1 Queste sono le norme che tu esporrai loro.
| 1 Questi sono li giudicii che tu proporrai alli figliuoli d'Israel. |
2 Quando tu avrai acquistato uno schiavo ebreo, egli ti servirà per sei anni e nel settimo potrà andarsene libero, senza riscatto. | 2 Se comprerai lo servo Ebreo, sei anni servirà a te; nel settimo se ne partirà libero e grazievole. |
3 Se è venuto solo, solo se ne andrà; se era coniugato, sua moglie se ne andrà con lui. | 3 Con qualunque veste v'entrerà, con cotale se n'esca; e s'egli ha moglie, se ne vadano insieme. |
4 Se il suo padrone gli ha dato moglie e questa gli ha partorito figli o figlie, la donna e i suoi figli saranno proprietà del padrone, ed egli se ne andrà solo. | 4 E se Iddio darà a colui moglie, e partorirà figliuoli e figliuole, la femina e li figliuoli suoi saranno del signore suo; ed egli veramente n'uscirà col vestire. |
5 Ma se lo schiavo dice: “Io sono affezionato al mio padrone, a mia moglie, ai miei figli, non voglio andarmene libero”, | 5 E se dirà lo servo: io amo lo signore mio e la moglie e li figliuoli, non ne partirò libero; |
6 allora il suo padrone lo condurrà davanti a Dio, lo farà accostare al battente o allo stipite della porta e gli forerà l’orecchio con la lesina, e quello resterà suo schiavo per sempre.
| 6 offerisca lui lo signore allo Iddio; e appiccherallo all'uscio e posta, e perforerà le orecchie sue con la subia; e sarà a lui servo in sempiterno. |
7 Quando un uomo venderà la figlia come schiava, ella non se ne andrà come se ne vanno gli schiavi. | 7 E se alcuno altro venderà la figliuola per fante, non vada siccome l'ancilla soglia uscire. |
8 Se lei non piace al padrone, che perciò non la destina a sé in moglie, la farà riscattare. In ogni caso egli non può venderla a gente straniera, agendo con frode verso di lei. | 8 S'ella dispiacerà agli occhi del signore suo, allo quale ella sia data, lascerà lei; ma ad altro popolo non avrà podestà di vendere, s'egli sprezzerà lei. |
9 Se egli la vuol destinare in moglie al proprio figlio, si comporterà nei suoi riguardi secondo il diritto delle figlie. | 9 Ma se al figliuolo suo la desse per moglie, secondo l'usanza del figliuolo farà a colei. |
10 Se egli prende in moglie un’altra, non diminuirà alla prima il nutrimento, il vestiario, la coabitazione. | 10 Ma se un' altra a lui torrà, provvederà le nozze alla putta; e le vestimenta e il prezzo della pudicizia non negherà. |
11 Se egli non le fornisce queste tre cose, lei potrà andarsene, senza che sia pagato il prezzo del riscatto.
| 11 Se queste tre cose non farà, anderassene grazievolmente senza pecunia. |
12 Colui che colpisce un uomo causandone la morte, sarà messo a morte. | 12 Chi percuoterà l'uomo, volendolo uccidere, di morte morrà. |
13 Se però non ha teso insidia, ma Dio glielo ha fatto incontrare, io ti fisserò un luogo dove potrà rifugiarsi. | 13 Ma chi non ha insidiato, ma Iddio dà lui nelle mani sue, ordinerò a te lo luogo nel quale debba fuggire. |
14 Ma se un uomo aveva premeditato di uccidere il suo prossimo con inganno, allora lo strapperai anche dal mio altare, perché sia messo a morte.
| 14 Se alcuno per malizia ucciderà lo prossimo suo e per insidie, divellerai lui dall'altare, acciò ch' egli muoia. |
15 Colui che percuote suo padre o sua madre, sarà messo a morte.
| 15 Chi batterà lo padre suo ovvero la madre, di morte morrà. |
16 Colui che rapisce un uomo, sia che lo venda sia che lo si trovi ancora in mano sua, sarà messo a morte.
| 16 Chi involerà l'uomo, e venderà lo congiunto con moglie, di morte muoia. |
17 Colui che maledice suo padre o sua madre, sarà messo a morte.
| 17 Chi maledicerà lo padre o la madre sua, di morte morrà. |
18 Quando alcuni uomini litigano e uno colpisce il suo prossimo con una pietra o con il pugno e questi non muore, ma deve mettersi a letto, | 18 Se contenderanno gli uomini, e percuoterà alcuno lo prossimo suo colla pietra ovvero col pugno, e quegli non morrà, ma giacerà nel letto; |
19 se poi si alza ed esce con il bastone, chi lo ha colpito sarà ritenuto innocente, ma dovrà pagare il riposo forzato e assicurargli le cure.
