1 Parlò Iddio a Moisè nel monte Sinai, e dissegli: | 1 Il Signore parlò a Mosè sul monte Sinai e disse: |
2 Parla ai figliuoli d'Israel, e di loro: quando sarete entrati nella terra ch' io vi debbo dare, fe sterete le feste ch' io vi dissi. | 2 «Parla agli Israeliti dicendo loro: “Quando entrerete nella terra che io vi do, la terra farà il riposo del sabato in onore del Signore: |
3 Sei anni seminerai lo tuo campo, e sei anni poterai la tua vigna, e coglierai li frutti che n'uscirà. | 3 per sei anni seminerai il tuo campo e poterai la tua vigna e ne raccoglierai i frutti; |
4 Lo settimo anno lascerai riposare la terra, (però che è lo sabbato) del riposo della terra al Signore; lo campo non zapperai, la vigna non poterai. | 4 ma il settimo anno sarà come sabato, un riposo assoluto per la terra, un sabato in onore del Signore. Non seminerai il tuo campo, non poterai la tua vigna. |
5 E se facesse alcuno frutto, non lo cogliere per modo di vendemmia; però che è l'anno che si dee riposare la terra. | 5 Non mieterai quello che nascerà spontaneamente dopo la tua mietitura e non vendemmierai l’uva della vigna che non avrai potata; sarà un anno di completo riposo per la terra. |
6 Ma saravvi in cibo a te, e al servo tuo ed alle serve tue, e a' peregrini e a' forestieri. | 6 Ciò che la terra produrrà durante il suo riposo servirà di nutrimento a te, al tuo schiavo, alla tua schiava, al tuo bracciante e all'ospite che si troverà presso di te; |
7 Le giumente e le pecore si pasceranno di ogni cosa che nascesse sopra la terra. | 7 anche al tuo bestiame e agli animali che sono nella tua terra servirà di nutrimento quanto essa produrrà.
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8 Numererai sette settimane di [anni, cioè sette volte sette, le quali insieme] saranno XLVIIII anni. | 8 Conterai sette settimane di anni, cioè sette volte sette anni; queste sette settimane di anni faranno un periodo di quarantanove anni. |
9 E lo decimo dì del mese settimo in tutte le vostre terre sarà abbondanza, e farete feste con grandi suoni (e allegrezza). | 9 Al decimo giorno del settimo mese, farai echeggiare il suono del corno; nel giorno dell’espiazione farete echeggiare il corno per tutta la terra. |
10 Lo cinquantesimo anno sì santificherete, e sarà perdonanza a ciascuno di voi in tutte le abitazioni vostre; però ch' è (l'anno del) giubileo. Ciascuno uomo tornerà alla possessione sua, e ciascuno tornerà alla sua prima famiglia, (e sarà libero). | 10 Dichiarerete santo il cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione nella terra per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo; ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia. |
11 Però ch' è lo giubileo. Lo anno cinquante simo non seminerete e non vendemmierete; cosa che sia nata da sè nel campo o nella vigna non coglierete; | 11 Il cinquantesimo anno sarà per voi un giubileo; non farete né semina né mietitura di quanto i campi produrranno da sé, né farete la vendemmia delle vigne non potate. |
12 ma se ne cogliete, mangiatela incontanente; perciò che è la santificazione del giubileo. | 12 Poiché è un giubileo: esso sarà per voi santo; potrete però mangiare il prodotto che daranno i campi.
