1 Questi sono li giudicii che tu proporrai alli figliuoli d'Israel. | 1 Queste sono le norme che tu esporrai loro.
|
2 Se comprerai lo servo Ebreo, sei anni servirà a te; nel settimo se ne partirà libero e grazievole. | 2 Quando tu avrai acquistato uno schiavo ebreo, egli ti servirà per sei anni e nel settimo potrà andarsene libero, senza riscatto. |
3 Con qualunque veste v'entrerà, con cotale se n'esca; e s'egli ha moglie, se ne vadano insieme. | 3 Se è entrato solo, uscirà solo; se era coniugato, sua moglie se ne andrà con lui. |
4 E se Iddio darà a colui moglie, e partorirà figliuoli e figliuole, la femina e li figliuoli suoi saranno del signore suo; ed egli veramente n'uscirà col vestire. | 4 Se il suo padrone gli ha dato moglie e questa gli ha partorito figli o figlie, la donna e i suoi figli saranno proprietà del padrone ed egli se ne andrà solo. |
5 E se dirà lo servo: io amo lo signore mio e la moglie e li figliuoli, non ne partirò libero; | 5 Ma se lo schiavo dice: Io sono affezionato al mio padrone, a mia moglie, ai miei figli; non voglio andarmene in libertà, |
6 offerisca lui lo signore allo Iddio; e appiccherallo all'uscio e posta, e perforerà le orecchie sue con la subia; e sarà a lui servo in sempiterno. | 6 allora il suo padrone lo condurrà davanti a Dio, lo farà accostare al battente o allo stipite della porta e gli forerà l'orecchio con la lesina; quegli sarà suo schiavo per sempre.
|
7 E se alcuno altro venderà la figliuola per fante, non vada siccome l'ancilla soglia uscire. | 7 Quando un uomo venderà la figlia come schiava, essa non se ne andrà come se ne vanno gli schiavi. |
8 S'ella dispiacerà agli occhi del signore suo, allo quale ella sia data, lascerà lei; ma ad altro popolo non avrà podestà di vendere, s'egli sprezzerà lei. | 8 Se essa non piace al padrone, che così non se la prende come concubina, la farà riscattare. Comunque egli non può venderla a gente straniera, agendo con frode verso di lei. |
9 Ma se al figliuolo suo la desse per moglie, secondo l'usanza del figliuolo farà a colei. | 9 Se egli la vuol dare come concubina al proprio figlio, si comporterà nei suoi riguardi secondo il diritto delle figlie. |
10 Ma se un' altra a lui torrà, provvederà le nozze alla putta; e le vestimenta e il prezzo della pudicizia non negherà. | 10 Se egli ne prende un'altra per sé, non diminuirà alla prima il nutrimento, il vestiario, la coabitazione. |
11 Se queste tre cose non farà, anderassene grazievolmente senza pecunia. | 11 Se egli non fornisce a lei queste cose, essa potrà andarsene, senza che sia pagato il prezzo del riscatto.
|
12 Chi percuoterà l'uomo, volendolo uccidere, di morte morrà. | 12 Colui che colpisce un uomo causandone la morte, sarà messo a morte. |
13 Ma chi non ha insidiato, ma Iddio dà lui nelle mani sue, ordinerò a te lo luogo nel quale debba fuggire. | 13 Però per colui che non ha teso insidia, ma che Dio gli ha fatto incontrare, io ti fisserò un luogo dove potrà rifugiarsi. |
14 Se alcuno per malizia ucciderà lo prossimo suo e per insidie, divellerai lui dall'altare, acciò ch' egli muoia. | 14 Ma, quando un uomo attenta al suo prossimo per ucciderlo con inganno, allora lo strapperai anche dal mio altare, perché sia messo a morte.
|
15 Chi batterà lo padre suo ovvero la madre, di morte morrà. | 15 Colui che percuote suo padre o sua madre sarà messo a morte.
|
16 Chi involerà l'uomo, e venderà lo congiunto con moglie, di morte muoia. | 16 Colui che rapisce un uomo e lo vende, se lo si trova ancora in mano a lui, sarà messo a morte.
|
17 Chi maledicerà lo padre o la madre sua, di morte morrà. | 17 Colui che maledice suo padre o sua madre sarà messo a morte.
|
18 Se contenderanno gli uomini, e percuoterà alcuno lo prossimo suo colla pietra ovvero col pugno, e quegli non morrà, ma giacerà nel letto; | 18 Quando alcuni uomini rissano e uno colpisce il suo prossimo con una pietra o con il pugno e questi non è morto, ma debba mettersi a letto, |
19 se si leverà, e anderà fuori sopra la mazza sua, innocente sarà colui che il percosse, così per tanto che gli lavorii suoi e le spese ne' medici restituisca. | 19 se poi si alza ed esce con il bastone, chi lo ha colpito sarà ritenuto innocente, ma dovrà pagare il riposo forzato e procurargli le cure.
