Scrutatio

Domenica, 26 maggio 2024 - San Filippo Neri ( Letture di oggi)

Esodo 22


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BIBBIA TINTORIBIBBIA VOLGARE
1 Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, renderà cinque buoi per un bue, e quattro pecore per una pecora.1 Se alcuno avrà involato bue ovvero pecora, e uccideralla ovvero la venderà, cinque bue per uno bue restituisca, e quattro pecore per una pecora.
2 Se il ladro è colto a sforzare la porta, o a rompere la muraglia della casa, e muore per la ferita ricevuta, il feritore non è reo d'omicidio.2 Se desfacente lo ladro, ovvero cavante la casa fosse trovato, e ricevuta la ferita morto fosse, lo percuotitore non sarà colpevole del sangue.
3 Ma se il fatto avvenne dopo levato il sole, il feritore dovrà morire, perchè ha com messo omicidio. Se un ladro non ha con che pagare per il furto, sarà venduto lui.3 Ma se, levato lo sole, facesse questo, omicidio avrà perpetrato (cioè fatto), ed egli morrà; se non avrà quello che renda per lo furto fatto, esso sarà venduto.
4 Se la cosa rubata, bue, asino o pecora che sia, vien trovata nelle sue mani, egli restituirà il doppio.4 Ma se fia trovato appresso di lui quella cosa la quale egli avesse (involato o) furato, e viva fosse, cioè o bue o asino o pecora (o simigliante cosa), doppio la restituisca.
5 Se uno farà del danno a un campo o a una vigna, la sciando che il suo giumento pascoli nei campi altrui, darà il meglio che abbia nel suo campo o nella vigna secondo la stima fatta del danno.5 Se alcuno guastasse lo campo o la vigna, o lasciassevi la bestia sua acciò che pasca l'altrui, qualunque cosa avrà avuta, per la estimazione del danno ristori a cui sia dovuto restituire.
6 Se un fuoco, alargandosi, incontra delle spine e si appicca ai covoni delle biade, o ai grani che sono in piedi nei campi, risarcirà i danni chi avrà acceso il fuoco.6 Se venuto il fuoco troverà le spighe, ed arderà li monti delle biade, ovvero stanti le biade nei campi, renda il danno colui che accese il fuoco.
7 Se uno affida ad un amico del denaro, o altra cosa da custodire, e questa venga rubata dalla casa del depositario; il ladro, se si trova, renderà il doppio;7 Se alcuno accommenderà ad alcuno amico pe cunia ovvero vasello in guardia, e da colui che la pecunia avrà ricevuta gli fia involata; se si troverà il ladro, doppia la renda.
8 se poi il ladro non si trova, il padrone di casa deve comparire dinanzi ai giudici a giurare di non aver messa la mano sulla roba del suo prossimo,8 Ma se si nasconde, lo signore della casa s'ap plicherà alli dii, e giurerà che non abbia isteso la mano alla cosa del prossimo
9 per rubare un bove, o un asino, o una pecora, o un vestito o far del danno: sarà portata la causa dell'uno e dell'altro ai giudici, il condannato da questi renderà il doppio al suo prossimo.9 a trovare fraude così nel bue come nell'asino, e nella pecora e nel vestimento, e qualunque danno fare si puote; pervenga alli dii dell' uno e dell' altro la cagione; e se quelli giudicheranno, doppio restori il prossimo suo.
10 Se uno dà a guardare al suo prossimo un asino, un bue, una pecora o qualsiasi altra bestia, e questa muore, deperisce o vien rapita dai nemici, senza che vi sian testimoni,10 Se alcuno darà in guardia al prossimo suo il bue o la pecora o la bestia, e morto fosse ovvero indebilito, ovvero preso dai nemici (o per atto di ruberia) e niuno questo abbia veduto;
11 interverrà il giuramento, per decidere se il custode abbia stesa la sua mano sulla roba del suo prossimo: il padrone accetterà il giuramento e l'altro non sarà tenuto alla restituzione.11 la ragione del giurare sarà nel mezzo, che non abbia isteso la mano alla casa del prossimo suo; e riceva lo signore lo sacramento, (che non abbia isteso la mano) e quegli non sia costretto di rendere.
12 Ma se la bestia gli è stata rubata, egli compenserà del danno il padrone;12 La qual cosa, se per furto fosse tolta, restituisca al signore suo.