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13 E l'anno del giubileo, ciascuno tornerà alla sua possessione. | 13 In quest’anno del giubileo ciascuno tornerà nella sua proprietà. |
14 E se tu ne vendi e compri nulla del tuo prossimo, non contristare lo tuo fratello; ma secondo lo numero dell' anno del giubileo (rivenderà e tu) compererai da lui; | 14 Quando vendete qualcosa al vostro prossimo o quando acquistate qualcosa dal vostro prossimo, nessuno faccia torto al fratello. |
15 e secondo che la cosa vale, così la ti venderà. | 15 Regolerai l’acquisto che farai dal tuo prossimo in base al numero degli anni trascorsi dopo l’ultimo giubileo: egli venderà a te in base agli anni di raccolto. |
16 Quanto più anni rimarrà dopo il giubileo, tanto crescerà il prezzo; e quanto manco tempo numererai, tanto manco costerà; però che ti venderà il tempo de' frutti. | 16 Quanti più anni resteranno, tanto più aumenterai il prezzo; quanto minore sarà il tempo, tanto più ribasserai il prezzo, perché egli ti vende la somma dei raccolti. |
17 Non vogliate affligere i vostri debitori, ma tema ognuno lo suo Iddio; e io sono lo vostro Iddio. | 17 Nessuno di voi opprima il suo prossimo; temi il tuo Dio, poiché io sono il Signore, vostro Dio.
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18 Fate i miei comandamenti, e i miei giudicii servate, acciò che possiate abitare nella terra senza niuna paura. | 18 Metterete in pratica le mie leggi e osserverete le mie prescrizioni, le adempirete e abiterete al sicuro nella terra. |
19 E la terra vi darà lo suo frutto, che voi mangiate a saturitade senza niuna paura. | 19 La terra produrrà frutti, voi ne mangerete a sazietà e vi abiterete al sicuro. |
20 E se voi diceste: che mangeremo l'anno settimo, quando noi non semineremo e non ricoglieremo? | 20 Se dite: Che mangeremo il settimo anno, se non semineremo e non raccoglieremo i nostri prodotti?, |
21 Io vi darò la mia benedizione nell'anno sesto, sicchè farà frutto per tre anni. | 21 io disporrò in vostro favore la mia benedizione per il sesto anno e la terra vi darà frutti per tre anni. |
22 L'anno ottavo seminerete (e ricoglierete), e mangerete il seme vecchio persino al nono anno; persino che nascono le nuove, mangiate le vecchie. | 22 L’ottavo anno seminerete, ma consumerete il vecchio raccolto fino al nono anno; mangerete del raccolto vecchio finché venga il nuovo.
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23 Le terre non venderete mai; però ch' elle sono mie, e voi siete forestieri e pigionali miei. | 23 Le terre non si potranno vendere per sempre, perché la terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e ospiti. |
24 Onde chiunque vendesse, venda sotto condizione di redenzione. | 24 Perciò, in tutta la terra che avrete in possesso, concederete il diritto di riscatto per i terreni.
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25 E se per necessità lo prossimo tuo vendesse la sua possessione, e se tu che gli se' vicino vuoi, tu puoi redimere quello che colui ha venduto. | 25 Se il tuo fratello cade in miseria e vende una parte della sua proprietà, colui che ha il diritto di riscatto, cioè il suo parente più stretto, verrà e riscatterà ciò che il fratello ha venduto. |
26 E se non avesse appresso a sè alcuno,egli potesse trovare danari di ricomperare, | 26 Se uno non ha chi possa fare il riscatto, ma giunge a procurarsi da sé la somma necessaria al riscatto, |
27 computerassi lo frutto dal tempo che la vendeo; e quello che vi fosse più, renda a colui che la comperò; e in questo modo riavrà la sua possessione, | 27 conterà le annate passate dopo la vendita, restituirà al compratore il valore degli anni che ancora rimangono e rientrerà così in possesso del suo patrimonio. |
28 E se non potesse trovare da ricomperare, colui che comperò la terra abbila insino al tempo del giubileo. E in quello tempo ogni possessione ritorni al primo possessore. | 28 Ma se non trova da sé la somma sufficiente a rimborsarlo, ciò che ha venduto rimarrà in possesso del compratore fino all’anno del giubileo; al giubileo il compratore uscirà e l’altro rientrerà in possesso del suo patrimonio.
