1 Il Signore disse ancora a Mosè sul monte Sinai: | 1 IL Signore parlò ancora a Mosè nel monte di Sinai, dicendo: |
2 "Parla agli Israeliti e riferisci loro: Quando entrerete nel paese che io vi dò, la terra dovrà avere il suo sabato consacrato al Signore. | 2 Parla a’ figliuoli d’Israele, e di’ loro: Quando voi sarete entrati nel paese che io vi do, abbia la terra i suoi riposi, per maniera di Sabato al Signore. |
3 Per sei anni seminerai il tuo campo e poterai la tua vigna e ne raccoglierai i frutti; | 3 Semina il tuo campo sei anni continui, e pota la tua vigna altresì sei anni continui, e ricogli la sua rendita. |
4 ma il settimo anno sarà come sabato, un riposo assoluto per la terra, un sabato in onore del Signore; non seminerai il tuo campo e non poterai la tua vigna. | 4 Ma l’anno settimo siavi riposo di Sabato per la terra; siavi Sabato al Signore; non seminare in esso il tuo campo, e non potar la tua vigna. |
5 Non mieterai quello che nascerà spontaneamente dal seme caduto nella tua mietitura precedente e non vendemmierai l'uva della vigna che non avrai potata; sarà un anno di completo riposo per la terra. | 5 Non mietere ciò che sarà nato da sè stesso da’ granelli caduti nella tua ricolta; e non vendemmiar le uve della vigna che tu non avrai potata; sia quell’anno anno di riposo per la terra. |
6 Ciò che la terra produrrà durante il suo riposo servirà di nutrimento a te, al tuo schiavo, alla tua schiava, al tuo bracciante e al forestiero che è presso di te; | 6 E ciò che sarà prodotto nell’anno del Sabato della terra sarà per mangiarlo, a te, e al tuo servo, e alla tua serva, e al tuo mercenario, e al tuo avveniticcio, i quali dimoreranno appresso di te, e alle tue bestie domestiche, |
7 anche al tuo bestiame e agli animali che sono nel tuo paese servirà di nutrimento quanto essa produrrà.
| 7 e alle fiere che saranno nel tuo paese; sia tutta la rendita di quell’anno per mangiare |
8 Conterai anche sette settimane di anni, cioè sette volte sette anni; queste sette settimane di anni faranno un periodo di quarantanove anni. | 8 Contati eziandio sette settimane di anni, sette volte sette anni; in maniera che il tempo delle sette settimane di anni ti sia lo spazio di quarantanove anni. |
9 Al decimo giorno del settimo mese, farai squillare la tromba dell'acclamazione; nel giorno dell'espiazione farete squillare la tromba per tutto il paese. | 9 E nel settimo mese, nel decimo giorno del mese, fa’ passare un suon di tromba; fate passar la tromba per tutto il vostro paese, nel giorno de’ purgamenti. |
10 Dichiarerete santo il cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo; ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia. | 10 E santificate l’anno cinquantesimo, e bandite franchigia nel paese, a tutti suoi abitanti; siavi quello il Giubileo; e allora ritorni ciascun di voi nella sua possessione, e alla sua famiglia. |
11 Il cinquantesimo anno sarà per voi un giubileo; non farete né semina, né mietitura di quanto i campi produrranno da sé, né farete la vendemmia delle vigne non potate. | 11 Quest’è il Giubileo; celebratelo ogni cinquantesimo anno; non seminate in esso, e non ricogliete ciò che in quell’anno sarà nato da sè stesso, e non vendemmiate le vigne che non saranno state potate. |
12 Poiché è il giubileo; esso vi sarà sacro; potrete però mangiare il prodotto che daranno i campi. | 12 Perciocchè quello è il Giubileo; siavi sacro; mangiate ciò che il campo produrrà tolto dal campo stesso. |
13 In quest'anno del giubileo, ciascuno tornerà in possesso del suo. | 13 In quest’anno del Giubileo, ritorni ciascun di voi nella sua possessione. |
14 Quando vendete qualche cosa al vostro prossimo o quando acquistate qualche cosa dal vostro prossimo, nessuno faccia torto al fratello. | 14 E quando tu farai qualche vendita al tuo prossimo, ovvero qualche compera, niun di voi rapisca il bene del suo fratello. |
15 Regolerai l'acquisto che farai dal tuo prossimo in base al numero degli anni trascorsi dopo l'ultimo giubileo: egli venderà a te in base agli anni di rendita. | 15 Compera dal tuo prossimo a ragione degli anni scorsi dopo il Giubileo; ed egli facciati la vendita a ragione degli anni della rendita. |
16 Quanti più anni resteranno, tanto più aumenterai il prezzo; quanto minore sarà il tempo, tanto più ribasserai il prezzo; perché egli ti vende la somma dei raccolti. | 16 Secondo che vi saranno più o meno anni, accresci o scema il prezzo di ciò che tu compererai da lui; conciossiachè egli ti venda un certo numero di rendite. |
