1 IL Signore parlò ancora a Mosè nel monte di Sinai, dicendo: | 1 Locutusque est Dominus ad Moysen in monte Sinai, dicens : |
2 Parla a’ figliuoli d’Israele, e di’ loro: Quando voi sarete entrati nel paese che io vi do, abbia la terra i suoi riposi, per maniera di Sabato al Signore. | 2 Loquere filiis Israël, et dices ad eos : Quando ingressi fueritis terram quam ego dabo vobis, sabbatizes sabbatum Domino. |
3 Semina il tuo campo sei anni continui, e pota la tua vigna altresì sei anni continui, e ricogli la sua rendita. | 3 Sex annis seres agrum tuum, et sex annis putabis vineam tuam, colligesque fructus ejus : |
4 Ma l’anno settimo siavi riposo di Sabato per la terra; siavi Sabato al Signore; non seminare in esso il tuo campo, e non potar la tua vigna. | 4 septimo autem anno sabbatum erit terræ, requietionis Domini : agrum non seres, et vineam non putabis. |
5 Non mietere ciò che sarà nato da sè stesso da’ granelli caduti nella tua ricolta; e non vendemmiar le uve della vigna che tu non avrai potata; sia quell’anno anno di riposo per la terra. | 5 Quæ sponte gignet humus, non metes : et uvas primitiarum tuarum non colliges quasi vindemiam : annus enim requietionis terræ est : |
6 E ciò che sarà prodotto nell’anno del Sabato della terra sarà per mangiarlo, a te, e al tuo servo, e alla tua serva, e al tuo mercenario, e al tuo avveniticcio, i quali dimoreranno appresso di te, e alle tue bestie domestiche, | 6 sed erunt vobis in cibum, tibi et servo tuo, ancillæ et mercenario tuo, et advenæ qui peregrinantur apud te : |
7 e alle fiere che saranno nel tuo paese; sia tutta la rendita di quell’anno per mangiare | 7 jumentis tuis et pecoribus, omnia quæ nascuntur præbebunt cibum.
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8 Contati eziandio sette settimane di anni, sette volte sette anni; in maniera che il tempo delle sette settimane di anni ti sia lo spazio di quarantanove anni. | 8 Numerabis quoque tibi septem hebdomadas annorum, id est, septies septem, quæ simul faciunt annos quadraginta novem : |
9 E nel settimo mese, nel decimo giorno del mese, fa’ passare un suon di tromba; fate passar la tromba per tutto il vostro paese, nel giorno de’ purgamenti. | 9 et clanges buccina mense septimo, decima die mensis, propitiationis tempore, in universa terra vestra. |
10 E santificate l’anno cinquantesimo, e bandite franchigia nel paese, a tutti suoi abitanti; siavi quello il Giubileo; e allora ritorni ciascun di voi nella sua possessione, e alla sua famiglia. | 10 Sanctificabisque annum quinquagesimum, et vocabis remissionem cunctis habitatoribus terræ tuæ : ipse est enim jubilæus. Revertetur homo ad possessionem suam, et unusquisque rediet ad familiam pristinam : |
11 Quest’è il Giubileo; celebratelo ogni cinquantesimo anno; non seminate in esso, e non ricogliete ciò che in quell’anno sarà nato da sè stesso, e non vendemmiate le vigne che non saranno state potate. | 11 quia jubilæus est, et quinquagesimus annus. Non seretis neque metetis sponte in agro nascentia, et primitias vindemiæ non colligetis, |
12 Perciocchè quello è il Giubileo; siavi sacro; mangiate ciò che il campo produrrà tolto dal campo stesso. | 12 ob sanctificationem jubilæi : sed statim oblata comedetis.
