Scrutatio

Mercoledi, 24 aprile 2024 - San Fedele da Sigmaringen ( Letture di oggi)

Giobbe 2


font

Pena del furto, e del danno dato. Legge del deposito, dell'imprestito, della conduzione, e dello stupro. Supplicio de' malefici, della bestialità, e del sacrificio offerto agl'idoli. Pena di chi fa torto al forestiero, alla vedova, e al pupillo. Legge del mutuo, e dell'usura, del pegno, del rispetto ai superiori, delle decime, delle primizie, dei primogeniti, della carne rosa già da una bestia.

1Se uno ruberà un bue, o una pecora, e l'avrà uccisa, o venduta, renderà cinque bovi per uno, e quattro pecore per una.2Se un ladro è trovato a sforzare la porta, o a rompere la muraglia della casa, e ferito venga a morire, il feritore non sarà reo d’uccisione.3Ma se ciò egli fa dopo che è nato il sole, egli è reo di omicidio, ed egli pure morrà. Se (il ladro) non avrà di che pagare il furto, sarà venduto.4Se il bue rubato, o l'asino, o la pecora sarà trovato vivo presso di lui, restituirà il doppio.5Se alcuno farà danno a un campo, o a una vigna, e lascerà andare il suo giumento a pascere l'altrui; renderà il meglio, che abbia nel proprio campo, o vigna secondo le stime del danno.6Se dilatandosi il fuoco si attacca alle spine, e si appicca ai covoni delle biade, o ai grani, che sono in piede ne' campi, pagherà il danno colui che accese il fuoco.7Se uno confiderà a un amico del denaro, o altra cosa da custodire, e questa sia rubata presso il depositario; trovatosi il ladro, questi renderà il doppio.8Se il ladro è ignoto, il padrone di casa comparirà dinanzi ai giudici, e farà giuramento di non aver messo la mano sulla roba del suo prossimo9Per defraudarlo di un bue, o di un asino, o di una pecora, o di un vestimento, o di qualunque cosa, che siasi perduta: la causa dell'uno e dell'altro anderà dinanzi ai giudici: e se questi Io condanneranno, renderà il doppio al suo prossimo.10Se uno avrà dato in custodia al suo prossimo un asino, un bue, una pecora, o qualunque siasi giumento, e questo sia morto, o resti stroppiato, o portato via da' nemici, e nissuno abbia ciò veduto,11Si deverrà al giuramento, come quegli non ha posta la mano sulla roba del suo prossimo: e il padrone sì contenterà del giuramento, e quegli non sarà tenuto a restituzione.12Che se la cosa è stata rubata, indennizzerà il padrone.13Se (il giumento) fu divorato da una fiera, riporti al padrone il cadavere, e non farà altra restituzione.14Chi alcuna di tali cose prenderà in prestito dal suo prossimo, è questa perisca, o resti stroppiata, non essendo presente il padrone, sarà astretto a far restituzione.15Ma se il padrone si troverà presente, non farà restituzione, e massimamente se l'uvea presa a nolo pagando l'uso, che ne faceva.16Se uno sedurrà una fanciulla, che non abbia ancora contratti sponsali, e dormirà con lei; la doterà, e la sposerà.17Se il padre della fanciulla non vorrà dargliela, darà una somma di denaro secondo la somma della dote, che soglion ricevere le fanciulle.18Non lascerai vivere gli stregoni.19Chi peccherà con una bestia, sarà messo a morte.20Chi offerirà sacrifizio ad altri dei, fuori che al solo Signore, sarà ucciso.21Non farai torto, e non affliggerai il forestiero: perocché voi ancora foste stranieri nella terra d'Egitto.22Non porterete danno alla vedova, e al pupillo.23Se gli offenderete, alzeranno a me le loro strida, e io esaudirò i loro clamori:24E si accenderà il mio furore, ed io vi sterminerò colla spada, e le vostre mogli resteran vedove, e i figliuoli vostri pupilli.25Se presterai denaro al popolo mio povero, che abita con te, non lo vesserai come un esattore, né l'opprimerai coll'usure.26Se riceverai in pegno dal tuo prossimo la veste, gliela renderai prima che il sol tramonti:27Perché questa sola egli ha per coprirsi, e porsi sopra la sua carne, e altra non ne ha, sotto di cui prender sonno. Se egli alzerà le sue grida verso di me, io lo esaudirò, perché sono misericordioso.28Non dirai male de' giudici; e non maledirai il principe del popol tuo.29Non sarai lento a dare le tue decime, e le tue primizie: tu darai a me il primogenito de' tuoi figliuoli.30E lo stesso ancora farai de' bovi, e delle pecore: per sette dì stieno colla lor madre; l'ottavo giorno gli offerirai a me.31Voi sarete uomini consacrati a me: non mangerete carne, che sia già stata gustata da bestie; ma la getterete ai cani.

