Ferendae sententiae


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È la pena « che non costringe il reo se non dopo essere stata inflitta » (CIC 1314; cf 1318). A motivo della complessità dei casi singoli e della sottigliezza della legge, la maggior parte delle pene ecclesiastiche sono di questo tipo. Cf Latae sententiae.

Fonte: Dizionario sintetico di Teologia (G.O Collins, E.G. Farrugia)