|
20 Chi batterà lo servo suo o l'ancilla colla mazza, e morti saranno nelle mani sue, del peccato colpevole sarà. | 20 Quando un uomo colpisce con il bastone il suo schiavo o la sua schiava e gli muore sotto le sue mani, si deve fare vendetta. |
21 Ma se uno di sopraviverà, ovvero due, non sottostarà alla pena, perciò che di sua pecunia fue acquisto. | 21 Ma se sopravvive un giorno o due, non sarà vendicato, perché è acquisto del suo denaro.
|
22 Se garriranno gli uomini, e batterà alcuno la femina pregna, e cosa morta farà, ed ella vi verà, satisfarà lo danno, quanto richiederà lo marito della femina, e gli arbitri lo giudicheranno. | 22 Quando alcuni uomini rissano e urtano una donna incinta, così da farla abortire, se non vi è altra disgrazia, si esigerà un'ammenda, secondo quanto imporrà il marito della donna, e il colpevole pagherà attraverso un arbitrato. |
23 Ma se ella morrà, (perciò) renderà l'anima per l'anima, | 23 Ma se segue una disgrazia, allora pagherai vita per vita: |
24 e l'occhio per l'occhio, e lo dente per lo dente, e la mano per la mano, e lo piede per lo piede, | 24 occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, |
25 e l'arsione per l'arsione, e la ferita per la ferita, e lo dolore per lo dolore. | 25 bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, livido per livido.
|
26 Se alcuno percuoterà l'occhio del suo servo ovvero dell' ancilla sua, e ciechi loro facesse, lascerà loro liberi per gli occhi che gli cavo. | 26 Quando un uomo colpisce l'occhio del suo schiavo o della sua schiava e lo acceca, gli darà la libertà in compenso dell'occhio. |
27 E se lo dente traesse allo servo o all'ancilla sua, simigliantemente lascerà loro liberi. | 27 Se fa cadere il dente del suo schiavo o della sua schiava, gli darà la libertà in compenso del dente.
|
28 Se lo bue col corno percuoterà uomo ovvero femina, e morissino, colle pietre sia morto, e non si mangino le carni loro; e lo signore del bue innocente sarà. | 28 Quando un bue cozza con le corna contro un uomo o una donna e ne segue la morte, il bue sarà lapidato e non se ne mangerà la carne. Però il proprietario del bue è innocente.
|
29 Ma se lo bue sarà stato scorneggiatore da jeri e l'altro di in là, e detto e contestato gli abbiano al signore suo, e non l'abbia rinchiuso, e ucciderà alcuno uomo o femina, il bue colle pietre sia morto, e lo signore di quello uccidano. | 29 Ma se il bue era solito cozzare con le corna già prima e il padrone era stato avvisato e non lo aveva custodito, se ha causato la morte di un uomo o di una donna, il bue sarà lapidato e anche il suo padrone dev'essere messo a morte. |
30 Ma se lo prezzo vi sia imposto, darà per l'anima di colui quello che fia addomandato. | 30 Se invece gli viene imposta una compensazione, egli pagherà il riscatto della propria vita, secondo quanto gli verrà imposto. |
31 Se lo figliuolo o la figliuola col corno per cuotesse, a somigliante sentenza sottostarà. | 31 Se cozza con le corna contro un figlio o se cozza contro una figlia, si procederà nella stessa maniera.
|
32 E se lo servo o l'ancilla assalisse, trenta sicli d'ariento darà al signore; ma il bue colle pietre sia morto. | 32 Se il bue colpisce con le corna uno schiavo o una schiava, si pagheranno al padrone trenta sicli d'argento e il bue sarà lapidato.
|
33 Se alcuno aprisse la cisterna e cavassela, e non la ricoprisse, e cadessevi dentro il bue o l'asino, | 33 Quando un uomo lascia una cisterna aperta oppure quando un uomo scava una cisterna e non la copre, se vi cade un bue o un asino, |
34 il signore della cisterna renda lo prezzo delle bestie; e quello che sia morto, sia suo. | 34 il proprietario della cisterna deve dare l'indennizzo: verserà il denaro al padrone della bestia e l'animale morto gli apparterrà.
|
35 Se lo bue d'altrui un altro bue ferisse, ed egli ne morisse, vendano lo bue vivo, e dividano lo prezzo; e lo morto ancora intra loro dividano. | 35 Quando il bue di un uomo cozza contro il bue del suo prossimo e ne causa la morte, essi venderanno il bue vivo e se ne divideranno il prezzo; si divideranno anche la bestia morta. |
36 Ma se sapea che lo bue era cornazzante da ieri e l'altro di in là, e non guarda a lui lo signore suo, renda lo bue per lo bue, e lo morto intiera mente riceva. | 36 Ma se è notorio che il bue cozzava già prima e il suo padrone non lo ha custodito, egli dovrà dare come indennizzo bue per bue e la bestia morta gli apparterrà.
|
| 37 Quando un uomo ruba un bue o un montone e poi lo scanna o lo vende, darà come indennizzo cinque capi di grosso bestiame per il bue e quattro capi di bestiame per il montone. |