Scrutatio

Domenica, 2 giugno 2024 - Santi Marcellino e Pietro ( Letture di oggi)

Esodo 21


font
DIODATIBIBBIA VOLGARE
1 OR queste sono le leggi giudiciali, le quali tu proporrai loro:1 Questi sono li giudicii che tu proporrai alli figliuoli d'Israel.
2 Quando tu avrai comperato un servo Ebreo, servati egli sei anni; ma al settimo anno vadasene franco, senza pagar nulla.2 Se comprerai lo servo Ebreo, sei anni servirà a te; nel settimo se ne partirà libero e grazievole.
3 Se egli è venuto sol col suo corpo, vadasene col suo corpo; se egli avea moglie, vadasene la sua moglie con lui.3 Con qualunque veste v'entrerà, con cotale se n'esca; e s'egli ha moglie, se ne vadano insieme.
4 Se il suo signore gli ha data moglie, la quale gli abbia partoriti figliuoli o figliuole; quella moglie, e i figliuoli di essa, sieno del signore; e vadasene egli col suo corpo.4 E se Iddio darà a colui moglie, e partorirà figliuoli e figliuole, la femina e li figliuoli suoi saranno del signore suo; ed egli veramente n'uscirà col vestire.
5 Ma se pure il servo dice: Io amo il mio signore, la mia moglie, e i miei figliuoli; io non me ne voglio andar franco;5 E se dirà lo servo: io amo lo signore mio e la moglie e li figliuoli, non ne partirò libero;
6 faccialo il suo signore comparire davanti a’ giudici; poi faccialo appressare all’uscio, o allo stipite della porta, e forigli l’orecchio con una lesina; e servagli colui in perpetuo.6 offerisca lui lo signore allo Iddio; e appiccherallo all'uscio e posta, e perforerà le orecchie sue con la subia; e sarà a lui servo in sempiterno.
7 E quando alcuno avrà venduta la sua figliuola per serva, non esca ella di casa, come i servi ne escono.7 E se alcuno altro venderà la figliuola per fante, non vada siccome l'ancilla soglia uscire.
8 Se ella dispiace al suo signore, a cui il padre l’avrà sposata, facciala quello franca; non abbia podestà di venderla a un popolo straniero, dopo averle rotta la fede.8 S'ella dispiacerà agli occhi del signore suo, allo quale ella sia data, lascerà lei; ma ad altro popolo non avrà podestà di vendere, s'egli sprezzerà lei.
9 E se egli la fa sposare al suo figliuolo, facciale secondo la ragion delle fanciulle.9 Ma se al figliuolo suo la desse per moglie, secondo l'usanza del figliuolo farà a colei.
10 Se egli gliene prende un’altra, non tolgale il nutrimento, nè il vestire, nè la coabitazione.10 Ma se un' altra a lui torrà, provvederà le nozze alla putta; e le vestimenta e il prezzo della pudicizia non negherà.
11 E se egli non le fa queste tre cose, vadasene ella gratuitamente, senza pagar danari alcuni11 Se queste tre cose non farà, anderassene grazievolmente senza pecunia.
12 Chi avrà percosso un uomo, sì che egli ne muoia, del tutto sia fatto morire.12 Chi percuoterà l'uomo, volendolo uccidere, di morte morrà.
13 Ma, quant’è a colui che non l’avrà appostato, anzi Iddio glielo avrà fatto scontrar nelle mani, io ti costituirò un luogo, al quale colui rifugga.13 Ma chi non ha insidiato, ma Iddio dà lui nelle mani sue, ordinerò a te lo luogo nel quale debba fuggire.
14 Ma, quando alcuno per temerità avrà macchinato contro al suo prossimo, per ucciderlo con inganno, trallo fuori, eziandio d’appresso al mio altare, perchè muoia.14 Se alcuno per malizia ucciderà lo prossimo suo e per insidie, divellerai lui dall'altare, acciò ch' egli muoia.
15 Chi avrà battuto suo padre, o sua madre, del tutto sia fatto morire.15 Chi batterà lo padre suo ovvero la madre, di morte morrà.
16 Parimente, chi avrà rubata una persona, o sia che l’abbia venduta, o che gli sia trovata in mano, del tutto sia fatto morire.16 Chi involerà l'uomo, e venderà lo congiunto con moglie, di morte muoia.
17 Ed anche, chi avrà maledetto suo padre, o sua madre, del tutto sia fatto morire.17 Chi maledicerà lo padre o la madre sua, di morte morrà.
18 E quando alcuni contenderanno insieme, e l’uno avrà percosso l’altro con pietra, o col pugno, onde egli non muoia, ma giaccia in letto;18 Se contenderanno gli uomini, e percuoterà alcuno lo prossimo suo colla pietra ovvero col pugno, e quegli non morrà, ma giacerà nel letto;
19 se egli si rileva, e cammina fuori in sul suo bastone, colui che l’avrà percosso sia assolto; sol gli paghi ciò ch’egli è stato a bada, e lo faccia medicare fino a compiuta guarigione.19 se si leverà, e anderà fuori sopra la mazza sua, innocente sarà colui che il percosse, così per tanto che gli lavorii suoi e le spese ne' medici restituisca.
