1 - Se uno avrà rubato un bove o una pecora, e l'avrà uccisa o venduta, renderà cinque bovi per un bove, e quattro pecore per una pecora. | 1 QUANDO alcuno avrà rubato un bue, o una pecora, o una capra, e l’avrà ammazzata o venduta; paghi cinque buoi per quel bue, e quattro pecore, o capre, per quella pecora, o capra. |
2 Se un ladro sarà trovato a sforzare una porta o sfondare un muro, e verrà ferito e morto, il feritore non sarà colpevole del sangue di lui. | 2 Se il ladro, colto di notte nello sconficcare è percosso, e muore, non vi è omicidio. |
3 Ma se l'avrà fatto dopo levato il sole, il suo è un omicidio, ed egli morrà. Se il ladro non avrà che rendere per il suo furto, sarà venduto egli stesso. | 3 Se il sole è levato quando sarà colto, vi è omicidio. Il ladro soddisfaccia del tutto; e se non ha da soddisfare, sia venduto per lo suo furto. |
4 Se quel ch'egli ha rubato si troverà vivo presso di lui, bove, asino o pecora che sia, restituirà il doppio. | 4 Se pure il furto gli è trovato in mano, vivo; o bue, o asino, o pecora che sia, restituiscalo al doppio. |
5 Se uno danneggerà un campo o una vigna, lasciando che il suo animale vada a pascere in quella degli altri, renderà di quel che ha di meglio nel suo campo o vigna, secondo la stima fatta del danno. | 5 Se alcuno fa pascolare un campo, o una vigna; e se manda nel campo altrui il suo bestiame, il quale vi pasturi dentro, soddisfaccia il danno col meglio del suo campo, e col meglio della sua vigna. |
6 Se del fuoco, allargandosi, trova delle siepi, e di lì s'attacca ai mucchi delle biade, o alla mèsse ancora in piedi nel campo, colui che accese il fuoco ripari il danno. | 6 Quando un fuoco uscirà fuori, e incontrerà delle spine, onde sia consumato grano in bica, o biade, o campo, del tutto soddisfaccia il danno colui che avrà acceso il fuoco |
7 Se uno ha affidato del denaro o un oggetto in custodia ad un amico, e vengono rubati a chi li aveva ricevuti, il ladro, se si trova, renderà il doppio. | 7 Quando alcuno avrà dato al suo prossimo danari, o vasellamenti, a guardare, e quelli saranno rubati dalla casa di colui, se il ladro è trovato, restituiscali al doppio. |
8 Se il ladro rimane sconosciuto, il padrone della casa comparirà dinanzi agli uomini di Dio, e giurerà di non aver messo la mano su cosa del prossimo suo, | 8 Se il ladro non si trova, facciasi comparire il padron della casa davanti a’ rettori, per giurare s’egli non ha punto messa la mano sopra la roba del suo prossimo. |
9 per frodarlo del bove, dell'asino, della pecora, della veste, o di qualsiasi altra cosa danneggiata; la causa d'ambedue sarà portata innanzi agli uomini di Dio, e se essi giudicheranno così, [il depositario] renderà al prossimo suo il doppio. | 9 In ogni causa di misfatto intorno a bue, asino, pecora, capra, vestimento, o a qualunque altra cosa perduta, della quale uno dica: Questa è dessa; venga la causa d’amendue le parti davanti a’ rettori; e colui che i rettori avranno condannato, paghi il doppio al suo prossimo. |
10 Se alcuno affiderà ad un suo prossimo un asino, un bove, una pecora, o un animale qualsiasi perché glielo guardi, e questo verrà morto o reso inutile o rapito dai nemici, senza che nessuno abbia veduto, | 10 Quando alcuno avrà dato al suo prossimo, asino, o bue, o pecora, o qualunque altra bestia, a guardare, ed ella muore, o le si fiacca alcun membro, o è rapita, senza che alcuno l’abbia veduto, |
11 [il guardiano] giurerà di non aver steso la mano alla roba del prossimo suo; il padrone accetterà questo giuramento, e l'altro non sarà obbligato a restituzione. | 11 il giuramento del Signore intervenga fra le due parti, per saper se colui non ha punto messa la mano sopra il bene del suo prossimo; e accetti il padron della bestia quel giuramento, e non sia l’altro obbligato a pagamento. |
12 Se invece l'animale gli sarà stato rubato, ne risarcirà il danno al padrone. | 12 Ma se pur quella bestia gli è stata rubata d’appresso, facciane soddisfazione al padron di essa. |
13 Se una fiera lo ha sbranato, porti al padrone i resti, e non sarà tenuto a restituire. | 13 Se pur quella bestia è stata lacerata dalle fiere, portila per testimonianza, e non sia obbligato a pagar la bestia. |