17 Nessuno di voi danneggi il fratello, ma temete il vostro Dio, poiché io sono il Signore vostro Dio.
| 17 E niun di voi rapisca il ben del suo prossimo; anzi abbi timore dell’Iddio tuo; perciocchè io sono il Signore Iddio vostro. |
18 Metterete in pratica le mie leggi e osserverete le mie prescrizioni, le adempirete e abiterete il paese tranquilli. | 18 Ed eseguite i miei statuti, e osservate le mie leggi, e mettetele in opera; e voi abiterete nel paese in sicurtà. |
19 La terra produrrà frutti, voi ne mangerete a sazietà e vi abiterete tranquilli. | 19 E la terra produrrà i suoi frutti, e voi ne mangerete a sazietà, e abiterete in essa in sicurtà. |
20 Se dite: Che mangeremo il settimo anno, se non semineremo e non raccoglieremo i nostri prodotti?, | 20 Che se pur dite: Che mangeremo l’anno settimo, se non seminiamo, e non ricogliamo le nostre rendite? |
21 io disporrò in vostro favore un raccolto abbondante per il sesto anno ed esso vi darà frutti per tre anni. | 21 Io comanderò alla mia benedizione che venga sopra voi l’anno sesto, e quell’anno produrrà frutto per tre anni. |
22 L'ottavo anno seminerete e consumerete il vecchio raccolto fino al nono anno; mangerete il raccolto vecchio finché venga il nuovo.
| 22 E nell’anno ottavo voi seminerete, e mangerete del vecchio di quella ricolta, fino all’anno nono; voi mangerete del vecchio, finchè venga la ricolta di quell’anno |
23 Le terre non si potranno vendere per sempre, perché la terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e inquilini. | 23 OR non vendansi le terre assolutamente; conciossiachè la terra sia mia; perciocchè voi siete forestieri, e fittaiuoli appresso di me. |
24 Perciò, in tutto il paese che avrete in possesso, concederete il diritto di riscatto per quanto riguarda il suolo. | 24 Perciò, date luogo di riscatto delle terre in tutto il paese della vostra possessione. |
25 Se il tuo fratello, divenuto povero, vende una parte della sua proprietà, colui che ha il diritto di riscatto, cioè il suo parente più stretto, verrà e riscatterà ciò che il fratello ha venduto. | 25 Quando il tuo fratello sarà impoverito, e avrà venduto della sua possessione; se il suo prossimo parente, il qual per consanguinità avrà la ragion del riscatto, si presenta, egli potrà riscattar ciò che il suo fratello avrà venduto. |
26 Se uno non ha chi possa fare il riscatto, ma giunge a procurarsi da sé la somma necessaria al riscatto, | 26 Ma, se alcuno, non avendo parente che per consanguinità abbia la ragion del riscatto, ricovera da sè stesso il modo, e trova quanto gli fa bisogno per lo suo riscatto; |
27 conterà le annate passate dopo la vendita, restituirà al compratore il valore degli anni che ancora rimangono e rientrerà così in possesso del suo patrimonio. | 27 allora conti le annate dopo la sua vendita, e restituisca il soprappiù a colui a chi avrà fatta la vendita, e rientri nella sua possessione. |
28 Ma se non trova da sé la somma sufficiente a rimborsarlo, ciò che ha venduto rimarrà in mano al compratore fino all'anno del giubileo; al giubileo il compratore uscirà e l'altro rientrerà in possesso del suo patrimonio.
