1 Se alcuno avrà involato bue ovvero pecora, e uccideralla ovvero la venderà, cinque bue per uno bue restituisca, e quattro pecore per una pecora. | 1 Se uno ruberà un bue, o una pecora, e l'avrà uccisa, o venduta, renderà cinque bovi per uno, e quattro pecore per una. |
2 Se desfacente lo ladro, ovvero cavante la casa fosse trovato, e ricevuta la ferita morto fosse, lo percuotitore non sarà colpevole del sangue. | 2 Se un ladro è trovato a sforzare la porta, o a rompere la muraglia della casa, e ferito venga a morire, il feritore non sarà reo d’uccisione. |
3 Ma se, levato lo sole, facesse questo, omicidio avrà perpetrato (cioè fatto), ed egli morrà; se non avrà quello che renda per lo furto fatto, esso sarà venduto. | 3 Ma se ciò egli fa dopo che è nato il sole, egli è reo di omicidio, ed egli pure morrà. Se (il ladro) non avrà di che pagare il furto, sarà venduto. |
4 Ma se fia trovato appresso di lui quella cosa la quale egli avesse (involato o) furato, e viva fosse, cioè o bue o asino o pecora (o simigliante cosa), doppio la restituisca. | 4 Se il bue rubato, o l'asino, o la pecora sarà trovato vivo presso di lui, restituirà il doppio. |
5 Se alcuno guastasse lo campo o la vigna, o lasciassevi la bestia sua acciò che pasca l'altrui, qualunque cosa avrà avuta, per la estimazione del danno ristori a cui sia dovuto restituire. | 5 Se alcuno farà danno a un campo, o a una vigna, e lascerà andare il suo giumento a pascere l'altrui; renderà il meglio, che abbia nel proprio campo, o vigna secondo le stime del danno. |
6 Se venuto il fuoco troverà le spighe, ed arderà li monti delle biade, ovvero stanti le biade nei campi, renda il danno colui che accese il fuoco. | 6 Se dilatandosi il fuoco si attacca alle spine, e si appicca ai covoni delle biade, o ai grani, che sono in piede ne' campi, pagherà il danno colui che accese il fuoco. |
7 Se alcuno accommenderà ad alcuno amico pe cunia ovvero vasello in guardia, e da colui che la pecunia avrà ricevuta gli fia involata; se si troverà il ladro, doppia la renda. | 7 Se uno confiderà a un amico del denaro, o altra cosa da custodire, e questa sia rubata presso il depositario; trovatosi il ladro, questi renderà il doppio. |
8 Ma se si nasconde, lo signore della casa s'ap plicherà alli dii, e giurerà che non abbia isteso la mano alla cosa del prossimo | 8 Se il ladro è ignoto, il padrone di casa comparirà dinanzi ai giudici, e farà giuramento di non aver messo la mano sulla roba del suo prossimo |
9 a trovare fraude così nel bue come nell'asino, e nella pecora e nel vestimento, e qualunque danno fare si puote; pervenga alli dii dell' uno e dell' altro la cagione; e se quelli giudicheranno, doppio restori il prossimo suo. | 9 Per defraudarlo di un bue, o di un asino, o di una pecora, o di un vestimento, o di qualunque cosa, che siasi perduta: la causa dell'uno e dell'altro anderà dinanzi ai giudici: e se questi Io condanneranno, renderà il doppio al suo prossimo. |
10 Se alcuno darà in guardia al prossimo suo il bue o la pecora o la bestia, e morto fosse ovvero indebilito, ovvero preso dai nemici (o per atto di ruberia) e niuno questo abbia veduto; | 10 Se uno avrà dato in custodia al suo prossimo un asino, un bue, una pecora, o qualunque siasi giumento, e questo sia morto, o resti stroppiato, o portato via da' nemici, e nissuno abbia ciò veduto, |
11 la ragione del giurare sarà nel mezzo, che non abbia isteso la mano alla casa del prossimo suo; e riceva lo signore lo sacramento, (che non abbia isteso la mano) e quegli non sia costretto di rendere. | 11 Si deverrà al giuramento, come quegli non ha posta la mano sulla roba del suo prossimo: e il padrone sì contenterà del giuramento, e quegli non sarà tenuto a restituzione. |
12 La qual cosa, se per furto fosse tolta, restituisca al signore suo. | 12 Che se la cosa è stata rubata, indennizzerà il padrone. |
13 E se mangiato fosse da bestia (o da alcuna fiera), porti a lui quello ch' è morto, e non gliel mendi. | 13 Se (il giumento) fu divorato da una fiera, riporti al padrone il cadavere, e non farà altra restituzione. |
