Scrutatio

Sabato, 11 maggio 2024 - San Fabio e compagni ( Letture di oggi)

Esodo 22


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BIBBIA RICCIOTTIBIBBIA TINTORI
1 - Se uno avrà rubato un bove o una pecora, e l'avrà uccisa o venduta, renderà cinque bovi per un bove, e quattro pecore per una pecora.1 Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, renderà cinque buoi per un bue, e quattro pecore per una pecora.
2 Se un ladro sarà trovato a sforzare una porta o sfondare un muro, e verrà ferito e morto, il feritore non sarà colpevole del sangue di lui.2 Se il ladro è colto a sforzare la porta, o a rompere la muraglia della casa, e muore per la ferita ricevuta, il feritore non è reo d'omicidio.
3 Ma se l'avrà fatto dopo levato il sole, il suo è un omicidio, ed egli morrà. Se il ladro non avrà che rendere per il suo furto, sarà venduto egli stesso.3 Ma se il fatto avvenne dopo levato il sole, il feritore dovrà morire, perchè ha com messo omicidio. Se un ladro non ha con che pagare per il furto, sarà venduto lui.
4 Se quel ch'egli ha rubato si troverà vivo presso di lui, bove, asino o pecora che sia, restituirà il doppio.4 Se la cosa rubata, bue, asino o pecora che sia, vien trovata nelle sue mani, egli restituirà il doppio.
5 Se uno danneggerà un campo o una vigna, lasciando che il suo animale vada a pascere in quella degli altri, renderà di quel che ha di meglio nel suo campo o vigna, secondo la stima fatta del danno.5 Se uno farà del danno a un campo o a una vigna, la sciando che il suo giumento pascoli nei campi altrui, darà il meglio che abbia nel suo campo o nella vigna secondo la stima fatta del danno.
6 Se del fuoco, allargandosi, trova delle siepi, e di lì s'attacca ai mucchi delle biade, o alla mèsse ancora in piedi nel campo, colui che accese il fuoco ripari il danno.6 Se un fuoco, alargandosi, incontra delle spine e si appicca ai covoni delle biade, o ai grani che sono in piedi nei campi, risarcirà i danni chi avrà acceso il fuoco.
7 Se uno ha affidato del denaro o un oggetto in custodia ad un amico, e vengono rubati a chi li aveva ricevuti, il ladro, se si trova, renderà il doppio.7 Se uno affida ad un amico del denaro, o altra cosa da custodire, e questa venga rubata dalla casa del depositario; il ladro, se si trova, renderà il doppio;
8 Se il ladro rimane sconosciuto, il padrone della casa comparirà dinanzi agli uomini di Dio, e giurerà di non aver messo la mano su cosa del prossimo suo,8 se poi il ladro non si trova, il padrone di casa deve comparire dinanzi ai giudici a giurare di non aver messa la mano sulla roba del suo prossimo,
9 per frodarlo del bove, dell'asino, della pecora, della veste, o di qualsiasi altra cosa danneggiata; la causa d'ambedue sarà portata innanzi agli uomini di Dio, e se essi giudicheranno così, [il depositario] renderà al prossimo suo il doppio.9 per rubare un bove, o un asino, o una pecora, o un vestito o far del danno: sarà portata la causa dell'uno e dell'altro ai giudici, il condannato da questi renderà il doppio al suo prossimo.
10 Se alcuno affiderà ad un suo prossimo un asino, un bove, una pecora, o un animale qualsiasi perché glielo guardi, e questo verrà morto o reso inutile o rapito dai nemici, senza che nessuno abbia veduto,10 Se uno dà a guardare al suo prossimo un asino, un bue, una pecora o qualsiasi altra bestia, e questa muore, deperisce o vien rapita dai nemici, senza che vi sian testimoni,
11 [il guardiano] giurerà di non aver steso la mano alla roba del prossimo suo; il padrone accetterà questo giuramento, e l'altro non sarà obbligato a restituzione.11 interverrà il giuramento, per decidere se il custode abbia stesa la sua mano sulla roba del suo prossimo: il padrone accetterà il giuramento e l'altro non sarà tenuto alla restituzione.
12 Se invece l'animale gli sarà stato rubato, ne risarcirà il danno al padrone.12 Ma se la bestia gli è stata rubata, egli compenserà del danno il padrone;