| 19 se si leverà, e anderà fuori sopra la mazza sua, innocente sarà colui che il percosse, così per tanto che gli lavorii suoi e le spese ne' medici restituisca. |
20 Quando un uomo colpisce con il bastone il suo schiavo o la sua schiava e gli muore sotto le sue mani, si deve fare vendetta. | 20 Chi batterà lo servo suo o l'ancilla colla mazza, e morti saranno nelle mani sue, del peccato colpevole sarà. |
21 Ma se sopravvive un giorno o due, non sarà vendicato, perché è suo denaro. | 21 Ma se uno di sopraviverà, ovvero due, non sottostarà alla pena, perciò che di sua pecunia fue acquisto. |
22 Quando alcuni uomini litigano e urtano una donna incinta, così da farla abortire, se non vi è altra disgrazia, si esigerà un’ammenda, secondo quanto imporrà il marito della donna, e il colpevole pagherà attraverso un arbitrato. | 22 Se garriranno gli uomini, e batterà alcuno la femina pregna, e cosa morta farà, ed ella vi verà, satisfarà lo danno, quanto richiederà lo marito della femina, e gli arbitri lo giudicheranno. |
23 Ma se segue una disgrazia, allora pagherai vita per vita: | 23 Ma se ella morrà, (perciò) renderà l'anima per l'anima, |
24 occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, | 24 e l'occhio per l'occhio, e lo dente per lo dente, e la mano per la mano, e lo piede per lo piede, |
25 bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, livido per livido.
| 25 e l'arsione per l'arsione, e la ferita per la ferita, e lo dolore per lo dolore. |
26 Quando un uomo colpisce l’occhio del suo schiavo o della sua schiava e lo acceca, darà loro la libertà in compenso dell’occhio. | 26 Se alcuno percuoterà l'occhio del suo servo ovvero dell' ancilla sua, e ciechi loro facesse, lascerà loro liberi per gli occhi che gli cavo. |
27 Se fa cadere il dente del suo schiavo o della sua schiava, darà loro la libertà in compenso del dente.
| 27 E se lo dente traesse allo servo o all'ancilla sua, simigliantemente lascerà loro liberi. |
28 Quando un bue cozza con le corna contro un uomo o una donna e ne segue la morte, il bue sarà lapidato e non se ne mangerà la carne. Però il proprietario del bue è innocente. | 28 Se lo bue col corno percuoterà uomo ovvero femina, e morissino, colle pietre sia morto, e non si mangino le carni loro; e lo signore del bue innocente sarà. |
29 Ma se il bue era solito cozzare con le corna già prima e il padrone era stato avvisato e non lo aveva custodito, se ha causato la morte di un uomo o di una donna, il bue sarà lapidato e anche il suo padrone dev’essere messo a morte. | 29 Ma se lo bue sarà stato scorneggiatore da jeri e l'altro di in là, e detto e contestato gli abbiano al signore suo, e non l'abbia rinchiuso, e ucciderà alcuno uomo o femina, il bue colle pietre sia morto, e lo signore di quello uccidano. |
30 Se invece gli viene imposto un risarcimento, egli pagherà il riscatto della propria vita, secondo quanto gli verrà imposto. | 30 Ma se lo prezzo vi sia imposto, darà per l'anima di colui quello che fia addomandato. |
31 Se cozza con le corna contro un figlio o se cozza contro una figlia, si procederà nella stessa maniera. | 31 Se lo figliuolo o la figliuola col corno per cuotesse, a somigliante sentenza sottostarà. |
32 Se il bue colpisce con le corna uno schiavo o una schiava, si darà al suo padrone del denaro, trenta sicli, e il bue sarà lapidato.
| 32 E se lo servo o l'ancilla assalisse, trenta sicli d'ariento darà al signore; ma il bue colle pietre sia morto. |
33 Quando un uomo lascia una cisterna aperta oppure quando un uomo scava una cisterna e non la copre, se vi cade un bue o un asino, | 33 Se alcuno aprisse la cisterna e cavassela, e non la ricoprisse, e cadessevi dentro il bue o l'asino, |
34 il proprietario della cisterna deve dare l’indennizzo: verserà il denaro al padrone della bestia e l’animale morto gli apparterrà.
| 34 il signore della cisterna renda lo prezzo delle bestie; e quello che sia morto, sia suo. |
35 Quando il bue di un tale cozza contro il bue del suo prossimo e ne causa la morte, essi venderanno il bue vivo e se ne divideranno il prezzo; si divideranno anche la bestia morta. | 35 Se lo bue d'altrui un altro bue ferisse, ed egli ne morisse, vendano lo bue vivo, e dividano lo prezzo; e lo morto ancora intra loro dividano. |
36 Ma se è notorio che il bue era solito cozzare già prima e il suo padrone non lo ha custodito, egli dovrà dare come indennizzo bue per bue e la bestia morta gli apparterrà.
| 36 Ma se sapea che lo bue era cornazzante da ieri e l'altro di in là, e non guarda a lui lo signore suo, renda lo bue per lo bue, e lo morto intiera mente riceva. |
37 Quando un uomo ruba un bue o un montone e poi lo sgozza o lo vende, darà come indennizzo cinque capi di grosso bestiame per il bue e quattro capi di bestiame minuto per il montone.
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