1 IL Signore parlò ancora a Mosè nel monte di Sinai, dicendo: | 1 Parlò Iddio a Moisè nel monte Sinai, e dissegli: |
2 Parla a’ figliuoli d’Israele, e di’ loro: Quando voi sarete entrati nel paese che io vi do, abbia la terra i suoi riposi, per maniera di Sabato al Signore. | 2 Parla ai figliuoli d'Israel, e di loro: quando sarete entrati nella terra ch' io vi debbo dare, fe sterete le feste ch' io vi dissi. |
3 Semina il tuo campo sei anni continui, e pota la tua vigna altresì sei anni continui, e ricogli la sua rendita. | 3 Sei anni seminerai lo tuo campo, e sei anni poterai la tua vigna, e coglierai li frutti che n'uscirà. |
4 Ma l’anno settimo siavi riposo di Sabato per la terra; siavi Sabato al Signore; non seminare in esso il tuo campo, e non potar la tua vigna. | 4 Lo settimo anno lascerai riposare la terra, (però che è lo sabbato) del riposo della terra al Signore; lo campo non zapperai, la vigna non poterai. |
5 Non mietere ciò che sarà nato da sè stesso da’ granelli caduti nella tua ricolta; e non vendemmiar le uve della vigna che tu non avrai potata; sia quell’anno anno di riposo per la terra. | 5 E se facesse alcuno frutto, non lo cogliere per modo di vendemmia; però che è l'anno che si dee riposare la terra. |
6 E ciò che sarà prodotto nell’anno del Sabato della terra sarà per mangiarlo, a te, e al tuo servo, e alla tua serva, e al tuo mercenario, e al tuo avveniticcio, i quali dimoreranno appresso di te, e alle tue bestie domestiche, | 6 Ma saravvi in cibo a te, e al servo tuo ed alle serve tue, e a' peregrini e a' forestieri. |
7 e alle fiere che saranno nel tuo paese; sia tutta la rendita di quell’anno per mangiare | 7 Le giumente e le pecore si pasceranno di ogni cosa che nascesse sopra la terra. |
8 Contati eziandio sette settimane di anni, sette volte sette anni; in maniera che il tempo delle sette settimane di anni ti sia lo spazio di quarantanove anni. | 8 Numererai sette settimane di [anni, cioè sette volte sette, le quali insieme] saranno XLVIIII anni. |
9 E nel settimo mese, nel decimo giorno del mese, fa’ passare un suon di tromba; fate passar la tromba per tutto il vostro paese, nel giorno de’ purgamenti. | 9 E lo decimo dì del mese settimo in tutte le vostre terre sarà abbondanza, e farete feste con grandi suoni (e allegrezza). |
10 E santificate l’anno cinquantesimo, e bandite franchigia nel paese, a tutti suoi abitanti; siavi quello il Giubileo; e allora ritorni ciascun di voi nella sua possessione, e alla sua famiglia. | 10 Lo cinquantesimo anno sì santificherete, e sarà perdonanza a ciascuno di voi in tutte le abitazioni vostre; però ch' è (l'anno del) giubileo. Ciascuno uomo tornerà alla possessione sua, e ciascuno tornerà alla sua prima famiglia, (e sarà libero). |
11 Quest’è il Giubileo; celebratelo ogni cinquantesimo anno; non seminate in esso, e non ricogliete ciò che in quell’anno sarà nato da sè stesso, e non vendemmiate le vigne che non saranno state potate. | 11 Però ch' è lo giubileo. Lo anno cinquante simo non seminerete e non vendemmierete; cosa che sia nata da sè nel campo o nella vigna non coglierete; |
12 Perciocchè quello è il Giubileo; siavi sacro; mangiate ciò che il campo produrrà tolto dal campo stesso. | 12 ma se ne cogliete, mangiatela incontanente; perciò che è la santificazione del giubileo. |
13 In quest’anno del Giubileo, ritorni ciascun di voi nella sua possessione. | 13 E l'anno del giubileo, ciascuno tornerà alla sua possessione. |
14 E quando tu farai qualche vendita al tuo prossimo, ovvero qualche compera, niun di voi rapisca il bene del suo fratello. | 14 E se tu ne vendi e compri nulla del tuo prossimo, non contristare lo tuo fratello; ma secondo lo numero dell' anno del giubileo (rivenderà e tu) compererai da lui; |
