Scrutatio

Lunedi, 13 maggio 2024 - Beata Vergine Maria di Fatima ( Letture di oggi)

Esodo 22


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BIBBIA RICCIOTTIVULGATA
1 - Se uno avrà rubato un bove o una pecora, e l'avrà uccisa o venduta, renderà cinque bovi per un bove, e quattro pecore per una pecora.1 Si quis furatus fuerit bovem aut ovem, et occiderit vel vendiderit : quinque boves pro uno bove restituet, et quatuor oves pro una ove.
2 Se un ladro sarà trovato a sforzare una porta o sfondare un muro, e verrà ferito e morto, il feritore non sarà colpevole del sangue di lui.2 Si effringens fur domum sive suffodiens fuerit inventus, et accepto vulnere mortuus fuerit, percussor non erit reus sanguinis.
3 Ma se l'avrà fatto dopo levato il sole, il suo è un omicidio, ed egli morrà. Se il ladro non avrà che rendere per il suo furto, sarà venduto egli stesso.3 Quod si orto sole hoc fecerit, homicidium perpetravit, et ipse morietur. Si non habuerit quod pro furto reddat, ipse venundabitur.
4 Se quel ch'egli ha rubato si troverà vivo presso di lui, bove, asino o pecora che sia, restituirà il doppio.4 Si inventum fuerit apud eum quod furatus est, vivens : sive bos, sive asinus, sive ovis, duplum restituet.
5 Se uno danneggerà un campo o una vigna, lasciando che il suo animale vada a pascere in quella degli altri, renderà di quel che ha di meglio nel suo campo o vigna, secondo la stima fatta del danno.5 Si læserit quispiam agrum vel vineam, et dimiserit jumentum suum ut depascatur aliena : quidquid optimum habuerit in agro suo, vel in vinea, pro damni æstimatione restituet.
6 Se del fuoco, allargandosi, trova delle siepi, e di lì s'attacca ai mucchi delle biade, o alla mèsse ancora in piedi nel campo, colui che accese il fuoco ripari il danno.6 Si egressus ignis invenerit spinas, et comprehenderit acervos frugum, sive stantes segetes in agris, reddet damnum qui ignem succenderit.
7 Se uno ha affidato del denaro o un oggetto in custodia ad un amico, e vengono rubati a chi li aveva ricevuti, il ladro, se si trova, renderà il doppio.7 Si quis commendaverit amico pecuniam aut vas in custodiam, et ab eo, qui susceperat, furto ablata fuerint : si invenitur fur, duplum reddet :
8 Se il ladro rimane sconosciuto, il padrone della casa comparirà dinanzi agli uomini di Dio, e giurerà di non aver messo la mano su cosa del prossimo suo,8 si latet fur, dominus domus applicabitur ad deos, et jurabit quod non extenderit manum in rem proximi sui,
9 per frodarlo del bove, dell'asino, della pecora, della veste, o di qualsiasi altra cosa danneggiata; la causa d'ambedue sarà portata innanzi agli uomini di Dio, e se essi giudicheranno così, [il depositario] renderà al prossimo suo il doppio.9 ad perpetrandam fraudem, tam in bove quam in asino, et ove ac vestimento, et quidquid damnum inferre potest : ad deos utriusque causa perveniet, et si illi judicaverint, duplum restituet proximo suo.
10 Se alcuno affiderà ad un suo prossimo un asino, un bove, una pecora, o un animale qualsiasi perché glielo guardi, e questo verrà morto o reso inutile o rapito dai nemici, senza che nessuno abbia veduto,10 Si quis commendaverit proximo suo asinum, bovem, ovem, et omne jumentum ad custodiam, et mortuum fuerit, aut debilitatum, vel captum ab hostibus, nullusque hoc viderit :
11 [il guardiano] giurerà di non aver steso la mano alla roba del prossimo suo; il padrone accetterà questo giuramento, e l'altro non sarà obbligato a restituzione.11 jusjurandum erit in medio, quod non extenderit manum ad rem proximi sui : suscipietque dominus juramentum, et ille reddere non cogetur.
12 Se invece l'animale gli sarà stato rubato, ne risarcirà il danno al padrone.12 Quod si furto ablatum fuerit, restituet damnum domino ;