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13 In quest’anno del Giubileo, ritorni ciascun di voi nella sua possessione. | 13 Anno jubilæi, redient omnes ad possessiones suas. |
14 E quando tu farai qualche vendita al tuo prossimo, ovvero qualche compera, niun di voi rapisca il bene del suo fratello. | 14 Quando vendes quippiam civi tuo, vel emes ab eo, ne contristes fratrem tuum, sed juxta numerum annorum jubilæi emes ab eo, |
15 Compera dal tuo prossimo a ragione degli anni scorsi dopo il Giubileo; ed egli facciati la vendita a ragione degli anni della rendita. | 15 et juxta supputationem frugum vendet tibi. |
16 Secondo che vi saranno più o meno anni, accresci o scema il prezzo di ciò che tu compererai da lui; conciossiachè egli ti venda un certo numero di rendite. | 16 Quanto plures anni remanserint post jubilæum, tanto crescet et pretium : et quanto minus temporis numeraveris, tanto minoris et emptio constabit : tempus enim frugum vendet tibi. |
17 E niun di voi rapisca il ben del suo prossimo; anzi abbi timore dell’Iddio tuo; perciocchè io sono il Signore Iddio vostro. | 17 Nolite affligere contribules vestros, sed timeat unusquisque Deum suum, quia ego Dominus Deus vester. |
18 Ed eseguite i miei statuti, e osservate le mie leggi, e mettetele in opera; e voi abiterete nel paese in sicurtà. | 18 Facite præcepta mea, et judicia custodite, et implete ea : ut habitare possitis in terra absque ullo pavore, |
19 E la terra produrrà i suoi frutti, e voi ne mangerete a sazietà, e abiterete in essa in sicurtà. | 19 et gignat vobis humus fructus suos, quibus vescamini usque ad saturitatem, nullius impetum formidantes. |
20 Che se pur dite: Che mangeremo l’anno settimo, se non seminiamo, e non ricogliamo le nostre rendite? | 20 Quod si dixeritis : Quid comedemus anno septimo, si non severimus, neque collegerimus fruges nostras ? |
21 Io comanderò alla mia benedizione che venga sopra voi l’anno sesto, e quell’anno produrrà frutto per tre anni. | 21 dabo benedictionem meam vobis anno sexto, et faciet fructus trium annorum : |
22 E nell’anno ottavo voi seminerete, e mangerete del vecchio di quella ricolta, fino all’anno nono; voi mangerete del vecchio, finchè venga la ricolta di quell’anno | 22 seretisque anno octavo, et comedetis veteres fruges usque ad nonum annum : donec nova nascantur, edetis vetera. |
23 OR non vendansi le terre assolutamente; conciossiachè la terra sia mia; perciocchè voi siete forestieri, e fittaiuoli appresso di me. | 23 Terra quoque non vendetur in perpetuum, quia mea est, et vos advenæ et coloni mei estis : |
24 Perciò, date luogo di riscatto delle terre in tutto il paese della vostra possessione. | 24 unde cuncta regio possessionis vestræ sub redemptionis conditione vendetur. |
25 Quando il tuo fratello sarà impoverito, e avrà venduto della sua possessione; se il suo prossimo parente, il qual per consanguinità avrà la ragion del riscatto, si presenta, egli potrà riscattar ciò che il suo fratello avrà venduto. | 25 Si attenuatus frater tuus vendiderit possessiunculam suam, et voluerit propinquus ejus, potest redimere quod ille vendiderat. |
26 Ma, se alcuno, non avendo parente che per consanguinità abbia la ragion del riscatto, ricovera da sè stesso il modo, e trova quanto gli fa bisogno per lo suo riscatto; | 26 Sin autem non habuerit proximum, et ipse pretium ad redimendum potuerit invenire, |