13 Se una fiera lo ha sbranato, porti al padrone i resti, e non sarà tenuto a restituire.13 se invece fu divorata da una fiera, porti al padrone ciò che ne resta e non sarà tenuto alla restituzione.
14 Chi avrà chiesto in prestito ad un suo prossimo qualcuno di questi animali, che poi resti stroppiato o morto non essendovi presente il padrone, sarà obbligato a restituirlo.14 Se uno prende in prestito una bestia dal suo prossimo, e questa resta stroppiata o muore, assente il padrone, (chi ha preso la bestia) dovrà rifare il danno,
15 Ma se il padrone era presente, non gli farà restituzione; specialmente se l'aveva preso a nolo pagando il benefizio del lavoro.15 ma se il padrone è stato presente, non farà restituzione, massimamente se l'aveva presa a nolo, pagando l'uso che ne faceva.
16 Se uno sedurrà una vergine non ancora fidanzata, e userà con lei, la doterà, e la prenderà in moglie.16 Se uno seduce una vergine non ancor fidanzata e dorme con lei, la doterà e la sposerà.
17 Se il padre della famiglia non gliela vorrà dare, [il seduttore] gli sborserà una somma pari alla dote che le fanciulle soglion ricevere.17 Ma se il padre della fanciulla non vuol darla, il seduttore pagherà una somma di danaro secondo la dote che sogliono ricevere le fanciulle.
18 Non lascerai vivere gli stregoni.18 Non lasciar vivere gli stregoni.
19 Chi farà peccato con una bestia, sarà reo di morte.19 Chi s'accoppia con una bestia deve morire.
20 Chi sacrifica agli dèi, e non al solo Signore, sia ucciso.20 Chi offrirà sacrifizi ad altri dèi, fuor ché al Signore solo, sarà messo a morte.
21 Non opprimere il forestiero, e non l'affliggere; anche voi infatti foste forestieri nella terra d'Egitto.21 Non contristate e non affliggete il forestiero, perchè voi pure siete stati forestieri nella terra d'Egitto.
22 Non nocerete alla vedova ed al pupillo.22 Non danneggiate la vedova e l'orfano.
23 Se farete loro del male, grideranno a me; io udirò il loro grido,23 Se li danneggerete ed essi alzano a me la voce, io ascolterò il loro grido,
24 s'accenderà il mio furore, e vi percoterò di spada; le vostre mogli rimarranno vedove, e pupilli i vostri figliuoli.24 e il mio furore divamperà, e vi sterminerò colla spada, e le vostre mogli resteranno vedove, e i vostri figli orfani.
25 Se avrai prestato del danaro a qualche povero del mio popolo che abita con te, non lo tormenterai come un esattore, nè l'opprimerai con l'usure.25 Se tu presti del danaro al mio popolo, al povero che abita con te, non lo vesserai come un esattore, nè l'opprimerai colle usure.
26 Se avrai ricevuto in pegno dal tuo prossimo il suo mantello, glielo renderai prima del tramonto del sole;26 Se dal tuo prossimo riceverai in pegno il mantello, glielo restituirai prima che tramonti il sole,
27 perché è quello il solo indumento col quale ei cuopre la carne sua, e non ne ha altro per dormirvi; se griderà a me, io l'esaudirò, perché sono misericordioso.27 perchè esso è l'unica sua coperta, la, veste della sua carne, e non ha altro sotto cui dormire. Se egli griderà verso di me, io lo esaudirò, perchè sono misericordioso.
28 Non mormorerai degli uomini di Dio, e non maledirai un principe del tuo popolo.28 Non dir male dei giudici, nè maledire il principe del tuo popolo.
29 Non indugerai a pagarmi le tue decime e le tue primizie. Offrirai a me il primogenito dei tuoi figliuoli.29 Non indugiare a pagar le tue decime e le tue primizie: tu devi darmi il primogenito dei tuoi figli;
30 Lo stesso farai anche dei bovi e degli armenti; sette giorni starà [il nuovo nato] con la madre sua, ed all'ottavo me l'offrirai.30 e lo stesso devi fare dei buoi e delle pecore: per sette giorni il primo nato stia colla madre; l'ottavo giorno me l'offrirai.
31 Voi sarete per me uomini santi. Di carne che le bestie abbiano già sbranata, non ne mangerete, ma la getterete ai cani.31 Voi mi sarete degli uomini santi: non mungerete carne che sia già assaggiata da bestie: gettatela ai cani.