13 Se una fiera lo ha sbranato, porti al padrone i resti, e non sarà tenuto a restituire.13 si comestum a bestia, deferat ad eum quod occisum est, et non restituet.
14 Chi avrà chiesto in prestito ad un suo prossimo qualcuno di questi animali, che poi resti stroppiato o morto non essendovi presente il padrone, sarà obbligato a restituirlo.14 Qui a proximo suo quidquam horum mutuo postulaverit, et debilitatum aut mortuum fuerit domino non præsente, reddere compelletur.
15 Ma se il padrone era presente, non gli farà restituzione; specialmente se l'aveva preso a nolo pagando il benefizio del lavoro.15 Quod si impræsentiarum dominus fuerit, non restituet, maxime si conductum venerat pro mercede operis sui.
16 Se uno sedurrà una vergine non ancora fidanzata, e userà con lei, la doterà, e la prenderà in moglie.16 Si seduxerit quis virginem necdum desponsatam, dormieritque cum ea : dotabit eam, et habebit eam uxorem.
17 Se il padre della famiglia non gliela vorrà dare, [il seduttore] gli sborserà una somma pari alla dote che le fanciulle soglion ricevere.17 Si pater virginis dare noluerit, reddet pecuniam juxta modum dotis, quam virgines accipere consueverunt.
18 Non lascerai vivere gli stregoni.18 Maleficos non patieris vivere.
19 Chi farà peccato con una bestia, sarà reo di morte.19 Qui coierit cum jumento, morte moriatur.
20 Chi sacrifica agli dèi, e non al solo Signore, sia ucciso.20 Qui immolat diis, occidetur, præterquam Domino soli.
21 Non opprimere il forestiero, e non l'affliggere; anche voi infatti foste forestieri nella terra d'Egitto.21 Advenam non contristabis, neque affliges eum : advenæ enim et ipsi fuistis in terra Ægypti.
22 Non nocerete alla vedova ed al pupillo.22 Viduæ et pupillo non nocebitis.
23 Se farete loro del male, grideranno a me; io udirò il loro grido,23 Si læseritis eos, vociferabuntur ad me, et ego audiam clamorem eorum :
24 s'accenderà il mio furore, e vi percoterò di spada; le vostre mogli rimarranno vedove, e pupilli i vostri figliuoli.24 et indignabitur furor meus, percutiamque vos gladio, et erunt uxores vestræ viduæ, et filii vestri pupilli.
25 Se avrai prestato del danaro a qualche povero del mio popolo che abita con te, non lo tormenterai come un esattore, nè l'opprimerai con l'usure.25 Si pecuniam mutuam dederis populo meo pauperi qui habitat tecum, non urgebis eum quasi exactor, nec usuris opprimes.
26 Se avrai ricevuto in pegno dal tuo prossimo il suo mantello, glielo renderai prima del tramonto del sole;26 Si pignus a proximo tuo acceperis vestimentum, ante solis occasum reddes ei.
27 perché è quello il solo indumento col quale ei cuopre la carne sua, e non ne ha altro per dormirvi; se griderà a me, io l'esaudirò, perché sono misericordioso.27 Ipsum enim est solum, quo operitur, indumentum carnis ejus, nec habet aliud in quo dormiat : si clamaverit ad me, exaudiam eum, quia misericors sum.
28 Non mormorerai degli uomini di Dio, e non maledirai un principe del tuo popolo.28 Diis non detrahes, et principi populi tui non maledices.
29 Non indugerai a pagarmi le tue decime e le tue primizie. Offrirai a me il primogenito dei tuoi figliuoli.29 Decimas tuas et primitias tuas non tardabis reddere : primogenitum filiorum tuorum dabis mihi.
30 Lo stesso farai anche dei bovi e degli armenti; sette giorni starà [il nuovo nato] con la madre sua, ed all'ottavo me l'offrirai.30 De bobus quoque, et ovibus similiter facies : septem diebus sit cum matre sua, die octava reddes illum mihi.
31 Voi sarete per me uomini santi. Di carne che le bestie abbiano già sbranata, non ne mangerete, ma la getterete ai cani.31 Viri sancti eritis mihi : carnem, quæ a bestiis fuerit prægustata, non comedetis, sed projicietis canibus.