27 allora conti le annate dopo la sua vendita, e restituisca il soprappiù a colui a chi avrà fatta la vendita, e rientri nella sua possessione. | 27 computabuntur fructus ex eo tempore quo vendidit : et quod reliquum est, reddet emptori, sicque recipiet possessionem suam. |
28 Ma, s’egli non trova quanto gli fa bisogno per fargli il suo pagamento, resti quello ch’egli avrà venduto in man di colui che l’avrà comperato, fino all’anno del Giubileo; e nel Giubileo escane il comperatore, e rientri colui nella sua possessione. | 28 Quod si non invenerit manus ejus ut reddat pretium, habebit emptor quod emerat, usque ad annum jubilæum. In ipso enim omnis venditio redibit ad dominum et ad possessorem pristinum. |
29 E quando alcuno avrà venduta una casa da abitare, in città murata, siavi podestà di riscatto fino all’anno compiuto dopo la sua vendita; sia il termine del suo riscatto un anno intiero. | 29 Qui vendiderit domum intra urbis muros, habebit licentiam redimendi, donec unus impleatur annus. |
30 Ma se non è ricomperata infra il compiersi di un anno intiero, quella casa che è in città murata resterà assolutamente in proprio a colui che l’avrà comperata, e a’ suoi d’età in età; egli non sarà obbligato di uscirne nel Giubileo. | 30 Si non redemerit, et anni circulus fuerit evolutus, emptor possidebit eam, et posteri ejus in perpetuum, et redimi non poterit, etiam in jubilæo. |
31 Ma le case delle ville, non intorniate di mura, sieno reputate come possessioni di terra; siavi ragion di riscatto per esse, ed escane il comperatore nel Giubileo. | 31 Sin autem in villa domus, quæ muros non habet, agrorum jure vendetur : si ante redempta non fuerit, in jubilæo revertetur ad dominum. |
32 Ma, quant’è alle città de’ Leviti, abbiano i Leviti in perpetuo ragion di ricompera in su le case delle città della lor possessione. | 32 Ædes Levitarum quæ in urbibus sunt, semper possunt redimi : |
33 E colui de’ Leviti, che ricompererà alcuna casa, esca fuori della casa venduta, e della città della possession del venditore, nel Giubileo; perciocchè le case delle città de’ Leviti sono la lor possessione nel mezzo de’ figliuoli d’Israele. | 33 si redemptæ non fuerint, in jubilæo revertentur ad dominos, quia domus urbium Levitarum pro possessionibus sunt inter filios Israël. |
34 Ma non vendansi i campi de’ contorni delle lor città; perciocchè sono loro una possessione perpetua. | 34 Suburbana autem eorum non veneant, quia possessio sempiterna est.
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35 E quando il tuo fratello sarà impoverito, e le sue facoltà saranno scadute appresso di te, porgigli la mano, forestiere o avveniticcio che egli si sia; acciocchè possa vivere appresso di te. | 35 Si attenuatus fuerit frater tuus, et infirmus manu, et susceperis eum quasi advenam et peregrinum, et vixerit tecum, |
36 Non prender da lui usura nè profitto; e abbi timore dell’Iddio tuo, e fa’ che il tuo fratello possa vivere appresso di te. | 36 ne accipias usuras ab eo, nec amplius quam dedisti : time Deum tuum, ut vivere possit frater tuus apud te. |
37 Non dargli i tuoi danari ad usura, nè la tua vittuaglia a profitto. | 37 Pecuniam tuam non dabis ei ad usuram, et frugum superabundantiam non exiges. |
38 Io sono il Signore Iddio vostro, che vi ho tratti fuor del paese di Egitto, per darvi il paese di Canaan, per essere vostro Iddio | 38 Ego Dominus Deus vester, qui eduxi vos de terra Ægypti, ut darem vobis terram Chanaan, et essem vester Deus.