14 Chi avrà chiesto in prestito ad un suo prossimo qualcuno di questi animali, che poi resti stroppiato o morto non essendovi presente il padrone, sarà obbligato a restituirlo. | 14 E quando alcuno avrà presa in prestanza una bestia dal suo prossimo, e le si fiaccherà alcun membro, o morrà, e il padrone di essa non sarà presente, del tutto colui paghila. |
15 Ma se il padrone era presente, non gli farà restituzione; specialmente se l'aveva preso a nolo pagando il benefizio del lavoro. | 15 Ma se il padrone è stato presente, non sia colui obbligato a pagarla; se la bestia è stata tolta a vettura, ell’è venuta per lo prezzo della sua vettura |
16 Se uno sedurrà una vergine non ancora fidanzata, e userà con lei, la doterà, e la prenderà in moglie. | 16 E quando alcuno avrà sedotta una vergine, la qual non sia sposata, e sarà giaciuto con lei, del tutto dotila, e prendalasi per moglie. |
17 Se il padre della famiglia non gliela vorrà dare, [il seduttore] gli sborserà una somma pari alla dote che le fanciulle soglion ricevere. | 17 Se pure il padre di essa del tutto ricusa di dargliela, paghi danari, secondo la dote delle vergini. |
18 Non lascerai vivere gli stregoni. | 18 Non lasciar vivere la donna maliosa. |
19 Chi farà peccato con una bestia, sarà reo di morte. | 19 Chiunque si congiungerà con una bestia, del tutto sia fatto morire. |
20 Chi sacrifica agli dèi, e non al solo Signore, sia ucciso. | 20 Chi sacrificherà ad altri dii, fuor che al Signore solo, sia sterminato come anatema. |
21 Non opprimere il forestiero, e non l'affliggere; anche voi infatti foste forestieri nella terra d'Egitto. | 21 Non far violenza al forestiere, e non opprimerlo; conciossiachè voi siate stati forestieri nel paese di Egitto. |
22 Non nocerete alla vedova ed al pupillo. | 22 Non affliggete alcuna vedova nè orfano. |
23 Se farete loro del male, grideranno a me; io udirò il loro grido, | 23 Guardati d’affliggerlo in alcuna maniera, perciocchè, se egli grida a me, io del tutto esaudirò il suo grido. |
24 s'accenderà il mio furore, e vi percoterò di spada; le vostre mogli rimarranno vedove, e pupilli i vostri figliuoli. | 24 E l’ira mia si accenderà, ed io vi ucciderò con la spada: e le vostre mogli saranno vedove, e i vostri figliuoli orfani |
25 Se avrai prestato del danaro a qualche povero del mio popolo che abita con te, non lo tormenterai come un esattore, nè l'opprimerai con l'usure. | 25 Quando tu presterai danari al mio popolo, al povero ch’è appresso a te, non procedere inverso lui a guisa di usuraio: non imponetegli usura. |
26 Se avrai ricevuto in pegno dal tuo prossimo il suo mantello, glielo renderai prima del tramonto del sole; | 26 Se pur tu togli in pegno il vestimento del tuo prossimo, rendiglielo infra il tramontar del sole. |
27 perché è quello il solo indumento col quale ei cuopre la carne sua, e non ne ha altro per dormirvi; se griderà a me, io l'esaudirò, perché sono misericordioso. | 27 Perciocchè quello solo è la sua copritura, ed è il suo vestire per coprir la sua pelle; in che giacerebbe egli? se dunque egli avviene che egli gridi a me, io l’esaudirò; perciocchè io son pietoso. |
28 Non mormorerai degli uomini di Dio, e non maledirai un principe del tuo popolo. | 28 Non dir male de’ rettori; e non maledir colui ch’è principe nel tuo popolo. |
29 Non indugerai a pagarmi le tue decime e le tue primizie. Offrirai a me il primogenito dei tuoi figliuoli. | 29 Non indugiare il pagar le primizie della tua vendemmia, nè del gocciolar de’ tuoi olii; dammi il primogenito dei tuoi figliuoli. |
30 Lo stesso farai anche dei bovi e degli armenti; sette giorni starà [il nuovo nato] con la madre sua, ed all'ottavo me l'offrirai. | 30 Fa’ il simigliante del tuo bue, e della tua pecora, e capra; stia il primo portato di esse sette giorni appresso la madre sua, e all’ottavo giorno dammelo. |
31 Voi sarete per me uomini santi. Di carne che le bestie abbiano già sbranata, non ne mangerete, ma la getterete ai cani. | 31 E siatemi uomini santi; e non mangiate carne lacerata dalle fiere per li campi; gittatela a’ cani |