1 Queste son le leggi che loro proporrai: | 1 Queste sono le norme che tu esporrai loro.
|
2 Se compri uno schiavo ebreo, egli ti servirà per sei anni; ma al settimo se ne andrà libero senza pagar nulla. | 2 Quando tu avrai acquistato uno schiavo ebreo, egli ti servirà per sei anni e nel settimo potrà andarsene libero, senza riscatto. |
3 Se ne andrà colla veste con cui è venuto; ma se aveva moglie, anche questa se ne andrà con lui. | 3 Se è entrato solo, uscirà solo; se era coniugato, sua moglie se ne andrà con lui. |
4 Se invece è stato il padrone che gli ha dato moglie, e questa gli ha partorito figlioli e figliole, la moglie e i figli di lei saranno del padrone, lui poi se ne andrà colla sua veste. | 4 Se il suo padrone gli ha dato moglie e questa gli ha partorito figli o figlie, la donna e i suoi figli saranno proprietà del padrone ed egli se ne andrà solo. |
5 Ma se lo schiavo dirà: Io voglio bene al mio padrone, alla mia sposa, ai miei figli, e non voglio andarmene libero, | 5 Ma se lo schiavo dice: Io sono affezionato al mio padrone, a mia moglie, ai miei figli; non voglio andarmene in libertà, |
6 allora il padrone lo presenterà ai giudici, lo farà accostare alla porta e agli stipiti, gli forerà l'orecchio con una lesina, e quello rimarrà suo schiavo per sempre. | 6 allora il suo padrone lo condurrà davanti a Dio, lo farà accostare al battente o allo stipite della porta e gli forerà l'orecchio con la lesina; quegli sarà suo schiavo per sempre.
|
7 Se uno vende la sua figlia per serva, questa non se ne andrà come soglion andare le schiave. | 7 Quando un uomo venderà la figlia come schiava, essa non se ne andrà come se ne vanno gli schiavi. |
8 Se essa non piace più al padrone, a cui era stata data, questo la rimanderà; ma senza avere il diritto di venderla a gente straniera, dopo averla disprezzata. | 8 Se essa non piace al padrone, che così non se la prende come concubina, la farà riscattare. Comunque egli non può venderla a gente straniera, agendo con frode verso di lei. |
9 So l'avrà data come sposa al suo figlio, la tratterii come una figliola. | 9 Se egli la vuol dare come concubina al proprio figlio, si comporterà nei suoi riguardi secondo il diritto delle figlie. |
10 Ma se egli dà al figlio un'altra sposa, procurerà alla serva altre nozze e le vesti, e non le negherà il prezzo della verginità. | 10 Se egli ne prende un'altra per sé, non diminuirà alla prima il nutrimento, il vestiario, la coabitazione. |
11 Che se egli non farà queste tre cose, la serva se ne andrà gratuitamente, senza pagare alcun riscatto. | 11 Se egli non fornisce a lei queste cose, essa potrà andarsene, senza che sia pagato il prezzo del riscatto.
|
12 Chi percuoterà un uomo con volontà di ucciderlo, sia messo a morte. | 12 Colui che colpisce un uomo causandone la morte, sarà messo a morte. |
13 Se uno poi non ha teso insidie, ma Dio gliel'ha fatto cader nelle mani, io determinerò un luogo in cui debba rifugiarsi. | 13 Però per colui che non ha teso insidia, ma che Dio gli ha fatto incontrare, io ti fisserò un luogo dove potrà rifugiarsi. |
14 Se uno invece con premeditazione e con insidie avrà ucciso il suo prossimo, lo strapperai anche dal mio altare, per farlo morire. | 14 Ma, quando un uomo attenta al suo prossimo per ucciderlo con inganno, allora lo strapperai anche dal mio altare, perché sia messo a morte.
|
15 Chi avrà percosso il padre o la madre, sia punito colla morte. | 15 Colui che percuote suo padre o sua madre sarà messo a morte.
|
16 Chi, dopo aver rubato un uomo, lo avrà venduto, convinto del delitto, sia messo a morte. | 16 Colui che rapisce un uomo e lo vende, se lo si trova ancora in mano a lui, sarà messo a morte.
|
17 Chi maledirà il suo padre o la sua madre, sia punito colla morte. | 17 Colui che maledice suo padre o sua madre sarà messo a morte.
|
18 Se nella rissa uno percuote un altro con un sasso o col pugno, ma in modo che questo non muoia, e solo debba mettersi a letto; | 18 Quando alcuni uomini rissano e uno colpisce il suo prossimo con una pietra o con il pugno e questi non è morto, ma debba mettersi a letto, |
19 se si rileva e può camminar fuori appoggiato al suo bastone, il percussore sarà assolto; ma deve rifare le spese pel lavoro interrotto e i medici. | 19 se poi si alza ed esce con il bastone, chi lo ha colpito sarà ritenuto innocente, ma dovrà pagare il riposo forzato e procurargli le cure.
