscirà solo col suo vestito. |
5 Ma se pure il servo dice: Io amo il mio signore, la mia moglie, e i miei figliuoli; io non me ne voglio andar franco; | 5 Che se il servo dirà: - Io voglio bene al mio padrone, alla moglie ed ai figliuoli, e non me n'andrò libero, |
6 faccialo il suo signore comparire davanti a’ giudici; poi faccialo appressare all’uscio, o allo stipite della porta, e forigli l’orecchio con una lesina; e servagli colui in perpetuo. | 6 il padrone lo condurrà innanzi ai giudici, ed accostatolo alla porta ed alle sue imposte, gli perforerà l'orecchio con una lesina e sarà suo servo per sempre. |
7 E quando alcuno avrà venduta la sua figliuola per serva, non esca ella di casa, come i servi ne escono. | 7 Se uno vende la figlia per serva, essa non diverrà poi libera alla maniera delle altre serve. |
8 Se ella dispiace al suo signore, a cui il padre l’avrà sposata, facciala quello franca; non abbia podestà di venderla a un popolo straniero, dopo averle rotta la fede. | 8 Se verrà a dispiacere agli occhi del padrone al quale era stata data, egli la rimanderà; ma non avrà diritto di venderla ad uno di gente straniera, dopo averla così disprezzata. |
9 E se egli la fa sposare al suo figliuolo, facciale secondo la ragion delle fanciulle. | 9 Se invece la darà sposa ad un suo figlio, la tratterà come figliuola. |
10 Se egli gliene prende un’altra, non tolgale il nutrimento, nè il vestire, nè la coabitazione. | 10 Che se dopo ne prende per lui un'altra assicuri alla prima le nozze, il vestiario ed il prezzo della sua verginità. |
11 E se egli non le fa queste tre cose, vadasene ella gratuitamente, senza pagar danari alcuni | 11 Se non le si daranno queste tre cose, rimarrà libera senza sborsar denaro. |
12 Chi avrà percosso un uomo, sì che egli ne muoia, del tutto sia fatto morire. | 12 Chi avrà percosso un uomo con volontà d'ucciderlo, sia messo a morte. |
13 Ma, quant’è a colui che non l’avrà appostato, anzi Iddio glielo avrà fatto scontrar nelle mani, io ti costituirò un luogo, al quale colui rifugga. | 13 Ma se non gli avrà teso insidia, e solo Dio glielo avrà fatto capitare fra le mani, ti stabilirò un luogo nel quale egli debba rifugiarsi. |
14 Ma, quando alcuno per temerità avrà macchinato contro al suo prossimo, per ucciderlo con inganno, trallo fuori, eziandio d’appresso al mio altare, perchè muoia. | 14 Se premeditatamente e con insidia avrà ucciso un suo prossimo, lo strapperai anche dal mio altare per farlo morire. |
15 Chi avrà battuto suo padre, o sua madre, del tutto sia fatto morire. | 15 Chi percuoterà il padre o la madre, sia punito di morte. |
16 Parimente, chi avrà rubata una persona, o sia che l’abbia venduta, o che gli sia trovata in mano, del tutto sia fatto morire. | 16 Chi avrà rapito un uomo e l'avrà venduto, convinto di questa colpa sia messo a morte. |
17 Ed anche, chi avrà maledetto suo padre, o sua madre, del tutto sia fatto morire. | 17 Chi avrà maledetto il padre o la madre, sia messo a morte. |
18 E quando alcuni contenderanno insieme, e l’uno avrà percosso l’altro con pietra, o col pugno, onde egli non muoia, ma giaccia in letto; | 18 Se degli uomini faranno rissa, ed uno percoterà un suo prossimo con una pietra o col pugno; se quegli non rimarrà morto, ma dovrà stare a letto, |
19 se egli si rileva, e cammina fuori in sul suo bastone, colui che l’avrà percosso sia assolto; sol gli paghi ciò ch’egli è stato a bada, e lo faccia medicare fino a compiuta guarigione. | 19 e poi s'alzerà e camminerà fuori appoggiato al suo bastone, chi l'avrà percosso non sarà punito; ma dovrà rifargli i danni del perduto lavoro, e le spese per i medici. |
20 E quando alcuno avrà percosso il suo servo, o la sua serva, con un bastone, sì che gli muoia sotto la mano, facciasene del tutto punizione. | 20 Chi batterà con la verga lo schiavo o la schiava, ed essi moriranno sotto le sue mani, sarà reo di delitto. |
21 Ma se pur campa un giorno, o due, non facciasene punizione; perciocchè è suo danaro | 21 Ma se sopravviveranno un giorno o due, non subirà pena, perché è danaro suo. |
