1 QUANDO alcuno avrà presa moglie, e sarà abitato con lei; se poi ella non gli aggrada, perchè egli avrà trovata in lei alcuna cosa brutta; scrivale il libello del ripudio, e diaglielo in mano; e così mandila fuor di casa sua. | 1 Se un uomo prende moglie, e la tien seco, ma ella non è amata da lui per qualche cosa di turpe, scriverà un libello di ripudio, e porrallo in mano a lei, e la manderà via di sua casa. |
2 E s’ella, essendo uscita di casa di colui, e andatasene, si marita ad un altro uomo; | 2 E se questa dopo che se n'è andata, prende altro marito, |
3 e quest’ultimo marito prende ad odiarla, e le scrive il libello del ripudio, e glielo dà in mano, e la manda fuor di casa sua; ovvero, quest’ultimo marito, che se l’avea presa per moglie, muore; | 3 E questi ancora la prende in avversione, e le dà il libello del ripudio, e la manda via di casa sua, ovvero sia venuto a morire; |
4 non possa il suo primiero marito, il qual l’avea mandata via, tornare a prenderla per essergli moglie, dopo che avrà fatto ch’ella si sia contaminata; perchè ciò è cosa abbominevole nel cospetto del Signore; e non far sì che il paese che il Signore Iddio tuo ti dà in eredità, sia reo di peccato | 4 Non potrà il primo marito prenderla di nuovo per moglie: perocché ella è contaminata, ed è divenuta abbominevole dinanzi al Signore: onde tu non contaminare la terra, di cui il Signore Dio tuo ti darà il possesso. |
5 Quando alcuno avrà presa novellamente moglie, non vada alla guerra, e non siagli imposto affare alcuno; stia esente in casa sua un anno, e sollazzi la sua moglie ch’egli avrà presa. | 5 Se un uomo poco tempo prima ha preso moglie, non andrà alla guerra, né saragli imposta veruna pubblica incumbenza, ma saragli lecito di badare a casa sua, onde per un anno stiasi lieto colla sua moglie. |
6 NON prenda alcuno in pegno macine, non pur la mola disopra; perciocchè egli prenderebbe in pegno la vita del suo prossimo. | 6 Non porterai via in luogo di pegno la macina inferiore, e la superiore, che così uno verrebbe a impegnare a te la propria vita. |
7 Quando si troverà alcuno che abbia rubato un uomo d’infra i suoi fratelli, figliuoli d’Israele, e ne abbia fatto traffico, e l’abbia venduto, muoia quel ladro; e togli il mal del mezzo di te. | 7 Se si verrà a scoprire, che un uomo ha subornato un suo fratello dei figliuoli d'Israele, e che vendutolo, ne ha ricevuto il prezzo, ei sarà messo a morte: e torrai di mezzo a te l'iniquità. |
8 Prendi guardia alla piaga della lebbra, per osservar diligentemente di far secondo tutto ciò che i sacerdoti Leviti vi avranno insegnato; prendete guardia di fare come io ho loro comandato. | 8 Guardati diligentemente dal pericolo di tirarli addosso la piaga della lebbra: ma usa tutte quelle cose, che ti saranno insegnate da' sacerdoti della stirpe di Levi, secondo i precetti dati loro da me, e mettile in pratica con esattezza. |
9 Ricordati di ciò che il Signore Iddio tuo fece a Maria, nel cammino, dopo che foste usciti di Egitto. | 9 Ricordatevi di quello che il Signore Dio vostro fece a Maria per viaggio, quando voi uscivate dall'Egitto. |
10 Quando tu farai alcun presto al tuo prossimo, non entrare in casa sua, per prender pegno da lui. | 10 Quando tu richiederai dal tuo prossimo qualche cosa, ch’ei dee darti, non entrerai in casa sua a prendere il pegno: |
