1 Queste sono le norme che tu esporrai loro.
| 1 Queste son le leggi che loro proporrai: |
2 Quando tu avrai acquistato uno schiavo ebreo, egli ti servirà per sei anni e nel settimo potrà andarsene libero, senza riscatto. | 2 Se compri uno schiavo ebreo, egli ti servirà per sei anni; ma al settimo se ne andrà libero senza pagar nulla. |
3 Se è venuto solo, solo se ne andrà; se era coniugato, sua moglie se ne andrà con lui. | 3 Se ne andrà colla veste con cui è venuto; ma se aveva moglie, anche questa se ne andrà con lui. |
4 Se il suo padrone gli ha dato moglie e questa gli ha partorito figli o figlie, la donna e i suoi figli saranno proprietà del padrone, ed egli se ne andrà solo. | 4 Se invece è stato il padrone che gli ha dato moglie, e questa gli ha partorito figlioli e figliole, la moglie e i figli di lei saranno del padrone, lui poi se ne andrà colla sua veste. |
5 Ma se lo schiavo dice: “Io sono affezionato al mio padrone, a mia moglie, ai miei figli, non voglio andarmene libero”, | 5 Ma se lo schiavo dirà: Io voglio bene al mio padrone, alla mia sposa, ai miei figli, e non voglio andarmene libero, |
6 allora il suo padrone lo condurrà davanti a Dio, lo farà accostare al battente o allo stipite della porta e gli forerà l’orecchio con la lesina, e quello resterà suo schiavo per sempre.
| 6 allora il padrone lo presenterà ai giudici, lo farà accostare alla porta e agli stipiti, gli forerà l'orecchio con una lesina, e quello rimarrà suo schiavo per sempre. |
7 Quando un uomo venderà la figlia come schiava, ella non se ne andrà come se ne vanno gli schiavi. | 7 Se uno vende la sua figlia per serva, questa non se ne andrà come soglion andare le schiave. |
8 Se lei non piace al padrone, che perciò non la destina a sé in moglie, la farà riscattare. In ogni caso egli non può venderla a gente straniera, agendo con frode verso di lei. | 8 Se essa non piace più al padrone, a cui era stata data, questo la rimanderà; ma senza avere il diritto di venderla a gente straniera, dopo averla disprezzata. |
9 Se egli la vuol destinare in moglie al proprio figlio, si comporterà nei suoi riguardi secondo il diritto delle figlie. | 9 So l'avrà data come sposa al suo figlio, la tratterii come una figliola. |
10 Se egli prende in moglie un’altra, non diminuirà alla prima il nutrimento, il vestiario, la coabitazione. | 10 Ma se egli dà al figlio un'altra sposa, procurerà alla serva altre nozze e le vesti, e non le negherà il prezzo della verginità. |
11 Se egli non le fornisce queste tre cose, lei potrà andarsene, senza che sia pagato il prezzo del riscatto.
| 11 Che se egli non farà queste tre cose, la serva se ne andrà gratuitamente, senza pagare alcun riscatto. |
12 Colui che colpisce un uomo causandone la morte, sarà messo a morte. | 12 Chi percuoterà un uomo con volontà di ucciderlo, sia messo a morte. |
13 Se però non ha teso insidia, ma Dio glielo ha fatto incontrare, io ti fisserò un luogo dove potrà rifugiarsi. | 13 Se uno poi non ha teso insidie, ma Dio gliel'ha fatto cader nelle mani, io determinerò un luogo in cui debba rifugiarsi. |
14 Ma se un uomo aveva premeditato di uccidere il suo prossimo con inganno, allora lo strapperai anche dal mio altare, perché sia messo a morte.
| 14 Se uno invece con premeditazione e con insidie avrà ucciso il suo prossimo, lo strapperai anche dal mio altare, per farlo morire. |
15 Colui che percuote suo padre o sua madre, sarà messo a morte.
| 15 Chi avrà percosso il padre o la madre, sia punito colla morte. |
16 Colui che rapisce un uomo, sia che lo venda sia che lo si trovi ancora in mano sua, sarà messo a morte.
| 16 Chi, dopo aver rubato un uomo, lo avrà venduto, convinto del delitto, sia messo a morte. |
17 Colui che maledice suo padre o sua madre, sarà messo a morte.
| 17 Chi maledirà il suo padre o la sua madre, sia punito colla morte. |
18 Quando alcuni uomini litigano e uno colpisce il suo prossimo con una pietra o con il pugno e questi non muore, ma deve mettersi a letto, | 18 Se nella rissa uno percuote un altro con un sasso o col pugno, ma in modo che questo non muoia, e solo debba mettersi a letto; |
19 se poi si alza ed esce con il bastone, chi lo ha colpito sarà ritenuto innocente, ma dovrà pagare il riposo forzato e assicurargli le cure.
