SCRUTATIO

Dimanche, 22 Juin 2025 - San Tommaso Moro ( Letture di oggi)

Esodo 22


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BIBBIA VOLGAREBIBBIA TINTORI
1 Se alcuno avrà involato bue ovvero pecora, e uccideralla ovvero la venderà, cinque bue per uno bue restituisca, e quattro pecore per una pecora.1 Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, renderà cinque buoi per un bue, e quattro pecore per una pecora.
2 Se desfacente lo ladro, ovvero cavante la casa fosse trovato, e ricevuta la ferita morto fosse, lo percuotitore non sarà colpevole del sangue.2 Se il ladro è colto a sforzare la porta, o a rompere la muraglia della casa, e muore per la ferita ricevuta, il feritore non è reo d'omicidio.
3 Ma se, levato lo sole, facesse questo, omicidio avrà perpetrato (cioè fatto), ed egli morrà; se non avrà quello che renda per lo furto fatto, esso sarà venduto.3 Ma se il fatto avvenne dopo levato il sole, il feritore dovrà morire, perchè ha com messo omicidio. Se un ladro non ha con che pagare per il furto, sarà venduto lui.
4 Ma se fia trovato appresso di lui quella cosa la quale egli avesse (involato o) furato, e viva fosse, cioè o bue o asino o pecora (o simigliante cosa), doppio la restituisca.4 Se la cosa rubata, bue, asino o pecora che sia, vien trovata nelle sue mani, egli restituirà il doppio.
5 Se alcuno guastasse lo campo o la vigna, o lasciassevi la bestia sua acciò che pasca l'altrui, qualunque cosa avrà avuta, per la estimazione del danno ristori a cui sia dovuto restituire.5 Se uno farà del danno a un campo o a una vigna, la sciando che il suo giumento pascoli nei campi altrui, darà il meglio che abbia nel suo campo o nella vigna secondo la stima fatta del danno.
6 Se venuto il fuoco troverà le spighe, ed arderà li monti delle biade, ovvero stanti le biade nei campi, renda il danno colui che accese il fuoco.6 Se un fuoco, alargandosi, incontra delle spine e si appicca ai covoni delle biade, o ai grani che sono in piedi nei campi, risarcirà i danni chi avrà acceso il fuoco.
7 Se alcuno accommenderà ad alcuno amico pe cunia ovvero vasello in guardia, e da colui che la pecunia avrà ricevuta gli fia involata; se si troverà il ladro, doppia la renda.7 Se uno affida ad un amico del denaro, o altra cosa da custodire, e questa venga rubata dalla casa del depositario; il ladro, se si trova, renderà il doppio;
8 Ma se si nasconde, lo signore della casa s'ap plicherà alli dii, e giurerà che non abbia isteso la mano alla cosa del prossimo8 se poi il ladro non si trova, il padrone di casa deve comparire dinanzi ai giudici a giurare di non aver messa la mano sulla roba del suo prossimo,
9 a trovare fraude così nel bue come nell'asino, e nella pecora e nel vestimento, e qualunque danno fare si puote; pervenga alli dii dell' uno e dell' altro la cagione; e se quelli giudicheranno, doppio restori il prossimo suo.9 per rubare un bove, o un asino, o una pecora, o un vestito o far del danno: sarà portata la causa dell'uno e dell'altro ai giudici, il condannato da questi renderà il doppio al suo prossimo.
10 Se alcuno darà in guardia al prossimo suo il bue o la pecora o la bestia, e morto fosse ovvero indebilito, ovvero preso dai nemici (o per atto di ruberia) e niuno questo abbia veduto;10 Se uno dà a guardare al suo prossimo un asino, un bue, una pecora o qualsiasi altra bestia, e questa muore, deperisce o vien rapita dai nemici, senza che vi sian testimoni,
11 la ragione del giurare sarà nel mezzo, che non abbia isteso la mano alla casa del prossimo suo; e riceva lo signore lo sacramento, (che non abbia isteso la mano) e quegli non sia costretto di rendere.11 interverrà il giuramento, per decidere se il custode abbia stesa la sua mano sulla roba del suo prossimo: il padrone accetterà il giuramento e l'altro non sarà tenuto alla restituzione.
12 La qual cosa, se per furto fosse tolta, restituisca al signore suo.12 Ma se la bestia gli è stata rubata, egli compenserà del danno il padrone;