14 Colui che al prossimo suo alcuna cosa di questo chiederà in prestanza, e debilitato o morto fosse, e il signore non vi fosse presente, di rendere sia costretto. | 14 Chi alcuna di tali cose prenderà in prestito dal suo prossimo, è questa perisca, o resti stroppiata, non essendo presente il padrone, sarà astretto a far restituzione. |
15 La qual cosa, se nelle dette cose presente fue il signore, non sia mendata, massimamente se fosse venuto condotto per la mercede del lavorio suo. | 15 Ma se il padrone si troverà presente, non farà restituzione, e massimamente se l'uvea presa a nolo pagando l'uso, che ne faceva. |
16 Se alcuno corrompesse alcuna vergine che non sia ancora disposata, e dorma con lei, sia costretto di toglierla per moglie. | 16 Se uno sedurrà una fanciulla, che non abbia ancora contratti sponsali, e dormirà con lei; la doterà, e la sposerà. |
17 E se il padre della vergine non glie la vo lesse dare, dia la pecunia appresso il modo della dote, secondo che le vergini sono consuete di ricevere. | 17 Se il padre della fanciulla non vorrà dargliela, darà una somma di denaro secondo la somma della dote, che soglion ricevere le fanciulle. |
18 Non sostenere che li malfattori vivano. | 18 Non lascerai vivere gli stregoni. |
19 Chi si impaccerà con le bestie inonestamente, di morte morrà. | 19 Chi peccherà con una bestia, sarà messo a morte. |
20 Chi sacrifica agli dii, se non al Signore Iddio solo, sia morto. | 20 Chi offerirà sacrifizio ad altri dei, fuori che al solo Signore, sarà ucciso. |
21 Lo forestiere non contristerai, nè non affli gerai (troppo); perciò che forestieri voi medesimi foste nella terra d'Egitto. | 21 Non farai torto, e non affliggerai il forestiero: perocché voi ancora foste stranieri nella terra d'Egitto. |
22 Alla vedova nè al pupillo non nuocerai. | 22 Non porterete danno alla vedova, e al pupillo. |
23 Perciò che se offenderai loro, e grideranno a me, e udirò lo rumore loro, | 23 Se gli offenderete, alzeranno a me le loro strida, e io esaudirò i loro clamori: |
24 e indignerassi lo furore mio, io percuoterò voi col coltello, e saranno le mogli vostre vedove, e li figliuoli pupilli. | 24 E si accenderà il mio furore, ed io vi sterminerò colla spada, e le vostre mogli resteran vedove, e i figliuoli vostri pupilli. |
25 Se la pecunia prestata darai al popolo mio, lo quale è povero, e il quale abita teco, non (lo) costringerai quasi come esattore, nè coll'usure non l'opprimerai. | 25 Se presterai denaro al popolo mio povero, che abita con te, non lo vesserai come un esattore, né l'opprimerai coll'usure. |
26 Se pegno torrai dal prossimo tuo (bestia o) vestimento, innanzi che il sole sia calato, rendigli quello. | 26 Se riceverai in pegno dal tuo prossimo la veste, gliela renderai prima che il sol tramonti: |
27 Pero che in verità solo quello vestimento è col quale si copre la carne sua, nè non avrà altro nel quale egli dorma. Se egli chiamerà a me, io lo esaudirò; perciò ch' io sono misericordioso. | 27 Perché questa sola egli ha per coprirsi, e porsi sopra la sua carne, e altra non ne ha, sotto di cui prender sonno. Se egli alzerà le sue grida verso di me, io lo esaudirò, perché sono misericordioso. |
28 Ma non dir male degli dii; il principe del popolo tuo non maledicerai. | 28 Non dirai male de' giudici; e non maledirai il principe del popol tuo. |
29 Le decime nè le primizie non tarderai di offerire. Lo primogenito de' tuoi figliuoli darai a me. | 29 Non sarai lento a dare le tue decime, e le tue primizie: tu darai a me il primogenito de' tuoi figliuoli. |
30 E del bue e delle pecore somigliantemente il fa: sette di istia colla madre sua, e il dì ottavo rendi quello a me. | 30 E lo stesso ancora farai de' bovi, e delle pecore: per sette dì stieno colla lor madre; l'ottavo giorno gli offerirai a me. |
31 Comini santi sarete a me: la carne, che dalle bestie sarà innanzi assaggiata, non ne mani cate, ma gittatela ai cani. | 31 Voi sarete uomini consacrati a me: non mangerete carne, che sia già stata gustata da bestie; ma la getterete ai cani. |