22 E quando alcuni, contendendo insieme, avranno percossa una donna gravida, sì che il parto n’esca fuori, ma pur non vi sarà caso di morte; sia colui che l’avrà percossa condannato ad ammenda, secondo che il marito della donna gl’imporrà; e paghila per autorità de’ giudici. | 22 Se degli uomini risseranno fra loro, ed uno percoterà una donna incinta, e la farà abortire, restando però essa viva, compenserà il danno, secondo che il marito di quella domanderà e gli arbitri stabiliranno. |
23 Ma, se vi è caso di morte, metti vita per vita; | 23 Ma se avverrà la morte di lei, renderà vita per vita, |
24 occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piè per piè; | 24 occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, |
25 arsura per arsura, ferita per ferita, lividore per lividore. | 25 bruciatura per bruciatura, piaga per piaga, livido per livido. |
26 E quando alcuno avrà percosso l’occhio del suo servo, o l’occhio della sua serva, e l’avrà guasto; lascilo andar franco per lo suo occhio. | 26 Se uno percoterà un suo schiavo o una schiava in un occhio, e glielo farà perdere, li lascerà liberi in cambio dell'occhio che tolse loro. |
27 Parimente, se ha fatto cadere un dente al suo servo o alla sua serva, lascilo andar franco per lo suo dente. | 27 Anche chi avrà fatto cadere un dente ad uno schiavo o ad una schiava sua, parimente li rimanderà liberi. |
28 E quando un bue avrà cozzato un uomo o una donna, sì che ne muoia, del tutto sia quel bue lapidato, e non mangisene la carne; e il padrone del bue sia assolto. | 28 Se un bove avrà cozzato con le corna un uomo o una donna, e li avrà fatti morire, sarà lapidato, e le sue carni non si mangeranno; ma il suo padrone non ne porterà la pena. |
29 Ma se il bue per addietro è stato uso di cozzare, e ciò è stato protestato al padron di esso, ed egli non l’ha guardato, e il bue ha ucciso un uomo o una donna, sia il bue lapidato, e anche facciasi morire il padron di esso. | 29 Se però il bove cozzava già da qualche tempo, e ne fu fatto reclamo al padrone, il quale non lo rinchiuse, così che ora ha ucciso un uomo o una donna, in tal senso verrà lapidato il bove, e messo a morte il suo padrone. |
30 Se gli è imposto alcun prezzo di riscatto, paghi il riscatto della sua vita, interamente come gli sarà imposto. | 30 Ma se gli verrà imposta un'ammenda, dia, per aver salva la vita, tutto quel che gli sarà chiesto. |
31 Se il bue cozza un figliuolo o una figliuola, facciaglisi secondo questa legge. | 31 Se avrà cozzato un fanciullo o una fanciulla, il padrone sottostarà alla medesima sentenza. |
32 Se il bue cozza un servo o una serva, paghi il padron del bue trenta sicli di argento al padrone di esso, e sia lapidato il bue. | 32 Se avrà colpito uno schiavo o una schiava, darà trenta sicli d'argento al padrone, ed il bove sarà lapidato. |
33 E, se alcuno scuopre una fossa; ovvero, avendo cavata una fossa, non la ricuopre, e vi cade dentro bue od asino; | 33 Se uno avrà aperto una cisterna, o l'avrà scavata, e poi non l'avrà richiusa, ed un bove od un asino vi sarà caduto dentro, |
34 ristorine il danno il padron della fossa, pagandone i danari al padron del bue o dell’asino; e il morto sia suo. | 34 il padrone della cisterna rifarà il prezzo di quelli animali; ma la bestia morta sarà sua. |
35 E se il bue d’alcuno urta il bue del prossimo di esso, dì che muoia, vendano essi il bue vivo, e partiscanne i danari per metà; partiscano eziandio il morto. | 35 Se il bove d'uno ferirà il bove d'un altro, questo rimanga morto, venderanno il vivo, e se ne divideranno il prezzo; anche il morto, se lo spartiranno fra loro. |
36 Ma, se è notorio che quel bue per addietro fosse uso di cozzare, e il padrone di esso non l’ha guardato, restituisca egli del tutto bue per bue; ma il morto sia suo | 36 Ma se il padrone sapeva già da qualche tempo che il suo bove cozzava, e non lo ha custodito, renderà bove per bove, e prenderà per sè tutto il morto. |