15 Compera dal tuo prossimo a ragione degli anni scorsi dopo il Giubileo; ed egli facciati la vendita a ragione degli anni della rendita. | 15 e secondo che la cosa vale, così la ti venderà. |
16 Secondo che vi saranno più o meno anni, accresci o scema il prezzo di ciò che tu compererai da lui; conciossiachè egli ti venda un certo numero di rendite. | 16 Quanto più anni rimarrà dopo il giubileo, tanto crescerà il prezzo; e quanto manco tempo numererai, tanto manco costerà; però che ti venderà il tempo de' frutti. |
17 E niun di voi rapisca il ben del suo prossimo; anzi abbi timore dell’Iddio tuo; perciocchè io sono il Signore Iddio vostro. | 17 Non vogliate affligere i vostri debitori, ma tema ognuno lo suo Iddio; e io sono lo vostro Iddio. |
18 Ed eseguite i miei statuti, e osservate le mie leggi, e mettetele in opera; e voi abiterete nel paese in sicurtà. | 18 Fate i miei comandamenti, e i miei giudicii servate, acciò che possiate abitare nella terra senza niuna paura. |
19 E la terra produrrà i suoi frutti, e voi ne mangerete a sazietà, e abiterete in essa in sicurtà. | 19 E la terra vi darà lo suo frutto, che voi mangiate a saturitade senza niuna paura. |
20 Che se pur dite: Che mangeremo l’anno settimo, se non seminiamo, e non ricogliamo le nostre rendite? | 20 E se voi diceste: che mangeremo l'anno settimo, quando noi non semineremo e non ricoglieremo? |
21 Io comanderò alla mia benedizione che venga sopra voi l’anno sesto, e quell’anno produrrà frutto per tre anni. | 21 Io vi darò la mia benedizione nell'anno sesto, sicchè farà frutto per tre anni. |
22 E nell’anno ottavo voi seminerete, e mangerete del vecchio di quella ricolta, fino all’anno nono; voi mangerete del vecchio, finchè venga la ricolta di quell’anno | 22 L'anno ottavo seminerete (e ricoglierete), e mangerete il seme vecchio persino al nono anno; persino che nascono le nuove, mangiate le vecchie. |
23 OR non vendansi le terre assolutamente; conciossiachè la terra sia mia; perciocchè voi siete forestieri, e fittaiuoli appresso di me. | 23 Le terre non venderete mai; però ch' elle sono mie, e voi siete forestieri e pigionali miei. |
24 Perciò, date luogo di riscatto delle terre in tutto il paese della vostra possessione. | 24 Onde chiunque vendesse, venda sotto condizione di redenzione. |
25 Quando il tuo fratello sarà impoverito, e avrà venduto della sua possessione; se il suo prossimo parente, il qual per consanguinità avrà la ragion del riscatto, si presenta, egli potrà riscattar ciò che il suo fratello avrà venduto. | 25 E se per necessità lo prossimo tuo vendesse la sua possessione, e se tu che gli se' vicino vuoi, tu puoi redimere quello che colui ha venduto. |
26 Ma, se alcuno, non avendo parente che per consanguinità abbia la ragion del riscatto, ricovera da sè stesso il modo, e trova quanto gli fa bisogno per lo suo riscatto; | 26 E se non avesse appresso a sè alcuno,egli potesse trovare danari di ricomperare, |
27 allora conti le annate dopo la sua vendita, e restituisca il soprappiù a colui a chi avrà fatta la vendita, e rientri nella sua possessione. | 27 computerassi lo frutto dal tempo che la vendeo; e quello che vi fosse più, renda a colui che la comperò; e in questo modo riavrà la sua possessione, |
28 Ma, s’egli non trova quanto gli fa bisogno per fargli il suo pagamento, resti quello ch’egli avrà venduto in man di colui che l’avrà comperato, fino all’anno del Giubileo; e nel Giubileo escane il comperatore, e rientri colui nella sua possessione. | 28 E se non potesse trovare da ricomperare, colui che comperò la terra abbila insino al tempo del giubileo. E in quello tempo ogni possessione ritorni al primo possessore. |