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39 E quando il tuo fratello sarà impoverito appresso di te, e si sarà venduto a te, non adoperarlo in servitù da schiavo. | 39 Si paupertate compulsus vendiderit se tibi frater tuus, non eum opprimes servitute famulorum, |
40 Stia appresso di te a guisa di mercenario o di avveniticcio; serva appresso di te fino all’anno del Giubileo. | 40 sed quasi mercenarius et colonus erit : usque ad annum jubilæum operabitur apud te, |
41 E allora egli si partirà d’appresso a te, insieme co’ suoi figliuoli, e se ne ritornerà alla sua famiglia; e rientrerà nella possessione de’ suoi padri. | 41 et postea egredietur cum liberis suis, et revertetur ad cognationem, ad possessionem patrum suorum. |
42 Perciocchè essi sono miei servitori, avendoli io tratti fuor del paese di Egitto; e però non sieno venduti nella maniera degli schiavi. | 42 Mei enim servi sunt, et ego eduxi eos de terra Ægypti : non veneant conditione servorum : |
43 Non signoreggiarlo con asprezza; anzi abbi timore dell’Iddio tuo. | 43 ne affligas eum per potentiam, sed metuito Deum tuum. |
44 Ma, quant’è al tuo servo, e alla tua serva, che hanno ad esser tuoi in proprio, compera servi e serve d’infra le genti che saranno intorno a te. | 44 Servus et ancilla sint vobis de nationibus quæ in circuitu vestro sunt : |
45 Anche ne potrete comperar de’ figliuoli degli avveniticci che dimoreranno con voi; e delle lor famiglie che saranno appresso di voi, le quali essi avranno generate nel vostro paese; e quelli saranno vostri in proprio. | 45 et de advenis qui peregrinantur apud vos, vel qui ex his nati fuerint in terra vestra, hos habebitis famulos : |
46 E tali potrete possedere, e lasciare a’ vostri figliuoli dopo voi in proprietà ereditaria; e anche servirvi di loro in perpetuo; ma, quant’è a’ vostri fratelli, figliuoli d’Israele, niuno di voi signoreggi il suo fratello con asprezza. | 46 et hæreditario jure transmittetis ad posteros, ac possidebitis in æternum : fratres autem vestros filios Israël ne opprimatis per potentiam. |
47 E se il forestiere, o l’avveniticcio che sarà appresso di te, acquista delle facoltà, e il tuo fratello impoverisce appresso a lui, e si vende al forestiere, o all’avveniticcio che sarà appresso di te, o a qualcuno di stirpe di nazione straniera; | 47 Si invaluerit apud vos manus advenæ atque peregrini, et attenuatus frater tuus vendiderit se ei, aut cuiquam de stirpe ejus : |
48 abbia egli podestà di riscatto, dopo essersi venduto; riscattilo alcuno de’ suoi fratelli. | 48 post venditionem potest redimi. Qui voluerit ex fratribus suis, redimet eum, |
49 Riscattilo il suo zio, o il figliuol del suo zio, o alcun altro suo carnal parente, della sua famiglia; ovvero, riscattisi egli stesso, se ne trova il modo. | 49 et patruus, et patruelis, et consanguineus, et affinis. Sin autem et ipse potuerit, redimet se, |
50 E faccia ragione col suo comperatore, dall’anno che gli si sarà venduto fino all’anno del Giubileo, e vadano i danari della sua vendita per lo numero degli anni ch’egli avrà servito; stia con lui come a giornate di mercenario. | 50 supputatis dumtaxat annis a tempore venditionis suæ usque ad annum jubilæum : et pecunia, qua venditus fuerat, juxta annorum numerum, et rationem mercenarii supputata. |
51 Se vi sono ancora molti anni fino al Giubileo, restituisca a ragione di essi, de’ danari della sua compera, per suo riscatto. | 51 Si plures fuerint anni qui remanent usque ad jubilæum, secundum hos reddet et pretium : |
52 E se vi restano pochi anni fino all’anno del Giubileo, faccia ragione con lui; e restituisca il prezzo del suo riscatto, secondo il numero degli anni che gli restano da servire. | 52 si pauci, ponet rationem cum eo juxta annorum numerum, et reddet emptori quod reliquum est annorum, |
53 Stia con lui a guisa di mercenario annuale; non signoreggilo con asprezza nel tuo cospetto. | 53 quibus ante servivit mercedibus imputatis : non affliget eum violenter in conspectu tuo. |
54 E se pur non è riscattato in alcuna di queste maniere, egli se ne uscirà l’anno del Giubileo, insieme coi suoi figliuoli. | 54 Quod si per hæc redimi non potuerit, anno jubilæo egredietur cum liberis suis. |
55 Conciossiachè i figliuoli d’Israele mi sieno servi; sono miei servi, avendoli io tratti fuor del paese di Egitto. Io sono il Signore Iddio vostro | 55 Mei enim sunt servi filii Israël, quos eduxi de terra Ægypti. |