1 OR queste sono le leggi giudiciali, le quali tu proporrai loro: | 1 Queste sono le leggi che esporrai davanti a loro. |
2 Quando tu avrai comperato un servo Ebreo, servati egli sei anni; ma al settimo anno vadasene franco, senza pagar nulla. | 2 Quando acquisterai uno schiavo ebreo, ti servirà per sei anni e al settimo sarà messo in libertà, senza riscatto. |
3 Se egli è venuto sol col suo corpo, vadasene col suo corpo; se egli avea moglie, vadasene la sua moglie con lui. | 3 Se è venuto solo, solo uscirà; se era sposato, uscirà con la propria moglie. |
4 Se il suo signore gli ha data moglie, la quale gli abbia partoriti figliuoli o figliuole; quella moglie, e i figliuoli di essa, sieno del signore; e vadasene egli col suo corpo. | 4 Se il suo padrone gli ha dato una moglie che gli abbia generato figli e figlie, la moglie e i figli saranno del padrone, e lui uscirà solo. |
5 Ma se pure il servo dice: Io amo il mio signore, la mia moglie, e i miei figliuoli; io non me ne voglio andar franco; | 5 Ma se lo schiavo dice: "Amo il mio padrone, mia moglie e i miei figli: non uscirò libero"; |
6 faccialo il suo signore comparire davanti a’ giudici; poi faccialo appressare all’uscio, o allo stipite della porta, e forigli l’orecchio con una lesina; e servagli colui in perpetuo. | 6 allora il suo padrone lo farà avvicinare a Dio, lo farà avvicinare al battente o allo stipite della porta, e gli forerà l'orecchio con un punteruolo e sarà suo schiavo per sempre. |
7 E quando alcuno avrà venduta la sua figliuola per serva, non esca ella di casa, come i servi ne escono. | 7 Se uno vende la propria figlia come serva, essa non se ne andrà come se ne vanno gli schiavi: |
8 Se ella dispiace al suo signore, a cui il padre l’avrà sposata, facciala quello franca; non abbia podestà di venderla a un popolo straniero, dopo averle rotta la fede. | 8 se non piace agli occhi del suo padrone, che non la destina per sé come concubina, la lasci riscattare; non è padrone di venderla a un popolo straniero e tradirla. |
9 E se egli la fa sposare al suo figliuolo, facciale secondo la ragion delle fanciulle. | 9 Se la destina a suo figlio, agirà con lei secondo l'usanza delle figlie. |
10 Se egli gliene prende un’altra, non tolgale il nutrimento, nè il vestire, nè la coabitazione. | 10 Se per sé ne prenderà un'altra, non diminuirà il suo cibo, il suo vestiario e la sua coabitazione: |
11 E se egli non le fa queste tre cose, vadasene ella gratuitamente, senza pagar danari alcuni | 11 se non farà con lei queste tre cose, ella se ne potrà andare senza versare il denaro del riscatto. |
12 Chi avrà percosso un uomo, sì che egli ne muoia, del tutto sia fatto morire. | 12 Chi colpisce un uomo a morte, sarà messo a morte. |
13 Ma, quant’è a colui che non l’avrà appostato, anzi Iddio glielo avrà fatto scontrar nelle mani, io ti costituirò un luogo, al quale colui rifugga. | 13 Per chi non è stato in agguato, ma è Dio che glielo ha fatto capitare in mano, ti assegnerò un luogo dove possa fuggire. |
14 Ma, quando alcuno per temerità avrà macchinato contro al suo prossimo, per ucciderlo con inganno, trallo fuori, eziandio d’appresso al mio altare, perchè muoia. | 14 Ma se uno infierisce contro il proprio prossimo per ucciderlo con inganno, lo potrai strappare anche dal mio altare perché sia messo a morte. |
15 Chi avrà battuto suo padre, o sua madre, del tutto sia fatto morire. | 15 Chi colpisce suo padre o sua madre sarà messo a morte. |
16 Parimente, chi avrà rubata una persona, o sia che l’abbia venduta, o che gli sia trovata in mano, del tutto sia fatto morire. | 16 Chi sequestra un uomo e lo vende o si trova in mano sua, sarà messo a morte. |
17 Ed anche, chi avrà maledetto suo padre, o sua madre, del tutto sia fatto morire. | 17 Chi maledice suo padre o sua madre sarà messo a morte. |
18 E quando alcuni contenderanno insieme, e l’uno avrà percosso l’altro con pietra, o col pugno, onde egli non muoia, ma giaccia in letto; | 18 Se due uomini entrano in contesa e uno colpisce il suo prossimo con una pietra o un pugno, senza farlo morire, ma che si debba mettere a letto: |
19 se egli si rileva, e cammina fuori in sul suo bastone, colui che l’avrà percosso sia assolto; sol gli paghi ciò ch’egli è stato a bada, e lo faccia medicare fino a compiuta guarigione. | 19 se poi si alza e se ne va fuori con il suo bastone, chi lo ha colpito sarà ritenuto innocente; non avrà che da retribuire il suo riposo e curarlo. |