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29 E chi venderà alcuna cosa che sia dentro alle mura della terra, potralla (ricogliere e) riavere insino ad un anno. | 29 Se uno vende una casa abitabile in una città cinta di mura, ha diritto al riscatto fino allo scadere dell’anno dalla vendita; il suo diritto di riscatto durerà un anno intero. |
30 E se in capo dell' anno non l'avesse ricolta, lo comperadore la possederà tuttavia, e li suoi successori in perpetuo, o vegna giubileo o non. | 30 Ma se quella casa, posta in una città cinta di mura, non è riscattata prima dello scadere di un intero anno, rimarrà sempre proprietà del compratore e dei suoi discendenti; il compratore non sarà tenuto a uscirne al giubileo. |
31 E se la casa fosse in villa che non avesse mura, vendasi al modo della terra, (e quello modo se ne terrà); e se non sarà redenta dinnanzi al giu bileo, nell'anno del giubileo tornerà al primo padrone. | 31 Però le case dei villaggi non attorniati da mura vanno considerate come parte dei fondi campestri; potranno essere riscattate, e al giubileo il compratore dovrà uscirne.
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32 Le case de' Leviti, che sono nelle terre murate, sempre si possono ricomperare. | 32 Quanto alle città dei leviti e alle case che essi vi possederanno, i leviti avranno il diritto perenne di riscatto. |
33 E se nel tempo del giubileo non fossero ricomperate, ritornino a coloro che le venderono; perciò che le case de' Leviti sono per possessioni (cioè per pigioni) infra i figliuoli d'Israel. | 33 Se chi riscatta è un levita, in occasione del giubileo il compratore uscirà dalla casa comprata nella città levitica, perché le case delle città levitiche sono loro proprietà, in mezzo agli Israeliti. |
34 Le ville loro non venderanno; perciò che è possessione loro in sempiterno. | 34 Neppure campi situati nei dintorni delle città levitiche si potranno vendere, perché sono loro proprietà perenne.
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35 Se il prossimo tuo avesse bisogno di denari, e tu glieli prestassi, come forestiere e peregrino lo riceverai, e viverà appo te. | 35 Se il tuo fratello che è presso di te cade in miseria ed è inadempiente verso di te, sostienilo come un forestiero o un ospite, perché possa vivere presso di te. |
36 Non gli tòrre usura, nè più che tu gli prestassi. Temi lo tuo Iddio, e viverà lo prossimo tuo appresso di te. | 36 Non prendere da lui interessi né utili, ma temi il tuo Dio e fa’ vivere il tuo fratello presso di te. |
37 E la tua pecunia non dara’li ad usura, e non torrai più frutti di quelli che tu hai prestati. | 37 Non gli presterai il denaro a interesse, né gli darai il vitto a usura. |
38 Io sono Iddio, che vi trassi d'Egitto per darvi la terra Canaan, e per essere il vostro Iddio. | 38 Io sono il Signore, vostro Dio, che vi ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, per darvi la terra di Canaan, per essere il vostro Dio.
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39 Se per povertà ti si venderà lo prossimo tuo, non gli fare come a ragazzo. | 39 Se il tuo fratello che è presso di te cade in miseria e si vende a te, non farlo lavorare come schiavo; |
40 Ma fagli come a debitore; insino al giubileo opererà appo te. | 40 sia presso di te come un bracciante, come un ospite. Ti servirà fino all’anno del giubileo; |
41 E poscia sarà libero, e tornerassi alla casa sua. | 41 allora se ne andrà da te insieme con i suoi figli, tornerà nella sua famiglia e rientrerà nella proprietà dei suoi padri. |
42 Loro sono miei servi, e io gli cavai d'Egitto; e imperciò non si venderanno al modo di schiavi. | 42 Essi sono infatti miei servi, che io ho fatto uscire dalla terra d’Egitto; non debbono essere venduti come si vendono gli schiavi. |