| 28 Ma, s’egli non trova quanto gli fa bisogno per fargli il suo pagamento, resti quello ch’egli avrà venduto in man di colui che l’avrà comperato, fino all’anno del Giubileo; e nel Giubileo escane il comperatore, e rientri colui nella sua possessione. |
29 Se uno vende una casa abitabile in una città recinta di mura, ha diritto al riscatto fino allo scadere dell'anno dalla vendita; il suo diritto di riscatto durerà un anno intero. | 29 E quando alcuno avrà venduta una casa da abitare, in città murata, siavi podestà di riscatto fino all’anno compiuto dopo la sua vendita; sia il termine del suo riscatto un anno intiero. |
30 Ma se quella casa, posta in una città recinta di mura, non è riscattata prima dello scadere di un intero anno, rimarrà sempre proprietà del compratore e dei suoi discendenti; il compratore non sarà tenuto a uscire al giubileo. | 30 Ma se non è ricomperata infra il compiersi di un anno intiero, quella casa che è in città murata resterà assolutamente in proprio a colui che l’avrà comperata, e a’ suoi d’età in età; egli non sarà obbligato di uscirne nel Giubileo. |
31 Però le case dei villaggi non attorniati da mura vanno considerate come parte dei fondi campestri; potranno essere riscattate e al giubileo il compratore dovrà uscire.
| 31 Ma le case delle ville, non intorniate di mura, sieno reputate come possessioni di terra; siavi ragion di riscatto per esse, ed escane il comperatore nel Giubileo. |
32 Quanto alle città dei leviti e alle case che essi vi possederanno, i leviti avranno il diritto perenne di riscatto. | 32 Ma, quant’è alle città de’ Leviti, abbiano i Leviti in perpetuo ragion di ricompera in su le case delle città della lor possessione. |
33 Se chi riscatta è un levita, in occasione del giubileo il compratore uscirà dalla casa comprata nella città levitica, perché le case delle città levitiche sono loro proprietà, in mezzo agli Israeliti. | 33 E colui de’ Leviti, che ricompererà alcuna casa, esca fuori della casa venduta, e della città della possession del venditore, nel Giubileo; perciocchè le case delle città de’ Leviti sono la lor possessione nel mezzo de’ figliuoli d’Israele. |
34 Neppure campi situati nei dintorni delle città levitiche si potranno vendere, perché sono loro proprietà perenne.
| 34 Ma non vendansi i campi de’ contorni delle lor città; perciocchè sono loro una possessione perpetua. |
35 Se il tuo fratello che è presso di te cade in miseria ed è privo di mezzi, aiutalo, come un forestiero e inquilino, perché possa vivere presso di te. | 35 E quando il tuo fratello sarà impoverito, e le sue facoltà saranno scadute appresso di te, porgigli la mano, forestiere o avveniticcio che egli si sia; acciocchè possa vivere appresso di te. |
36 Non prendere da lui interessi, né utili; ma temi il tuo Dio e fa' vivere il tuo fratello presso di te. | 36 Non prender da lui usura nè profitto; e abbi timore dell’Iddio tuo, e fa’ che il tuo fratello possa vivere appresso di te. |
37 Non gli presterai il denaro a interesse, né gli darai il vitto a usura. | 37 Non dargli i tuoi danari ad usura, nè la tua vittuaglia a profitto. |
38 Io sono il Signore vostro Dio, che vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto, per darvi il paese di Canaan, per essere il vostro Dio.
| 38 Io sono il Signore Iddio vostro, che vi ho tratti fuor del paese di Egitto, per darvi il paese di Canaan, per essere vostro Iddio |
39 Se il tuo fratello che è presso di te cade in miseria e si vende a te, non farlo lavorare come schiavo; | 39 E quando il tuo fratello sarà impoverito appresso di te, e si sarà venduto a te, non adoperarlo in servitù da schiavo. |
40 sia presso di te come un bracciante, come un inquilino. Ti servirà fino all'anno del giubileo; | 40 Stia appresso di te a guisa di mercenario o di avveniticcio; serva appresso di te fino all’anno del Giubileo. |
41 allora se ne andrà da te insieme con i suoi figli, tornerà nella sua famiglia e rientrerà nella proprietà dei suoi padri. | 41 E allora egli si partirà d’appresso a te, insieme co’ suoi figliuoli, e se ne ritornerà alla sua famiglia; e rientrerà nella possessione de’ suoi padri. |
42 Poiché essi sono miei servi, che io ho fatto uscire dal paese d'Egitto; non debbono essere venduti come si vendono gli schiavi. | 42 Perciocchè essi sono miei servitori, avendoli io tratti fuor del paese di Egitto; e però non sieno venduti nella maniera degli schiavi. |
43 Non lo tratterai con asprezza, ma temerai il tuo Dio. | 43 Non signoreggiarlo con asprezza; anzi abbi timore dell’Iddio tuo. |
44 Quanto allo schiavo e alla schiava, che avrai in proprietà, potrete prenderli dalle nazioni che vi circondano; da queste potrete comprare lo schiavo e la schiava. | 44 Ma, quant’è al tuo servo, e alla tua serva, che hanno ad esser tuoi in proprio, compera servi e serve d’infra le genti che saranno intorno a te. |
45 Potrete anche comprarne tra i figli degli stranieri, stabiliti presso di voi e tra le loro famiglie che sono presso di voi, tra i loro figli nati nel vostro paese; saranno vostra proprietà. | 45 Anche ne potrete comperar de’ figliuoli degli avveniticci che dimoreranno con voi; e delle lor famiglie che saranno appresso di voi, le quali essi avranno generate nel vostro paese; e quelli saranno vostri in proprio. |
46 Li potrete lasciare in eredità ai vostri figli dopo di voi, come loro proprietà; vi potrete servire sempre di loro come di schiavi; ma quanto ai vostri fratelli, gli Israeliti, ognuno nei riguardi dell'altro, non lo tratterai con asprezza.