20 E quando alcuno avrà percosso il suo servo, o la sua serva, con un bastone, sì che gli muoia sotto la mano, facciasene del tutto punizione. | 20 Se uno colpisce il suo schiavo o la sua schiava con un bastone e muore sotto la sua mano, si devono vendicare: |
21 Ma se pur campa un giorno, o due, non facciasene punizione; perciocchè è suo danaro | 21 se tuttavia reggono un giorno o due, non saranno vendicati, perché sono suo denaro. |
22 E quando alcuni, contendendo insieme, avranno percossa una donna gravida, sì che il parto n’esca fuori, ma pur non vi sarà caso di morte; sia colui che l’avrà percossa condannato ad ammenda, secondo che il marito della donna gl’imporrà; e paghila per autorità de’ giudici. | 22 Se due uomini litigano o urtano una donna incinta così da farla abortire, ma non ci sia danno, ci sarà un risarcimento, come lo imporrà il marito della donna, e si darà attraverso i giudici. |
23 Ma, se vi è caso di morte, metti vita per vita; | 23 Ma se ci sarà danno, le darai vita per vita, |
24 occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piè per piè; | 24 occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, |
25 arsura per arsura, ferita per ferita, lividore per lividore. | 25 bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, piaga per piaga. |
26 E quando alcuno avrà percosso l’occhio del suo servo, o l’occhio della sua serva, e l’avrà guasto; lascilo andar franco per lo suo occhio. | 26 Se uno colpisce l'occhio del suo schiavo o l'occhio della sua schiava e lo rovina, lo manderà in libertà per il suo occhio; |
27 Parimente, se ha fatto cadere un dente al suo servo o alla sua serva, lascilo andar franco per lo suo dente. | 27 e se fa cadere un dente del suo schiavo o un dente della sua schiava, lo manderà in libertà per il suo dente. |
28 E quando un bue avrà cozzato un uomo o una donna, sì che ne muoia, del tutto sia quel bue lapidato, e non mangisene la carne; e il padrone del bue sia assolto. | 28 Se un bue cozza a morte con le corna un uomo o una donna, il bue sarà lapidato: la sua carne non si mangerà e il padrone del bue sarà ritenuto innocente. |
29 Ma se il bue per addietro è stato uso di cozzare, e ciò è stato protestato al padron di esso, ed egli non l’ha guardato, e il bue ha ucciso un uomo o una donna, sia il bue lapidato, e anche facciasi morire il padron di esso. | 29 Ma se quel bue cozzava già prima con le corna e si era avvertito il suo padrone senza che lo sorvegliasse, e fa morire un uomo o una donna: il bue sarà lapidato, ma anche il suo padrone dovrà morire. |
30 Se gli è imposto alcun prezzo di riscatto, paghi il riscatto della sua vita, interamente come gli sarà imposto. | 30 Se gli è imposto un risarcimento, in riscatto della sua vita dovrà dare tutto quello che gli è imposto. |
31 Se il bue cozza un figliuolo o una figliuola, facciaglisi secondo questa legge. | 31 Se il bue cozza con le corna un figlio o una figlia, si procederà secondo questa stessa legge. |
32 Se il bue cozza un servo o una serva, paghi il padron del bue trenta sicli di argento al padrone di esso, e sia lapidato il bue. | 32 Se il bue cozza con le corna uno schiavo o una schiava, si darà al padrone trenta sicli in denaro e il bue sarà lapidato. |
33 E, se alcuno scuopre una fossa; ovvero, avendo cavata una fossa, non la ricuopre, e vi cade dentro bue od asino; | 33 Se uno apre una cisterna o scava un pozzo e non lo copre, e vi cade un bue o un asino, |
34 ristorine il danno il padron della fossa, pagandone i danari al padron del bue o dell’asino; e il morto sia suo. | 34 il padrone del pozzo pagherà l'indennizzo al suo padrone, e l'animale morto sarà suo. |
35 E se il bue d’alcuno urta il bue del prossimo di esso, dì che muoia, vendano essi il bue vivo, e partiscanne i danari per metà; partiscano eziandio il morto. | 35 Se il bue di uno ferisce il bue del suo prossimo a morte, venderanno il bue vivo e faranno a metà del suo denaro; anche del morto faranno a metà. |
36 Ma, se è notorio che quel bue per addietro fosse uso di cozzare, e il padrone di esso non l’ha guardato, restituisca egli del tutto bue per bue; ma il morto sia suo | 36 Ma se è noto che quel bue cozzava già da tempo con le corna e il suo padrone non l'ha sorvegliato, dovrà pagare bue per bue e il bue morto sarà suo. |
| 37 Se uno ruba un bue o un agnello, lo ammazza o lo vende, pagherà con cinque bovini per un bue, e con quattro ovini per un agnello. |