1 Il Signore parlò a Mosè sul monte Sinai e disse: | 1 Parlò Iddio a Moisè nel monte Sinai, e dissegli: |
2 «Parla agli Israeliti dicendo loro: “Quando entrerete nella terra che io vi do, la terra farà il riposo del sabato in onore del Signore: | 2 Parla ai figliuoli d'Israel, e di loro: quando sarete entrati nella terra ch' io vi debbo dare, fe sterete le feste ch' io vi dissi. |
3 per sei anni seminerai il tuo campo e poterai la tua vigna e ne raccoglierai i frutti; | 3 Sei anni seminerai lo tuo campo, e sei anni poterai la tua vigna, e coglierai li frutti che n'uscirà. |
4 ma il settimo anno sarà come sabato, un riposo assoluto per la terra, un sabato in onore del Signore. Non seminerai il tuo campo, non poterai la tua vigna. | 4 Lo settimo anno lascerai riposare la terra, (però che è lo sabbato) del riposo della terra al Signore; lo campo non zapperai, la vigna non poterai. |
5 Non mieterai quello che nascerà spontaneamente dopo la tua mietitura e non vendemmierai l’uva della vigna che non avrai potata; sarà un anno di completo riposo per la terra. | 5 E se facesse alcuno frutto, non lo cogliere per modo di vendemmia; però che è l'anno che si dee riposare la terra. |
6 Ciò che la terra produrrà durante il suo riposo servirà di nutrimento a te, al tuo schiavo, alla tua schiava, al tuo bracciante e all'ospite che si troverà presso di te; | 6 Ma saravvi in cibo a te, e al servo tuo ed alle serve tue, e a' peregrini e a' forestieri. |
7 anche al tuo bestiame e agli animali che sono nella tua terra servirà di nutrimento quanto essa produrrà.
| 7 Le giumente e le pecore si pasceranno di ogni cosa che nascesse sopra la terra. |
8 Conterai sette settimane di anni, cioè sette volte sette anni; queste sette settimane di anni faranno un periodo di quarantanove anni. | 8 Numererai sette settimane di [anni, cioè sette volte sette, le quali insieme] saranno XLVIIII anni. |
9 Al decimo giorno del settimo mese, farai echeggiare il suono del corno; nel giorno dell’espiazione farete echeggiare il corno per tutta la terra. | 9 E lo decimo dì del mese settimo in tutte le vostre terre sarà abbondanza, e farete feste con grandi suoni (e allegrezza). |
10 Dichiarerete santo il cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione nella terra per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo; ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia. | 10 Lo cinquantesimo anno sì santificherete, e sarà perdonanza a ciascuno di voi in tutte le abitazioni vostre; però ch' è (l'anno del) giubileo. Ciascuno uomo tornerà alla possessione sua, e ciascuno tornerà alla sua prima famiglia, (e sarà libero). |
11 Il cinquantesimo anno sarà per voi un giubileo; non farete né semina né mietitura di quanto i campi produrranno da sé, né farete la vendemmia delle vigne non potate. | 11 Però ch' è lo giubileo. Lo anno cinquante simo non seminerete e non vendemmierete; cosa che sia nata da sè nel campo o nella vigna non coglierete; |