| 19 se si rileva e può camminar fuori appoggiato al suo bastone, il percussore sarà assolto; ma deve rifare le spese pel lavoro interrotto e i medici. |
20 Quando un uomo colpisce con il bastone il suo schiavo o la sua schiava e gli muore sotto le sue mani, si deve fare vendetta. | 20 Chi percuoterà col bastone il suo schiavo o la sua schiava, in modo che gli muoian tra le mani, sarà reo di delitto. |
21 Ma se sopravvive un giorno o due, non sarà vendicato, perché è suo denaro. | 21 Ma se quelli sopravvivono un giorno o due, egli non sarà soggetto alla pena, perchè son suo danaro. |
22 Quando alcuni uomini litigano e urtano una donna incinta, così da farla abortire, se non vi è altra disgrazia, si esigerà un’ammenda, secondo quanto imporrà il marito della donna, e il colpevole pagherà attraverso un arbitrato. | 22 Alcuni vengono a rissa, e uno percuote una donna incinta, da farla abortire, senza però ucciderla, chi l'ha colpita rifarà il danno secondo la richiesta del marito della donna e il giudizio degli arbitri. |
23 Ma se segue una disgrazia, allora pagherai vita per vita: | 23 Ta se ne segue la morte, egli renderà vita per vita, |
24 occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, | 24 occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, |
25 bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, livido per livido.
| 25 scottatura per scottatura, ferita per ferita, livido per livido. |
26 Quando un uomo colpisce l’occhio del suo schiavo o della sua schiava e lo acceca, darà loro la libertà in compenso dell’occhio. | 26 Se uno, colpendo l'occhio del suo schiavo o della sua schiava, glielo fa perderelo lascerà in libertà in compenso dell'occhio perduto; |
27 Se fa cadere il dente del suo schiavo o della sua schiava, darà loro la libertà in compenso del dente.
| 27 cosi pure li lascerà andaliberi se allo schiavo o alla schiava avrà fatto cadere un dente. |
28 Quando un bue cozza con le corna contro un uomo o una donna e ne segue la morte, il bue sarà lapidato e non se ne mangerà la carne. Però il proprietario del bue è innocente. | 28 Se un bue cozza un uomo o una donna da farli morire, sarà lapidato, le sue carni non dovranno esser mangiate ma il padrone del bue sarà assolto |
29 Ma se il bue era solito cozzare con le corna già prima e il padrone era stato avvisato e non lo aveva custodito, se ha causato la morte di un uomo o di una donna, il bue sarà lapidato e anche il suo padrone dev’essere messo a morte. | 29 Ma se il bue aveva da qualche tempo il vizio di cozzare e il padrone, avvertito non l'ha tenuto dentro, dato che il bue uccida un uomo o una donna, esso sarà lapidato e il padrone sarà messo a morte. |
30 Se invece gli viene imposto un risarcimento, egli pagherà il riscatto della propria vita, secondo quanto gli verrà imposto. | 30 Ove poi gli venga imposta un'ammenda, riscatterà la sua vita con ciò che gli sarà domandato. |
31 Se cozza con le corna contro un figlio o se cozza contro una figlia, si procederà nella stessa maniera. | 31 Il padrone avrà la medesima condanna anche se il bue avrà cozzato un figlio o una figlia. |
32 Se il bue colpisce con le corna uno schiavo o una schiava, si darà al suo padrone del denaro, trenta sicli, e il bue sarà lapidato.
| 32 Se invece avrà cozzato uno schiavo o una schiava, pagherà trenta sicli d'argento al loro padrone, e il bue sarà lapidato. |
33 Quando un uomo lascia una cisterna aperta oppure quando un uomo scava una cisterna e non la copre, se vi cade un bue o un asino, | 33 Se uno apre una cisterna e dopo averla scavata non la copre, e così vi casca dentro un bue o un asino, sul padrone della cisterna pagherà il prezzo dell'animale, ma la bestia morta sarà sua. |
34 il proprietario della cisterna deve dare l’indennizzo: verserà il denaro al padrone della bestia e l’animale morto gli apparterrà.
| 34 Se il bue d'uno cozza il bue d'un altro in modo da ammazzarlo, venderanno il bue vivo per dividerne il prezzo, e poi si divideranno tra loro anche il bue morto. |
35 Quando il bue di un tale cozza contro il bue del suo prossimo e ne causa la morte, essi venderanno il bue vivo e se ne divideranno il prezzo; si divideranno anche la bestia morta. | 35 Ma se il padrone sapeva che il bue da qualche tempo aveva il vizio di cozzare e non lo ha guardato, renderà bue per bue, e sarà sua la bestia morta. |
36 Ma se è notorio che il bue era solito cozzare già prima e il suo padrone non lo ha custodito, egli dovrà dare come indennizzo bue per bue e la bestia morta gli apparterrà.
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37 Quando un uomo ruba un bue o un montone e poi lo sgozza o lo vende, darà come indennizzo cinque capi di grosso bestiame per il bue e quattro capi di bestiame minuto per il montone.
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