11 Stattene fuori, e portiti colui, al qual tu farai il presto, il pegno fuori. | 11 Ma te ne starai fuora, ed egli ti porterà fuori quello che avrà: |
12 E s’egli è povero uomo, non ti porre a giacere, avendo ancora il suo pegno. | 12 E se poi egli è povero, il pegno non pernotterà in tua casa, |
13 Del tutto rendigli il pegno, al tramontar del sole; acciocchè egli possa giacer ne’ suoi panni, e ti benedica; e ciò ti sarà giustizia nel cospetto del Signore Iddio tuo | 13 Ma subito glielo renderai prima del tramontare del sole: affinché dormendo nella sua veste, ti benedica, e tu abbi meritato dinanzi al Signore Dio tuo. |
14 Non fraudare il mercenario povero e bisognoso, chi ch’egli si sia de’ tuoi fratelli, o de’ forestieri che saranno nel tuo paese, dentro alle tue porte. | 14 Non negherai la mercede all’indigente, e al povero tuo fratello, e al forestiero, che abita teco nel tuo paese, e dentro la tua città: |
15 Dagli il suo premio al suo giorno, e non tramonti il sole avanti che tu gliel’abbia dato; conciossiachè egli sia povero, e che l’anima sua s’erga a quello; acciocchè egli non gridi contro a te al Signore, e non vi sia in te peccato. | 15 Ma lo stesso dì gli pagherai il salario delle sue fatiche prima del tramontare del sole, perché egli è povero e con questo sostenta la sua vita: affinché egli non alzi le strida al Signore contro di te, e ti sia imputato a peccato. |
16 Non facciansi morire i padri per li figliuoli, nè i figliuoli per li padri; facciasi morir ciascuno per lo suo proprio peccato. | 16 Non saran messi a morte i padri pe' loro figliuoli, né i figliuoli pei padri, ma ciascuno per lo peccato proprio morrà. |
17 NON pervertire la ragione del forestiere, nè dell’orfano; e non prender in pegno i panni della vedova. | 17 Non disfavorirai la causa del forestiero, e del pupillo, né prenderai per pegno dalla vedova la sua veste. |
18 E ricordati che tu sei stato servo in Egitto, e che il Signore Iddio tuo te ne ha riscosso; perciò io ti comando che tu faccia questo. | 18 Ricordati, che tu fosti schiavo in Egitto, e di là ti trasse il Signore Dio tuo. Per questo io ti ordino di far così. |
19 Quando tu avrai mietuta la tua ricolta nel tuo campo, e avrai dimenticata alcuna menata nel campo, non tornare indietro per prenderla; sia per lo forestiere, per l’orfano, e per la vedova; acciocchè il Signore Iddio tuo ti benedica in tutta l’opera delle tue mani. | 19 Quando mieterai le biade nel tuo campo, se ti scordi d'un manipolo, non tornare indietro a pigliarlo: ma lascialo pigliare al forestiero, al pupillo, e alla vedova, affinché il Signore Dio tuo benedica tutte le opere delle tue mani. |
20 Quando tu avrai scossi i tuoi ulivi, non ricercare a ramo a ramo ciò che vi sarà rimasto dietro a te; sia per lo forestiere, per l’orfano, e per la vedova. | 20 Se raccogli le ulive, non tornerai a pigliare quel che è rimaso sulle piante: ma lascialo al forestiero, al pupillo, e alla vedova. |
21 Quando tu avrai vendemmiata la tua vigna, non raspollare i grappoli rimasti dietro a te; sieno per lo forestiere, per l’orfano, e per la vedova. | 21 Se vendemmi la tua vigna, non prenderai i raspolli, ma rimarranno pel forestiero, pel pupillo, e per la vedova. |
22 E ricordati che tu sei stato servo nel paese di Egitto; per ciò io ti comando che tu faccia questo | 22 Ricordati, che già tu fosti schiavo in Egitto, e per questo io ti ordino di far così. |