12 Poiché è un giubileo: esso sarà per voi santo; potrete però mangiare il prodotto che daranno i campi.
| 12 ma se ne cogliete, mangiatela incontanente; perciò che è la santificazione del giubileo. |
13 In quest’anno del giubileo ciascuno tornerà nella sua proprietà. | 13 E l'anno del giubileo, ciascuno tornerà alla sua possessione. |
14 Quando vendete qualcosa al vostro prossimo o quando acquistate qualcosa dal vostro prossimo, nessuno faccia torto al fratello. | 14 E se tu ne vendi e compri nulla del tuo prossimo, non contristare lo tuo fratello; ma secondo lo numero dell' anno del giubileo (rivenderà e tu) compererai da lui; |
15 Regolerai l’acquisto che farai dal tuo prossimo in base al numero degli anni trascorsi dopo l’ultimo giubileo: egli venderà a te in base agli anni di raccolto. | 15 e secondo che la cosa vale, così la ti venderà. |
16 Quanti più anni resteranno, tanto più aumenterai il prezzo; quanto minore sarà il tempo, tanto più ribasserai il prezzo, perché egli ti vende la somma dei raccolti. | 16 Quanto più anni rimarrà dopo il giubileo, tanto crescerà il prezzo; e quanto manco tempo numererai, tanto manco costerà; però che ti venderà il tempo de' frutti. |
17 Nessuno di voi opprima il suo prossimo; temi il tuo Dio, poiché io sono il Signore, vostro Dio.
| 17 Non vogliate affligere i vostri debitori, ma tema ognuno lo suo Iddio; e io sono lo vostro Iddio. |
18 Metterete in pratica le mie leggi e osserverete le mie prescrizioni, le adempirete e abiterete al sicuro nella terra. | 18 Fate i miei comandamenti, e i miei giudicii servate, acciò che possiate abitare nella terra senza niuna paura. |
19 La terra produrrà frutti, voi ne mangerete a sazietà e vi abiterete al sicuro. | 19 E la terra vi darà lo suo frutto, che voi mangiate a saturitade senza niuna paura. |
20 Se dite: Che mangeremo il settimo anno, se non semineremo e non raccoglieremo i nostri prodotti?, | 20 E se voi diceste: che mangeremo l'anno settimo, quando noi non semineremo e non ricoglieremo? |
21 io disporrò in vostro favore la mia benedizione per il sesto anno e la terra vi darà frutti per tre anni. | 21 Io vi darò la mia benedizione nell'anno sesto, sicchè farà frutto per tre anni. |
22 L’ottavo anno seminerete, ma consumerete il vecchio raccolto fino al nono anno; mangerete del raccolto vecchio finché venga il nuovo.
| 22 L'anno ottavo seminerete (e ricoglierete), e mangerete il seme vecchio persino al nono anno; persino che nascono le nuove, mangiate le vecchie. |
23 Le terre non si potranno vendere per sempre, perché la terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e ospiti. | 23 Le terre non venderete mai; però ch' elle sono mie, e voi siete forestieri e pigionali miei. |
24 Perciò, in tutta la terra che avrete in possesso, concederete il diritto di riscatto per i terreni.
| 24 Onde chiunque vendesse, venda sotto condizione di redenzione. |
25 Se il tuo fratello cade in miseria e vende una parte della sua proprietà, colui che ha il diritto di riscatto, cioè il suo parente più stretto, verrà e riscatterà ciò che il fratello ha venduto. | 25 E se per necessità lo prossimo tuo vendesse la sua possessione, e se tu che gli se' vicino vuoi, tu puoi redimere quello che colui ha venduto. |
26 Se uno non ha chi possa fare il riscatto, ma giunge a procurarsi da sé la somma necessaria al riscatto, | 26 E se non avesse appresso a sè alcuno,egli potesse trovare danari di ricomperare, |
27 conterà le annate passate dopo la vendita, restituirà al compratore il valore degli anni che ancora rimangono e rientrerà così in possesso del suo patrimonio. | 27 computerassi lo frutto dal tempo che la vendeo; e quello che vi fosse più, renda a colui che la comperò; e in questo modo riavrà la sua possessione, |
28 Ma se non trova da sé la somma sufficiente a rimborsarlo, ciò che ha venduto rimarrà in possesso del compratore fino all’anno del giubileo; al giubileo il compratore uscirà e l’altro rientrerà in possesso del suo patrimonio.