29 E quando alcuno avrà venduta una casa da abitare, in città murata, siavi podestà di riscatto fino all’anno compiuto dopo la sua vendita; sia il termine del suo riscatto un anno intiero. | 29 E chi venderà alcuna cosa che sia dentro alle mura della terra, potralla (ricogliere e) riavere insino ad un anno. |
30 Ma se non è ricomperata infra il compiersi di un anno intiero, quella casa che è in città murata resterà assolutamente in proprio a colui che l’avrà comperata, e a’ suoi d’età in età; egli non sarà obbligato di uscirne nel Giubileo. | 30 E se in capo dell' anno non l'avesse ricolta, lo comperadore la possederà tuttavia, e li suoi successori in perpetuo, o vegna giubileo o non. |
31 Ma le case delle ville, non intorniate di mura, sieno reputate come possessioni di terra; siavi ragion di riscatto per esse, ed escane il comperatore nel Giubileo. | 31 E se la casa fosse in villa che non avesse mura, vendasi al modo della terra, (e quello modo se ne terrà); e se non sarà redenta dinnanzi al giu bileo, nell'anno del giubileo tornerà al primo padrone. |
32 Ma, quant’è alle città de’ Leviti, abbiano i Leviti in perpetuo ragion di ricompera in su le case delle città della lor possessione. | 32 Le case de' Leviti, che sono nelle terre murate, sempre si possono ricomperare. |
33 E colui de’ Leviti, che ricompererà alcuna casa, esca fuori della casa venduta, e della città della possession del venditore, nel Giubileo; perciocchè le case delle città de’ Leviti sono la lor possessione nel mezzo de’ figliuoli d’Israele. | 33 E se nel tempo del giubileo non fossero ricomperate, ritornino a coloro che le venderono; perciò che le case de' Leviti sono per possessioni (cioè per pigioni) infra i figliuoli d'Israel. |
34 Ma non vendansi i campi de’ contorni delle lor città; perciocchè sono loro una possessione perpetua. | 34 Le ville loro non venderanno; perciò che è possessione loro in sempiterno. |
35 E quando il tuo fratello sarà impoverito, e le sue facoltà saranno scadute appresso di te, porgigli la mano, forestiere o avveniticcio che egli si sia; acciocchè possa vivere appresso di te. | 35 Se il prossimo tuo avesse bisogno di denari, e tu glieli prestassi, come forestiere e peregrino lo riceverai, e viverà appo te. |
36 Non prender da lui usura nè profitto; e abbi timore dell’Iddio tuo, e fa’ che il tuo fratello possa vivere appresso di te. | 36 Non gli tòrre usura, nè più che tu gli prestassi. Temi lo tuo Iddio, e viverà lo prossimo tuo appresso di te. |
37 Non dargli i tuoi danari ad usura, nè la tua vittuaglia a profitto. | 37 E la tua pecunia non dara’li ad usura, e non torrai più frutti di quelli che tu hai prestati. |
38 Io sono il Signore Iddio vostro, che vi ho tratti fuor del paese di Egitto, per darvi il paese di Canaan, per essere vostro Iddio | 38 Io sono Iddio, che vi trassi d'Egitto per darvi la terra Canaan, e per essere il vostro Iddio. |
39 E quando il tuo fratello sarà impoverito appresso di te, e si sarà venduto a te, non adoperarlo in servitù da schiavo. | 39 Se per povertà ti si venderà lo prossimo tuo, non gli fare come a ragazzo. |
40 Stia appresso di te a guisa di mercenario o di avveniticcio; serva appresso di te fino all’anno del Giubileo. | 40 Ma fagli come a debitore; insino al giubileo opererà appo te. |
41 E allora egli si partirà d’appresso a te, insieme co’ suoi figliuoli, e se ne ritornerà alla sua famiglia; e rientrerà nella possessione de’ suoi padri. | 41 E poscia sarà libero, e tornerassi alla casa sua. |
42 Perciocchè essi sono miei servitori, avendoli io tratti fuor del paese di Egitto; e però non sieno venduti nella maniera degli schiavi. | 42 Loro sono miei servi, e io gli cavai d'Egitto; e imperciò non si venderanno al modo di schiavi. |