20 E quando alcuno avrà percosso il suo servo, o la sua serva, con un bastone, sì che gli muoia sotto la mano, facciasene del tutto punizione.20 Chi batterà lo servo suo o l'ancilla colla mazza, e morti saranno nelle mani sue, del peccato colpevole sarà.
21 Ma se pur campa un giorno, o due, non facciasene punizione; perciocchè è suo danaro21 Ma se uno di sopraviverà, ovvero due, non sottostarà alla pena, perciò che di sua pecunia fue acquisto.
22 E quando alcuni, contendendo insieme, avranno percossa una donna gravida, sì che il parto n’esca fuori, ma pur non vi sarà caso di morte; sia colui che l’avrà percossa condannato ad ammenda, secondo che il marito della donna gl’imporrà; e paghila per autorità de’ giudici.22 Se garriranno gli uomini, e batterà alcuno la femina pregna, e cosa morta farà, ed ella vi verà, satisfarà lo danno, quanto richiederà lo marito della femina, e gli arbitri lo giudicheranno.
23 Ma, se vi è caso di morte, metti vita per vita;23 Ma se ella morrà, (perciò) renderà l'anima per l'anima,
24 occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piè per piè;24 e l'occhio per l'occhio, e lo dente per lo dente, e la mano per la mano, e lo piede per lo piede,
25 arsura per arsura, ferita per ferita, lividore per lividore.25 e l'arsione per l'arsione, e la ferita per la ferita, e lo dolore per lo dolore.
26 E quando alcuno avrà percosso l’occhio del suo servo, o l’occhio della sua serva, e l’avrà guasto; lascilo andar franco per lo suo occhio.26 Se alcuno percuoterà l'occhio del suo servo ovvero dell' ancilla sua, e ciechi loro facesse, lascerà loro liberi per gli occhi che gli cavo.
27 Parimente, se ha fatto cadere un dente al suo servo o alla sua serva, lascilo andar franco per lo suo dente.27 E se lo dente traesse allo servo o all'ancilla sua, simigliantemente lascerà loro liberi.
28 E quando un bue avrà cozzato un uomo o una donna, sì che ne muoia, del tutto sia quel bue lapidato, e non mangisene la carne; e il padrone del bue sia assolto.28 Se lo bue col corno percuoterà uomo ovvero femina, e morissino, colle pietre sia morto, e non si mangino le carni loro; e lo signore del bue innocente sarà.
29 Ma se il bue per addietro è stato uso di cozzare, e ciò è stato protestato al padron di esso, ed egli non l’ha guardato, e il bue ha ucciso un uomo o una donna, sia il bue lapidato, e anche facciasi morire il padron di esso.29 Ma se lo bue sarà stato scorneggiatore da jeri e l'altro di in là, e detto e contestato gli abbiano al signore suo, e non l'abbia rinchiuso, e ucciderà alcuno uomo o femina, il bue colle pietre sia morto, e lo signore di quello uccidano.
30 Se gli è imposto alcun prezzo di riscatto, paghi il riscatto della sua vita, interamente come gli sarà imposto.30 Ma se lo prezzo vi sia imposto, darà per l'anima di colui quello che fia addomandato.
31 Se il bue cozza un figliuolo o una figliuola, facciaglisi secondo questa legge.31 Se lo figliuolo o la figliuola col corno per cuotesse, a somigliante sentenza sottostarà.
32 Se il bue cozza un servo o una serva, paghi il padron del bue trenta sicli di argento al padrone di esso, e sia lapidato il bue.32 E se lo servo o l'ancilla assalisse, trenta sicli d'ariento darà al signore; ma il bue colle pietre sia morto.
33 E, se alcuno scuopre una fossa; ovvero, avendo cavata una fossa, non la ricuopre, e vi cade dentro bue od asino;33 Se alcuno aprisse la cisterna e cavassela, e non la ricoprisse, e cadessevi dentro il bue o l'asino,
34 ristorine il danno il padron della fossa, pagandone i danari al padron del bue o dell’asino; e il morto sia suo.34 il signore della cisterna renda lo prezzo delle bestie; e quello che sia morto, sia suo.
35 E se il bue d’alcuno urta il bue del prossimo di esso, dì che muoia, vendano essi il bue vivo, e partiscanne i danari per metà; partiscano eziandio il morto.35 Se lo bue d'altrui un altro bue ferisse, ed egli ne morisse, vendano lo bue vivo, e dividano lo prezzo; e lo morto ancora intra loro dividano.
36 Ma, se è notorio che quel bue per addietro fosse uso di cozzare, e il padrone di esso non l’ha guardato, restituisca egli del tutto bue per bue; ma il morto sia suo36 Ma se sapea che lo bue era cornazzante da ieri e l'altro di in là, e non guarda a lui lo signore suo, renda lo bue per lo bue, e lo morto intiera mente riceva.