| 46 E tali potrete possedere, e lasciare a’ vostri figliuoli dopo voi in proprietà ereditaria; e anche servirvi di loro in perpetuo; ma, quant’è a’ vostri fratelli, figliuoli d’Israele, niuno di voi signoreggi il suo fratello con asprezza. |
47 Se un forestiero stabilito presso di te diventa ricco e il tuo fratello si grava di debiti con lui e si vende al forestiero stabilito presso di te o a qualcuno della sua famiglia, | 47 E se il forestiere, o l’avveniticcio che sarà appresso di te, acquista delle facoltà, e il tuo fratello impoverisce appresso a lui, e si vende al forestiere, o all’avveniticcio che sarà appresso di te, o a qualcuno di stirpe di nazione straniera; |
48 dopo che si è venduto, ha il diritto di riscatto; lo potrà riscattare uno dei suoi fratelli | 48 abbia egli podestà di riscatto, dopo essersi venduto; riscattilo alcuno de’ suoi fratelli. |
49 o suo zio o il figlio di suo zio; lo potrà riscattare uno dei parenti dello stesso suo sangue o, se ha i mezzi di farlo, potrà riscattarsi da sé. | 49 Riscattilo il suo zio, o il figliuol del suo zio, o alcun altro suo carnal parente, della sua famiglia; ovvero, riscattisi egli stesso, se ne trova il modo. |
50 Farà il calcolo con il suo compratore, dall'anno che gli si è venduto all'anno del giubileo; il prezzo da pagare sarà in proporzione del numero degli anni, valutando le sue giornate come quelle di un bracciante. | 50 E faccia ragione col suo comperatore, dall’anno che gli si sarà venduto fino all’anno del Giubileo, e vadano i danari della sua vendita per lo numero degli anni ch’egli avrà servito; stia con lui come a giornate di mercenario. |
51 Se vi sono ancora molti anni per arrivare al giubileo, pagherà il riscatto in ragione di questi anni e in proporzione del prezzo per il quale fu comprato; | 51 Se vi sono ancora molti anni fino al Giubileo, restituisca a ragione di essi, de’ danari della sua compera, per suo riscatto. |
52 se rimangono pochi anni per arrivare al giubileo, farà il calcolo con il suo compratore e pagherà il prezzo del suo riscatto in ragione di quegli anni. | 52 E se vi restano pochi anni fino all’anno del Giubileo, faccia ragione con lui; e restituisca il prezzo del suo riscatto, secondo il numero degli anni che gli restano da servire. |
53 Resterà presso di lui come un bracciante preso a servizio anno per anno; il padrone non dovrà trattarlo con asprezza sotto i suoi occhi. | 53 Stia con lui a guisa di mercenario annuale; non signoreggilo con asprezza nel tuo cospetto. |
54 Se non è riscattato in alcuno di quei modi, se ne andrà libero l'anno del giubileo: lui con i suoi figli. | 54 E se pur non è riscattato in alcuna di queste maniere, egli se ne uscirà l’anno del Giubileo, insieme coi suoi figliuoli. |
55 Poiché gli Israeliti sono miei servi; miei servi, che ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Io sono il Signore vostro Dio". | 55 Conciossiachè i figliuoli d’Israele mi sieno servi; sono miei servi, avendoli io tratti fuor del paese di Egitto. Io sono il Signore Iddio vostro |