1 IL Signore parlò ancora a Mosè, nelle campagne di Moab, presso al Giordano di Gerico, dicendo: | 1 Il Signore nelle pianure di Moab, presso il Giordano di faccia a Gerico, disse a Mosè anche questo: |
2 Comanda a’ figliuoli d’Israele che dieno, della possessione della loro eredità, ai Leviti, delle città da abitare, e anche i contorni di esse città. | 2 « Ordina ai figli d'Israele che nei loro possessi diano ai leviti |
3 Abbiano adunque le città per abitarvi; e sieno i contorni di esse per li lor bestiami, per le lor facoltà, e per tutte le lor bestie. | 3 delle città da abitarvi e i loro sobborghi all'intorno: le città per abitarvi; i sobborghi per i loro greggi e giumenti. |
4 E sieno i contorni delle città, che voi darete a’ Leviti, ciascuno di mille cubiti d’ogn’intorno, dalle mura della città in fuori. | 4 Questi sobborghi si stenderanno da tutti i lati fuori delle mura della città per lo spazio di mille passi. |
5 Misurate adunque fuor della città duemila cubiti, per lo lato orientale, e duemila cubiti, per lo lato meridionale, e duemila cubiti, per lo lato occidentale, e duemila cubiti, per lo lato settentrionale, e sia la città nel mezzo. Questo sia loro lo spazio de’ contorni di quelle città. | 5 Vi saran due mila cubiti ad oriente, due mila a mezzodì, e verso il mare che guarda occidente, parimente due mila, e dalla parte di settentrione il medesimo spazio. Le città staranno nel mezzo, e al di fuori i sobborghi. |
6 E quant’è alle città, che voi darete a’ Leviti, sienvi imprima le sei città di rifugio, le quali voi costituirete, acciocchè chi avrà ucciso alcuno vi si rifugga; e a quelle sopraggiugnetene quarantadue altre. | 6 Fra le città che darete ai leviti, sei saran destinate ad asilo dei fuggiaschi, per rifugio di chi avrà sparso del sangue. A queste aggiungerete altre quarantadue città, |
7 Tutte le città, che voi darete a’ Leviti, sieno quarantotto città, insieme co’ lor contorni. | 7 in tutto quarantotto città coi loro sobborghi. |
8 E di queste città, che voi darete a’ Leviti, dell’eredità dei figliuoli d’Israele, datene più, della tribù che sarà più grande; e meno, di quella che sarà più piccola. Ciascuna tribù dia delle sue città a’ Leviti, a ragion della sua eredità ch’ella possederà | 8 Di queste città da darsi sui possessi dei figli d'Israele, ne saran prese di più da quelli che hanno avuto di più, e di meno da quelli che hanno avuto di meno: ciascuno darà delle città ai leviti in proporzione della sua eredità » |
9 Poi il Signore parlò a Mosè, dicendo: | 9 Il Signore disse a Mosè: |
10 Parla a’ figliuoli d’Israele, e di’ loro: Quando voi sarete passati il Giordano, e sarete entrati nel paese di Canaan, | 10 « Parla ai figli d'Israele e di' loro: Quando, passato il Giordano, sarete entrati nella terra di Canaan, |
11 assegnate fra voi delle città di rifugio, nelle quali l’ucciditore, che avrà percossa a morte alcuna persona disavvedutamente, si rifugga. | 11 determinate quali città debbano servire di rifugio ai fuggiaschi che involontariamente avranno sparso il sangue. |
12 E quelle città vi saranno per rifugio d’innanzi a colui che ha la ragione di vendicare il sangue; acciocchè l’ucciditore non muoia, finchè non sia comparito in giudicio davanti alla raunanza. | 12 Quando il fuggiasco vi si sarà rifugiato il parente dell'ucciso non potrà ammazzarlo, finché non sia comparso davanti all'assemblea e non sia stata giudicata la sua causa. |
13 Di quelle città adunque, che voi darete a’ Leviti, sienvene sei di rifugio. | 13 Di queste città da darsi a rifugio dei fuggiaschi, |
14 Assegnate tre di quelle città di qua dal Giordano; e tre altre, nel paese di Canaan, per esser città di rifugio. | 14 tre saranno al di là del Giordano, e tre nella terra di Canaan, |
15 Sieno queste sei città per rifugio, a’ figliuoli d’Israele, a’ forestieri, e agli avveniticci che saranno fra loro; acciocchè vi si rifugga chiunque avrà percossa a morte alcuna persona disavvedutamente. | 15 e tanto i figli d'Israele che i forestieri e i pellegrini, chiunque involontariamente ha sparso il sangue, vi potrà trovar rifugio. |
16 Ora, se alcuno percuote un altro con alcuno strumento di ferro, colui è micidiale; del tutto facciasi morire quel micidiale. | 16 Se uno percuote con ferro, e il percosso muore, quel tale è omicida e dovrà morire. |
17 Parimente, se lo percuote con una pietra da mano della qual possa morire, ed esso muore, egli è micidiale; del tutto facciasi morire quel micidiale. | 17 Se uno scaglia un sasso, e il colpito muore, quel tale avrà pure la morte, |