43 Non signoreggiarlo con asprezza; anzi abbi timore dell’Iddio tuo. | 43 E non gli affligerete per potenza, ma temete Iddio vostro. |
44 Ma, quant’è al tuo servo, e alla tua serva, che hanno ad esser tuoi in proprio, compera servi e serve d’infra le genti che saranno intorno a te. | 44 Servi e ancille averete della gente che vi sarà da presso, |
45 Anche ne potrete comperar de’ figliuoli degli avveniticci che dimoreranno con voi; e delle lor famiglie che saranno appresso di voi, le quali essi avranno generate nel vostro paese; e quelli saranno vostri in proprio. | 45 o di forestieri che fossero infra voi, ovver che di costoro fossero nati nella vostra terra. Di costoro averete i famigli, |
46 E tali potrete possedere, e lasciare a’ vostri figliuoli dopo voi in proprietà ereditaria; e anche servirvi di loro in perpetuo; ma, quant’è a’ vostri fratelli, figliuoli d’Israele, niuno di voi signoreggi il suo fratello con asprezza. | 46 e per ragione di eredità li lascerete alli vostri successori, e possedereteli in eterno; ma alli vostri fratelli, de' figliuoli d'Israel, non farete ingiuria per potenza. |
47 E se il forestiere, o l’avveniticcio che sarà appresso di te, acquista delle facoltà, e il tuo fratello impoverisce appresso a lui, e si vende al forestiere, o all’avveniticcio che sarà appresso di te, o a qualcuno di stirpe di nazione straniera; | 47 E se lo forestiere o lo peregrino arricchisse fra voi, e alcuno per povertà de' vostri fratelli si vendesse [ a lui ], ovver ad alcuno della sua stirpe, |
48 abbia egli podestà di riscatto, dopo essersi venduto; riscattilo alcuno de’ suoi fratelli. | 48 dopo la vendizione si può redimere. Chiun que vorrà, delli suoi fratelli, sì lo potrà redimere, |
49 Riscattilo il suo zio, o il figliuol del suo zio, o alcun altro suo carnal parente, della sua famiglia; ovvero, riscattisi egli stesso, se ne trova il modo. | 49 ovver lo fratello di suo padre, ovver lo figliuolo dello fratello di suo padre, e ciascuno con sanguineo e affine. E se lui porrà, si potrà redimere, |
50 E faccia ragione col suo comperatore, dall’anno che gli si sarà venduto fino all’anno del Giubileo, e vadano i danari della sua vendita per lo numero degli anni ch’egli avrà servito; stia con lui come a giornate di mercenario. | 50 computati gli anni dal tempo della vendizion sua persino all'anno del giubileo, e sottratta la pecunia, della qual lui fu venduto, secondo gli anni del giubileo, per ragion di mercenario. |
51 Se vi sono ancora molti anni fino al Giubileo, restituisca a ragione di essi, de’ danari della sua compera, per suo riscatto. | 51 E se gli anni che rimangono insino al giubileo saranno più, secondo questi darà il prezzo. |
52 E se vi restano pochi anni fino all’anno del Giubileo, faccia ragione con lui; e restituisca il prezzo del suo riscatto, secondo il numero degli anni che gli restano da servire. | 52 Se pochi, porrà ragione con lui secondo lo numero degli anni, e restituirà a colui che lo com però lo residuo delli anni, |
53 Stia con lui a guisa di mercenario annuale; non signoreggilo con asprezza nel tuo cospetto. | 53 nelli quali lui per avanti gli avea servito, computata la mercede. Non lo affligerà alcuno nel cospetto tuo violentemente. |
54 E se pur non è riscattato in alcuna di queste maniere, egli se ne uscirà l’anno del Giubileo, insieme coi suoi figliuoli. | 54 E se per questo modo non si potrà redimere, nell'anno del giubileo uscirà con li suoi figliuoli. |
55 Conciossiachè i figliuoli d’Israele mi sieno servi; sono miei servi, avendoli io tratti fuor del paese di Egitto. Io sono il Signore Iddio vostro | 55 Miei sono li servi figliuoli d'Israel, li quali io edussi della terra d'Egitto. |