1 OR queste sono le leggi giudiciali, le quali tu proporrai loro: | 1 Questi sono li giudicii che tu proporrai alli figliuoli d'Israel. |
2 Quando tu avrai comperato un servo Ebreo, servati egli sei anni; ma al settimo anno vadasene franco, senza pagar nulla. | 2 Se comprerai lo servo Ebreo, sei anni servirà a te; nel settimo se ne partirà libero e grazievole. |
3 Se egli è venuto sol col suo corpo, vadasene col suo corpo; se egli avea moglie, vadasene la sua moglie con lui. | 3 Con qualunque veste v'entrerà, con cotale se n'esca; e s'egli ha moglie, se ne vadano insieme. |
4 Se il suo signore gli ha data moglie, la quale gli abbia partoriti figliuoli o figliuole; quella moglie, e i figliuoli di essa, sieno del signore; e vadasene egli col suo corpo. | 4 E se Iddio darà a colui moglie, e partorirà figliuoli e figliuole, la femina e li figliuoli suoi saranno del signore suo; ed egli veramente n'uscirà col vestire. |
5 Ma se pure il servo dice: Io amo il mio signore, la mia moglie, e i miei figliuoli; io non me ne voglio andar franco; | 5 E se dirà lo servo: io amo lo signore mio e la moglie e li figliuoli, non ne partirò libero; |
6 faccialo il suo signore comparire davanti a’ giudici; poi faccialo appressare all’uscio, o allo stipite della porta, e forigli l’orecchio con una lesina; e servagli colui in perpetuo. | 6 offerisca lui lo signore allo Iddio; e appiccherallo all'uscio e posta, e perforerà le orecchie sue con la subia; e sarà a lui servo in sempiterno. |
7 E quando alcuno avrà venduta la sua figliuola per serva, non esca ella di casa, come i servi ne escono. | 7 E se alcuno altro venderà la figliuola per fante, non vada siccome l'ancilla soglia uscire. |
8 Se ella dispiace al suo signore, a cui il padre l’avrà sposata, facciala quello franca; non abbia podestà di venderla a un popolo straniero, dopo averle rotta la fede. | 8 S'ella dispiacerà agli occhi del signore suo, allo quale ella sia data, lascerà lei; ma ad altro popolo non avrà podestà di vendere, s'egli sprezzerà lei. |
9 E se egli la fa sposare al suo figliuolo, facciale secondo la ragion delle fanciulle. | 9 Ma se al figliuolo suo la desse per moglie, secondo l'usanza del figliuolo farà a colei. |
10 Se egli gliene prende un’altra, non tolgale il nutrimento, nè il vestire, nè la coabitazione. | 10 Ma se un' altra a lui torrà, provvederà le nozze alla putta; e le vestimenta e il prezzo della pudicizia non negherà. |
11 E se egli non le fa queste tre cose, vadasene ella gratuitamente, senza pagar danari alcuni | 11 Se queste tre cose non farà, anderassene grazievolmente senza pecunia. |
12 Chi avrà percosso un uomo, sì che egli ne muoia, del tutto sia fatto morire. | 12 Chi percuoterà l'uomo, volendolo uccidere, di morte morrà. |
13 Ma, quant’è a colui che non l’avrà appostato, anzi Iddio glielo avrà fatto scontrar nelle mani, io ti costituirò un luogo, al quale colui rifugga. | 13 Ma chi non ha insidiato, ma Iddio dà lui nelle mani sue, ordinerò a te lo luogo nel quale debba fuggire. |
14 Ma, quando alcuno per temerità avrà macchinato contro al suo prossimo, per ucciderlo con inganno, trallo fuori, eziandio d’appresso al mio altare, perchè muoia. | 14 Se alcuno per malizia ucciderà lo prossimo suo e per insidie, divellerai lui dall'altare, acciò ch' egli muoia. |
15 Chi avrà battuto suo padre, o sua madre, del tutto sia fatto morire. | 15 Chi batterà lo padre suo ovvero la madre, di morte morrà. |
16 Parimente, chi avrà rubata una persona, o sia che l’abbia venduta, o che gli sia trovata in mano, del tutto sia fatto morire. | 16 Chi involerà l'uomo, e venderà lo congiunto con moglie, di morte muoia. |
17 Ed anche, chi avrà maledetto suo padre, o sua madre, del tutto sia fatto morire. | 17 Chi maledicerà lo padre o la madre sua, di morte morrà. |
18 E quando alcuni contenderanno insieme, e l’uno avrà percosso l’altro con pietra, o col pugno, onde egli non muoia, ma giaccia in letto; | 18 Se contenderanno gli uomini, e percuoterà alcuno lo prossimo suo colla pietra ovvero col pugno, e quegli non morrà, ma giacerà nel letto; |
19 se egli si rileva, e cammina fuori in sul suo bastone, colui che l’avrà percosso sia assolto; sol gli paghi ciò ch’egli è stato a bada, e lo faccia medicare fino a compiuta guarigione. | 19 se si leverà, e anderà fuori sopra la mazza sua, innocente sarà colui che il percosse, così per tanto che gli lavorii suoi e le spese ne' medici restituisca. |
