1 Se un uomo prende moglie, e la tien seco, ma ella non è amata da lui per qualche cosa di turpe, scriverà un libello di ripudio, e porrallo in mano a lei, e la manderà via di sua casa. | 1 Se l'uomo avrà tolto moglie, e avralla avuta al suo piacere, ed ella non l'avrà grazia dinanzi (a lui e dinanzi (alli suoi occhii) per alcuna sozzura (o magagna) la quale ella abbia, (esso suo marito) sì farà il libro (o la carta) della refiutagione, e si la darà nella sua mano; e poi (sì la lascerà andare, e) man daralla fuori della sua casa (salva e libera). |
2 E se questa dopo che se n'è andata, prende altro marito, | 2 E poi ch' essa n'è uscita, e avrassi maritata a uno altro marito, |
3 E questi ancora la prende in avversione, e le dà il libello del ripudio, e la manda via di casa sua, ovvero sia venuto a morire; | 3 e quello anco avralla in odio, e daralle il libello (e la carta) della refiutagione, e lasceralla andare fuori di casa sua, ovvero che sia morto; |
4 Non potrà il primo marito prenderla di nuovo per moglie: perocché ella è contaminata, ed è divenuta abbominevole dinanzi al Signore: onde tu non contaminare la terra, di cui il Signore Dio tuo ti darà il possesso. | 4 il priino marito, ch' ell' ebbe, non la potrà tuorre più per moglie; imperciò che già è corrotta (e sozza) e abbominevole dinanzi a Dio, acciò che tu non facci peccare la terra, la quale Iddio tuo Signore ti darà a possedere. |
5 Se un uomo poco tempo prima ha preso moglie, non andrà alla guerra, né saragli imposta veruna pubblica incumbenza, ma saragli lecito di badare a casa sua, onde per un anno stiasi lieto colla sua moglie. | 5 E quando l'uomo avrà tolto di nuovo moglie, non anderà a battaglia; nè cosa alcuna grave pub blicamente gli sarà ingiunta; ma riposerassi senza alcuna pena in casa sua, e insieme colla sua moglie (si conforti e) diasi letizia per uno anno. |
6 Non porterai via in luogo di pegno la macina inferiore, e la superiore, che così uno verrebbe a impegnare a te la propria vita. | 6 Non piglierai in luogo di pegno la macina di sopra e quella di sotto; imperciò ch' egli t'ha data la sua anima. |
7 Se si verrà a scoprire, che un uomo ha subornato un suo fratello dei figliuoli d'Israele, e che vendutolo, ne ha ricevuto il prezzo, ei sarà messo a morte: e torrai di mezzo a te l'iniquità. | 7 S'egli sarà compreso uomo veruno, il quale solliciti il suo fratello de' figliuoli d'Israel, e poi l'avrà venduto, pigliandone prezzo, sarà morto; e le verai il male di mezzo di te. |
8 Guardati diligentemente dal pericolo di tirarli addosso la piaga della lebbra: ma usa tutte quelle cose, che ti saranno insegnate da' sacerdoti della stirpe di Levi, secondo i precetti dati loro da me, e mettile in pratica con esattezza. | 8 Guarda diligentemente che tu non caggia nella piaga (e nella infermità) della lepra; ma farai ciò che ? insegneranno li preti della (schiatta e) generazione di Levi, secondo quello ch' io comandai loro; e adempilo (e fallo) sollicitamente. |
9 Ricordatevi di quello che il Signore Dio vostro fece a Maria per viaggio, quando voi uscivate dall'Egitto. | 9 E raccordivi di quello che fece Iddio vostro Signore a Maria (moglie d'Aaron) nella via, quando voi uscivate d'Egitto. |
10 Quando tu richiederai dal tuo prossimo qualche cosa, ch’ei dee darti, non entrerai in casa sua a prendere il pegno: | 10 Quando raddimanderai dal prossimo tuo alcuna cosa, la quale sia tenuto di darlati, non entre rai nella casa sua per torgli il pegno. |
11 Ma te ne starai fuora, ed egli ti porterà fuori quello che avrà: | 11 Ma istarai di fuori; ed egli te lo recherà, e porterà quello che avrà. |