| 28 E se non potesse trovare da ricomperare, colui che comperò la terra abbila insino al tempo del giubileo. E in quello tempo ogni possessione ritorni al primo possessore. |
29 Se uno vende una casa abitabile in una città cinta di mura, ha diritto al riscatto fino allo scadere dell’anno dalla vendita; il suo diritto di riscatto durerà un anno intero. | 29 E chi venderà alcuna cosa che sia dentro alle mura della terra, potralla (ricogliere e) riavere insino ad un anno. |
30 Ma se quella casa, posta in una città cinta di mura, non è riscattata prima dello scadere di un intero anno, rimarrà sempre proprietà del compratore e dei suoi discendenti; il compratore non sarà tenuto a uscirne al giubileo. | 30 E se in capo dell' anno non l'avesse ricolta, lo comperadore la possederà tuttavia, e li suoi successori in perpetuo, o vegna giubileo o non. |
31 Però le case dei villaggi non attorniati da mura vanno considerate come parte dei fondi campestri; potranno essere riscattate, e al giubileo il compratore dovrà uscirne.
| 31 E se la casa fosse in villa che non avesse mura, vendasi al modo della terra, (e quello modo se ne terrà); e se non sarà redenta dinnanzi al giu bileo, nell'anno del giubileo tornerà al primo padrone. |
32 Quanto alle città dei leviti e alle case che essi vi possederanno, i leviti avranno il diritto perenne di riscatto. | 32 Le case de' Leviti, che sono nelle terre murate, sempre si possono ricomperare. |
33 Se chi riscatta è un levita, in occasione del giubileo il compratore uscirà dalla casa comprata nella città levitica, perché le case delle città levitiche sono loro proprietà, in mezzo agli Israeliti. | 33 E se nel tempo del giubileo non fossero ricomperate, ritornino a coloro che le venderono; perciò che le case de' Leviti sono per possessioni (cioè per pigioni) infra i figliuoli d'Israel. |
34 Neppure campi situati nei dintorni delle città levitiche si potranno vendere, perché sono loro proprietà perenne.
| 34 Le ville loro non venderanno; perciò che è possessione loro in sempiterno. |
35 Se il tuo fratello che è presso di te cade in miseria ed è inadempiente verso di te, sostienilo come un forestiero o un ospite, perché possa vivere presso di te. | 35 Se il prossimo tuo avesse bisogno di denari, e tu glieli prestassi, come forestiere e peregrino lo riceverai, e viverà appo te. |
36 Non prendere da lui interessi né utili, ma temi il tuo Dio e fa’ vivere il tuo fratello presso di te. | 36 Non gli tòrre usura, nè più che tu gli prestassi. Temi lo tuo Iddio, e viverà lo prossimo tuo appresso di te. |
37 Non gli presterai il denaro a interesse, né gli darai il vitto a usura. | 37 E la tua pecunia non dara’li ad usura, e non torrai più frutti di quelli che tu hai prestati. |
38 Io sono il Signore, vostro Dio, che vi ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, per darvi la terra di Canaan, per essere il vostro Dio.
| 38 Io sono Iddio, che vi trassi d'Egitto per darvi la terra Canaan, e per essere il vostro Iddio. |
39 Se il tuo fratello che è presso di te cade in miseria e si vende a te, non farlo lavorare come schiavo; | 39 Se per povertà ti si venderà lo prossimo tuo, non gli fare come a ragazzo. |
40 sia presso di te come un bracciante, come un ospite. Ti servirà fino all’anno del giubileo; | 40 Ma fagli come a debitore; insino al giubileo opererà appo te. |
41 allora se ne andrà da te insieme con i suoi figli, tornerà nella sua famiglia e rientrerà nella proprietà dei suoi padri. | 41 E poscia sarà libero, e tornerassi alla casa sua. |
42 Essi sono infatti miei servi, che io ho fatto uscire dalla terra d’Egitto; non debbono essere venduti come si vendono gli schiavi. | 42 Loro sono miei servi, e io gli cavai d'Egitto; e imperciò non si venderanno al modo di schiavi. |