13 se invece fu divorata da una fiera, porti al padrone ciò che ne resta e non sarà tenuto alla restituzione.13 E se mangiato fosse da bestia (o da alcuna fiera), porti a lui quello ch' è morto, e non gliel mendi.
14 Se uno prende in prestito una bestia dal suo prossimo, e questa resta stroppiata o muore, assente il padrone, (chi ha preso la bestia) dovrà rifare il danno,14 Colui che al prossimo suo alcuna cosa di questo chiederà in prestanza, e debilitato o morto fosse, e il signore non vi fosse presente, di rendere sia costretto.
15 ma se il padrone è stato presente, non farà restituzione, massimamente se l'aveva presa a nolo, pagando l'uso che ne faceva.15 La qual cosa, se nelle dette cose presente fue il signore, non sia mendata, massimamente se fosse venuto condotto per la mercede del lavorio suo.
16 Se uno seduce una vergine non ancor fidanzata e dorme con lei, la doterà e la sposerà.16 Se alcuno corrompesse alcuna vergine che non sia ancora disposata, e dorma con lei, sia costretto di toglierla per moglie.
17 Ma se il padre della fanciulla non vuol darla, il seduttore pagherà una somma di danaro secondo la dote che sogliono ricevere le fanciulle.17 E se il padre della vergine non glie la vo lesse dare, dia la pecunia appresso il modo della dote, secondo che le vergini sono consuete di ricevere.
18 Non lasciar vivere gli stregoni.18 Non sostenere che li malfattori vivano.
19 Chi s'accoppia con una bestia deve morire.19 Chi si impaccerà con le bestie inonestamente, di morte morrà.
20 Chi offrirà sacrifizi ad altri dèi, fuor ché al Signore solo, sarà messo a morte.20 Chi sacrifica agli dii, se non al Signore Iddio solo, sia morto.
21 Non contristate e non affliggete il forestiero, perchè voi pure siete stati forestieri nella terra d'Egitto.21 Lo forestiere non contristerai, nè non affli gerai (troppo); perciò che forestieri voi medesimi foste nella terra d'Egitto.
22 Non danneggiate la vedova e l'orfano.22 Alla vedova nè al pupillo non nuocerai.
23 Se li danneggerete ed essi alzano a me la voce, io ascolterò il loro grido,23 Perciò che se offenderai loro, e grideranno a me, e udirò lo rumore loro,
24 e il mio furore divamperà, e vi sterminerò colla spada, e le vostre mogli resteranno vedove, e i vostri figli orfani.24 e indignerassi lo furore mio, io percuoterò voi col coltello, e saranno le mogli vostre vedove, e li figliuoli pupilli.
25 Se tu presti del danaro al mio popolo, al povero che abita con te, non lo vesserai come un esattore, nè l'opprimerai colle usure.25 Se la pecunia prestata darai al popolo mio, lo quale è povero, e il quale abita teco, non (lo) costringerai quasi come esattore, nè coll'usure non l'opprimerai.
26 Se dal tuo prossimo riceverai in pegno il mantello, glielo restituirai prima che tramonti il sole,26 Se pegno torrai dal prossimo tuo (bestia o) vestimento, innanzi che il sole sia calato, rendigli quello.
27 perchè esso è l'unica sua coperta, la, veste della sua carne, e non ha altro sotto cui dormire. Se egli griderà verso di me, io lo esaudirò, perchè sono misericordioso.27 Pero che in verità solo quello vestimento è col quale si copre la carne sua, nè non avrà altro nel quale egli dorma. Se egli chiamerà a me, io lo esaudirò; perciò ch' io sono misericordioso.
28 Non dir male dei giudici, nè maledire il principe del tuo popolo.28 Ma non dir male degli dii; il principe del popolo tuo non maledicerai.
29 Non indugiare a pagar le tue decime e le tue primizie: tu devi darmi il primogenito dei tuoi figli;29 Le decime nè le primizie non tarderai di offerire. Lo primogenito de' tuoi figliuoli darai a me.
30 e lo stesso devi fare dei buoi e delle pecore: per sette giorni il primo nato stia colla madre; l'ottavo giorno me l'offrirai.30 E del bue e delle pecore somigliantemente il fa: sette di istia colla madre sua, e il dì ottavo rendi quello a me.
31 Voi mi sarete degli uomini santi: non mungerete carne che sia già assaggiata da bestie: gettatela ai cani.31 Comini santi sarete a me: la carne, che dalle bestie sarà innanzi assaggiata, non ne mani cate, ma gittatela ai cani.