Scrutatio

Martedi, 14 maggio 2024 - San Mattia ( Letture di oggi)

Esodo 22


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BIBBIA RICCIOTTINOVA VULGATA
1 - Se uno avrà rubato un bove o una pecora, e l'avrà uccisa o venduta, renderà cinque bovi per un bove, e quattro pecore per una pecora.1 Si effringens fur domum sive suffodiens fuerit inventus et, accepto vulnere, mortuus fuerit, percussor non erit reus sanguinis.
2 Se un ladro sarà trovato a sforzare una porta o sfondare un muro, e verrà ferito e morto, il feritore non sarà colpevole del sangue di lui.2 Quod si orto sole hoc fecerit, erit reus sanguinis. Fur plene restituet. Si non habuerit, quod reddat, venumdabitur pro furto.
3 Ma se l'avrà fatto dopo levato il sole, il suo è un omicidio, ed egli morrà. Se il ladro non avrà che rendere per il suo furto, sarà venduto egli stesso.3 Si inventum fuerit apud eum, quod furatus est, vivens sive bos sive asinus sive ovis, duplum restituet.
4 Se quel ch'egli ha rubato si troverà vivo presso di lui, bove, asino o pecora che sia, restituirà il doppio.4 Si quispiam depasci permiserit agrum vel vineam et dimiserit iumentum suum, ut depascatur agrum alienum, restituet plene ex agro suo secundum fruges eius; si autem totum agrum depastum fuerit, quidquid optimum habuerit in agro suo vel in vinea, restituet.
5 Se uno danneggerà un campo o una vigna, lasciando che il suo animale vada a pascere in quella degli altri, renderà di quel che ha di meglio nel suo campo o vigna, secondo la stima fatta del danno.5 Si egressus ignis invenerit spinas et comprehenderit acervos frugum sive stantes segetes sive agrum, reddet damnum, qui ignem succenderit.
6 Se del fuoco, allargandosi, trova delle siepi, e di lì s'attacca ai mucchi delle biade, o alla mèsse ancora in piedi nel campo, colui che accese il fuoco ripari il danno.6 Si quis commendaverit amico pecuniam aut vasa in custodiam, et ab eo, qui susceperat, furto ablata fuerint, si invenitur fur, duplum reddet.
7 Se uno ha affidato del denaro o un oggetto in custodia ad un amico, e vengono rubati a chi li aveva ricevuti, il ladro, se si trova, renderà il doppio.7 Si latet fur, dominus domus applicabitur ad Deum et iurabit quod non extenderit manum in rem proximi sui.
8 Se il ladro rimane sconosciuto, il padrone della casa comparirà dinanzi agli uomini di Dio, e giurerà di non aver messo la mano su cosa del prossimo suo,8 In omni causa fraudis tam de bove quam de asino et ove ac vestimento et, quidquid damnum inferre potest, si quis dixerit: “ Hoc est! ”, ad Deum utriusque causa perveniet, et, quem Deus condemnaverit, duplum restituet proximo suo.
9 per frodarlo del bove, dell'asino, della pecora, della veste, o di qualsiasi altra cosa danneggiata; la causa d'ambedue sarà portata innanzi agli uomini di Dio, e se essi giudicheranno così, [il depositario] renderà al prossimo suo il doppio.9 Si quis commendaverit proximo suo asinum, bovem, ovem vel omne iumentum ad custodiam, et mortuum fuerit aut fractum vel captum ab hostibus, nullusque hoc viderit,
10 Se alcuno affiderà ad un suo prossimo un asino, un bove, una pecora, o un animale qualsiasi perché glielo guardi, e questo verrà morto o reso inutile o rapito dai nemici, senza che nessuno abbia veduto,10 iusiurandum per Dominum erit in medio quod non extenderit manum ad rem proximi sui; suscipietque dominus iuramentum, et ille reddere non cogetur.
11 [il guardiano] giurerà di non aver steso la mano alla roba del prossimo suo; il padrone accetterà questo giuramento, e l'altro non sarà obbligato a restituzione.11 Quod si furto ablatum fuerit, restituet damnum domino;