20 E quando alcuno avrà percosso il suo servo, o la sua serva, con un bastone, sì che gli muoia sotto la mano, facciasene del tutto punizione. | 20 Chi batterà lo servo suo o l'ancilla colla mazza, e morti saranno nelle mani sue, del peccato colpevole sarà. |
21 Ma se pur campa un giorno, o due, non facciasene punizione; perciocchè è suo danaro | 21 Ma se uno di sopraviverà, ovvero due, non sottostarà alla pena, perciò che di sua pecunia fue acquisto. |
22 E quando alcuni, contendendo insieme, avranno percossa una donna gravida, sì che il parto n’esca fuori, ma pur non vi sarà caso di morte; sia colui che l’avrà percossa condannato ad ammenda, secondo che il marito della donna gl’imporrà; e paghila per autorità de’ giudici. | 22 Se garriranno gli uomini, e batterà alcuno la femina pregna, e cosa morta farà, ed ella vi verà, satisfarà lo danno, quanto richiederà lo marito della femina, e gli arbitri lo giudicheranno. |
23 Ma, se vi è caso di morte, metti vita per vita; | 23 Ma se ella morrà, (perciò) renderà l'anima per l'anima, |
24 occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piè per piè; | 24 e l'occhio per l'occhio, e lo dente per lo dente, e la mano per la mano, e lo piede per lo piede, |
25 arsura per arsura, ferita per ferita, lividore per lividore. | 25 e l'arsione per l'arsione, e la ferita per la ferita, e lo dolore per lo dolore. |
26 E quando alcuno avrà percosso l’occhio del suo servo, o l’occhio della sua serva, e l’avrà guasto; lascilo andar franco per lo suo occhio. | 26 Se alcuno percuoterà l'occhio del suo servo ovvero dell' ancilla sua, e ciechi loro facesse, lascerà loro liberi per gli occhi che gli cavo. |
27 Parimente, se ha fatto cadere un dente al suo servo o alla sua serva, lascilo andar franco per lo suo dente. | 27 E se lo dente traesse allo servo o all'ancilla sua, simigliantemente lascerà loro liberi. |
28 E quando un bue avrà cozzato un uomo o una donna, sì che ne muoia, del tutto sia quel bue lapidato, e non mangisene la carne; e il padrone del bue sia assolto. | 28 Se lo bue col corno percuoterà uomo ovvero femina, e morissino, colle pietre sia morto, e non si mangino le carni loro; e lo signore del bue innocente sarà. |
29 Ma se il bue per addietro è stato uso di cozzare, e ciò è stato protestato al padron di esso, ed egli non l’ha guardato, e il bue ha ucciso un uomo o una donna, sia il bue lapidato, e anche facciasi morire il padron di esso. | 29 Ma se lo bue sarà stato scorneggiatore da jeri e l'altro di in là, e detto e contestato gli abbiano al signore suo, e non l'abbia rinchiuso, e ucciderà alcuno uomo o femina, il bue colle pietre sia morto, e lo signore di quello uccidano. |
30 Se gli è imposto alcun prezzo di riscatto, paghi il riscatto della sua vita, interamente come gli sarà imposto. | 30 Ma se lo prezzo vi sia imposto, darà per l'anima di colui quello che fia addomandato. |
31 Se il bue cozza un figliuolo o una figliuola, facciaglisi secondo questa legge. | 31 Se lo figliuolo o la figliuola col corno per cuotesse, a somigliante sentenza sottostarà. |
32 Se il bue cozza un servo o una serva, paghi il padron del bue trenta sicli di argento al padrone di esso, e sia lapidato il bue. | 32 E se lo servo o l'ancilla assalisse, trenta sicli d'ariento darà al signore; ma il bue colle pietre sia morto. |
33 E, se alcuno scuopre una fossa; ovvero, avendo cavata una fossa, non la ricuopre, e vi cade dentro bue od asino; | 33 Se alcuno aprisse la cisterna e cavassela, e non la ricoprisse, e cadessevi dentro il bue o l'asino, |
34 ristorine il danno il padron della fossa, pagandone i danari al padron del bue o dell’asino; e il morto sia suo. | 34 il signore della cisterna renda lo prezzo delle bestie; e quello che sia morto, sia suo. |
35 E se il bue d’alcuno urta il bue del prossimo di esso, dì che muoia, vendano essi il bue vivo, e partiscanne i danari per metà; partiscano eziandio il morto. | 35 Se lo bue d'altrui un altro bue ferisse, ed egli ne morisse, vendano lo bue vivo, e dividano lo prezzo; e lo morto ancora intra loro dividano. |
36 Ma, se è notorio che quel bue per addietro fosse uso di cozzare, e il padrone di esso non l’ha guardato, restituisca egli del tutto bue per bue; ma il morto sia suo | 36 Ma se sapea che lo bue era cornazzante da ieri e l'altro di in là, e non guarda a lui lo signore suo, renda lo bue per lo bue, e lo morto intiera mente riceva. |