43 E non gli affligerete per potenza, ma temete Iddio vostro. | 43 Non lo tratterai con durezza, ma temerai il tuo Dio.
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44 Servi e ancille averete della gente che vi sarà da presso, | 44 Quanto allo schiavo e alla schiava che avrai in proprietà, potrete prenderli dalle nazioni che vi circondano; da queste potrete comprare lo schiavo e la schiava. |
45 o di forestieri che fossero infra voi, ovver che di costoro fossero nati nella vostra terra. Di costoro averete i famigli, | 45 Potrete anche comprarne tra i figli degli stranieri stabiliti presso di voi e tra le loro famiglie che sono presso di voi, tra i loro figli nati nella vostra terra; saranno vostra proprietà. |
46 e per ragione di eredità li lascerete alli vostri successori, e possedereteli in eterno; ma alli vostri fratelli, de' figliuoli d'Israel, non farete ingiuria per potenza. | 46 Li potrete lasciare in eredità ai vostri figli dopo di voi, come loro proprietà; vi potrete servire sempre di loro come di schiavi. Ma quanto ai vostri fratelli, gli Israeliti, nessuno dòmini sull’altro con durezza.
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47 E se lo forestiere o lo peregrino arricchisse fra voi, e alcuno per povertà de' vostri fratelli si vendesse [ a lui ], ovver ad alcuno della sua stirpe, | 47 Se un forestiero stabilito presso di te diventa ricco e il tuo fratello si grava di debiti con lui e si vende al forestiero stabilito presso di te o a qualcuno della sua famiglia, |
48 dopo la vendizione si può redimere. Chiun que vorrà, delli suoi fratelli, sì lo potrà redimere, | 48 dopo che si è venduto ha il diritto di riscatto: lo potrà riscattare uno dei suoi fratelli |
49 ovver lo fratello di suo padre, ovver lo figliuolo dello fratello di suo padre, e ciascuno con sanguineo e affine. E se lui porrà, si potrà redimere, | 49 o suo zio o il figlio di suo zio; lo potrà riscattare uno dei consanguinei della sua parentela o, se ha i mezzi per farlo, potrà riscattarsi da sé. |
50 computati gli anni dal tempo della vendizion sua persino all'anno del giubileo, e sottratta la pecunia, della qual lui fu venduto, secondo gli anni del giubileo, per ragion di mercenario. | 50 Farà il calcolo con il suo compratore, dall’anno che gli si è venduto all’anno del giubileo; il prezzo da pagare sarà in proporzione del numero degli anni, valutando le sue giornate come quelle di un bracciante. |
51 E se gli anni che rimangono insino al giubileo saranno più, secondo questi darà il prezzo. | 51 Se vi sono ancora molti anni per arrivare al giubileo, pagherà il riscatto in ragione di questi anni e in proporzione del prezzo per il quale fu comprato; |
52 Se pochi, porrà ragione con lui secondo lo numero degli anni, e restituirà a colui che lo com però lo residuo delli anni, | 52 se rimangono pochi anni per arrivare al giubileo, farà il calcolo con il suo compratore e pagherà il prezzo del suo riscatto in ragione di quegli anni. |
53 nelli quali lui per avanti gli avea servito, computata la mercede. Non lo affligerà alcuno nel cospetto tuo violentemente. | 53 Resterà presso di lui come un bracciante preso a servizio anno per anno; il padrone non dovrà trattarlo con durezza sotto i suoi occhi. |
54 E se per questo modo non si potrà redimere, nell'anno del giubileo uscirà con li suoi figliuoli. | 54 Se non è riscattato in alcuno di questi modi, se ne andrà libero l’anno del giubileo: lui con i suoi figli. |
55 Miei sono li servi figliuoli d'Israel, li quali io edussi della terra d'Egitto. | 55 Poiché gli Israeliti sono miei servi; essi sono servi miei, che ho fatto uscire dalla terra d’Egitto. Io sono il Signore, vostro Dio.
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