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Dichiarazione ufficiale di una sentenza ecclesiastica secondo cui un sacramento, specialmente un matrimonio o un'ordinazione presbiterale, nonostante tutte le apparenze contrarie, non è mai esistito, a causa di qualche impedimento, di una mancanza di consenso o di qualche difetto nell'osservare la forma o il procedimento specifico circa il matrimonio o l'ordinazione. Se viene riconosciuta la nullità di matrimonio, entrambe le parti sono libere di contrarre nuove nozze, ma soltanto " dopo che la sentenza che dichiarò la nullità del matrimonio in primo grado fu confermata in grado di appello con un decreto o con una seconda sentenza " (CIC can. 1684; cf cann. 1671-1685; 1708-1712). Cf Diritto Canonico; Matrimonio; Ordine; Validità.
Fonte: Dizionario sintetico di Teologia (G.O Collins, E.G. Farrugia)
Fonte: Dizionario sintetico di Teologia (G.O Collins, E.G. Farrugia)