18 Simigliantemente, se lo percuote con uno strumento di legno da mano, del quale egli possa morire, ed esso muore, egli è micidiale; del tutto facciasi morire quel micidiale. | 18 Se uno percosso col bastone muore, sarà vendicato col sangue di chi l'ha percosso. |
19 Colui che ha la ragione di vendicare il sangue faccia morire quel micidiale; quando lo scontrerà egli stesso lo potrà uccidere. | 19 Il parente dell'ucciso ucciderà l'omicida, l'ucciderà appena lo potrà aver nelle mani. |
20 Così ancora se lo spinge per odio, o gli gitta contro alcuna cosa apposta, onde sia morto; | 20 Se uno per odio dà ad un altro una spinta, o con premeditazione gli getta addosso qualche cosa, |
21 ovvero per nimicizia lo percuote con la mano, ed esso muore, del tutto sia il percotitore fatto morire; egli è micidiale; colui che ha la ragione di vendicare il sangue potrà uccidere quel micidiale, quando lo scontrerà. | 21 O per inimicizia lo colpisce colla mano, e quello muore, chi ha colpito è reo d'omicidio: il parente dell'ucciso l'ammazzerà appena l'avrà nelle mani. |
22 Ma, s’egli lo spinge, o gli gitta contro impensatamente, senza nimicizia, qualche strumento, ma non apposta; | 22 Ma se per caso, senza odio |
23 ovvero, senza averlo veduto, gli fa cadere addosso alcuna pietra, della quale egli possa morire, ed esso muore, senza che gli fosse nimico, o procacciasse il suo male; | 23 e senza inimicizia avrà fatto le dette cose, |
24 allora giudichi la raunanza fra il percotitore, e colui che ha la ragion di vendicare il sangue, secondo queste leggi; | 24 ciò sarà stato provato davanti al popolo, e la causa sarà stata agitata tra chi ha percosso e il parente vendicatore dell'ucciso, |
25 e riscuota l’ucciditore dalle mani di colui che ha la ragione di vendicare il sangue, e faccialo ritornare alla città del suo rifugio, ove si era rifuggito; e dimori egli quivi, fino alla morte del sommo Sacerdote, il qual sarà stato unto con l’olio santo. | 25 L'omicida sarà, come innocente, liberato dalle mani del vendicatore, e sarà ricondotto per sentenza nella città del suo rifugio, ove rimarrà finché non sia morto il sommo sacerdote, che è unto coll'olio santo. |
26 Ma, se pur l’ucciditore esce fuor de’ confini della città del suo rifugio, ove egli si sarà rifuggito; | 26 Ma se l'omicida, trovato fuori delle città destinate ai fuggiaschi, |
27 e colui che ha la ragione di vendicare il sangue, trovandolo fuor de’ confini della città del suo rifugio, l’uccide; egli non è colpevole d’omicidio. | 27 sarà ucciso dal vindice del sangue, chi l'avrà ucciso sarà senza colpa, |
28 Perciocchè colui ha da star nella città del suo rifugio, fino alla morte del sommo Sacerdote; e dopo la morte del sommo Sacerdote, l’ucciditore potrà ritornare alla terra della sua possessione. | 28 perchè l'omicida doveva starsene nella città fino alla morte del pontefice, e soltanto dopo la morte di luì può ritornare alla sua terra. |
29 Sienvi adunque queste cose per istatuto di legge, per le vostre generazioni, in tutte le vostre stanze. | 29 Queste ordinazioni varranno in perpetuo e saranno leggi in tutti i luoghi ove abiterete. |
30 Quando alcuno avrà percossa a morte una persona, sia quel micidiale ucciso, in sul dire di più testimoni; ma non possa un solo testimonio render testimonianza contro a una persona a morte. | 30 L'omicida sarà punito in seguito alla deposizione di testimoni; nessuno sarà condannato dietro la deposizione di un solo testimonio. |
31 E non prendete prezzo di riscatto per la vita dell’ucciditore, il quale è colpevole, e degno di morte; anzi del tutto sia fatto morire. | 31 Non riceverete danaro dall'omicida: sarà fatto morire subito anche lui. |
32 Parimente non prendete alcun prezzo, per lasciar rifuggire alcuno alla città del suo rifugio; nè per ritornare a dimorar nel paese avanti la morte del Sacerdote. | 32 Gli esuli e i fuggiaschi non potranno tornare in alcun modo nelle loro città avanti la morte del pontefice. |
33 E non profanate il paese, nel quale voi abiterete; conciossiachè il sangue profani il paese; e il paese non può esser purgato del sangue, che sarà stato sparso in esso, se non col sangue di chi l’avrà sparso. | 33 Non contaminate la terra dove abiterete: essa resta contaminata dal sangue degli innocenti e non può essere purificata se non col sangue di colui che avrà sparso quello d'un altro. |
34 Non profanate adunque il paese, nel quale voi dimorerete, in mezzo del quale io abiterò; perciocchè io sono il Signore, che abito per mezzo i figliuoli d’Israele | 34 E così sarà purificata la vostra terra, mentre io dimoro con voi: io infatti sono il Signore che abito tra i figli d'Israele ». |