|
20 Chi percuoterà col bastone il suo schiavo o la sua schiava, in modo che gli muoian tra le mani, sarà reo di delitto. | 20 Quando un uomo colpisce con il bastone il suo schiavo o la sua schiava e gli muore sotto le sue mani, si deve fare vendetta. |
21 Ma se quelli sopravvivono un giorno o due, egli non sarà soggetto alla pena, perchè son suo danaro. | 21 Ma se sopravvive un giorno o due, non sarà vendicato, perché è acquisto del suo denaro.
|
22 Alcuni vengono a rissa, e uno percuote una donna incinta, da farla abortire, senza però ucciderla, chi l'ha colpita rifarà il danno secondo la richiesta del marito della donna e il giudizio degli arbitri. | 22 Quando alcuni uomini rissano e urtano una donna incinta, così da farla abortire, se non vi è altra disgrazia, si esigerà un'ammenda, secondo quanto imporrà il marito della donna, e il colpevole pagherà attraverso un arbitrato. |
23 Ta se ne segue la morte, egli renderà vita per vita, | 23 Ma se segue una disgrazia, allora pagherai vita per vita: |
24 occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, | 24 occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, |
25 scottatura per scottatura, ferita per ferita, livido per livido. | 25 bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, livido per livido.
|
26 Se uno, colpendo l'occhio del suo schiavo o della sua schiava, glielo fa perderelo lascerà in libertà in compenso dell'occhio perduto; | 26 Quando un uomo colpisce l'occhio del suo schiavo o della sua schiava e lo acceca, gli darà la libertà in compenso dell'occhio. |
27 cosi pure li lascerà andaliberi se allo schiavo o alla schiava avrà fatto cadere un dente. | 27 Se fa cadere il dente del suo schiavo o della sua schiava, gli darà la libertà in compenso del dente.
|
28 Se un bue cozza un uomo o una donna da farli morire, sarà lapidato, le sue carni non dovranno esser mangiate ma il padrone del bue sarà assolto | 28 Quando un bue cozza con le corna contro un uomo o una donna e ne segue la morte, il bue sarà lapidato e non se ne mangerà la carne. Però il proprietario del bue è innocente.
|
29 Ma se il bue aveva da qualche tempo il vizio di cozzare e il padrone, avvertito non l'ha tenuto dentro, dato che il bue uccida un uomo o una donna, esso sarà lapidato e il padrone sarà messo a morte. | 29 Ma se il bue era solito cozzare con le corna già prima e il padrone era stato avvisato e non lo aveva custodito, se ha causato la morte di un uomo o di una donna, il bue sarà lapidato e anche il suo padrone dev'essere messo a morte. |
30 Ove poi gli venga imposta un'ammenda, riscatterà la sua vita con ciò che gli sarà domandato. | 30 Se invece gli viene imposta una compensazione, egli pagherà il riscatto della propria vita, secondo quanto gli verrà imposto. |
31 Il padrone avrà la medesima condanna anche se il bue avrà cozzato un figlio o una figlia. | 31 Se cozza con le corna contro un figlio o se cozza contro una figlia, si procederà nella stessa maniera.
|
32 Se invece avrà cozzato uno schiavo o una schiava, pagherà trenta sicli d'argento al loro padrone, e il bue sarà lapidato. | 32 Se il bue colpisce con le corna uno schiavo o una schiava, si pagheranno al padrone trenta sicli d'argento e il bue sarà lapidato.
|
33 Se uno apre una cisterna e dopo averla scavata non la copre, e così vi casca dentro un bue o un asino, sul padrone della cisterna pagherà il prezzo dell'animale, ma la bestia morta sarà sua. | 33 Quando un uomo lascia una cisterna aperta oppure quando un uomo scava una cisterna e non la copre, se vi cade un bue o un asino, |
34 Se il bue d'uno cozza il bue d'un altro in modo da ammazzarlo, venderanno il bue vivo per dividerne il prezzo, e poi si divideranno tra loro anche il bue morto. | 34 il proprietario della cisterna deve dare l'indennizzo: verserà il denaro al padrone della bestia e l'animale morto gli apparterrà.
|
35 Ma se il padrone sapeva che il bue da qualche tempo aveva il vizio di cozzare e non lo ha guardato, renderà bue per bue, e sarà sua la bestia morta. | 35 Quando il bue di un uomo cozza contro il bue del suo prossimo e ne causa la morte, essi venderanno il bue vivo e se ne divideranno il prezzo; si divideranno anche la bestia morta. |
| 36 Ma se è notorio che il bue cozzava già prima e il suo padrone non lo ha custodito, egli dovrà dare come indennizzo bue per bue e la bestia morta gli apparterrà.
|
| 37 Quando un uomo ruba un bue o un montone e poi lo scanna o lo vende, darà come indennizzo cinque capi di grosso bestiame per il bue e quattro capi di bestiame per il montone. |