Note:

22,1:Renderà cinque buoi per uno, e quattro pecore per una. Sotto il bue comprendosi la vacca, o il vitello; e sotto la pecora, l'agnello, il montone, il capretto, ec. Non è da maravigliarsi, se il furto del bue è punito più di quel della pecora attesa la maggiore stima, che giustamente faceasi di quell'animale. Quanto al ladro impotente a restituire, era punito con un dato numero di battiture, o era venduto: che se era recidivo, si puniva di morte.

22,2:Il feritore non sarà reo d'uccisione. Il fondamento di questa legge egli è, che non può sapersi l'intenzione del ladro notturno, e può temersi, che ci venga non solo per rubare, ma anche per uccidere. S. Agostino approvando la legge diretta a raffrenare la cupidità, e la cieca passione de' cattivi, dice, che non saprebbe trovare delle buone ragioni per giustificare un cristiano, che avesse commesso una tal uccisione. E infatti a' discepoli dell'Evangelio non si predica, se non la pazienza; e i Padri, e i Concili insegnano generalmente non essere mai permesso a veruno di uccidere volontariamente di propria autorità un altro uomo. Non avrà adunque un tal uccisore a temere i giudici della terra; ma avrà sempre a temere il giudizio di Dio.

22,3:Se ciò egli fa dopo che è nato il sole, ec. Di giorno sono più pronti gli aiuti per respinger il ladro senza ucciderlo; e si può conoscerlo per riavere il suo per le vie di giustizia.

22,4:Se il bue rubato sarà trovato vivo ec. Questa è un'eccezione della legge, che è scritta di sopra. Vers. 1.

22,5:Renderà il meglio, che abbia nel proprio campo, ec. Fatta la stima del danno sarà pagato questo danno col meglio che sia nel podere di chi fece il male.

22,10-13:Se una avrà dato in custodia ec. Ne' versetti precedenti parlò del semplice deposito; parla adesso degli animali, che sono dati in custodia ad altri con pagare la stessa custodia. Colui, che gli ha in custodia, non sarà tenuto a nulla, quando l'animale perisca, o resti stroppiato, se ciò per sua colpa non è avvenuto; e non essendovi chi possa attestare, come il custode non ha mancato al suo dovere, si finirà la controversia col giuramento. Se l'animale poi fu rubato, il custode (come quegli, che essendo pagato per questo, dovea usare tutta la diligenza per ben custodirlo ) rifarà il danno al padrone. Finalmente se l'animale fu mangiato da una fiera, non sarà tenuto a nulla il custode, riportando al padrone quello, che rimane del cadavere dell'animale.

22,14-15:E questa perisca non essendo presente il padrone ec. Questo distinzioni, presente il padrone; non presente il padrone, tendono a distrigare con facilità le dispute, che possono nascere tra il commodante, e il commodotario: uno, per esempio, che impresta un cavallo, non finisce mai di sospettare(ove questa sia perito, o resti stroppiato) che il commodatorio vi abbia avuto colpa. Tolto adunque, che il padrone sia presente al caso, si obbliga quello a rifare il danno, e ciò ha luogo, sia che si tratti di puro imprestito, ovvero di affitto con pagamento del prestito.

22,17:Secondo la somma della dote ec. La dote di una fanciulla è fissata nel Deuteronomio, cap. XXII. 29. a cinquanta sicli; e questa credesi legge generale.

22,18:Gli stregoni. L'Ebreo le streghe, o sia maghe, essendo credute le donne più facili a cadere in simili colpe.

22,20:Sarà ucciso. L'Ebreo sarà anatema; lo che oltre la pena di morte portava, che si abbruciasse, o si confiscasse tutta la roba del reo.

22,23:Se presterai denaro al popolo mio povero, ec. Notisi in primo luogo, che Dio per una predilezione degna di sua bontà chiama suo popolo i poverelli, secondo, che perciò questa voce povero non limita la legge, ma è messa per un esempio; conciossiachè i poveri sono quelli, che ordinariamente hanno bisogno di essere ajutati coll'imprestito: terzo, che la per missione data da Dio agli Ebrei nel Deuteronomio XXIII. 19. 20. di prendere usura dagli stranieri, non può mai servire a rendere lecita l'usura sotto il vangelo: imperocchè non è maraviglia, se Dio permettesse di esiger l'usura da quegli i quali egli avea condannati all'esterminio; onde S. Ambrogio, lib. de Tobia cap. XV. scrive: Prendi adunque l'usura solamente da colui, a cui siali lecito di dar morte senza peccato.

22,26:Se riceverai in pegno la veste. Dee intendersi la coperta del letto.

22,31:Non mangerete carne, che ec. Questo precetto serviva a conservare negli animi degli Ebrei la naturale avversione da tutto quello, che era strage e spargimento di sangue, e ad avvezzargli a un modo di vivere, che nulla avesse di feroce, e di barbaro. Vedi Theodor.