12 E se poi egli è povero, il pegno non pernotterà in tua casa, | 12 Ma se egli è povero, non starà teco il pegno insino alla notte; |
13 Ma subito glielo renderai prima del tramontare del sole: affinché dormendo nella sua veste, ti benedica, e tu abbi meritato dinanzi al Signore Dio tuo. | 13 ma incontanente tu glielo renderai innanzi che tramonti il sole, acciò ch' egli, dormendo col suo vestimento (che t'ha dato pegno, e tu glie l'hai renduto) sì ti benedica, e tu (truovi e) abbia giustizia dinanzi a Dio tuo Signore. |
14 Non negherai la mercede all’indigente, e al povero tuo fratello, e al forestiero, che abita teco nel tuo paese, e dentro la tua città: | 14 Non negherai (il prezzo e) la mercede di co lui il quale è bisognoso, e del povero tuo fratello, ovvero del forestiero che istia dentro nella terra teco, dentro dalle porte tue. |
15 Ma lo stesso dì gli pagherai il salario delle sue fatiche prima del tramontare del sole, perché egli è povero e con questo sostenta la sua vita: affinché egli non alzi le strida al Signore contro di te, e ti sia imputato a peccato. | 15 Ma quello dì medesimo rendi loro il prezzo (e la mercede) della loro fatica, innanzi che tramonti il sole; imperciò ch' esso sì è povero, e di quello sosterrà egli l'anima sua; acciò ch' egli non gridi a Dio contro a te, e siati reputato in peccato (e in abbominazione). |
16 Non saran messi a morte i padri pe' loro figliuoli, né i figliuoli pei padri, ma ciascuno per lo peccato proprio morrà. | 16 Non saranno morti i padri per li figliuoli, e nè i figliuoli per li padri loro; ma ciascheduno morrà per lo peccato suo. |
17 Non disfavorirai la causa del forestiero, e del pupillo, né prenderai per pegno dalla vedova la sua veste. | 17 Guarda che non perverti (e non muti) il giudizio (e la ragione) del pupillo e del forestiere (e del peregrino); e non piglierai in luogo di pegno il ve stimento della vedova. |
18 Ricordati, che tu fosti schiavo in Egitto, e di là ti trasse il Signore Dio tuo. Per questo io ti ordino di far così. | 18 Ricorditi che tu servisti (e fosti servo) in Egitto, e quindi fosti liberato da Dio tuo Signore; e imperciò io ti comando che tu facci questa cosa. |
19 Quando mieterai le biade nel tuo campo, se ti scordi d'un manipolo, non tornare indietro a pigliarlo: ma lascialo pigliare al forestiero, al pupillo, e alla vedova, affinché il Signore Dio tuo benedica tutte le opere delle tue mani. | 19 Quando tu averai (fatto e) tagliato la biada nel campo tuo, e avrai dimenticato (uno mazzo) uno covone (di biada), e lasciatolo nel campo, non ritornerai a ritoglierlo; ma lascialo torre al forestiero e al pupillo e alla vedova, acciò che il tuo Signore Iddio ti benedica in tutte l'opere che tu lavori colle tue mani. |
20 Se raccogli le ulive, non tornerai a pigliare quel che è rimaso sulle piante: ma lascialo al forestiero, al pupillo, e alla vedova. | 20 E se tu coglierai il frutto de' tuoi olivi, ciò che rimarrà negli arbori, non tornerai a coglierlo; ma lascialo per lo forestiere e per lo pupillo (abban donato) e per la vedova (senza troppo conforto). |
21 Se vendemmi la tua vigna, non prenderai i raspolli, ma rimarranno pel forestiero, pel pupillo, e per la vedova. | 21 E se tu vindemierai la vigna tua, non co glierai i racimoli che rimangano (alle vite appiccati); ma torneranno in uso (e in parte) del forestiere e del pupillo e della vedova. |
22 Ricordati, che già tu fosti schiavo in Egitto, e per questo io ti ordino di far così. | 22 Ricorditi che (ancora servisti e) fusti servo in Egitto; e imperciò io ti comando che tu facci questa cosa. |