12 Se invece l'animale gli sarà stato rubato, ne risarcirà il danno al padrone.12 si dilaceratum a bestia, deferat, quod occisum est, in testimonium et non restituet.
13 Se una fiera lo ha sbranato, porti al padrone i resti, e non sarà tenuto a restituire.13 Qui a proximo suo quidquam horum mutuo postulaverit, et fractum aut mortuum fuerit, domino non praesente, reddere compelletur.
14 Chi avrà chiesto in prestito ad un suo prossimo qualcuno di questi animali, che poi resti stroppiato o morto non essendovi presente il padrone, sarà obbligato a restituirlo.14 Quod si impraesentiarum dominus fuerit, non restituet. Si mercennarius est, venit in mercedem operis sui.
15 Ma se il padrone era presente, non gli farà restituzione; specialmente se l'aveva preso a nolo pagando il benefizio del lavoro.15 Si seduxerit quis virginem necdum desponsatam dormieritque cum ea, pretio acquiret eam sibi uxorem.
16 Se uno sedurrà una vergine non ancora fidanzata, e userà con lei, la doterà, e la prenderà in moglie.16 Si pater virginis eam dare noluerit, appendet ei pecuniam iuxta pretium pro virginibus dandum.
17 Se il padre della famiglia non gliela vorrà dare, [il seduttore] gli sborserà una somma pari alla dote che le fanciulle soglion ricevere.17 Maleficam non patieris vivere.
18 Non lascerai vivere gli stregoni.18 Qui coierit cum iumento, morte moriatur.
19 Chi farà peccato con una bestia, sarà reo di morte.19 Qui immolat diis, occidetur, praeter Domino soli.
20 Chi sacrifica agli dèi, e non al solo Signore, sia ucciso.20 Advenam non opprimes neque affliges eum; advenae enim et ipsi fuistis in terra Aegypti.
21 Non opprimere il forestiero, e non l'affliggere; anche voi infatti foste forestieri nella terra d'Egitto.21 Viduae et pupillo non nocebitis.
22 Non nocerete alla vedova ed al pupillo.22 Si laeseritis eos, vociferabuntur ad me, et ego audiam clamorem eorum;
23 Se farete loro del male, grideranno a me; io udirò il loro grido,23 et indignabitur furor meus, percutiamque vos gladio, et erunt uxores vestrae viduae et filii vestri pupilli.
24 s'accenderà il mio furore, e vi percoterò di spada; le vostre mogli rimarranno vedove, e pupilli i vostri figliuoli.24 Si pecuniam mutuam dederis in populo meo pauperi, qui habitat tecum, non eris ei quasi creditor; non imponetis ei usuram.
25 Se avrai prestato del danaro a qualche povero del mio popolo che abita con te, non lo tormenterai come un esattore, nè l'opprimerai con l'usure.25 Si pignus a proximo tuo acceperis pallium, ante solis occasum reddes ei;
26 Se avrai ricevuto in pegno dal tuo prossimo il suo mantello, glielo renderai prima del tramonto del sole;26 ipsum enim est solum, quo operitur, indumentum carnis eius, nec habet aliud, in quo dormiat; si clamaverit ad me, exaudiam eum, quia misericors sum.
27 perché è quello il solo indumento col quale ei cuopre la carne sua, e non ne ha altro per dormirvi; se griderà a me, io l'esaudirò, perché sono misericordioso.27 Deo non detrahes et principi populi tui non maledices.
28 Non mormorerai degli uomini di Dio, e non maledirai un principe del tuo popolo.28 Abundantiam areae tuae et torcularis tui non tardabis reddere.
Primogenitum filiorum tuorum dabis mihi.
29 Non indugerai a pagarmi le tue decime e le tue primizie. Offrirai a me il primogenito dei tuoi figliuoli.29 De bobus quoque et ovibus similiter facies: septem diebus sit cum matre sua, die octavo reddes illum mihi.
30 Lo stesso farai anche dei bovi e degli armenti; sette giorni starà [il nuovo nato] con la madre sua, ed all'ottavo me l'offrirai.30 Viri sancti eritis mihi; carnem animalis in agro dilacerati non comedetis, sed proicietis canibus.
31 Voi sarete per me uomini santi. Di carne che le bestie abbiano già sbranata, non ne mangerete, ma la getterete ai cani.