43 Non lo tratterai con durezza, ma temerai il tuo Dio.
| 43 E non gli affligerete per potenza, ma temete Iddio vostro. |
44 Quanto allo schiavo e alla schiava che avrai in proprietà, potrete prenderli dalle nazioni che vi circondano; da queste potrete comprare lo schiavo e la schiava. | 44 Servi e ancille averete della gente che vi sarà da presso, |
45 Potrete anche comprarne tra i figli degli stranieri stabiliti presso di voi e tra le loro famiglie che sono presso di voi, tra i loro figli nati nella vostra terra; saranno vostra proprietà. | 45 o di forestieri che fossero infra voi, ovver che di costoro fossero nati nella vostra terra. Di costoro averete i famigli, |
46 Li potrete lasciare in eredità ai vostri figli dopo di voi, come loro proprietà; vi potrete servire sempre di loro come di schiavi. Ma quanto ai vostri fratelli, gli Israeliti, nessuno dòmini sull’altro con durezza.
| 46 e per ragione di eredità li lascerete alli vostri successori, e possedereteli in eterno; ma alli vostri fratelli, de' figliuoli d'Israel, non farete ingiuria per potenza. |
47 Se un forestiero stabilito presso di te diventa ricco e il tuo fratello si grava di debiti con lui e si vende al forestiero stabilito presso di te o a qualcuno della sua famiglia, | 47 E se lo forestiere o lo peregrino arricchisse fra voi, e alcuno per povertà de' vostri fratelli si vendesse [ a lui ], ovver ad alcuno della sua stirpe, |
48 dopo che si è venduto ha il diritto di riscatto: lo potrà riscattare uno dei suoi fratelli | 48 dopo la vendizione si può redimere. Chiun que vorrà, delli suoi fratelli, sì lo potrà redimere, |
49 o suo zio o il figlio di suo zio; lo potrà riscattare uno dei consanguinei della sua parentela o, se ha i mezzi per farlo, potrà riscattarsi da sé. | 49 ovver lo fratello di suo padre, ovver lo figliuolo dello fratello di suo padre, e ciascuno con sanguineo e affine. E se lui porrà, si potrà redimere, |
50 Farà il calcolo con il suo compratore, dall’anno che gli si è venduto all’anno del giubileo; il prezzo da pagare sarà in proporzione del numero degli anni, valutando le sue giornate come quelle di un bracciante. | 50 computati gli anni dal tempo della vendizion sua persino all'anno del giubileo, e sottratta la pecunia, della qual lui fu venduto, secondo gli anni del giubileo, per ragion di mercenario. |
51 Se vi sono ancora molti anni per arrivare al giubileo, pagherà il riscatto in ragione di questi anni e in proporzione del prezzo per il quale fu comprato; | 51 E se gli anni che rimangono insino al giubileo saranno più, secondo questi darà il prezzo. |
52 se rimangono pochi anni per arrivare al giubileo, farà il calcolo con il suo compratore e pagherà il prezzo del suo riscatto in ragione di quegli anni. | 52 Se pochi, porrà ragione con lui secondo lo numero degli anni, e restituirà a colui che lo com però lo residuo delli anni, |
53 Resterà presso di lui come un bracciante preso a servizio anno per anno; il padrone non dovrà trattarlo con durezza sotto i suoi occhi. | 53 nelli quali lui per avanti gli avea servito, computata la mercede. Non lo affligerà alcuno nel cospetto tuo violentemente. |
54 Se non è riscattato in alcuno di questi modi, se ne andrà libero l’anno del giubileo: lui con i suoi figli. | 54 E se per questo modo non si potrà redimere, nell'anno del giubileo uscirà con li suoi figliuoli. |
55 Poiché gli Israeliti sono miei servi; essi sono servi miei, che ho fatto uscire dalla terra d’Egitto. Io sono il Signore, vostro Dio.
| 55 Miei sono li servi figliuoli d'Israel, li quali io edussi della terra d'Egitto. |