13 E se mangiato fosse da bestia (o da alcuna fiera), porti a lui quello ch' è morto, e non gliel mendi.13 se invece fu divorata da una fiera, porti al padrone ciò che ne resta e non sarà tenuto alla restituzione.
14 Colui che al prossimo suo alcuna cosa di questo chiederà in prestanza, e debilitato o morto fosse, e il signore non vi fosse presente, di rendere sia costretto.14 Se uno prende in prestito una bestia dal suo prossimo, e questa resta stroppiata o muore, assente il padrone, (chi ha preso la bestia) dovrà rifare il danno,
15 La qual cosa, se nelle dette cose presente fue il signore, non sia mendata, massimamente se fosse venuto condotto per la mercede del lavorio suo.15 ma se il padrone è stato presente, non farà restituzione, massimamente se l'aveva presa a nolo, pagando l'uso che ne faceva.
16 Se alcuno corrompesse alcuna vergine che non sia ancora disposata, e dorma con lei, sia costretto di toglierla per moglie.16 Se uno seduce una vergine non ancor fidanzata e dorme con lei, la doterà e la sposerà.
17 E se il padre della vergine non glie la vo lesse dare, dia la pecunia appresso il modo della dote, secondo che le vergini sono consuete di ricevere.17 Ma se il padre della fanciulla non vuol darla, il seduttore pagherà una somma di danaro secondo la dote che sogliono ricevere le fanciulle.
18 Non sostenere che li malfattori vivano.18 Non lasciar vivere gli stregoni.
19 Chi si impaccerà con le bestie inonestamente, di morte morrà.19 Chi s'accoppia con una bestia deve morire.
20 Chi sacrifica agli dii, se non al Signore Iddio solo, sia morto.20 Chi offrirà sacrifizi ad altri dèi, fuor ché al Signore solo, sarà messo a morte.
21 Lo forestiere non contristerai, nè non affli gerai (troppo); perciò che forestieri voi medesimi foste nella terra d'Egitto.21 Non contristate e non affliggete il forestiero, perchè voi pure siete stati forestieri nella terra d'Egitto.
22 Alla vedova nè al pupillo non nuocerai.22 Non danneggiate la vedova e l'orfano.
23 Perciò che se offenderai loro, e grideranno a me, e udirò lo rumore loro,23 Se li danneggerete ed essi alzano a me la voce, io ascolterò il loro grido,
24 e indignerassi lo furore mio, io percuoterò voi col coltello, e saranno le mogli vostre vedove, e li figliuoli pupilli.24 e il mio furore divamperà, e vi sterminerò colla spada, e le vostre mogli resteranno vedove, e i vostri figli orfani.
25 Se la pecunia prestata darai al popolo mio, lo quale è povero, e il quale abita teco, non (lo) costringerai quasi come esattore, nè coll'usure non l'opprimerai.25 Se tu presti del danaro al mio popolo, al povero che abita con te, non lo vesserai come un esattore, nè l'opprimerai colle usure.
26 Se pegno torrai dal prossimo tuo (bestia o) vestimento, innanzi che il sole sia calato, rendigli quello.26 Se dal tuo prossimo riceverai in pegno il mantello, glielo restituirai prima che tramonti il sole,
27 Pero che in verità solo quello vestimento è col quale si copre la carne sua, nè non avrà altro nel quale egli dorma. Se egli chiamerà a me, io lo esaudirò; perciò ch' io sono misericordioso.27 perchè esso è l'unica sua coperta, la, veste della sua carne, e non ha altro sotto cui dormire. Se egli griderà verso di me, io lo esaudirò, perchè sono misericordioso.
28 Ma non dir male degli dii; il principe del popolo tuo non maledicerai.28 Non dir male dei giudici, nè maledire il principe del tuo popolo.
29 Le decime nè le primizie non tarderai di offerire. Lo primogenito de' tuoi figliuoli darai a me.29 Non indugiare a pagar le tue decime e le tue primizie: tu devi darmi il primogenito dei tuoi figli;
30 E del bue e delle pecore somigliantemente il fa: sette di istia colla madre sua, e il dì ottavo rendi quello a me.30 e lo stesso devi fare dei buoi e delle pecore: per sette giorni il primo nato stia colla madre; l'ottavo giorno me l'offrirai.
31 Comini santi sarete a me: la carne, che dalle bestie sarà innanzi assaggiata, non ne mani cate, ma gittatela ai cani.31 Voi mi sarete degli uomini santi: non mungerete carne che sia già assaggiata da bestie: gettatela ai cani.